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Dati del bando

AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEGLI ARTT. 30-40 DEL D.LGS. 81/2015 IN FAVORE DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE E DEI COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA E SOLIERA PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI
Ente appaltanteUNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto2.250.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema24/03/2023
Termine richiesta chiarimenti10/04/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte19/04/2023 18:00
Apertura busta amministrativa20/04/2023 09:30
Data chiusura procedura19/09/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteSi precisa che gli operatori economici dovranno indicare il mark-up (moltiplicatore unico orario), che intendono offrire, inserendolo nel campo denominato “% di sconto offerta”, poiché la piattaforma Sater non consente di modificare la denominazione della colonna relativa al ribasso e di inserire la descrizione corretta. Il valore dell’offerta economica che verrà calcolato dalla piattaforma Sater non ha nessuna rilevanza contrattuale; il valore del contratto di accordo quadro è quello indicato nel bando e nel disciplinare (Euro 2.000.000,00).

Allegati

Referenti

Tinti Susi

telefono: 059649053
cellulare: 059649030

Ciulla Giuseppe

telefono: 059649148

Martino Francesca

telefono: 059649134

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Somministrazione lavoro a tempo determinato

CIG: 97207096D4

Chiarimenti

Chiarimento PI106346-23

Ultimo aggiornamento: 12/04/2023 14:04

Domanda : In riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Per quanto concerne il requisito di capacità tecnica e professionale art. 7.4b), si chiede cortese conferma che per sede operativa nel territorio della provincia di Modena, si possa intendere un ufficio dotato di computer, telefono, fax ed e-mail, in grado di garantire assistenza in materia di Somministrazione di Personale. 2. Ai sensi dell’art. 2-octies del D.lgs. 101/2018 è previsto che il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il trattamento del dato giudiziario può essere effettuato dal datore di lavoro privato (anche le Agenzie per il lavoro) quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori [vedasi: D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11/04/2014; https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page). Diversamente, questa Stazione Appaltante, volendo applicare, quale base giuridica del trattamento dei dati giudiziari, il R.D. 148/1931, potrà ottenere, ai sensi dell’art. 10 del richiamato R.D., il certificato del casellario (oggi sostituito dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00).In considerazione di tale excursus normativo e per agevolare le attività finalizzate all’avvio a missione di lavoro in somministrazione dei candidati individuati, così come per Aziende Utilizzatrici operanti in settori analoghi a quelli di Unione delle Terre d’Argine, l’aggiudicataria si offre di provvede alla raccolta in busta chiusa e sigillata delle dichiarazioni 445/00. 3. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque, fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.lgs. 81/15). 4. Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo, realizzato dai lavoratori somministrati, nel precedente appalto. 5. Si chiede se sia prevista la clausola sociale e in caso affermativo il numero dei lavoratori attualmente in forza e l'APL che attualmente li somministra; sempre in caso di esito affermativo chiediamo, quindi, di specificare oltra al numero: mansione, livello, monte orario e la durata media dei singoli contratti di somministrazione. 6. Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs.81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità; 7. Si chiede di conoscere il valore nominale dei buoni pasto che i singoli Enti erogheranno ai lavoratori.

Risposta :

1 - La stazione appaltante non entra nel merito, dettagliato e puntuale, di ciò che deve intendersi per sede operativa e come la stessa debba essere allestita. Resta inteso che quella che sarà individuata dall’appaltatore, dovrà essere in grado di rispondere, da tutti i punti di vista, alle richieste della stazione appaltante senza che quest’ultima debba sostenere, anche indirettamente, aggravi di qualsivoglia natura rispetto alla gestione dell’appalto.

2 - In base all’art. 2 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per cause tra le quali è ricompresa la condanna per reati per i quali sono previste l’interdizione dai pubblici uffici, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l’estinzione del rapporto di lavoro. Il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi, applicato dall’Unione delle Terre d’Argine e dagli enti che la costituiscono, all’art. 3, comma 1, lettera e), prevede espressamente tra i requisiti di accesso di “non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione”. Tanto premesso, si conferma quanto previsto all’art. 4 del capitolato, ossia che l’impresa aggiudicataria vigilerà che non sia avviato al lavoro personale con carichi penali pendenti o condanne ostative all’assunzione nella P.A.

3 - Resta inteso che l'Utilizzatore rispetterà le disposizioni dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015 e che pertanto rimborserà gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti e dimostrati all'utilizzatore. Per converso, l'articolo 45 del CCNL stabilisce la possibilità di impiegare i lavoratori in altre missioni impo un obbligo all'Agenzia di somministrazione, che potrà essere adempiuto anche tramite missioni presso altri utilizzatori.

4 - In ragione del basso numero medio di unità di personale somministrato in servizio, non è possibile fornire il dato specifico sul tasso medio di assenteismo del personale stesso; tuttavia, tenuto conto della regolarità di erogazione dei servizi da parte degli uffici / servizi di assegnazione, è possibile affermare che la dinamica dell'assenteismo del suddetto personale è normale e non hai mai presentato picchi degni di rilievo.

5 - L’art. 17 del capitolato prevede la clausola sociale. Al momento sono coinvolte n. 6 risorse come di seguito dettagliato: 1 inquadrata nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D) con mansioni impiegatizie, 2 inquadrate nell'area degli Istruttori (ex categoria C) con mansioni impiegatizie e 3 nell'area degli operatori esperti (ex categoria B1 e B3) con mansioni di operatore di agenzia funebre. Tutte le risorse sono somministrate a tempo pieno, ossia 36 ore settimanali. Tutte le suddette risorse sono già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati e sono idonee alla mansione. L'attuale fornitore è TEMPOR S.p.A., con il quale le unità di personale somministrato hanno un contratto a tempo determinato. Le somministrazioni attivate negli ultimi 36 mesi hanno avuto durata media annuale.

6 - Confermiamo, in conformità all'articolo 4 del capitolato, in particolare che: "L’Impresa aggiudicataria: ... dovrà attestare, per ogni lavoratore, di aver proceduto all’informazione e alla formazione degli stessi relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale." e "Rimane a carico dei singoli committenti l’osservanza degli obblighi di protezione, per quanto attiene ai Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, nonché tutti gli obblighi di informazione e formazione connessi all’attività lavorativa."

7 - Allo stato attuale, il valore nominale dei buoni pasto erogati al personale del Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine è pari ad euro 7,75, di cui euro 5,17 a carico dell’ente ed euro 2,58 a carico del dipendente; relativamente al personale dei comuni di Campogalliano e Soliera il valore nominale dei buoni pasto attualmente erogati è pari ad euro 6,00, interamente a carico dell’ente.

La RUP del procedimento di gara - dott.ssa Susi Tinti


Chiarimento PI107191-23

Ultimo aggiornamento: 12/04/2023 12:04

Domanda : Con riferimento alla presente procedura, inviamo la seguente richiesta di chiarimenti: CAPITOLATO ART. 4 Si segnala che nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina, l’Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere la relativa autocertificazione solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e, laddove esista, solo con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui si troverà ad operare. A tale scopo si chiede di specificare e di indicare il riferimento normativo che legittima l’APL a richiedere l’autocertificazione de qua ai candidati/lavoratori somministrati. ART. 4 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART. 24 Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato della parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. ART. 25 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). ART. 33 Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento, ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede di uniformare la lex specialis alla normativa sopra delineata. Si chiede di conoscere a quanto ammontano le spese contrattuali.

Risposta :

ART. 4 del Capitolato - In base all’art. 2 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per cause tra le quali è ricompresa la condanna per reati per i quali sono previste l’interdizione dai pubblici uffici, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l’estinzione del rapporto di lavoro. Il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi, applicato dall’Unione delle Terre d’Argine e dagli enti che la costituiscono, all’art. 3, comma 1, lettera e), prevede espressamente tra i requisiti di accesso di “non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione”.

ART. 4 - Premettiamo che le richieste di chiarimenti devono essere relative a disposizioni contenute nei documenti di gara di dubbia interpretazione e non possono consistere in richieste di modifiche dei medesimi; relativamente alla questione posta, si conferma quanto stabilito dall’art. 5 del capitolato (pag. 8), nel quale si prevede che entro il giorno 5 del mese successivo, saranno trasmesse all’impresa aggiudicataria le risultanze delle timbrature con l’apposizione del visto del responsabile di riferimento.

ART. 24 - Fermo restando il procedimento di applicazione della eventuale penale, ivi compreso il contraddittorio, la modalità di documentazione dell'applicazione della penale (nota di debito) è cosa differente dagli effetti dell'applicazione (deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento o escussione della cauzione definitiva).

ART. 25 - Resta inteso che l'Utilizzatore rispetterà le disposizioni dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015 e che pertanto rimborserà gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti e dimostrati all'utilizzatore. Per converso, l'articolo 45 del CCNL stabilisce la possibilità di impiegare i lavoratori in altre missioni imponendo un obbligo all'Agenzia di somministrazione, che potrà essere adempiuto anche tramite missioni presso altri utilizzatori.


ART. 33 - La questione sarà confrontata con il DPO della stazione appaltante e in sede di definizione contrattuale verrà regolamentato il trattamento dei dati personali dei lavoratori somministrati in conformità alle disposizioni di legge applicabili al rapporto tra Agenzia e utilizzatore.


Non è possibile indicare in modo preciso l'ammontare delle spese contrattuali. Come indicato nel disciplinare di gara, il contratto di accordo quadro sarà stipulato mediante scrittura privata e pertanto l'appaltatore dovrà corrispondere l'imposta di bollo (16 euro ogni 4 facciate), mentre i contratti discendenti (eventuali e non definiti nel numero) verranno stipulati con scrittura privata se di importo inferiore alla soglia comunitaria ( € 215.000) e con atto pubblico se di importo superiore. Solo in questo ultimo caso le spese contrattuali comprenderanno l'imposta di bollo e di registro di € 245 (oltre al bollo da € 16,00 ogni 4 facciate per gli eventuali allegati) e i diritti di segreteria, che varieranno in base all'importo del contratto stesso. (A titolo di esempio l'importo dei diritti di segreteria per un contratto del valore di € 2.000.000 è pari ad € 6.569,00).

La RUP del procedimento di gara - dott.ssa Susi Tinti

Chiarimento PI105173-23

Ultimo aggiornamento: 12/04/2023 12:00

Domanda : In relazione al riscontro al chiarimento concernente la mancata applicazione della revisione del prezzo sulla quota costituente margine di agenzia, con la presente siamo a richiedere l’inserimento di tale revisione in virtù di quanto disposto dall’art. 29 del decreto-legge 27.1.2022 n. 4, il quale espressamente prevede che â€œÈ OBBLIGATORIO l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a)”. L’aggio di Agenzia, infatti, costituisce la quota posta a remunerazione delle attività di ricerca, selezione e gestione amministrativa e giuridica del personale e conseguentemente anch’esso costituisce un costo soggetto a variazioni.

Risposta : Si conferma l’applicazione della clausola di cui all'art. 29 del decreto-legge 27.1.2022 n. 4; resta inteso che, qualora l’appaltatore intenda avvalersene, sarà onere dell’appaltatore medesimo – tenuto conto della particolarità del servizio affidato e della già manifestata difficoltà nell’individuazione di costi, spese vive o altre componenti di costo suscettibili di giustificare un aumento dell’aggio di agenzia - dimostrarne in modo puntuale, preciso e dettagliato la sussistenza dei presupposti, che la stazione appaltante si riserverà di valutare.

La RUP del procedimento di gara - dott.ssa Susi Tinti

Chiarimento PI104963-23

Ultimo aggiornamento: 11/04/2023 14:44

Domanda : Spett.le Ente, all'art. 15 del disciplinare di gara si dice che ogni elemento dell'offerta tecnica debba essere di non più di 3 facciate: si chiede se è possibile utilizzare un maggior numero di facciate per alcuni degli elementi dell'offerta tecnica maggiormente descrittivi (es. criterio A) rispetto ad altri elementi che necessitano di un numero inferiore di facciate, pur rimanendo nel limite massimo di 8 facciate complessivamente previste per l'intera offerta tecnica.

Risposta : Non è possibile. Il numero massimo di facciate per ogni criterio è di tre facciate, come indicato nel disciplinare di gara.

La RUP del procedimento di gara - dott.ssa Susi Tinti

Chiarimento PI103906-23

Ultimo aggiornamento: 11/04/2023 14:43

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale ove richiedete: “Avere prestato negli ultimi 3 anni servizi analoghi in favore di Pubbliche Amministrazioni. A tal fine la ditta dovrà presentare un elenco dei principali servizi analoghi effettuati per un periodo non inferiore a quello stabilito per la presente procedura di gara (4 anni) e che prevedano un corrispettivo annuale pari o superiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), indicando gli importi esatti fatturati, le date di esecuzione e i destinatari pubblici”, si chiede conferma che: - basti indicare gli importi fatturati negli ultimi 3 anni e che trattasi di refuso l’indicazione di 4 anni; - basti indicare gli importi relativi agli anni 2020-2021-2022.

Risposta : Gli importi fatturati negli ultimi tre anni, che l'operatore economico deve indicare, sono quelli relativi agli anni 2020 - 2021 - 2022 e devono essere non inferiori ad € 500.000,00 per anno.

La durata complessiva di ogni servizio analogo effettuato in favore di una pubblica amministrazione, che l'operatore economico deve avere svolto e che intende indicare quale requisito di capacità tecnica e professionale, deve invece essere di almeno 4 anni.
La RUP del procedimento di gara - dott.ssa Susi Tinti

Chiarimento PI102915-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 14:07

Domanda : Spett.le Ente, si chiede conferma che: - ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni rese dallo stesso in più documenti distinti; - si possa produrre, al posto del DGUE predisposto dal sistema SATER, un modello di DGUE formulato dall’operatore economico in conformità al modello predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e aggiornato alle ultime modifiche.

Risposta : La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente come indicato all'art. 14.1 del disciplinare di gara e non è necessario allegare un documento di identità. In ogni caso è sufficiente una sola copia del documento di identità del dichiarante.


E' possibile presentare un DGUE formulato dall'operatore economico, anche se è preferibile che venga utilizzato quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma Sater.

La Rup del procedimento di gara - dott.ssa Susi Tinti

Chiarimento PI102784-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 14:06

Domanda : Spett.le Ente - Come è noto il 29 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni ter). In applicazione dell’art. 29, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo per tutte le procedure dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 , nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, di applicare le seguenti disposizioni: “a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a) , primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a).” L’art. 12 del capitolato prevede esclusivamente la revisione del prezzo in caso di rinnovo del CCNL, ma non menziona la revisione del compenso di agenzia; si chiede dunque conferma che in caso di aggiudicazione sarà prevista anche la revisione di quest’ultima componente.

Risposta : Tenuto conto del fatto che l'art. 12 del Capitolato prevede già - in considerazione della particolarità del servizio di somministrazione e delle modalità di determinazione del corrispettivo, indicizzato al costo contrattuale - un meccanismo di revisione dinamica dei prezzi e del fatto che - sempre in considerazione della tipologia di servizio oggetto di affidamento - non sono rinvenibili costi, spese vive o altre componenti di costo tali da giustificare ulteriori meccanismi di revisione del compenso di agenzia, si rende noto che la clausola di cui all'art. 29 del decreto-legge 27.1.2022 n. 4 non verrà applicata.


La RUP del procedimento di gara - dott.ssa Susi Tinti

Chiarimento PI095603-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 14:04

Domanda : • In ordine ai carichi penali pendenti e alle condanne ostative all’assunzione nella PA, occorre puntualizzare che l’Apl non è legittimata a richiedere ai somministrati il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, nemmeno in presenza dello svolgimento di una prestazione lavorativa presso una Pubblica Amministrazione. APL e committente agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento dati. Pertanto, il committente è tenuto a trattare i somministrati (dei quali è datore di lavoro sostanziale) al pari dei dipendenti diretti. Si precisa, inoltre, che le informazioni contenute all’interno del casellario giudiziale, qualora previste da obblighi di legge, dovranno essere richieste direttamente dall’utilizzatore, che ne ha concreto interesse, ai lavoratori somministrati. Si rammenta che le verifiche sui dati relativi a condanne penali e/o carichi pendenti (anche la semplice dichiarazione dell'assenza degli stessi) ricadono sotto quanto previsto dagli art.li 10 GDPR e 2-octies D.Lgs. 196/2003 (come novellato dal D.Lgs. 101/2018) e possono essere effettuate esclusivamente sotto il controllo della Autorità Pubblica o a fronte di un obbligo di legge. • Per quanto concerne la produzione delle buste paga, si evidenzia che la stessa avverrà nel rispetto del GDPR 679.2016. • Per quanto attiene la sostituzione del lavoratore e conseguente risoluzione del contratto di somministrazione, si puntualizza che al di fuori del mancato superamento del periodo di prova o l’accertata inidoneità totale alla mansione, la stessa potrà aver luogo solo a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. • ART. 25 – RECESSO. Si chiede di rettificare specificando che l’ente rimborserà l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL. • ART. 27 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). • ART. 24 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Si chiede di puntualizzare che la comminazione delle penali avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei compensi dovuti all’agenzia. Si invita, inoltre, a precisare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. • TRATTAMENTO DATI. Si evidenzia che nel rapporto di somministrazione APL e committente agiscono in qualità di titolari autonomi per quanto concerne le proprie attività di trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura e fruizione dei servizi. Ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, ha la facoltà di divulgare dati personali all’altra Parte, che agisce a sua volta in qualità di titolare del trattamento. Si invita pertanto a rettificare.

Risposta :

Si deve premettere che le richieste di chiarimenti devono essere relative a disposizioni contenute nei documenti di gara, PUNTUALMENTE IDENTIFICATE e di dubbia interpretazione e non possono consistere in richieste di modifiche dei medesimi.
Per quanto riguarda la questione dei casellari giudiziali o dei carichi pendenti dei lavoratori somministrati, non si rinvengono nel capitolato disposizioni in merito. L'unico riferimento alle condanne penali o reati è inserito nell'articolo 33 del Capitolato e riguarda i titolari di cariche dell'operatore economico obbligati a rendere dichiarazioni ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
Per quanto riguarda le buste paga non è chiara la puntualizzazione.
Per quanto riguarda la sostituzione del lavoratore si conferma che la ditta dovrà provvedere ove questa sia prevista da una disposizione di legge o di contratto.

ART. 25 RECESSO: Resta inteso che l'Utilizzatore rispetterà le disposizioni dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015 e che pertanto rimborserà gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti e dimostrati all'utilizzatore. Per converso, l'articolo 45 del CCNL stabilisce la possibilità di impiegare i lavoratori in altre missioni impone un obbligo all'Agenzia di somministrazione, che potrà essere adempiuto anche tramite missioni presso altri utilizzatori.

ART. 27 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: Confermiamo che la clausola si riferisce al personale dell'Agenzia diverso da quello somministrato.

ART. 24 PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Fermo restando il procedimento di applicazione della eventuale penale, ivi compreso il contraddittorio, la modalità di documentazione dell'applicazione della penale (nota di debito) è cosa differente dagli effetti dell'applicazione (deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento o escussione della cauzione definitiva).
I danni provocati alla Stazione Appaltante, dei quali l'Agenzia debba rispondere in termini di legge o di contratto, saranno risarciti dalla medesima o dalle rispettive compagnie di assicurazione.

TRATTAMENTO DATI: La questione sarà confrontata con il DPO della stazione appaltante e in sede di definizione contrattuale verrà regolamentato il trattamento dei dati personali dei lavoratori somministrati in conformità alle disposizioni di legge applicabili al rapporto tra Agenzia e utilizzatore.

La RUP del procedimento di gara - dott.ssa Susi Tinti

Chiarimento PI103252-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 12:50

Domanda : Si chiede conferma che gli importi relativi all’Una tantum Pa 2023, non essendo conteggiati nelle tabelle costi, saranno rifatturate a parte con imputazione oneri di legge e moltiplicatore offerto.

Risposta : Trattandosi di una componente retributiva il cui riconoscimento al momento è previsto per il solo anno 2023, l'emolumento accessorio "una tantum" non è stato inserito stabilmente nelle schede di dettaglio delle tariffe; resta inteso che per l'anno 2023 l'emolumento in oggetto sarà corrisposto e che, in applicazione ed a conferma di quanto previsto all'art. 5 del Capitolato "in caso di variazione degli importi retributivi in seguito a rinnovi del CCNL o per modifiche normative, il prezzo orario verrà riproporzionato nelle stessa percentuale della variazione contrattuale / normativa (il riproporzionamento concernerà il solo "costo orario" indicato in sede di gara)" se dovuto, sarà riconosciuto anche per gli anni successivi.

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Chiarimento PI101800-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 12:45

Domanda : Riportiamo i seguenti chiarimenti: • In ordine alle tariffe orarie lorde, si evince che i costi indicati sono mediamente più alti in quanto, tra le voci comprendenti il “Dettaglio dei Contributi” non è presente la trattenuta su TFR per Fondo Pensione dello 0,50% sulla Retribuzione Oraria Lorda. Si chiede conferma che in fase di esecuzione verrà applicato il costo orario corretto con gli Oneri TFR pari al 6,91% della Retribuzione Oraria Lorda. • Come previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all’articolo 1, comma 330, che “per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza” si chiede conferma che una tantum sarà fatturata al verificarsi con applicazione del moltiplicatore offerto in gara.

Risposta : La trattenuta su TFR per Pensione dello 0,50% è già ricompresa (insieme alla trattenuta del 6,91%) nell'aliquota complessiva indicata nella sezione dei prospetti dedicata al "Dettaglio dei Contributi" pari al 7,41%. In fase di esecuzione del contratto verrà applicato il costo orario tenuto conto degli oneri TFR pari al 7,41% della retribuzione oraria lorda.


Trattandosi di una componente retributiva il cui riconoscimento al momento è previsto per il solo anno 2023, l'emolumento accessorio "una tantum" non è stato inserito stabilmente nelle schede di dettaglio delle tariffe; resta inteso che per l'anno 2023 l'emolumento in oggetto sarà corrisposto e che, in applicazione ed a conferma di quanto previsto all'art. 5 del Capitolato "in caso di variazione degli importi retributivi in seguito a rinnovi del CCNL o per modifiche normative, il prezzo orario verrà riproporzionato nelle stessa percentuale della variazione contrattuale / normativa (il riproporzionamento concernerà il solo "costo orario" indicato in sede di gara)" se dovuto, sarà riconosciuto anche per gli anni successivi."

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Chiarimento PI095032-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 12:42

Domanda : Spett.le S.A.: 1) Chiediamo di meglio specificare le voci che deve comprendere il moltiplicatore offerto. 2) In merito alla presenza della clausola sociale chiediamo di indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente li somministra; chiediamo, inoltre, di specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario. 3) Con specifico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15). 4) In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lgs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. 5) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. In buona sostanza, nel rapporto di somministrazione, tra APL e Utilizzatore si crea una relazione tra due titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la propria parte, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito. 6) Nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008. 7) Ai sensi dell'art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente. 8) Il tasso medio di assenteismo registrato. 9) In merito all'offerta economica si chiede se le festività infrasettimanali ricadenti nella durata dell'appalto sono da fatturare alla stessa tariffa delle ore ordinarie. 10) Si chiede di indicare a quanto ammontano le spese di pubblicazione del bando e registrazione del contratto di appalto.

Risposta : 1) Il moltiplicatore deve comprendere tutti gli oneri e le spettanze di competenza della ditta, nessuna esclusa. Non saranno riconosciuti altri compensi o emolumenti di alcun tipo.


2) Al momento sono coinvolte n. 6 risorse, somministrate da TEMPOR S.p.A., come di seguito dettagliato: 1 inquadrata nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D) con mansioni impiegatizie, 2 inquadrati nell'area degli Istruttori (ex categoria C) con mansioni impiegatizie e 3 nell'area degli operatori esperti (ex categoria B1 e B3) con mansioni di operatore di agenzia funebre. Tutte le risorse sono somministrate a tempo pieno, ossia 36 ore settimanali.

3) Le risorse interessate sono già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati.
Resta inteso che l'Utilizzatore rispetterà le disposizioni dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015 e che pertanto rimborserà gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti e dimostrati all'utilizzatore.

4) Confermiamo che la clausola relativa alla responsabilità civile si riferisce al personale dell'Agenzia diverso da quello somministrato.

5) La questione sarà confrontata con il DPO della stazione appaltante e in sede di definizione contrattuale verrà regolamentato il trattamento dei dati personali dei lavoratori somministrati in conformità alle disposizioni di legge applicabili al rapporto tra Agenzia e utilizzatore.

6) Confermiamo che, in conformità all'articolo 4 del capitolato, in particolare: "L’Impresa aggiudicataria: ... dovrà attestare, per ogni lavoratore, di aver proceduto all’informazione e alla formazione degli stessi relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale." e che "Rimane a carico dei singoli committenti l’osservanza degli obblighi di protezione, per quanto attiene ai Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, nonché tutti gli obblighi di informazione e formazione connessi all’attività lavorativa."

7) Confermiamo che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria sono in capo all'utilizzatore. Resta inteso che l'Agenzia ha l'obbligo di fornire personale che, per quanto di sua conoscenza, sia idoneo alla mansione.

8) In ragione del basso numero medio di unità di personale somministrato in servizio, non è possibile fornire il dato specifico sul tasso medio di assenteismo del personale stesso; tuttavia, tenuto conto della regolarità di erogazione dei servizi da parte degli uffici / servizi di assegnazione, è possibile affermare che la dinamica dell'assenteismo del suddetto personale è normale e non hai mai presentato picchi degni di rilievo.

9) Come prescritto dall'art. 5 del Capitolato, sono fatturate le ore effettive svolte e "Oltre ai costi sopra indicati, verranno riconosciuti all’Impresa aggiudicataria i soli valori delle maggiorazioni di legge (indennità di turno diurno e notturno, festivi, festivo infrasettimanale, straordinari ove espressamente richiesti, maggiorazioni orarie, indennità di reperibilità), soggetti a variazioni sulla base delle turnazioni mensili, alle quali si applicherà il moltiplicatore offerto in gara". Le maggiorazioni spettanti sono quelle previste dal CCNL Funzioni locali.

10) Come indicato all'art. 22 del disciplinare di gara, l'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicità legale è stato quantificato in Euro 2.500.

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Chiarimento PI102455-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 11:45

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla presente procedura, si chiede di chiarire rispetto alle tabelle costi in Capitolato dei diversi profili/mansioni la distribuzione settimanale dell’orario di lavoro (se 5 o 6 gg).

Risposta : Le risorse possono lavorare su 5 o 6 giorni settimanali in ragione delle esigenze del servizio di assegnazione.


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Chiarimento PI101262-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 11:44

Domanda : Con riferimento alla presente procedura, inviamo la seguente richiesta di chiarimenti: Ai fini dell’applicazione della cosiddetta clausola sociale, prevista dal capitolato speciale d’appalto, si chiede cortesemente di conoscere: • Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione. • L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni. • La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente. • La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi. • La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione. • L’attuale fornitore.

Risposta : Al momento sono coinvolte n. 6 risorse come di seguito dettagliato: 1 inquadrata nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D) con mansioni impiegatizie, 2 inquadrate nell'area degli Istruttori (ex categoria C) con mansioni impiegatizie e 3 nell'area degli operatori esperti (ex categoria B1 e B3) con mansioni di operatore di agenzia funebre. Tutte le risorse sono somministrate a tempo pieno, ossia 36 ore settimanali. Tutte le suddette risorse sono già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati e sono idonee alla mansione. L'attuale fornitore è TEMPOR S.p.A., con il quale le unità di personale somministrato hanno un contratto a tempo determinato. Le somministrazioni attivate negli ultimi 36 mesi hanno avuto durata media annuale.

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Chiarimento PI097390-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 11:42

Domanda : Gentilissimi, la seguente per richiedere se è possibile ottemperare al requisito di capacità tecnico professionale mediante l'utilizzo della sede di un partner oppure predisponendo una filiale on site presso una struttura messa a diposizione della Stazione Appaltante. In attesa di gentile riscontro, cordiali saluti.

Risposta : Per quanto riguarda il paragrafo 7.4b) del Disciplinare di gara, l'Agenzia potrà fissare la sede in locali di cui abbia la disponibilità o che le vengano messi a disposizione da parte di soggetti partner. La stazione appaltante non mette a disposizione locali.


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Chiarimento PI094432-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 11:41

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla previsione di gara si richiede che, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avvenga entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica includendo in tale periodo la conformità della fattura.

Risposta : Si conferma che il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; nel caso in cui entro i termini previsti la fattura dovesse essere rifiutata per motivi di conformità della stessa, il termine di 30 giorni decorrerà dal ricevimento della fattura corretta.


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Chiarimento PI093334-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 11:38

Domanda : Spett.le Ente, essendo applicata la clausola sociale ex art. 50 D.lgs. 50/2016, siamo a richiedere quante sono le risorse coinvolte e il loro inquadramento.

Risposta : Al momento sono coinvolte n. 6 risorse di cui 1 inquadrata nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D), 2 inquadrati nell'area degli Istruttori (ex categoria C) e 3 nell'area degli operatori esperti (ex categoria B1 e B3).


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Chiarimento PI093327-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 11:37

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1. le risorse lavoreranno su 5 o 6 giorni a settimana? 2. le risorse che mansioni svolgono? 3. le festività domenicali potranno essere fatturate al pari delle festività infrasettimanali? Grazie

Risposta :

1. Le risorse possono lavorare su 5 o 6 giorni settimanali in ragione delle esigenze del servizio di assegnazione.
2. Le risorse possono svolgere una qualsiasi delle mansioni previste dal CCNL Funzioni locali. Per quanto riguarda le risorse attualmente impiegate, vi sono lavoratori con mansioni impiegatizie e lavoratori con mansioni di operatore di agenzia funebre. Questo non è garanzia che in futuro permangano queste mansioni o che non ne vengano richieste di diverse.
3. Come prescritto dall'art. 5 del Capitolato sono fatturate le ore effettivamente svolte e "Oltre ai costi sopra indicati, verranno riconosciuti all’Impresa aggiudicataria i soli valori delle maggiorazioni di legge (indennità di turno diurno e notturno, festivi, festivo infrasettimanale, straordinari ove espressamente richiesti, maggiorazioni orarie, indennità di reperibilità), soggetti a variazioni sulla base delle turnazioni mensili, alle quali si applicherà il moltiplicatore offerto in gara". Le maggiorazioni spettanti sono quelle previste dal CCNL Funzioni locali.

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Chiarimento PI093267-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 11:36

Domanda : Siamo a richiedere i seguenti quesiti in merito al requisito di capacità tecnica e professionale presente a pagina 11 del Disciplinare: 1. può essere soddisfatto mediante la dichiarazione di 1 solo servizio di somministrazione della durata di 4 anni (2019 - 2020 - 2021 - 2022) a favore di una pubblica amministrazione (con importo annuale uguale o maggiore a 500.000,00)? 2. per servizio analogo viene inteso un qualsiasi servizio di somministrazione riguardo a qualsiasi tipologia di lavoratore e CCNL applicato?

Risposta : 1. Il paragrafo 7.4a) del disciplinare di gara non prescrive un numero minimo di servizi di somministrazione di quel tipo, quindi il requisito è soddisfatto anche con un solo servizio.

2. Per servizio analogo viene inteso un qualsiasi servizio per qualsiasi tipologia di lavoratore purché prestato a favore di una Pubblica amministrazione (artt. 1, comma 2, e 70 del d.lgs. 165/2001).

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Ultimo aggiornamento: 19-09-2023, 10:46