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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Ente appaltanteCITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto112.022.386,67 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema15/02/2023
Termine richiesta chiarimenti03/04/2023 23:59
Termine presentazione delle offerte12/04/2023 12:00
Apertura busta amministrativa13/04/2023 10:30
Data chiusura procedura10/08/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteSi precisa che relativamente all'offerta economica il campo denominato "% di ribasso (3 dec.)" previsto dalla piattaforma SATER deve essere obbligatoriamente valorizzato, ma con un valore numerico che sarà inteso come fittizio e quindi non verrà tenuto in considerazione, in quanto l’offerta economica deve essere espressa riportando nei campi dell’offerta, appositamente predisposti in conformità alle prescrizioni del par. 11.5 del Disciplinare di gara, le rispettive 3 percentuali di ribasso richieste.

Allegati

Referenti

Rota Paola

telefono: 0516598303

Massari Giulia

telefono: 0516598358

Vita Finzi Maria Letizia

telefono: 0516599032

Pavarin Andrea

telefono: 0516598102

Ferrari Beatrice

telefono: 0516598304

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Lavori e servizi in appalto

CIG: 96540516E8

Chiarimenti

Chiarimento PI101821-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 13:15

Domanda : In merito al requisito di cui al punto 8.2.3, lettera c) del disciplinare di gara “avere in proprietà/affitto/leasing/disponibilità almeno 2 impianti di produzione di conglomerato bituminoso, ciascuno con una capacità produttiva di almeno 300 Ton/giorno” si chiede se: 1) sia sufficiente dichiarare semplicemente di “avere in proprietà/affitto/leasing/disponibilità almeno 2 impianti di produzione di conglomerato bituminoso, ciascuno con una capacità produttiva di almeno 300 Ton/giorno” senza indicare l’indirizzo ove tali impianti si trovino né altre caratteristiche dei medesimi e 2) se la documentazione a comprova di tale requisito debba essere inserita all’interno della busta amministrativa, come sembra richiedere il disciplinare alla pag. 8, o solamente all’interno della busta tecnica

Risposta :

Ai fini della ammissione alla gara è necessario e sufficiente che il concorrente dichiari di “avere in proprietà/affitto/leasing/disponibilità almeno 2 impianti di produzione di conglomerato bituminoso, ciascuno con una capacità produttiva di almeno 300 Ton/giorno” senza fornire alcuna indicazione sull’ubicazione e/o su altre caratteristiche degli impianti.
La documentazione a comprova verrà richiesta in sede di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Il concorrente che intenda utilizzare i medesimi 2 impianti anche ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, può indicare esclusivamente nell’offerta tecnica ogni informazione che ritenga utile sull’ubicazione e/o su altre caratteristiche degli impianti.

Chiarimento PI101820-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 13:15

Domanda : Si richiede di confermare che, ai fini della dimostrazione della proprietà di un impianto di conglomerato bituminoso, è ammesso l’estratto del libro cespiti o libro dei beni ammortizzabili dell’azienda titolare dell’impianto stesso.

Risposta : Il libro cespiti o libro dei beni ammortizzabili costituisce una delle scritture contabili; pertanto, un estratto del predetto documento, è un mezzo idoneo per documentare la proprietà di un impianto di produzione del conglomerato bituminoso.

Chiarimento PI101819-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 13:14

Domanda : In relazione al requisito di cui al punto 8.2.3 lettera c) relativo ad “avere in proprietà/affitto/leasing/disponibilità almeno 2 impianti di produzione di conglomerato bituminoso, ciascuno con una capacità produttiva di almeno 300 Ton/giorno” si chiede di confermare che per “disponibilità degli impianti di conglomerato bituminoso” di cui al paragrafo 8.2.3 lettera c) “Requisiti di capacità tecnica e professionale” e di cui al paragrafo 12 “Criterio di aggiudicazione” punto B1 “Proposta organizzativa del servizio di manutenzione strade” e punto B3 “Proposta organizzativa ambientale” si intenda la gestione in capo al concorrente dei citati impianti da dimostrarsi mediante “proprietà, affitto, noleggio, leasing o altro” degli impianti di conglomerato bituminoso e non semplicemente la disponibilità, da parte di un’impresa proprietaria/che gestisce un impianto, ad eseguire la fornitura del conglomerato bituminoso ad un ipotetico concorrente.

Risposta :

Si conferma che ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 8.2.3 lettera c) non è ammissibile un semplice contratto di fornitura di conglomerato bituminoso stipulato tra il concorrente ed un altro operatore economico proprietario dell’impianto di produzione del conglomerato né un impegno/disponibilità a fornire conglomerato bituminoso.
La valutazione dell’offerta tecnica ed in particolare del subcriterio B.1 è incentrata sull’organizzazione proposta dal concorrente.
Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica ed in particolare del subcriterio B.3, eventuali contratti di fornitura/disponibilità alla fornitura con altri operatori economici proprietari degli impianti di produzione del conglomerato non soddisfano le condizioni per l’attribuzione del punteggio.

Chiarimento PI101817-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 13:13

Domanda : In relazione al requisito di cui al punto 8.2.3 lettera c) relativo ad “avere in proprietà/affitto/leasing/disponibilità almeno 2 impianti di produzione di conglomerato bituminoso, ciascuno con una capacità produttiva di almeno 300 Ton/giorno” ed ai fini del conseguimento del punteggio tecnico qualitativo di cui al paragrafo 12 “Criterio di aggiudicazione” punto B1 “Proposta organizzativa del servizio di manutenzione strade” e punto B3 “Proposta organizzativa ambientale” si chiede di confermare che i citati impianti di produzione di conglomerato bituminoso debbano essere necessariamente, alla data di presentazione dell’offerta, in esercizio e funzionanti e quindi in possesso delle necessarie autorizzazioni e certificazioni.

Risposta :

La documentazione a comprova del possesso del requisito di cui al punto 8.2.3, lettera c) verrà richiesta in sede di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Il disciplinare di gara specifica che «La comprova del requisito di cui alla lett. c) è fornita mediante atto di proprietà ovvero altri contratti (noleggio, leasing o altro) stipulati con data certa antecedente la presentazione dell’offerta e di durata almeno pari a 2 anni».
Ne deriva che se i contratti utilizzati per documentare il requisito di cui al punto 8.2.3, lettera c) devono avere data certa antecedente la presentazione dell’offerta e di durata almeno pari a 2 anni, anche gli impianti di produzione del conglomerato bituminoso devono essere già esistenti ed autorizzati a produrre il conglomerato alla data di presentazione dell’offerta.
La valutazione dell’offerta tecnica ed in particolare del subcriterio B.1 è incentrata sull’organizzazione proposta dal concorrente.
Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica ed in particolare del subcriterio B.3, eventuali impianti non ancora esistenti e/o non ancora autorizzati al funzionamento, ma di cui il concorrente assume l’impegno di dotarsi in caso di aggiudicazione non soddisfano le condizioni per l’attribuzione del punteggio.

Chiarimento PI096218-23

Ultimo aggiornamento: 30/03/2023 08:34

Domanda : Si chiede di confermare che eventuali copertine ed indici non debbano essere computate nel numero massimo di facciate a disposizione per la relazione di ogni Criterio.

Risposta : Si conferma che copertine e indici non verranno computati nel numero massimo di facciate.

Chiarimento PI094286-23

Ultimo aggiornamento: 30/03/2023 08:33

Domanda : Si chiede se vada allegata alla busta amministrativa anche la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006 in quanto, nel bando al punto 12 viene menzionato che l’appalto potrebbe comprendere anche interventi rientranti nella programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Risposta :

Al momento della indizione della gara non vi era alcuna certezza circa l'affidamento di alcuni lavori con finanziamento PNRR mediante contratti attuativi dell'A.Q.

Pertanto, il rapporto sulla situazione del personale verrà richiesto se e quando ci saranno le condizioni per affidare, mediante un apposito contratto attuativo, un intervento finanziato con fondi PNRR.

Chiarimento PI093964-23

Ultimo aggiornamento: 30/03/2023 08:32

Domanda : Si chiede di chiarire se il valore della manodopera, da indicare nel modello 4, vada espresso tenendo a riferimento l’importo stimato del A.Q, per la durata contrattuale di 4 anni (€ 94.551.626,67) oppure tenendo a riferimento l’importo stimato del A.Q per la durata massima di 4+1 anni (€ 112.022.386,67).

Risposta :

La durata dell’AQ è quadriennale, con la previsione di una eventuale proroga tecnica nelle more di espletamento di nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 11 D.Lgs.50/2016.

Pertanto, la proroga tecnica, pur essendo stata quantificata in termini economici, non costituisce una certezza per l’aggiudicatario.

Conseguentemente, i concorrenti sono tenuti ad esprimere il costo della manodopera tenendo a riferimento l’importo stimato del AQ per la durata contrattuale certa di 4 anni (€ 94.551.626,67).

Chiarimento PI082366-23

Ultimo aggiornamento: 24/03/2023 08:38

Domanda : Vista la complessità del progetto da sviluppare e la grande estensione del territorio oggetto d’appalto, con la presente siamo a chiedere una proroga di almeno 15 giorni della scadenza per la presentazione delle offerte.

Risposta : Si è ritenuto opportuno concedere la proroga del termine per la presentazione delle offerte fino al 12 aprile 2023 per le motivazioni riportate nella determinazione dirigenziale n. 600 del 23/03/2023 pubblicata sul portale SATER; conseguentemente il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti e/o informazioni è slittato al giorno 3 aprile 2023. La prima seduta pubblica virtuale di gara si terrà alle ore 10,30 del giorno 13 aprile 2023.

Chiarimento PI088077-23

Ultimo aggiornamento: 23/03/2023 09:51

Domanda : In relazione al requisito di cui al paragrafo 8.2.3 lettera b), si chiede se la titolarità da parte di un RTI (per inciso di almeno un membro di tale RTI che parteciperà alla presente gara) di un accordo quadro “per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni ed attività accessorie su tratte autostradali”, relativo ad una rete di estensione pari ad almeno 400 km, sia condizione sufficiente per dimostrare il possesso del requisito, a prescindere dai chilometri effettivamente realizzati.

Risposta :

Il requisito di cui al paragrafo 8.2.3 lettera b) è così formulato: «aver eseguito nel triennio 2020-2021-2022 almeno un contratto di appalto o accordo quadro relativo ad interventi di manutenzione/rifacimento di pavimentazioni stradali relativo ad una rete stradale di estensione almeno pari a 400 km».
La previsione del disciplinare di gara stabilisce che il requisito di cui al paragrafo 8.2.3 lettera b) fa riferimento alla titolarità/esecuzione di un contratto relativo ad una rete di estensione almeno pari a 400 km, a prescindere dall’entità dei km di strade sui quali siano stati effettivamente eseguiti gli interventi di manutenzione/rifacimento di pavimentazioni stradali da parte dei membri di tale RTI.

Chiarimento PI088078-23

Ultimo aggiornamento: 23/03/2023 09:50

Domanda : A chiarimento del Quesito PI064625-23 di cui alla Risposta PI081599-23 relativo al paragrafo 8.2.5 “Partecipazione in forma di RTI” ove si è chiesto se “I requisiti di cui al paragrafo 8.2.2 e di cui al paragrafo 8.2.3 lettera a) e b) non sono frazionabili e devono pertanto essere posseduti integralmente da almeno una delle imprese…..” cui si è risposto “Si conferma che i requisiti di cui al paragrafo 8.2.2 e 8.2.3 lett. a) e b) non possono essere posseduti in parte da un’impresa del RTI ed in parte da un’altra impresa del RTI; suddetti requisiti debbono essere posseduti per intero da almeno una squadra del RTI”, posta la non frazionabilità del requisito si chiede conferma del fatto che, ad es. l’intero requisito di cui al punto 8.2.2 lett. a) possa essere posseduto interamente da un’impresa e quello di cui alla lettera b) interamente da altro partecipante al RTI medesimo.

Risposta :

La risposta è affermativa.
Il disciplinare di gara prevede testualmente: «I requisiti di cui al paragrafo 8.2.2 e di cui al paragrafo 8.2.3 lettere a) e b) non sono frazionabili e devono pertanto essere posseduti integralmente da almeno una impresa del RTI».
Ne deriva che il concorrente che partecipa in forma di RTI potrà avere una impresa che possiede per intero il requisito di cui alla lettera a) ed un’altra impresa che possiede per intero il requisito di cui alla lettera b); inoltre, è altresì ammissibile che una impresa del RTI possieda sia il requisito di cui alla lettera a) sia il requisito di cui alla lettera b).

Chiarimento PI088079-23

Ultimo aggiornamento: 23/03/2023 09:49

Domanda : In relazione al requisito di cui al paragrafo 8.2.3 lettere a) e b), si chiede se alle “pavimentazioni stradali” si possano equiparare le “pavimentazioni autostradali”.

Risposta : Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al paragrafo 8.2.3 lettere a) e b), le pavimentazioni autostradali sono considerate equivalenti alle pavimentazioni stradali.

Chiarimento PI082890-23

Ultimo aggiornamento: 23/03/2023 09:08

Domanda : In relazione al requisito di cui al paragrafo 8.2.3 lettera a), si chiede di confermare che l’attività di manutenzione/rifacimento pavimentazioni stradali realizzata in altri contratti/accordi quadro utilizzabile per la qualificazione servizi (cfr. paragrafo 8.2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale) deve essere stata eseguita nell’ambito di contratti di appalto di servizi oppure nell’ambito della quota servizi di contratti di appalto misti aventi ad oggetto lavori e servizi.

Risposta :

Il requisito di cui al paragrafo 8.2.3 lettera a) ha per oggetto «l’attività di manutenzione/rifacimento pavimentazioni stradali di importo complessivo almeno pari a € 3.000.000,00» e può essere documentato mediante
«- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse».
È quindi irrilevante che i contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche o con i privati siano stati qualificati dal committente come appalti di lavori o appalti di servizi.

Chiarimento PI075065-23

Ultimo aggiornamento: 16/03/2023 08:16

Domanda : Si chiede se è stato fatto un computo metrico estimativo.

Risposta :

L’accordo quadro viene bandito solo sulla base
di una identificazione tecnica delle prestazioni richieste e
di una stima economica del fabbisogno della Città metropolitana.
Pertanto, il computo metrico estimativo verrà redatto per ciascun contratto attuativo, così come prevede l’articolo 6 dello schema di contratto di accordo quadro.

Chiarimento PI072930-23

Ultimo aggiornamento: 16/03/2023 08:15

Domanda : Con riferimento al criterio B.1 “Proposta organizzativa servizio manutenzione strade” si chiede di confermare che, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto nel Disciplinare, la descrizione della proposta organizzativa debba limitarsi alla “Manutenzione dell’infrastruttura stradale” così come descritta nel paragrafo 7.4 e nel paragrafo 7.11, escludendo dalla trattazione la parte relativa alla manutenzione della segnaletica, del verde e degli impianti.

Risposta : Si conferma che, ai fini della attribuzione del punteggio al criterio B.1 Proposta organizzativa servizio manutenzione strade, la descrizione della proposta organizzativa deve riferirsi alla manutenzione dell’infrastruttura stradale, con esclusione della manutenzione della segnaletica, del verde e degli impianti.

Chiarimento PI072688-23

Ultimo aggiornamento: 16/03/2023 08:15

Domanda : Si trasmettono le seguenti richieste di chiarimenti. 1. Si chiede di precisare l’importo presunto con riferimento sia alla parte lavori sia a quella servizi ovvero di confermare che lo stesso coincide, per i lavori, con gli importi indicati per i lavori straordinari (cfr. art. 3 disciplinare) mentre, per i servizi, con quelli indicati per le prestazioni a canone e per quelle extra canone (cfr. art. 3 disciplinare). 2. Si chiede di chiarire se la qualificazione servizi da possedere con riferimento sia alla capacità economica (8.2.2 lettera a) sia alla capacità tecnica (8.2.3 lettera a e lettera b) deve corrispondere a servizi eseguiti in altri contratti aventi contenuto analogo al paragrafo 7.4 ed in particolare al 7.4.2 del Disciplinare Tecnico di Esecuzione. 3. Si chiede di chiarire se gli interventi di manutenzione della infrastruttura stradale in analogia (se confermata) al 7.4 ed in particolare al 7.4.2 eseguiti nell’ambito di altri contratti devono avere ad oggetto interventi diffusi su una rete stradale di almeno 400 km. In merito si chiede di chiarire se le prestazioni eseguite nell’ambito di altri contratti devono riferirsi a quote servizi degli stessi e non a quote lavori per cui la qualificazione è stata soddisfatta tramite attestazione Soa. 4. In merito al paragrafo 8.2.3 lettera d) si chiede di chiarire se il possesso delle categorie di iscrizione all’albo gestori ambientali deve riferirsi a tutte le categorie dell’albo utili per l’esecuzione dell’accordo quadro ed in particolare categoria 1, 2bis, 4, 5, 8, 9 e 10 ed inoltre si chiede di indicare per ciascuna di esse la relativa classe. Al tempo stesso, in caso di Rti, si chiede di indicare se tale requisito deve essere soddisfatto dall’impresa o dalle imprese che si qualificano per i servizi oppure dall’impresa o dalle imprese che si qualificano per la sola gestione dei rifiuti; in tale ultimo caso si chiede di esplicitare la quota relativa a tale attività.

Risposta : R.1: Gli importi presunti dell’accordo quadro sono riportati nelle tabelle del paragrafo 3 del disciplinare di gara.

I termini a canone e extracanone identificano le prestazioni qualificabili come servizi.
Il termine lavori straordinari identifica le prestazioni qualificabili come lavori.

R.2: Si articola la risposta per punti
1) Il requisito del fatturato complessivo in attività di manutenzione stradale (con esclusione della manutenzione della segnaletica orizzontale e/o verticale) almeno pari a € 5.000.000,00 nel triennio 2019-2020-2021 deve essere stato realizzato medianti contratti che abbiano ad oggetto la manutenzione delle strade.
Nell’insieme delle attività che compongono la manutenzione delle strade, vi rientrano anche le prestazioni definite nel capitolo 7.4.2 del disciplinare tecnico di esecuzione.
Pertanto, il requisito del fatturato complessivo in attività di manutenzione stradale può essere documentato anche mediante contratti che abbiano ad oggetto le prestazioni definite nel capitolo 7.4.2 del disciplinare tecnico di esecuzione.
2) I requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 8.2.3 lettere a) e b) devono essere stati realizzato medianti contratti che abbiano ad oggetto l’esecuzione di interventi di manutenzione/rifacimento di pavimentazioni stradali.
Nell’insieme delle attività riconducibili alla esecuzione di interventi di manutenzione/rifacimento di pavimentazioni stradali, vi rientrano anche le prestazioni definite nel capitolo 7.4.2 del disciplinare tecnico di esecuzione.
Pertanto, i requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 8.2.3 lettere a) e b) possono essere documentati anche mediante contratti che abbiano ad oggetto le prestazioni definite nel capitolo 7.4.2 del disciplinare tecnico di esecuzione.

R.3: Ai fini della ammissione alla gara, il concorrente deve dichiarare di aver eseguito nel triennio 2020-2021-2022 almeno un contratto di appalto o accordo quadro relativo ad interventi di manutenzione/rifacimento di pavimentazioni stradali relativo ad una rete stradale di estensione almeno pari a 400 km.
Nell’insieme delle attività riconducibili alla esecuzione di interventi di manutenzione/rifacimento di pavimentazioni stradali, vi rientrano anche le prestazioni definite nel capitolo 7.4.2 del disciplinare tecnico di esecuzione.
Pertanto, il requisito di qualificazione di cui al paragrafo 8.2.3 lettera b) può essere documentato anche mediante un contratto che abbia ad oggetto le prestazioni definite nel capitolo 7.4.2 del disciplinare tecnico di esecuzione purché sia riferito ad una rete stradale di almeno 400 km.

R.4: Il disciplinare di gara, a causa del fatto che l’accordo quadro non viene bandito sulla base di uno o più progetti esecutivi, non poteva indicare né le categorie né le classi di iscrizione richieste.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, è necessario e sufficiente che il concorrente sia iscritto in almeno una categoria pertinente con le prestazioni oggetto dell’accordo quadro.
In caso di partecipazione in forma di RTI, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo insieme.



Chiarimento PI064625-23

Ultimo aggiornamento: 16/03/2023 08:13

Domanda : Premesso che nel disciplinare di gara al paragrafo 8.2.5 Partecipazione in forma di RTI viene specificato quanto segue: “I requisiti di cui al paragrafo 8.2.2 e di cui al paragrafo 8.2.3 lettere a) e b) non sono frazionabili e devono pertanto essere posseduti integralmente da almeno una impresa del RTI. […] I restanti requisiti devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.” SI CHIEDE DI CONFERMARE che con la locuzione “Integralmente da almeno UNA impresa del RTI” si debba intendere che gli stessi debbano essere posseduti e soddisfatti per intero, e pertanto integralmente, DA UNA SOLA IMPRESA fra quelle facente parte del RTI. Esempio in caso di partecipazione di un RTI fra più imprese: UNA IMPRESA (IMPRESA 1) è in possesso e soddisfa integralmente i requisiti richiesti ai punti: • 8.2.2 lettera A) • 8.2.2 lettera B) • 8.2.2 lettera C) • 8.2.3 lettere A) • 8.2.3 lettera B) TUTTE le imprese (IMPRESA 1, IMPRESA 2 e IMPRESA 3) del RTI sono in possesso e soddisfano i restanti requisiti prescritti nel disciplinare.

Risposta : Si conferma che i requisiti di cui ai paragrafi 8.2.2 e 8.2.3 lettere a) e b) non possono essere posseduti in parte da una impresa del RTI ed in parte da un’altra impresa del RTI; i suddetti requisiti devono essere posseduti per intero da almeno una impresa del RTI.

Chiarimento PI052925-23

Ultimo aggiornamento: 28/02/2023 15:15

Domanda : Con la presente si chiede di indicare l'eventuale formula applicata ai fini dell'attribuzione dei punteggi riferiti ai tre CRITERI QUANTITATIVI A., B. e C. (totale 30 punti).

Risposta : Si veda il punto 12.5 del disciplinare rettificato pubblicato.

Ultimo aggiornamento: 29-05-2024, 15:06