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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE PER I COMUNI DI BARICELLA, BUDRIO, CASTENASO, GRANAROLO DELL'EMILIA E MINERBIO
Ente appaltanteUNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto470.117,67 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema14/04/2023
Termine richiesta chiarimenti22/05/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte27/06/2023 18:00
Apertura busta amministrativa28/06/2023 14:00
Data chiusura procedura29/08/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Fantazzini Silvia

telefono: 0516004341

Filippini Manuela

telefono: 0516004346

Riberto Eleonora

telefono: 0516004341

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE PER I COMUNI DI BARICELLA, BUDRIO, CASTENASO, GRANAROLO DELL’EMILIA E MINERBIO

CIG: 9768105F3C

Chiarimenti

Chiarimento PI137641-23

Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 17:21

Domanda : Il capitolato Art. 3.4 comma b) 2 recita: ciascun centro logistico deve disporre di almeno un veicolo polifunzionale attrezzato per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il disciplinare di gara recita, che l’offerente deve disporre di almeno un centro logistico e che la comprova del requisito deve essere fornita mediante visura camerale o altra documentazione idonea. Si chiede quali debbano essere le caratteristiche del centro logistico per cui sia considerato valido il calcolo della distanza dai punti geografici fissati nel disciplinare di gara.

Risposta : Il centro logistico deve essere uno spazio nella disponibilità del Concessionario. Tale disponibilità deve essere, come precisato dal Disciplinare, dimostrabile mediante visura camerale (ad es. nel caso si tratti di una sede dell'impresa) o altra documentazione idonea (titolo di proprietà, di locazione, ecc.).

Non sono richiesti ulteriori requisiti oltre a quelli indicati in Capitolato.

Chiarimento PI126087-23

Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 17:13

Domanda : 1. Requisiti di partecipazione - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, Cat. 4 - Nel dettaglio, con specifico rimando alla richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 4, contenuta all’art. 8 lett. b.2 del Disciplinare, si chiede di voler confermare che possono essere ammessi alla procedura anche gli operatori iscritti unicamente in Categoria 5; in tal caso, infatti, l’operatore economico può regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi di cui alla categoria 4. L’art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) precisa, infatti, che “gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (n.d.r. categoria 5) sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (n.d.r. categoria 4)”. Conformemente si veda la circolare del Ministero dell’Ambiente n. 240/ALBO/PRES del 09.02.2011, ai cui sensi l’iscrizione alla Categoria 5 ANGA è assorbente di quella in Categoria 4. 2. Requisiti di partecipazione - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, Cat. 4bis - In riferimento alla richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 4bis, di cui all’art. 8 lett. b.5 del Disciplinare, sia permesso osservare che tale requisito si riferisce ad un’attività specifica - attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi - che non viene generalmente richiesta nell’ambito dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale in quanto non pertiene alle attività in concessione. 3. Requisiti di partecipazione – Iscrizione alla “White List Provinciale” – Con rimando al requisito previsto all’art. 8 lett. b.6 del Disciplinare, in cui si richiede l’iscrizione nell’elenco “White list Provinciale”, si chiede, con la presente, di voler confermare – come da previsione della Circolare del Ministero dell’Interno n. 25954 del 23 marzo 2016 - che si ammetteranno anche gli Operatori Economici che abbiano correttamente provveduto a presentare richiesta d’iscrizione ma per i quali non si sia ancora conclusa la procedura istruttoria per cause non imputabili all’Operatore Economico stesso. 4. Griglia dei criteri valutativi, criterio 3 – Collocazione dei Centri Logistici Operativi - All’interno del Disciplinare, all’art. 9.2 crit. 3, relativamente alla valutazione delle collocazioni dei Centri Logistici Operativi, si prevede che “il concorrente è chiamato ad indicare una distanza stradale in chilometri (arrotondati per eccesso), calcolata e verificabile mediante Google Maps, che rappresenti la somma delle distanze tra i seguenti punti:” a cui seguono le coordinate di tali posizioni le quali, tuttavia, inserite su Google Maps, non in tutti i casi localizzano con un indirizzo preciso (località , via e numero civico) il luogo di arrivo. Al fine di permettere una valutazione corretta e l’indicazione del dato esatto in sede di offerta, si chiede di voler cortesemente indicare gli indirizzi specifici – corrispondenti alle sopra citate coordinate – a cui fare riferimento.

Risposta :

1. Si veda rettifica pubblicata.
2. Si veda rettifica pubblicata.
3. Si veda rettifica pubblicata.
4. Non esiste il riferimento ad indirizzi specifici, si tratta di punti convenzionali presi alle quattro estremità del territorio per determinare in maniera univoca delle distanze chilometriche. Inserendoli in Google Maps e chiedendo le “indicazioni” da un indirizzo specifico, vengono indicati degli itinerari e la corrispondente lunghezza chilometrica. Per ragioni di confrontabilità e verificabilità è necessario calcolare la distanza da un indirizzo verso il punto indicato e utilizzare il più breve tra gli itinerari proposti, senza modificare manualmente il percorso.

Ultimo aggiornamento: 01-12-2023, 11:37