Salta al contenuto

Dati del bando

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELL’AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI” DI NOVELLARA (RE) – CIG 9784553491 – CPV 79611000-0.
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto359.072,53 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema28/04/2023
Termine richiesta chiarimenti08/05/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte16/05/2023 12:00
Apertura busta amministrativa16/05/2023 12:01
Data chiusura procedura05/06/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Rebecchi Nicola

telefono: 0522655433

Cig

Lotto 1AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELL’AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI” DI NOVELLARA (RE) – CIG 9784553491 – CPV 79611000-0

CIG: 9784553491
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI140896-23

Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 11:46

Domanda : 1) Art. 4 - Compiti, obblighi e responsabilità dell'Agenzia aggiudicataria. In ordine alla produzione documentale richiesta all’aggiudicataria, si precisa che la stessa avverrà nel rispetto del GDPR 679.2016. Per quanto attiene l’aspetto salute e sicurezza. 2) Art. 6 - Personale impiegato. Per quanto concerne la sostituzione di personale che non ha tenuto una condotta irreprensibile, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. Riguardo alla riservatezza del personale somministrato, all’interno dei contratti di somministrazione è già presente una clausola che prevede l’obbligo di riservatezza anche in relazione alle informazioni di titolarità dell’utilizzatore. Ciò detto, in considerazione del fatto che le informazioni riservate sono di titolarità del committente, laddove quest’ultimo avesse esigenze specifiche di contenuto circa tale clausola e anche al fine di aver diretto controllo e azione nei confronti dei somministrati, si suggerisce di prevedere alla predisposizione di documento ad hoc. 3) Art. 10 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: a) Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; b) Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; c) Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; d) Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento. 4) Art. 15 - Inadempienze e penalità. Si chiede di rettificare specificando che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei compensi dovuti all’agenzia. si chiede altresì di puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. 5) Art. 16 - Cause di recesso dal contratto. in caso di recesso da parte della committente, si chiede di rettificare specificando che l’ente rimborserà l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL.

Risposta : Di seguito i riscontri forniti dal Committente:


1) si conferma
2) si conferma
3) si veda riscontro al quesito PI141182-23
4) si veda riscontro al quesito n. PI141182-23 e al quesito PI141946-3 e quanto previsto nel capitolato
5) si conferma

il Funzionario del Servizio Appalti
f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI141182-23

Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 10:58

Domanda : 1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. Art. 4 - Compiti, obblighi e responsabilità dell'Agenzia aggiudicataria nonchè all'art. Art. 10 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, del Capitolato di gara si chiede di precisare la responsabilità degli oneri in materia di formazione sulla sicurezza, parte generale e specifica. Considerato che con il contratto di somministrazione, il lavoratore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro si chiede conferma (come precisato dall'art. 5 del capitolato di gara Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) che solo la formazione generale sia onere a carico dell'aggiudicatario e che la formazione specifica sia oneri a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» , sia onere in capo a Codesta Amministrazione. Nella denegata ipotesi di conferma degli oneri formativi in capo all'aggiudicatario, al fine di garantire la compliance formativa si chiede di confermare che, in caso di aggiudicazione, Codesto Ente invierà nei termini concordati con l'aggiudicatario, le seguenti documentazione/informazioni: a) Livello di rischio della formazione b) Contenuti formativi c) DVR (Documento di Valutazione dei rischi ex D.Lgs. n.81/2008 es.m.i.) attinente le attività oggetto della gara d) Piano di gestione delle emergenze (ex DM 10/03/1998 e sm.i.) e) Mansioni, Job Description (descrizione della mansione), descrizione delle attività svolte; e che in caso di mancata consegna, troverà automatica applicazione la delega di cui all'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 e, pertanto l'obbligo formativo sarà da considerarsi in capo a Codesto ente utilizzatore. 2) Con riferimento alla previsione secondo cui l'aggiudicatario deve Trasmettere all'Azienda, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre cinque (5) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs 276/2003, nonchè con riferimento alla previsione secondo cui "L'Azienda potrà richiedere, ai fini del pagamento delle fatture, all'Agenzia l'esibizione del L.U.L. (Libro Unico Lavoratori) o documentazione analoga, il modello Uniemens/DM 10, le buste paga e copia di ogni altra documentazione idonea." si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. Art. 8 - Obblighi di condotta ove si prevede la risoluzione in caso di mancato rispetto degli obblighi ivi indicati si chiede conferma che ci si riferisca esclusivamente all'onere di diffusione tra i somministrati degli obblighi di comportamento. Si ricorda infatti che i lavoratori somministrati ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/15 agiscono nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'azienda utilizzatrice, pertanto l'aggiudicatario non potrà avere alcun controllo sul rispetto da parte dei somministrati delle “Norme comportamentali e disciplinari”. 4) Con riferimento alla previsione di cui all'art. Art. 15 - Inadempienze e penalità del capitolato di gara ove di prevede l'applicazione di penali in caso di comportamento gravemente scorretto degli addetti al servizio nei confronti degli utenti o familiari o dipendenti dell'Azienda o nell'esecuzione del servizio e per i quali l’Azienda ha chiesto l’avvio dell’azione disciplinare €. 100,00, si evidenzia come il servizio richiesto sia quello della somministrazione di lavoro e non dell'appalto di servizi. In considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/15 agiscono nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'azienda utilizzatrice ,l'aggiudicatario non potrà avere alcun controllo sul rispetto da parte dei somministrati, pertanto non potrà essere attribuita alcuna responsabilità in tal senso. Unico onere in capo all'aggiudicatario sarà, previa segnalazione dell'ente utilizzatore quello di procedere con l'avvio dell'iter disciplinare. Si chiede quindi di confermare che la penale sopra richiamata non troverà applicazione.

Risposta : Di seguito i riscontri forniti dal Committente:


1) si conferma solo la generale. Si conferma che l'addestramento è a carico del Committente
2) si conferma purché siano resi disponibili tutti i dati necessari ad ottemperare all'obbligo di responsabilità solidale
3) si conferma
4) si conferma che non troverà applicazione l'ultima casistica

Chiarimento PI142987-23

Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 10:55

Domanda : Spett.le Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, in considerazione della mancanza del monte ore effettivo rispettivamente per singola qualifica professionale, si chiede conferma che il ribasso % da offrire sarà sul margine di intermediazione del 7,50%. Cordiali Saluti

Risposta :

Come indicato nel Disciplinare di gara:"..il ribasso % da applicarsi esclusivamente alla componente soggetta a ribasso posta a base di gara."

il Funzionario del Servizio Appalti

f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI141946-23

Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 10:52

Domanda : formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti/osservazioni: CAPITOLATO: 1) Art. 6 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 2) Art. 15 Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. 3)Art. 16 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

Risposta : Di seguito i riscontri forniti dal Committente:


1) si conferma
2)art. 15 Capitolato è previsto il contraddittorio, si conferma che l'importo non sarà decurtato dalla parte di fattura consistente il rimborso del costo del lavoro
3) si conferma

il Funzionario del Servizio Appalti
f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI134405-23

Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 10:34

Domanda : siamo a richiedere conferma che il margine orario andrà sommato ai costi del lavoro orari stimati dall'Ente da pagina 1 del capitolato.

Risposta : Di seguito il riscontro fornito dal Committente


Si conferma

il Funzionario del Servizio Appalti
f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI141297-23

Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 09:38

Domanda : Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro) , ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo 1- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, 2- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni, 3- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, 4- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), 5- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi 6- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione 7- L’attuale fornitore. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

Risposta : Di seguito i riscontri forniti dal Committente:


1) 3 lavoratori
2) n. 2 infermieri livello D scadenza 30/06 e n. 1 amministrativo livello C1 con mansioni superiori scadenza 31/08
3) determinato
4) no
5) 6 mesi
6) una sola persona non è formata ai sensi del d.lgs. 81/2008 (appena iniziato)
7) Lavorint - Archimede

il Funzionario del Servizio Appalti
f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI141619-23

Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 09:27

Domanda : Spett.le Ente, 1) In applicazione della cosiddetta clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere: • Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione • L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; • La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente • La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi • La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione • L’attuale fornitore 2) Si chiede conferma, rispetto ai limiti redazionali previsti per la presentazione dell’ Offerta Tecnica, che per 4 fogli si intendano 8 facciate.

Risposta : Di seguito i riscontri forniti dal Committente:

1) al 01/06/2023 3 lavoratori: 2 infermieri livello D e 1 amministrativo livello C1 con mansioni superiori. Contratto a tempo determinato con Lavorint - Archimede.
Durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi: 6 mesi
il personale è idoneo, una sola persona non è formata ai sensi del d.lgs. 81/2008 (appena iniziato)

2) si, 4 fogli fronte/retro = 8 facciate

il Funzionario del Servizio Appalti
f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI137662-23

Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 09:12

Domanda : in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporre i seguenti chiarimenti: 1. si chiede conferma che "Azienda Speciale I Millefiori" viene considerata una pubblica amministrazione e pertanto non soggetta alle disposizioni di legge del Decreto Dignità; 2. si chiede di conoscere il tasso medio di assenteismo maturato negli ultimi 12 mesi; 3. in merito all'applicazione della clausola sociale, chiediamo di conoscere qual è l'agenzia per il lavoro attualmente uscente. inoltre in merito al prospetto delle risorse attualmente in forza, si chiede qual è il livello di inquadramento dell'impiegato amministrativo (C1 oppure D1); 4. si chiede conferma che, nell'eventualità in cui i costi del lavoro dovessero risultare diversi da quelli indicati nel capitolato tecnico, il margine d'agenzia offerto verrà applicato sui reali costi del lavoro; 5. si chiede di poter ricevere una stima delle spese di registrazione del contratto; 6. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); 7. si chiede conferma che il ribasso percentuale, dovrà essere espresso con due cifre decimali; 8. si chiede di specificare qual è l'importo a base d'asta da considerare, su cui applicare la percentuale di ribasso, poiché nel file articoli in excel viene riportato € 21.472,77, mentre a pag. 5 del capitolato € 25.051,58 in quanto in questo secondo caso viene considerata anche la proroga dei 6 mesi; 9. in merito all'elaborato tecnico si chiede se ci dovesse essere un particolare carattere di scrittura, dimensione e interlinea da dover rispettare e se i progetti formativi potranno essere allegati separatamente e in aggiunta alle 8 pagine.

Risposta : Di seguito i riscontri forniti dal Committente:


1) No, non è un PA
2) Non è un informazione resa disponibile poichè ritenuta non rilevante ai fini della procedura in oggetto
3) Lavorint - Archimede Livello C1 con mansioni superiori
4) si conferma
5) scrittura privata e registrazione in caso d'uso
6) si conferma
7) si veda quanto richiesto sulla piattaforma
8) la componente soggetta a ribasso a base di gara è pari a € 21.472,77, l'importo indicato nel capitolato è comprensivo di EVENTUALE proroga di mesi 6
9) non è previsto un particolare carattere di scrittura, dimensione o interlinea.
No, i limiti redazionali sono quelli indicati nel capitolato e gli allegati non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

il Funzionario del Servizio Appalti
f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI142213-23

Ultimo aggiornamento: 08/05/2023 15:24

Domanda : con la presente siamo ad inviarLe il seguente chiarimento, in riferimento alla procedura di gara in oggetto: - considerando che all'interno delle tabelle retributive, riportate nei documenti di gara, non compare l'aspi, si chiede conferma che le assunzioni saranno di carattere sostitutivo; - nell'eventualità in cui non dovessero essere di carattere sostitutivo, si chiede conferma che il valore dell'aspi verrà aggiunto al costo del lavoro e che non dovrà trovare copertura con il margine di agenzia offerto.

Risposta :

Di seguito il riscontro fornito dal Committente:

sì saranno assunzioni di carattere sostitutivo.

il Funzionario del Servizio Appalti
f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI134401-23

Ultimo aggiornamento: 02/05/2023 15:39

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere conferma di dover inserire sul portale SATER la percentuale di ribasso che verrà applicata al margine massimo stimato dall'Ente pari a euro 25.051,58. Grazie

Risposta :

Come indicato nel Disciplinare di gara: "OFFERTA ECONOMICA (obbligatoria a pena di esclusione) offerta economica firmata digitalmente dal legale rappresentante. Il concorrente dovrà formulare l’offerta indicando il ribasso % da applicarsi esclusivamente alla componente soggetta a ribasso posta a base di gara."
Distinti saluti,

il Funzionario del Servizio Appalti
(f.to dott.ssa Giorgia Boni)

Chiarimento PI133847-23

Ultimo aggiornamento: 02/05/2023 08:47

Domanda : Spett.le Ente, - le risorse lavoreranno su 5 o 6 giorni a settimana? - le festività infrasettimanali e domenicali potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria? Grazie

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti:

1. Le risorse lavoreranno su 6 giorni;
2. Si, le festività infrasettimanali e domenicali potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria.
Il Funzionario del Servizio Appalti
(f.to Dott.ssa Giorgia Boni)

Ultimo aggiornamento: 05-06-2023, 16:54