Domanda : Spett.le S.A. chiediamo di riscontrare cortesemente ai seguenti chiarimenti. 1) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. In buona sostanza, nel rapporto di somministrazione, tra APL e Utilizzatore si crea una relazione tra due titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la propria parte, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito. 2. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15) 3. In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. 4. nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208. In attesa di riscontri, porgiamo cordiali saluti 5) Ai sensi dellart.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente. 6) Con specifico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, se prevista, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati. In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
Risposta :
1. Si conferma l’interpretazione proposta: è in corso la pubblicazione di apposita rettifica ai documenti di gara.
2. Si precisa che, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolato di appalto, …“L’esercizio di tale facoltà non comporta altri e/o diversi oneri oltre alla remunerazione delle prestazioni regolarmente eseguite dall’Aggiudicataria”. Si precisa inoltre che, in caso di risoluzione del contratto e di ricorso all’istituto dell’interpello di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , nei confronti dell’operatore economico subentrante dovrà ritenersi operativa la clausola sociale di cui all’art. 4 del Capitolato di appalto, e, ove la suddetta clausola non dovesse essere operante, l’operatore economico subentrante dovrà in ogni caso dare priorità all’assunzione di soggetti che abbiano maturato una precedente esperienza lavorativa presso i servizi gestiti da ASP, secondo quanto previsto dall’art. 3 lett. e) del Capitolato di appalto.
3. L’Amministrazione non ha inteso derogare in alcun modo alla disciplina normativa da Voi correttamente richiamata. L’idonea copertura assicurativa viene richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, unicamente quale requisito di capacità economico – finanziaria.
4. Si veda art. 6 del Capitolato di appalto.
5. Si veda art. 6 del Capitolato di appalto.
6. Si precisa che il personale interessato dall’applicazione della clausola sociale è in possesso della necessaria formazione, fatta eccezione per un limitato numero di soggetti, per i quali l’attività di formazione è in corso.