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Dati del bando

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica di uno svincolo tra le vie Emilia Ponente-Via Prati di Caprara -Viale Pertini mediante la realizzazione di un sottovia stradale ( opera complementare alla Linea Rossa Tranviaria di Bologna) dell'importo a base di gara pari ad € 602.747,56, al netto di oneri previdenziali e fiscali, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità prezzo - ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, alle condizioni previste nel progetto di servizio posto a base di gara
Ente appaltanteCOMUNE DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto602.747,56 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema02/05/2023
Termine richiesta chiarimenti19/05/2023 13:00
Termine presentazione delle offerte30/05/2023 14:00
Apertura busta amministrativa31/05/2023 10:00
Data chiusura procedura22/09/2023
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Al servizio si applicano i criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, laddove applicabili.

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Falivene Maria Filomena

telefono: 0512193134

Silvagni Silvia

telefono: 0512194089

Bertola Ilaria

telefono: 0512194349

Lentini Graziella

telefono: 0512194057

Rivola Mirka

telefono: 0512193484

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI UNO SVINCOLO TRA LE VIE EMILIA PONENTE-VIA PRATI DI CAPRARA-VIALE PERTINI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA STRADALE (OPERA COMPLEMENTARE ALLA LINEA ROSSA TRANVIARIA DI BOLOGNA)

CIG: 9728115674

Chiarimenti

Chiarimento PI157393-23

Ultimo aggiornamento: 22/05/2023 10:57

Domanda : In merito al disciplinare di gara al paragrafo " 18.3 CRITERI MOTIVAZIONALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA E PRESCRIZIONI FORMALI PER GLI ELABORATI DA PRESENTARE." nella sezione "Per quanto attiene la Adeguatezza dell’Offerta di gestione Informativa (oGI)- criterio E" pare che alcuni riferimenti al Capitolato Informativo siano errati, scalati di un numero. Nello specifico si richiede quanto segue: • Nell'elenco puntato dove riporta " - completezza della tabella di cui al punto 2.4." si riscontra che nel Capitolato informativo pare faccia riferimento al paragrafo sbagliato poiché il paragrafo relativo alle coordinate è riportato in un altro elenco puntato nel disciplinare. Pare che debba fare riferimento al paragrafo 2.3 del Capitolato informativo. Si richiede conferma di quanto indicato; • Nell'elenco puntato dove si riporta " interoperabilità (punto 2.4.1);". Nel Capitolato informativo il paragrafo relativo all'interoperabilità è il 2.3.1 contrariamento a quanto indicato nel Disciplinare. Si chiede conferma di quanto indicato • Nell'elenco puntato dove si riporta "sistema di coordinate di riferimento (punto 2.5)."Nel Capitolato informativo il paragrafo relativo al sistema di coordinate risulta il 2.4 contrariamente a quanto indicato nel Disciplinare. Si richiede conferma di quanto indicato. • Nell'elenco puntato dove si riporta " significative esperienze pregresse in ambito BIM, indicando la denominazione del progetto, il tipo di intervento, e l'attività svolta o, in alternativa, come si intende procedere con la formazione del proprio personale in termini di gestione informativa per soddisfare le richieste della SA (punto 2.7);". Il Paragrafo non è presente all'interno del Capitolato informativo, pare si faccia riferimento al paragrafo 2.6. Si chiede conferma di quanto indicato • Nell'elenco puntato dove si riporta "- modalità di gestione dell’ambiente di condivisione dati ACDat (punto 3.11)." Nel capitolato informativo il paragrafo con il tema della gestione dell'ACDat risulta il paragrafo 3.10. Si chiede conferma di quanto indicato.

Risposta : Verificato l’errore materiale dai Voi riscontrato, si conferma la ricostruzione effettuata nel quesito, come desumibile dal Capitolato informativo allegato alla procedura di gara.

Chiarimento PI157060-23

Ultimo aggiornamento: 22/05/2023 10:55

Domanda : In merito a quanto dichiarato nel Capitolato Speciale Tecnico Descrittivo, art. 4. Tempi di esecuzione del servizio: “elaborati progettuali di cui ai punti B, C, D del successivo art. 16 al fine di cui al punto b) dell’art. 1 del presente capitolato, entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, nel caso di consegna in via di urgenza nei casi previsti all’art. 32 comma 8 del Codice, dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio”; si chiede di chiarire se i 90 giorni naturali e consecutivi decorrono effettivamente dalla sottoscrizione del contratto come indicato o decorrono dalla fine dei 60 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione del punto A dell’art. 16 così come sembrerebbe dai giorni totali indicati per la conclusione del servizio stimati in totali 270 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio. In merito al professionista Bim, si chiede se per soddisfare il requisito può essere inserito un professionista con certificazione Bim Specialist, o è necessario che sia BIM Manager. In quest’ultimo caso, è sufficiente essere in possesso del titolo conseguito al master specifico o è necessario essere in possesso di certificato di Bim Manager? Tale professionista deve essere all’interno dell’eventuale RTP o può essere un collaboratore esterno non inserito nel raggruppamento?

Risposta :

In merito al primo punto del quesito, si conferma l’errore materiale nel Capitolato speciale descrittivo e la correttezza della ricostruzione della tempistica effettuata nel quesito per la consegna degli elaborati progettuali di cui ai punti B, C.D.

In relazione al secondo punto del quesito, richiamati il Capitolato speciale descrittivo prestazionale e il Capitolato Informativo allegati al Disciplinare di gara, si precisa che l'art. 2 del Capitolato speciale richiede che all'interno del "Gruppo di progettazione" sia presente la figura dello specialista in BIM, che dovrà coincidere con un "BIM Manager", la cui qualificazione può essere dimostrata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa UNI 11337 - 7:2018. Lo specialista BIM, da individuare nominativamente nell’ambito del gruppo di progettazione al momento dell’offerta e personalmente responsabile della prestazione richiesta - ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice e come espressamente richiesto nel Disciplinare e nel Capitolato - dovrà far parte dell’organico dell’operatore economico partecipante o essere raggruppato in RTI. Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016.

Chiarimento PI151883-23

Ultimo aggiornamento: 17/05/2023 15:52

Domanda : 1. Si richiede di chiarire se i sondaggi geognostici e geotecnici saranno direttamente affidati ai progettisti o se saranno poi affidati direttamente dalla stazione appaltante a delle ditte specializzate, in base al piano di indagini redatto dai progettisti. 2. Si chiede di precisare se la figura dello "specialista in valutazioni dell'interesse archeologico dei siti" debba necessariamente far parte dell’organico dell’operatore economico e/o debba essere associato come membro del RTP concorrente o se possa essere un professionista esterno con lettera di disponibilità rilasciata, in via esclusiva, all’operatore economico per tutta la durata dell’appalto.

Risposta :

Sul punto 1) del quesito si rinvia a quanto risposto al quesito PI149811-23, rimanendo a carico del soggetto aggiudicatario le indagini, le prove e i rilievi propedeutici all'esecuzione delle prestazioni.

Quanto al punto 2) del quesito si rimanda alla risposta fornita al quesito PI149811-23, pertanto la figura dell’archeologo, da individuare all’interno del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta, dovrà far parte dell’organico dell’operatore economico o essere raggruppato in RTI.



Chiarimento PI149811-23

Ultimo aggiornamento: 17/05/2023 15:50

Domanda : 1) Si chiede di confermare che - in ottemperanza alle disposizioni introdotte dalla l. 238/2021 ed in particolare relativamente alla modifica dell’art. 31 comma 8 del codice degli appalti che prevede: “Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività’, - la figura dell’Archeologo possa essere ricoperta da un professionista, esterno all’operatore economico partecipante, appositamente ingaggiato per l’appalto mediante lettera di disponibilità. 2) Con riferimento al capitolo 5. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E MODIFICHE CONTRATTUALI del Capitolato, si chiede di confermare che siano escluse indagini per la cui esecuzione sono richieste categorie SOA (quali ad esempio indagini geognostiche) che non trovano applicazione in nessuna voce di parcella a base gara e che avrebbero una incidenza dirompente sul totale del compenso a base gara.

Risposta :

In relazione al punto 1) del quesito la risposta è negativa. Per l’attività indicata non è possibile ricorrere al subappalto; la figura dell’archeologo deve essere individuata all’interno del gruppo di progettazione definito al momento di presentazione dell’offerta. I consulenti esterni possono essere indicati dal concorrente nel gruppo di lavoro ed eseguire le prestazioni per le quali sono qualificati se presentano le caratteristiche del consulente su base annua, di cui al DM 263/2016; in caso contrario, sarà necessario costituire con i medesimi un raggruppamento temporaneo.

Con riferimento al punto 2) del quesito si fornisce la seguente risposta: per l'esecuzione delle singole prestazioni, individuate ai sensi del DM 17/06/2016, si fa presente che il calcolo del corrispettivo è onnicomprensivo di tutto quanto necessario ai fini dell'espletamento delle stesse, secondo quanto espressamente indicato nella "DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI", di cui al documento di gara "CALCOLO CORRISPETTIVI"; pertanto, il concorrente, nella formulazione dell'offerta, dovrà considerare il corrispettivo come comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento della prestazione, così come individuata nel CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, ivi comprese necessarie propedeutiche prove, indagini, rilievi.


Chiarimento PI145504-23

Ultimo aggiornamento: 17/05/2023 15:35

Domanda : Con riferimento al documento 4_Calcolo dei corrispettivi ex DM 17 06 2016, si chiede di aggiornare il calcolo di spese ed oneri uniformandolo alle indicazioni del decreto di riferimento. Ringraziando anticipatamente, porgiamo Cordiali Saluti

Risposta :

Preso atto che il DM 17 06 2016 il cui art. 5 prevede che l'importo delle spese e degli oneri accessori sia stabilito in maniera forfettaria, individuandone solamente la percentuale massima per il calcolo delle suddette voci in funzione dell'importo dell'opera da progettare e tenuto conto inoltre del livello progettuale oggetto del presente affidamento, si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. Pertanto si comunica che la suddetta richiesta non può trovare accoglimento e che l'operatore economico ne dovrà tenere conto nella formulazione del ribasso offerto.


Chiarimento PI152803-23

Ultimo aggiornamento: 17/05/2023 15:33

Domanda : Si chiede se il requisito di cui al punto 7.1 lett. c n. 2 del disciplinare di gara (specialista in studi trasportistici, piani del traffico, piani economici e finanziari e costi di gestione di infrastrutture di trasporto) possa essere soddisfatto da un professionista indicato quale consulente esterno e non facente parte del RTI concorrente, essendo lo stesso un'attività intellettuale e non progettuale

Risposta :

Per quanto riguarda lo specialista in studi trasportistici, da individuare nominativamente nell’ambito del gruppo di progettazione al momento dell’offerta e personalmente responsabile della prestazione richiesta - ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice e come espressamente richiesto nel Disciplinare e nel Capitolato - questi dovrà far parte dell’organico dell’operatore economico partecipante o essere raggruppato in RTI. Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016.


Chiarimento PI144142-23

Ultimo aggiornamento: 17/05/2023 15:32

Domanda : Buongiorno, in relazione alla presente procedura siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1. per la redazione dell'offerta tecnica è consentito l'utilizzo del formato A3 in luogo di n. 2 facciate A4? 2. Per la dimostrazione del possesso della categoria T.02 è possibile utilizzare la categoria IA.04 che comprende: Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso ed ha un grado di complessità pari a 1.30 quindi molto superiore a quello previsto per la T.02

Risposta :

In risposta al punto 1) del quesito si conferma che , come indicato anche dal Disciplinare di gara, gli aspetti formali di presentazione delle relazioni/elaborati/schede/documentazione (compresi i formati ) sono indicativi e non tassativi, pertanto sarà possibile anche utilizzare il formato A3 in luogo di nr. 2 facciate di foglio A4 .

In relazione al punto 2) del quesito, la risposta è negativa. Il Concorrente deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in relazione alle categorie e ID opere indicate dal Disciplinare.

Ai sensi dell’art 8 del DM richiamato, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore ma solo all'interno della stessa categoria d'opera.

Pertanto non è ammissibile la comprova della categoria T.O2 con servizi attinenti all’IA.04.


Chiarimento PI149291-23

Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 14:31

Domanda : si chiede di chiarire se il formato degli allegati di cui al punto 18.3 del disciplinare debba essere in A4, ed in caso di risposta affermativa si chiede di confermare che si possano fornire allegati in formato A3 computati come 2 A4

Risposta :

Come indicato anche dal Disciplinare di gara, gli aspetti formali di presentazione delle relazioni/elaborati/schede/documentazione (compresi i formati ) sono indicativi e non tassativi, pertanto sarà possibile anche utilizzare il formato A3 in luogo di nr. 2 facciate di foglio A4.

Chiarimento PI149284-23

Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 14:30

Domanda : Si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 7.1 lett. c n. 2 del disciplinare di gara (specialista in studi trasportistici, piani del traffico, piani economici e finanziari e costi di gestione di infrastrutture di trasporto) possa essere posseduto da un soggetto di cui all'art. 46 lett. c) del Codice Appalti in qualità di società di consulenza e quindi non debba essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara rimanendo in attesa di un vs. riscontro si porgono cordiali saluti

Risposta : In risposta al quesito si conferma che i requisiti di capacità tecnico professionali di cui al paragrafo 7.3 debbono essere posseduti dal concorrente (quindi, nel caso prospettato, dalla società di ingegneria di cui all’art. 46 lett. c) del Codice), mentre i requisiti “minimi” di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. c) del Disciplinare di gara devono essere posseduti dai soggetti componenti il gruppo di lavoro, in relazione alle prestazioni di cui saranno responsabili. Infatti, come espressamente riportato nel disciplinare di gara: “Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice e da quanto stabilito dal DM 263/2016 in attuazione al comma 2 del medesimo articolo del Codice: indipendentemente dalla natura giuridica dell’appaltatore, i Tecnici Responsabili delle singole prestazioni specialistiche identificate ai punti da 1 a 11 dovranno, in funzione della prestazione da rendere, essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività specialistica relativa, ovvero per le attività che non richiedono il possesso di laurea essere in possesso di attinente diploma tecnico; i tecnici dovranno inoltre essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti

Ultimo aggiornamento: 25-09-2023, 10:28