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Dati del bando

PROVINCIA DI PIACENZA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN 2 LOTTI, PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 31/03/2023 ALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2027, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA: LOTTO 1 – POLIZZA RCT/O CIG 96033929C6; LOTTO 2 – POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG 9603437EE7
Ente appaltantePROVINCIA DI PIACENZA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto970.552,18 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/01/2023
Termine richiesta chiarimenti06/02/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte15/02/2023 16:00
Apertura busta amministrativa16/02/2023 09:00
Data chiusura procedura09/03/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteIN CASO DI DISCORDANZE FRA I VALORI OFFERTI ALL'INTERNO DELLA "BUSTA ECONOMICA" SUL SATER E NEI MODULI DI CUI AGLI ALLEGATI 8A E 8B, PREVARRANNO I VALORI INDICATI IN TALI ULTIMI MODULI E SULLA BASE DI TALI VALORI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDERA' ALL'ATTIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAL DISICPLINARE DI GARA.

Allegati

Referenti

Tedaldi Andrea

telefono: 0523795311

Politi Stella

telefono: 0523795406

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Polizza RCT/O

CIG: 96033929C6

Lotto 2RC PATRIMONIALE

CIG: 9603437EE7

Chiarimenti

Chiarimento PI030651-23

Ultimo aggiornamento: 09/02/2023 11:05

Domanda : Buongiorno, in riferimento alla statistica sinistri del lotto RCT/O, sono presenti molti sinistri in stato "OPEN" senza alcuna quantificazione di importi pagati o riservati. Si chiede di conoscere tali importi. Cordiali saluti.

Risposta :

Si rinvia al documento allegato.


Chiarimento PI032714-23

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023 14:10

Domanda : Buongiorno, in merito al lotto Rc Patrimoniale, non essendo precisato nel testo, siamo cortesemente a chiedere conferma del fatto che il “Massimale assicurato ai sensi di legge” di cui all’APPENDICE PROGETTISTA INTERNO, di pag. 23 del Capitolato di polizza, debba intendersi fissato in misura pari al 10% dell’Importo dei Lavori (anche quest’ultimo indicato nella medesima Scheda).

Risposta :

Si conferma che il massimale si intende fissato nel 10 % dell’importo dei lavori così come stabilito ai sensi di legge dal D.M. n. 193/2022, Allegato A, Sezione II, Schema Tipo 2.1., Art. 8. Massimale di assicurazione che riportiamo di seguito: “Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa e' quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice.

2. Detto massimale non puo' comunque essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

3. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Societa' per uno o piu' sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Chiarimento PI021401-23

Ultimo aggiornamento: 29/01/2023 09:20

Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. (SOLO PER LOTTO RC PATRIMONIALE)

Risposta : Si riportano di seguito le risposte ai quesiti formulati:

Risposta a quesito n. 1

Lotto 1 Rct/o e Lotto 2 Rc Patrimoniale

Si precisa che ciascun capitolato posto in gara prevede la seguente clausola “Sanction Clause / OFAC” che prevede quanto segue: “Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà, pertanto, tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.”

Riterremmo, pertanto, la condizione soddisfatta, precisandovi che non verrà accolta la richiesta di modifica della clausola di capitolato, in quanto le varianti da apporsi risultano già predeterminate.


Risposta n. 2- Lotto 2 Rc Patrimoniale

Si precisa che ai fini della quotazione vale esclusivamente quanto riportato sul capitolato di polizza e le uniche varianti possibili sono quelle predeterminate e previste nella scheda di offerta tecnica. Si rimanda, pertanto, a quanto espressamente previsto nel normativo con particolare attenzione agli articoli 24 - Rischi esclusi e 26 Estensione territoriale.


Risposta n. 3 - Lotto 2 RC PATRIMONIALE

La Provincia di Piacenza non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

Ultimo aggiornamento: 17-04-2023, 21:39