Domanda : Alla Stazione appaltante è pervenuto il seguente quesito: "Al fine di agevolare omissis partecipanti nella predisposizione dell'Allegato 5 relativo ai familiari conviventi (omissis), Vi chiediamo gentilmente di rivedere la Vostra posizione confermando che, come previsto dalla giurisprudenza prevalente sul tema e sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 2241 del 2014: ...omissis "Si è, infatti, oramai affermato nella giurisprudenza il principio secondo il quale è possibile la presentazione, da parte di un unico soggetto a ciò abilitato, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, non solo qualità personali e fatti del dichiarante ma anche, stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 938 del 21 febbraio 2012, Sez. V, n. 1563 del 1 aprile 2014) tale dichiarazione, riferita a tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 possa essere resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante/Procuratore che sottoscrive la documentazione di gara, assumendosene le piene responsabilità. Per quanto concerne la nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista dall’art. 14 della bozza di Contratto, segnaliamo che la specificità dell’attività posta in essere dal broker dovrebbe, a nostro avviso, guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell’inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento. Ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall’intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell’interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di “delega” da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante (“Ruolo soggettivo dell’impresa assicurativa nell’ambito dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi” e “Esonero dall’informativa in ambito assicurativo – c.d. catena assicurativa”) dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell’attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. L’attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni”; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l’esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un’Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell’art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati".
Risposta : Si pubblica la relativa risposta:
La dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi di cui all’allegato 5 della documentazione di gara, poiché costituisce un’autocertificazione sullo stato di famiglia, espressamente contemplato tra gli stati, qualità personali e fatti di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, costituisce un’eccezione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 47, comma 3 del D.P.R. 445/2000, alla possibilità di comprova del medesimo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e quindi deve provenire dal dichiarante e non da un terzo.
Pertanto si conferma che l’allegato 5 della documentazione di gara deve essere sottoscritto da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
Ad ogni buon fine, si rammenta che ai sensi del punto 13 “Soccorso istruttorio” di pag. 23 del Disciplinare di gara, la mancanza, l’incompletezza e l’irregolarità di quanto contenuto esclusivamente nella documentazione amministrativa, possono essere sanate attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.
In riferimento al secondo quesito posto, si evidenzia che l’attività di brokeraggio costituisce attività svolta su incarico del cliente, ovvero attività delegata; di conseguenza, il trattamento di dati personali eventualmente connesso allo svolgimento di tale attività, essendo eseguito “per conto” del cliente, deve essere disciplinato da un atto giuridico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali non risulta alcuna “assimilazione analogica” tra la figura del broker con quella dell’impresa di assicurazioni, la cui attività, al contrario, non può in alcun modo, neanche astrattamente, formare oggetto di “delega” potendo essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati sottoposti ad una specifica disciplina di settore). La portata dell’art. 14 dello Schema di contratto è dunque da intendersi limitatamente alle prestazioni che comportano attività di trattamento di dati personali essenzialmente riconducibili alle prestazioni quali a titolo esemplificativo, assistenza nella gestione dei sinistri, informazioni sullo stato delle pratiche, atteso che le altre prestazioni oggetto del contratto di brokeraggio assicurativo comportano un trattamento di dati aggregati ed anonimi per i quali non trova applicazione la normativa in materia di privacy. Si conferma pertanto che il broker debba assumere la qualità di “Responsabile del trattamento”.
F.to La Responsabile del procedimento di gara
Dott.ssa Elisa Mori