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Dati del bando

SUA P/C COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO - PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL NIDO D’INFANZIA “IL NIDO SUL PO“ – DEL SERVIZIO DI TEMPO ANTICIPATO DEL POLO EDUCATIVO E DELL’ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2023 AL 31 LUGLIO 2027
Ente appaltantePROVINCIA DI PIACENZA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto900.574,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema15/05/2023
Termine richiesta chiarimenti29/05/2023 18:00
Termine presentazione delle offerte05/06/2023 10:00
Apertura busta amministrativa05/06/2023 11:00
Data chiusura procedura22/08/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialesi

Applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 D. Lgs. 50/2016

NoteLa presente procedura viene espletata dalla Provincia di Piacenza in veste di Stazione Unica Appaltante ex art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti pubblici, in virtù della convenzione sottoscritta da Provincia e Comune di Castelvetro Piacentino (atto registro delle scritture private della Provincia di Piacenza n. 231 del 31/12/2021)

Allegati

Referenti

Cordani Giuliana

telefono: 0523795258

Sartori Tania

telefono: 0523795224

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA “IL NIDO SUL PO”

CIG: 98009396B8
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI162145-23

Ultimo aggiornamento: 26/05/2023 09:17

Domanda : Con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento: 1) L’ art. 7 del disciplinare di gara relativo all’ Avvalimento prevede quanto segue: “Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. […] Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve: - possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti” Lo stesso è previsto dall’art. 14.2 del disciplinare: “Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.” CONSIDERATO CHE, relativamente ai requisiti che deve possedere l’impresa ausiliaria, viene richiamato genericamente l’art. 6 del disciplinare che indica in realtà molteplici requisiti di partecipazione, ossia: requisiti di idoneità (Art. 6.1 lett. a) b) c) e requisiti di capacità tecnica e professionale (Art. 6.3 lett. a) b) c) d). POSTO CHE l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega [...] una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento” POSTO INOLTRE CHE l’allegato 8 “Dichiarazione di avvalimento”, che deve essere compilata dall’impresa ausiliaria, oltre alla dichiarazione relativa ai requisiti di carattere generale (Art. 80 D.Lgs. 50/2016) e all’iscrizione alla CCIAA prevede che l’ausiliaria debba dichiarare di possedere “ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, i seguenti requisiti di ordine speciale prescritti dal Disciplinare, dei quali il concorrente ausiliato risulta carente e oggetto di avvalimento” dove, quindi, devono essere specificati solamente i requisiti che vengono dati in avvalimento all’ausiliata; CHIEDIAMO CONFERMA CHE l’impresa ausiliaria deve essere in possesso, nell’ambito dell’art. 6 del solo requisito che darà in avvalimento all’impresa ausiliata (oltre che dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 5), e che pertanto gli altri requisiti indicati all’art. 6 non debbano essere posseduti dall’impresa ausiliaria bensì dal concorrente partecipante alla gara.

Risposta :

Si CONFERMA che l’impresa ausiliaria deve essere in possesso, nell’ambito dell’art. 6 del Disciplinare di gara, del solo requisito che darà in avvalimento all’impresa ausiliata, oltre che dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 5 del Disciplinare, e che gli altri requisiti indicati all’art. 6 devono essere posseduti dal concorrente partecipante alla gara.
Distinti saluti.

Chiarimento PI156416-23

Ultimo aggiornamento: 22/05/2023 12:25

Domanda : Con riferimento al requisito di capacità tecnica a professionale di cui all’art. 6.3 del disciplinare di gara: “c) certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2015 relativa ai servizi all’infanzia; d) certificazione qualità UNI 11034:2003” CONSIDERATO CHE l’art. 7 del disciplinare ammette l’avvalimento dei requisiti di capacità tecnica a professionale (“Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento”) CHIEDIAMO CONFERMA CHE sia ammesso l’avvalimento delle certificazioni di qualità di cui al punto c) e d) sopra richiamate.

Risposta : Si rimanda alla risposta al quesito n. 2.

Distinti saluti

Chiarimento PI155815-23

Ultimo aggiornamento: 22/05/2023 12:24

Domanda : Con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento: 1) Con riferimento al requisito di capacità tecnica a professionale di cui all’art. 6.3 del disciplinare di gara: “c) certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2015 relativa ai servizi all’infanzia; d) certificazione qualità UNI 11034:2003” CHIEDIAMO SE, in caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, sia sufficiente che anche una sola impresa del RTI (Mandataria oppure mandante) sia in possesso delle certificazioni di cui trattasi.

Risposta :

Si precisa che, in caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, entrambe le certificazioni devono essere possedute almeno dall’operatore economico che assume la prestazione principale (CPV 80110000-8, nel quale rientrano i servizi indicati all’art. 3 punto 1) del Capitolato Speciale d’appalto). Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale il possesso di entrambe le certificazioni deve essere garantito dal raggruppamento di imprese nel suo complesso.

Distinti saluti

Chiarimento PI152731-23

Ultimo aggiornamento: 22/05/2023 12:23

Domanda : Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale (di cui all’art. 6.3 del disciplinare di gara e art. 6 punto 2 del documento “Progetto ai sensi dell’art. 24…”) e nello specifico: “c) certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2015 relativa ai servizi all’infanzia; d) certificazione qualità UNI 11034:2003” CHIEDIAMO CONFERMA CHE un’impresa in possesso della “certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015”, comprendente nel campo di applicazione anche la “Progettazione ed erogazione di servizi all'infanzia (0-6 anni)” soddisfi il requisito richiesto alla lettera c) e che pertanto il possesso della “certificazione qualità UNI 11034:2003” richiesto alla lettera d) sia da intendersi facoltativa o comunque alternativa al possesso del requisito di cui alla lettera c). Cordiali saluti

Risposta :

Si precisa che entrambe le certificazioni sono richieste come requisito di capacità tecnica e professionale e non sono alternative una all’altra. Per completezza si informa che, come previsto nel Disciplinare di gara all’art. 7, il requisito delle certificazioni può essere soddisfatto mediante ricorso all’avvalimento; in tale caso è necessario che sia posta particolare attenzione ai contenuti del contratto di avvalimento, in quanto, come disposto dalla giurisprudenza prevalente (infra multis, Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502): “La certificazione di qualità, in quanto finalizzata ad assicurare l’espletamento del servizio o della fornitura da una impresa secondo il livello qualitativo accertato dall’apposito organismo e sulla base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale…omissis…non può essere oggetto di avvalimento senza la messa a disposizione di tutto o di quella parte del complesso aziendale del soggetto al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità, occorrente per l’effettuazione del servizio”.

Distinti saluti.


Chiarimento PI155393-23

Ultimo aggiornamento: 18/05/2023 15:44

Domanda : Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto chiediamo cortesemente di indicare il nome del gestore uscente del servizio. In attesa di gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno, l'attuale gestore è AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Via Giorgio Sidney Sonnino, 33/A Parma ‐ P.IVA 01520520345. Distinti saluti

Chiarimento PI152009-23

Ultimo aggiornamento: 18/05/2023 15:40

Domanda : si richiede chi sia l'attuale gestore

Risposta : Buongiorno,

l'attuale gestore è AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Via Giorgio Sidney Sonnino, 33/A Parma - P.IVA 01520520345.
Distinti saluti

Ultimo aggiornamento: 01-09-2023, 15:34