Domanda : Spett.le S.A.: 1) Chiediamo di meglio specificare le voci che deve comprendere il moltiplicatore offerto. 2) In merito alla presenza della clausola sociale chiediamo di indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente li somministra; chiediamo, inoltre, di specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario. 3) Con specifico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15). 4) In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lgs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. 5) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. In buona sostanza, nel rapporto di somministrazione, tra APL e Utilizzatore si crea una relazione tra due titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la propria parte, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito. 6) Nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008. 7) Ai sensi dell'art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente. 8) Il tasso medio di assenteismo registrato. 9) In merito all'offerta economica si chiede se le festività infrasettimanali ricadenti nella durata dell'appalto sono da fatturare alla stessa tariffa delle ore ordinarie. 10) Si chiede di indicare a quanto ammontano le spese di pubblicazione del bando e registrazione del contratto di appalto.
Risposta : 1) Il moltiplicatore deve comprendere tutti gli oneri e le spettanze di competenza della ditta, nessuna esclusa. Non saranno riconosciuti altri compensi o emolumenti di alcun tipo.
2) Al momento sono coinvolte n. 6 risorse, somministrate da TEMPOR S.p.A., come di seguito dettagliato: 1 inquadrata nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D) con mansioni impiegatizie, 2 inquadrati nell'area degli Istruttori (ex categoria C) con mansioni impiegatizie e 3 nell'area degli operatori esperti (ex categoria B1 e B3) con mansioni di operatore di agenzia funebre. Tutte le risorse sono somministrate a tempo pieno, ossia 36 ore settimanali.
3) Le risorse interessate sono già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati.
Resta inteso che l'Utilizzatore rispetterà le disposizioni dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015 e che pertanto rimborserà gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti e dimostrati all'utilizzatore.
4) Confermiamo che la clausola relativa alla responsabilità civile si riferisce al personale dell'Agenzia diverso da quello somministrato.
5) La questione sarà confrontata con il DPO della stazione appaltante e in sede di definizione contrattuale verrà regolamentato il trattamento dei dati personali dei lavoratori somministrati in conformità alle disposizioni di legge applicabili al rapporto tra Agenzia e utilizzatore.
6) Confermiamo che, in conformità all'articolo 4 del capitolato, in particolare: "L’Impresa aggiudicataria: ... dovrà attestare, per ogni lavoratore, di aver proceduto all’informazione e alla formazione degli stessi relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale." e che "Rimane a carico dei singoli committenti l’osservanza degli obblighi di protezione, per quanto attiene ai Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, nonché tutti gli obblighi di informazione e formazione connessi all’attività lavorativa."
7) Confermiamo che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria sono in capo all'utilizzatore. Resta inteso che l'Agenzia ha l'obbligo di fornire personale che, per quanto di sua conoscenza, sia idoneo alla mansione.
8) In ragione del basso numero medio di unità di personale somministrato in servizio, non è possibile fornire il dato specifico sul tasso medio di assenteismo del personale stesso; tuttavia, tenuto conto della regolarità di erogazione dei servizi da parte degli uffici / servizi di assegnazione, è possibile affermare che la dinamica dell'assenteismo del suddetto personale è normale e non hai mai presentato picchi degni di rilievo.
9) Come prescritto dall'art. 5 del Capitolato, sono fatturate le ore effettive svolte e "Oltre ai costi sopra indicati, verranno riconosciuti all’Impresa aggiudicataria i soli valori delle maggiorazioni di legge (indennità di turno diurno e notturno, festivi, festivo infrasettimanale, straordinari ove espressamente richiesti, maggiorazioni orarie, indennità di reperibilità), soggetti a variazioni sulla base delle turnazioni mensili, alle quali si applicherà il moltiplicatore offerto in gara". Le maggiorazioni spettanti sono quelle previste dal CCNL Funzioni locali.
10) Come indicato all'art. 22 del disciplinare di gara, l'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicità legale è stato quantificato in Euro 2.500.
La RUP del procedimento di gara - dott.ssa Susi Tinti