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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DA ADIBIRE AI SERVIZI DELL’ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI.
Ente appaltanteASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE BUOI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto312.048,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema31/03/2023
Termine richiesta chiarimenti18/05/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte26/05/2023 12:00
Apertura busta amministrativa01/06/2023 09:30
Data chiusura procedura27/09/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Mingarelli Alberto

telefono: 0516276512
cellulare: 0516276521

Cig

Lotto 1Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato

CIG: 9720698DBE
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI154673-23

Ultimo aggiornamento: 18/05/2023 11:16

Domanda : Spett.le Ente, si chiede cortesemente riscontro al chiarimento inviato in data 26.04.2023, registro di sistema PI130093-23, che per mera comodità di riporta di seguito: “Spett.le Ente, con riferimento alla scheda tecnica di calcolo del costo del lavoro pubblicata tra gli atti di gara, siamo ad evidenziare alcune discrepanze rilevate in ordine ai costi orari indicati. La voce “Rateo ferie e festività soppresse” risulta inferiore rispetto a quello previsto per i lavoratori in somministrazione. A parere dello scrivente, l’indicatore “rateo ferie e festività soppresse” dovrebbe essere calcolato, per i lavoratori che operano 6 giorni a settimana, considerando 30 giorni di ferie e 4 giornate di festività soppresse, così risultando un monte ore complessivo pari a 204: (30+4) x 6 ore giornaliere. Con particolare riferimento alla figura degli operatori esperti, considerando la paga base oraria di € 10,51, calcolata dividendo lo stipendio mensile per 156 ore (1.638,83/156), moltiplicando la risultanza per 204 ore di ferie e festività soppresse e dividendo a sua volta il prodotto per 12 mensilità, la voce denominata “rateo ferie e festività soppresse” restituisce un risultato diverso rispetto a quello da Voi indicato. Il valore del rateo ferie e festività soppresse dovrebbe essere di € 178,59 (e non € 153,04 come da Voi indicato nella scheda tecnica). Il medesimo errore è stato riscontrato anche per le figure dei Funzionari/elevata qualificazione (il valore del rateo ferie e festività soppresse dovrebbe essere di € 217,51 e non € 173,35, come da Voi indicato) e degli istruttori (il valore del rateo ferie e festività soppresse dovrebbe essere di € 200,23 e non € 159,76 come da Voi indicato). Le summenzionate discrepanze si ripercuotono anche nel calcolo degli oneri contributivi, INAIL, etc., i quali dovranno essere ricalcolati sulla scorta dei corretti importi. Si evidenzia, inoltre, un ulteriore refuso nella tabella afferente la figura degli istruttori alla riga “totale orario complessivo”, la quale riporta erroneamente un importo pari ad € 19,55; infatti sommando il costo orario indicato (€ 14,86) e gli oneri (€ 4,88) il “totale orario complessivo” dovrebbe essere pari ad € 19,74 (e non 19,55 come da Voi indicato). Ciò premesso, si chiede cortesemente di modificare e ripubblicare il file della scheda tecnica di calcolo del costo del lavoro o, in alternativa, di specificare come sono stati calcolati dettagliatamente i ratei per le ferie e festività soppresse.” Cordiali saluti

Risposta : Spett.le Operatore Economico,

si comunica di aver risposto al quesito in data odierna.

Chiarimento PI142285-23

Ultimo aggiornamento: 18/05/2023 11:15

Domanda : Egr. Dott. Alberto Mingarelli, in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporLe i seguenti chiarimenti: 1. si chiede conferma che ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE BUOI venga considerata come una P.A. e pertanto non soggetta alle disposizioni di legge del Decreto Dignità; 2. in merito all'applicazione della clausola sociale, si chiede di conoscere qual è l'Agenzia uscente e se ci dovessero essere delle risorse assunte con contratto a tempo indeterminato. In caso di risposta affermativa, si chiede di conoscerne il relativo numero; 3. considerando che nelle tabelle retributive pubblicate nei documenti di gara, non è stata inserita l'indennità dell' UNA TANTUM, si chiede conferma che la suddetta voce potrà essere fatturata a parte oppure che verrà aggiunta successivamente al costo del lavoro prima dell'avvio del contratto di somministrazione; 4. si chiede di rettificare l'importo della paga base del l'ex livello D1, in quanto il valore corretto è € 1.934,36 anziché € 1.934,62; 5. si chiede conferma che per la figura professionale dell'addetto al guardaroba, dovrà essere utilizzata la voce tariffa 0311; 6. in merito al valore del rateo della tredicesima, si chiede di apportare una modifica, in quanto stando alle tabelle retributive indicate nei documenti di gara, si evince che incide solo sulla paga base e non sull'IVC ed eventualmente anche sull'una tantum; 7. in merito alle festività infrasettimanali, godute dai lavoratori, si chiede conferma che potranno essere fatturate a parte in quanto anche la suddetta voce di costo, non può essere coperta dal margine d’agenzia, in virtù del fatto che è soggetta all’irap e non all'iva così come per il margine. Inoltre, il margine posto a base d'asta pari ad € 0,75 non risulta essere sufficiente a coprire il costo di tutte le festività cadenti nell'anno. Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta : Spett.le Operatore Economico,

1) ASP è una Pubblica amministrazione;
2) L'Operatore Economico uscente è ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT. Il numero di risorse assunte a tempo indeterminato sono pari a 12.
3) si rimanda alla risposta n. 2) del quesito PI142254-23;
4) si corregge errore materiale confermando importo € 1934,36. Sono stati resi disponibili le schede rettificate.
5) non pertinente alla presente fase in quanto riferita ad aspetti esecutivi;
6) Ie tabelle allegate sono indicative poichè per il personale somministrato verrà riconosciuta all'Agenzia, e al lavoratore, il quantum previsto dal CCNL di riferimento oltre il Margine di Agenzia.
7) si veda risposta a quesito PI142254-23

Chiarimento PI130093-23

Ultimo aggiornamento: 18/05/2023 11:11

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla scheda tecnica di calcolo del costo del lavoro pubblicata tra gli atti di gara, siamo ad evidenziare alcune discrepanze rilevate in ordine ai costi orari indicati. La voce “Rateo ferie e festività soppresse” risulta inferiore rispetto a quello previsto per i lavoratori in somministrazione. A parere dello scrivente, l’indicatore “rateo ferie e festività soppresse” dovrebbe essere calcolato, per i lavoratori che operano 6 giorni a settimana, considerando 30 giorni di ferie e 4 giornate di festività soppresse, così risultando un monte ore complessivo pari a 204: (30+4) x 6 ore giornaliere. Con particolare riferimento alla figura degli operatori esperti, considerando la paga base oraria di € 10,51, calcolata dividendo lo stipendio mensile per 156 ore (1.638,83/156), moltiplicando la risultanza per 204 ore di ferie e festività soppresse e dividendo a sua volta il prodotto per 12 mensilità, la voce denominata “rateo ferie e festività soppresse” restituisce un risultato diverso rispetto a quello da Voi indicato. Il valore del rateo ferie e festività soppresse dovrebbe essere di € 178,59 (e non € 153,04 come da Voi indicato nella scheda tecnica). Il medesimo errore è stato riscontrato anche per le figure dei Funzionari/elevata qualificazione (il valore del rateo ferie e festività soppresse dovrebbe essere di € 217,51 e non € 173,35, come da Voi indicato) e degli istruttori (il valore del rateo ferie e festività soppresse dovrebbe essere di € 200,23 e non € 159,76 come da Voi indicato). Le summenzionate discrepanze si ripercuotono anche nel calcolo degli oneri contributivi, INAIL, etc., i quali dovranno essere ricalcolati sulla scorta dei corretti importi. Si evidenzia, inoltre, un ulteriore refuso nella tabella afferente la figura degli istruttori alla riga “totale orario complessivo”, la quale riporta erroneamente un importo pari ad € 19,55; infatti sommando il costo orario indicato (€ 14,86) e gli oneri (€ 4,88) il “totale orario complessivo” dovrebbe essere pari ad € 19,74 (e non 19,55 come da Voi indicato). Ciò premesso, si chiede cortesemente di modificare e ripubblicare il file della scheda tecnica di calcolo del costo del lavoro o, in alternativa, di specificare come sono stati calcolati dettagliatamente i ratei per le ferie e festività soppresse.

Risposta : Spett.le Operatore Economico,

In riferimento alla scheda tecnica di calcolo del costo del lavoro si precisa che è stato utilizzato il divisore convenzionale di 156 ore, di cui all'art. 74, comma 3 del CCNL Funzioni locali.

Si conferma l' importo relativo al costo orario di € 14,68. Si comunica di aver resto disponibile gli allegati .

Chiarimento PI142254-23

Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 11:22

Domanda : Egregi, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Si chiede conferma della seguente interpretazione del capitolato: Le festività infrasettimanali non lavorate, se dovute al lavoratore, non rientrando nella definizione di "assenza" prevista dal Capitolato saranno oggetto di fatturazione. 2) Si evidenzia che nelle tabelle costi inserite non è presente la voce dell'una tantum prevista dalla recente Legge di Bilancio 3) Si chiede di conoscere il numero di giornate di ferie previste, invero, secondo CCNL le giornate di ferie sono: -lavoratori con 3 anni di servizio: 32 giorni lavorativi (28 in caso di orario su 5 giorni); -neo-assunti2: 30 giorni lavorativi (26 in caso di orario su 5 giorni). Al momento secondo l'importo inserito nelle tabelle, non riusciamo a verificare il dato. 4)Si evidenzia l'obbligatorietà dell'inserimento dell clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 27.1.2022 n. 4, il quale sancisce che â€œÈ OBBLIGATORIO l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a)” e pertanto si chiede di riconoscere la revisione del prezzo anche in ordine al compenso di agenzia. Invero, anche le spese che le Agenzie affrontano sono comprese negli aggiornamenti ISTAT previsti dalla norma 5)Si segnala che, ai sensi dell’art. 40,del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase preassuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Segnaliamo che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Ed ancora , si segnala tale questione anche nei termini dell'opportunità inquanto una visita pre-assuntiva può avere un costo tale da elidere + di 80 ore di marginalità (se si prende in cosiderazione la base d'asta). In altri termini, per ogni nuovo assunto per il quale risulti necessaria la visita preassuntiva circa un mese di servizio sarebbe fornito senza alcun compenso. 6) Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali; 7)Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. 8) Si chiede conferma che il tasso di assentismo indicato è compresivo del periodo di ferie ovvero è al netto delle stesse. 9) Si chiede di conoscere l'attuale fornitore è il precedente importo di aggiudicazione. Invero, dalla documentazione presente sul Vs. sito ci è dato modo di sapere la graduatoria ma non le offerte presentate. Tale informazione, risulta necessaria per la par condicio fra i partecipanti ed eliminare le eventuali asimmetrie informative fra chi ha partecipato alla precedente procedura avendo a disposizione si un dato che sicuramente offre uin vantaggio seppur minimo nella formulazione della propria offerta economica rispetto ad altri operatori non presenti nella precedente procedura. Cordiali saluti.

Risposta : Spett.le Operatore Economico,

1) si conferma;
2) la voce una tantum verrà riconosciuta nel corso di esecuzione del contratto in quanto l'obbligatorietà è eterointegrato nella documentazione di gara;
3)si conferma;
4) si invita a prendere visione della rettifica del capitolato disponibile tra gli allegati;
5) si rimanda al chiarimento PI128958-23
6) non risultano spese correlata alla stipulazione del contratto, salvo spese di pubblicazione ed oneri tributari se e in quanto dovuti;
7)si rimanda al chiarimento PI128958-23
8) il valore indicato è al netto delle ferie;
9) L'Operatore Economico uscente è ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT. Il margine d'agenzia attuale è pari ad € 0,42 +iva.

Chiarimento PI130103-23

Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 11:15

Domanda : Spett.le Ente, all’art. 6 del capitolato di gara è previsto che “Sono a carico del somministratore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale (margine di agenzia offerto in sede di gara) tutti gli altri oneri, non espressamente richiamati, nessuno escluso, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente accordo” compresi gli “oneri relativi alle assenze dovute a malattia, infortuni, congedi, permessi, ferie etc..” specificando che “L’Amministrazione corrisponderà all’Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l’Agenzia provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita”. A tal proposito preme evidenziare che le somme poste a base di gara, destinate a remunerare il margine di agenzia, non sono sufficientemente capienti nemmeno a coprire i costi da sostenere per far fronte all’assenteismo, da voi stimato con un tasso pari all’8,60% individuato dall' approvato Bilancio Sociale anno 2021 (cfr. n. 9 del riscontro PI128756-23 al Quesito PI105930-23) e alle festività infrasettimanali e domenicali non lavorate che si registrano nel periodo di assunzione: conseguenzialmente il margine complessivo a base di gara si configura palesemente incapiente, così manifestandosi una universale preclusione alla partecipazione alla gara con riferimento alla generalità degli operatori economici. Tale previsione infatti incide direttamente sull’interesse delle imprese in quanto preclude, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un’utile partecipazione alla gara. Andando più nello specifico, secondo quanto determinato dalla Stazione Appaltante, l’importo del margine orario posto a base di gara, pari ad €/h 0,75, deve essere comprensivo, tra le altre voci di costo, del tasso di assenteismo registrato (pari ad 8,60%) e del costo per le relative festività infrasettimanali e domenicali non lavorate che si registrano nel periodo di assunzione. Rapportando il tasso di assenteismo (8,60%) alle ore totali richieste nel quadriennio (315.200), si stimano circa 27.107 ore di assenza nell’intero arco temporale del servizio che, se moltiplicato per il costo minimo del personale (17,53 €/h per operatori esperti), ammonta complessivamente ad € 475.185,71 nel quadriennio: importo che, suddiviso per le ore richieste, restituisce un costo pari ad € 1,50, ovvero il doppio rispetto al margine di agenzia posto a base di gara (€ 0,75). Dunque, considerando solamente il tasso di assenteismo (senza valutare anche il costo per le relative festività infrasettimanali e domenicali non lavorate che si registrano nel periodo di assunzione), l’importo a base di gara non riesce a coprire i costi che le agenzie somministratrici dovranno sostenere per assicurare il servizio. A tal proposito si evidenzia che recente e costante giurisprudenza considera immediatamente escludente la legge di una gara di appalto che preveda una base d’asta insufficiente alla copertura dei costi o alla remunerazione del capitale impegnato per l’esecuzione della commessa ovvero che escluda un sia pur minimo margine di utile ed, a maggior ragione, che comporti l’esecuzione in perdita (Cons. Stato, sent. n. 3191/2022; Cons. Stato, sent. n. 513/2019; Cons. Stato, sent. n. 284/2021) e pertanto si chiede di rivedere l’importo del margine orario posto a base di gara.

Risposta : Spett.le Operatore Economico,

Comprendendo le considerazioni da Voi esplicitate, nell'esperienza pluriennale maturata dalla S.A. in ordine al suddetto appalto, con lo stesso utilizzo del medesimo modello contrattuale della presente gara, non risultano problematiche, sollevate da altri Operatori Economici, nel senso da Voi indicato: nè in sede di affidamento, nè in sede di esecuzione del contratto. Dal che, anche a fronte di un aumento della base d'asta rispetto all'ultimo appalto (da €0,60 oltre imposte ad € 0,75 oltre imposte) operato da questa S.A.. Inoltre si rende noto che la percentuale di assenteismo è riferita a tutti i dipendenti (somministrati e non), pertanto non si riscontrano motivi tali da modificare la base d'asta suddetta.

Chiarimento PI129085-23

Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 11:10

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento al riscontro al chiarimento sulla revisione del prezzo con il quale confermate che “La revisione del prezzo è regolata così come indicato all’art. 3.3. del Disciplinare di gara” siamo a precisare che la disciplina di cui all’articolo 29, comma 1, introduce l’OBBLIGO di inserire nei bandi di gara pubblicati successivamente all’entrata in vigore del Decreto Sostegni ter (27 gennaio 2022) sino al 31 dicembre 2023 la clausola di revisione prezzi, di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, senza prevedere eccezione alcuna. Dunque, l’esclusione della revisione del prezzo in ordine al compenso di agenzia costituisce una palese violazione del dettato normativo proprio in virtù del fatto che l’aggio di agenzia rappresenta la quota posta a remunerazione delle attività di ricerca, selezione e gestione amministrativa e giuridica del personale e conseguentemente anch’esso raffigura un costo soggetto a variazioni, meritevole di essere revisionato. Si rammenta, infatti, che l’istituto della revisione dei prezzi ha la finalità di salvaguardare l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto (Consiglio di Stato – sez. IV– con la sentenza del 07 luglio 2022 n. 5667) avendo la funzione di prevedere una correzione dell’importo previsto ab origine in esito al confronto comparativo per prevenire il pericolo di un’indebita compromissione del sinallagma contrattuale. Ciò premesso, si chiede di riconoscere la revisione del prezzo anche in ordine al compenso di agenzia.

Risposta : Spett.le Operatore Economico,

Premettendo che la sentenza citata faccia riferimento ad appalti aventi ad oggetto lavori pubblici e quale norma di riferimento il precedente Codice, si invita a prendere visione della rettifica del capitolato disponibile tra gli allegati.

Chiarimento PI129079-23

Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 11:04

Domanda : Spett.le Ente, nel file excel offerta economica allegato H è stata riscontrata un’incongruenza nella formula che calcola lo sconto complessivo offerto da inserire nella piattaforma. Il margine orario complessivo offerto (riga 11) viene calcolato moltiplicando il margine orario per le ore complessive del quadriennio (315.200,00) mentre la formula del calcolo dello sconto prende in considerazione il margine complessivo a base di gara (includendo anche il quinto d’obbligo e il fabbisogno non stimabile del 10%). Ad esempio, se inserisco 0,60 nella casella margine orario offerto, la formula restituisce un valore percentuale di sconto pari al 39,39% mentre la percentuale di sconto corretta, considerando 0,75 di margine orario a base d’asta, sarebbe il 20% (0,75 – 0,60)/0,75 = 0,2 (20%). Si chiede pertanto che venga pubblicato un nuovo modello contenente la formula corretta. Cordiali saluti

Risposta : Spett.le Operatore Economico,

Il quinto d'obbligo ed il valore del fabbisogno non stimato del 10% sono già ricomprese nel calcolo della base d'asta, decurtandoli viene meno la corrispondeza tra le ore e l'importo a base di gara. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario della gara nulla cambia perchè verrà riconoscuto il margine orario offerto.

Chiarimento PI128958-23

Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 11:02

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla presente procedura, inviamo la seguente richiesta di chiarimenti: ART. 4.11 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART. 4.15 Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Considerato il livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito solo nel momento sia l’Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione ad occuparsene in via esclusiva. Alla luce di tale premessa, la formazione specifica è corretto che sia posta in capo all’utilizzatrice di conseguenza si chiede di voler revisionare in tal senso la prescrizione di gara. ART. 4.19 La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Per quanto sopra, si evince che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Si chiede di allineare la prescrizione di gara. ART. 6 Come è noto il 29 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni ter). In applicazione dell’art. 29, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo per tutte le procedure di dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 , nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, di applicare le seguenti disposizioni: “a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a) , primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a).” Si chiede come Codesto Ente intende dare applicazione al predetto obbligo previsto ex lege. ART. 13 Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. ART. 16 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). ART. 17 Il presente affidamento non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità - che rimane sempre e solo in capo alla Committente - ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. Si segnala, dunque, che l’Agenzia non può intervenire/impedire che i lavoratori aderiscano allo sciopero, ma potrà sicuramente impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Grazie, cordiali saluti

Risposta : Spett.le Operatore Economico,


ART. 4.11 La richiesta afferisce ad aspetti esecutivi del contratto pertanto non conforme alla presente fase di procedimento;
ART. 4.15 . Il D.Lgs15 giugno 2015, n. 81 art. 35 comma 4 prevede chiaramente solo la possibilità che tali obblighi possano essere adempiuti dall'utilizzatore, solo e se, previsti nel contratto di somministrazione;pertanto nel caso di specie si rimanda a quanto stabilito nel capitolato speciale.
ART. 4.19 La normativa citata differenzia in maniera chiara la sorveglianza sanitaria (generale) dalle visite mediche svolte in fase preassuntiva descrivendole come fasi procedimentali autonome.Per quanto concerne la visita medica preassuntiva volta a constatare l'idoneità alla mansione specifica, resta in capo al somministratore in quanto antecedente e preordinata alla effettiva presa in servizio del lavoratore. Le visite mediche periodiche, invece, saranno poste a carico dell'utilizzatore.
ART. 6 Si prenda visione della rettifica del Capitolato disponibile tra gli allegati
ART. 13 Si conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro, ma al solo MARGINE DI AGENZIA
ART:16 La richiesta afferisce ad aspetti esecutivi del contratto pertanto non conforme alla presente fase di procedimento
ART. 17 La richiesta pervenuta non ha natura di quesito.

Chiarimento PI113497-23

Ultimo aggiornamento: 21/04/2023 13:49

Domanda : Spett.le Ente, si chiede conferma che: - il dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni rese dallo stesso in più documenti distinti; - nel momento del caricamento della busta amministrativa basti allegare i seguenti file solamente firmati e non compilati: Capitolato speciale di appalto, Schema di A.Q., Patto di integrità, Personale attualmente impiegato - Allegato C, Scheda costi Area degli operatori esperti - Allegato E, Scheda costi Area degli istruttori - Allegato F, Scheda costi Area dei funzionari ed elevata qualificazione - Allegato G e Offerta economica - Allegato H. Cordiali saluti

Risposta :

Si conferma che il dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni rese dallo stesso in più documenti distinti. Resta fermo quanto previsto al punto 11 del Disciplinare.

La Busta Amministrativa dovrà contenere, oltre ai documenti richiesti al punto 13 del Disciplinare, i seguenti documenti firmati per accettazione e non compilati:
- Capitolato speciale di appalto;
- Schema di A.Q.;
- Patto di integrià;
- Personale attualmente impiegato - Allegato C;
- Scheda costi Area degli operatori esperti - Allegato E;
- Scheda costi Area degli istruttori - Allegato F;
- Scheda costi Area dei funzionari ed elevata qualificazione - Allegato G.

Chiarimento PI110194-23

Ultimo aggiornamento: 21/04/2023 13:48

Domanda : Spett.le Ente, l’art. 3.3. del disciplinare di gara prevede esclusivamente la revisione del prezzo in caso di rinnovo del CCNL ma, del tutto irragionevolmente, esclude la revisione del compenso di agenzia. L’aggio di agenzia, infatti, costituisce la quota posta a remunerazione delle attività di ricerca, selezione e gestione amministrativa e giuridica del personale e conseguentemente anch’esso costituisce un costo soggetto a variazioni. Si precisa inoltre che l’art. 29 del decreto-legge 27.1.2022 n. 4 sancisce che â€œÈ OBBLIGATORIO l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a)” e pertanto si chiede di riconoscere la revisione del prezzo anche in ordine al compenso di agenzia. Cordiali saluti

Risposta :

La revisione del prezzo è regolata così come indicato all’art. 3.3. del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI105930-23

Ultimo aggiornamento: 21/04/2023 13:47

Domanda : In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti: 1) se vi è una interlinea, da rispettare nella redazione dell’elaborato 2)se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato _______ 1)considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo. 2)le festività infrasettimanali e domenicali potranno essere rifatturate al pari della tariffa ordinaria (costo del lavoro + margine)? 3)le assenze a vario titolo potranno essere rifatturate al pari della tariffa ordinaria (costo + margine)? 4)Si chiede conferma, nel caso in cui il costo del lavoro dovesse risultare diverso da quello riportato nei documenti di gara, che il moltiplicatore verrà applicato sul reale costo del lavoro in quanto le differenze di voci di costo, non possono essere coperte dal margine d’agenzia, in virtù del fatto che le stesse sono soggette all’irap. Pertanto, alla luce di quanto richiesto, il costo del lavoro complessivo, dovrà essere rivisto in fase successiva all’aggiudicazione. 5) stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 6)Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito. In attesa di riscontri, porgiamo cordiali saluti 7)nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208. 8)Con specfico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati 9)Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.23, co.15, D.lgs 50/2016, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato. 10)In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Diapartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. 11) Ai sensi dellart.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente. 12) si chiede di indicare a quanto ammontano le spese di pubblicazione del bando e registrazione del contratto di appalto appalto In attesa di un vostro riscontro Distinti saluti

Risposta :

1) non vi è interlinea da rispettare;
2)l'offerta tecnica dovrà rispettare quanto indicato nel punto 14 del disciplinare; gli elementi tecnici dovranno essere contenuti nella relazione unico oggetto di valutazione. Eventuale ulteriore materiale non verrà preso in considerazione neppure se richiamato nella relazione.Nel computo delle pagine non sono previsti indice e copertina.
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1), 2), 3), 4) si veda art. 6 del capitolato speciale;
5) la domanda non è pertinente con il procedimento in itinere ma riguarda specifici aspetti esecutivi;
6) la domanda non è pertinente con il procedimento in itinere ma riguarda specifici aspetti esecutivi;
7) si rimanda a a quanto previsto dall'art. 6 del capitolato intendendosi tali oneri a carico dell'Agenzia;
8) attualmente la formazione generale è stata svolta da tutti i dipendenti così come la specifica fatta eccezione per n.7 unità di personale per i quali è in corso l'organizzazione del corso;
9) il tasso di assenteismo relativo al personale di ASP è pari al 8,60% individuato dall' approvato Bilancio Sociale anno 2021;
10) la domanda non è pertinente con il procedimento in itinere ma riguarda specifici aspetti esecutivi;
11) si rimanda a a quanto previsto dall'art. 6 del capitolato intendendosi tali oneri a carico dell'Agenzia;
12) si rimanda all' art. 22 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI104859-23

Ultimo aggiornamento: 21/04/2023 13:46

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere conferma che le festività infrasettimanali e domenicali potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria? Grazie

Risposta :

Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il numero delle ore lavorative effettivamente somministrate per l’importo orario del margine di agenzia offerto.
L’importo orario del margine di agenzia offerto si applica in maniera unitaria, a prescindere dalla tipologia di ora lavoro correlata, mentre dovrà essere applicato al lavoratore il contratto CCNL Funzioni Locali in vigore.

Chiarimento PI104855-23

Ultimo aggiornamento: 21/04/2023 13:46

Domanda : Spett.le Ente, per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale a pagina 15 Disciplinare, siamo a richiedere se il servizio di somministrazione possa essere prestato a favore di Aziende Ospedaliere Universitarie. Grazie

Risposta :

E' possibile ricomprenderle purchè non sia esclusiva oppure, in tal caso, che l'esperienza maturata ricomprenda tutte le figure professioanli poste a base di gara

Chiarimento PI101730-23

Ultimo aggiornamento: 21/04/2023 13:44

Domanda : Gentilissimi, riguardo la disposizione di una sede operativa aperta al pubblico nel raggio di 40 km dalla sede della Stazione Appaltante è possibile considerare anche un partner? In attesa di gentile riscontro, cordiali saluti.

Risposta :

L'aggiudicatario, così come previsto all'art. 24, comma 2 del disciplinare di gara, prevede che debba avere "la disponibilità di una sede operativa aperta al pubblico nel raggio di 40 Km dalla sede della stazione appaltante o di impegnarsi di attivarla entro due mesi dalla stipulazione del contratto, da mantenere per tutta la durata dell’A.Q. e dei conseguenti contratti attuativi."

Ultimo aggiornamento: 20-12-2023, 11:43