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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Affidamento del servizio di somministrazione lavoratori a tempo determinato per il periodo 01/07/2023 - 30/06/2026
Ente appaltanteAZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto7.669.925,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema28/04/2023
Termine richiesta chiarimenti29/05/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte07/06/2023 12:00
Apertura busta amministrativa08/06/2023 09:30
Data chiusura procedura29/06/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialesi

Prevista clausola sociale art. 50 D.Lgs. 50/2016

Allegati

Referenti

Gherardi Rodolfo

telefono: 0521900427
cellulare: 0521900428

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di somministrazione lavoratori a tempo determinato

CIG: 9730896D66

Chiarimenti

Chiarimento PI173478-23

Ultimo aggiornamento: 31/05/2023 13:33

Domanda : Integrazione risposta fornita in data 30/05/23

Risposta :

Ad integrazione del precedente chiarimento reso, si precisa che, per il personale non turnista, il costo legato alle festività infrasettimanali non lavorate, non comportando indennità economiche aggiuntive, è ricompreso nell’importo orario definito in capitolato in quanto di tali giornate si è tenuto conto nel calcolo dell’importo orario, unitamente al fatto che il tasso di assenza stimato per il personale non turnista è significativamente inferiore al tasso di assenza stimato per il personale turnista.

Si ricorda inoltre che, come può facilmente evincersi dalla lettura del Capitolato, il fabbisogno orario di personale non turnista è limitato e comunque di molto inferiore a quello previsto per il personale turnista. Pertanto si riconferma che gli importi posti a base della procedura di gara permettano la formulazione di un’offerta remunerativa.


Chiarimento PI167385-23

Ultimo aggiornamento: 30/05/2023 13:55

Domanda : Egregi, si segnala che i costi orari indicati nel capitlato non sono comprensivi del rateo relativo alle festivitàinfrasettimanali e che se essi sono da considerare all'interno del margine di agenzia indicato, comporterebbe una gestione del servizio sottocosto che non permetterebbe in alcun modo di garantire il costo della manodopera interna, gli oneri della sicurezza e la remuneratività del servizio. Invero, remettendo che la scrivente essendo l'attuale gestore del servizio è perfettamente in grado di calcolare i costi della manodopera richiesta non potendosi in alcun modo confutare circa la bontà di tali calcoli, e prendendo ad esempio il costo indicato per un operatore esperto (ex b1), si segnala che aggiungendo al costo orario il rateo delle festività infrasettimanali si determina un importo orario di 18,75 Euro. Un costo orario già di per sè più alto della base d'asta indicata, al quale vanno aggiunte le ulteriori spese a carico dell'agenzia aggiudicataria fra le quali si citano : Le divise, la formazione del personale, le assenze retribuite, etc. Emergono dunque, una serie di criticità che non permettono di considerare tale procedura di affidamento coerente rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore. 1: Nessun operatore potrebbe offrire una tariffa oraria che comprenda il rispetto dei costi della manodopera interna ed il rispetto dei costi della sicurezza, in pieno contrasto con la normativa di settore 2: Nessun operatore potrebbe garantire la remuneratività del servizio che di fatto verrebbe ad essere inferiore allo zero determinado un servizio sotto costo assolutamente non concesso dalla normativa di riferimento. Per quanto sopra esplicitato, si chiede di confermare che nel caso di festività infrasettimanali NON LAVORATE E DOVUTE AL LAVORATORE, l'importo di quanto dovuto sia rimborsato all'Agenzia Aggiudicataria. Si segnala che quest'ultima intepretazione è l'unica applicabile in virtù delle motivazioni di fatto e di diritto avanzate. Ribadiamo che così come calcolato il costo del lavoro non può garantire in alcun modo la remunaritività del servizio costringendo le agenzia ad offrire un servizio gratuitamente e - considerando assenze retribuite, divise e formazione- addirittura in perdita. Dato che l'annichilimento del rischio di impresa tali fattispecie non è certamente concesse o nè dal Codice degli Appalti, nè tantomento dalla normativa Giuslavoristica, si chiede di confermare l'intepretazione proposta. Nel caso di mancato accoglimento, si chiede di ricevere calcolo dei costi del lavoro che giustifichino l'intepretazione della Vs. spattabile Azienda. In attesa di riscontro. Cordiali saluti

Risposta :

Come già precedentemente chiarito, si riconferma che i costi orari al netto del margine indicati nel capitolato tengono conto di quanto dovuto al dipendente in caso di festività infrasettimanale.

Infatti, nell’esempio da voi citato, possono verificarsi due circostanze:

- Il dipendente segue un turno che prevede che presti lavoro in giorno festivo infrasettimanale: l’agenzia di somministrazione fatturerà ad ASP le ore lavorate, con riconoscimento dell’indennità di turno come da tabella riportata all’art. 7 del capitolato di gara

- Il dipendente segue un turno in base al quale il giorno festivo infrasettimanale coincide con il giorno di riposto: l’agenzia di somministrazione corrisponderà al lavoratore la normale retribuzione mensile, senza maggiorazioni, e non addebiterà nulla in più all’utilizzatore in quanto la fatturazione è legata ad ore effettivamente svolte, esattamente come accade per tutte le altre giornate di riposo del personale.

Da ciò si evince che le festività infrasettimanali non costituiscono giornate di assenza ulteriori rispetto ai normali giorni di riposo, e pertanto non vi è motivo per il quale l’utilizzatore debba riconoscere all’agenzia somme ulteriori rispetto a quanto già stabilito in capitolato.


Chiarimento PI154998-23

Ultimo aggiornamento: 22/05/2023 15:20

Domanda : Spett.li segnaliamo CAPITOLATO ART. 14 PENALI Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. ART. 13 Si chiede di conoscere l’importo delle spese contrattuali. ART. 14 RECESSO Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). cordiali saluti

Risposta :

1) Si riporta di seguito estratto dell’art. 14 del Capitolato di appalto: “Alla contestazione dell’inadempienza, l’Agenzia Aggiudicataria ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di addebito”. Secondo quanto indicato nel Capitolato, “L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Agenzia dipendenti dal contratto; mancando crediti o risultando gli stessi insufficienti l’ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento, totale o parziale, della cauzione l'Aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.”

2) L’importo delle spese contrattuali sarà costituito dall’imposta di bollo, dovuta nella misura di € 16,00 ogni 100 righe, da computarsi avendo riguardo a:

a. Il contratto di appalto, come da modello allegato agli atti di gara;

b. Il Capitolato di appalto;

c. L’offerta tecnica dell’aggiudicatario.

Dovranno inoltre essere rimborsate le spese di pubblicazione, secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara all’art. 22. L’importo presunto delle suddette spese è di € 2.500,00

3) Come già chiarito in riscontro a precedente chiarimento reso nell’ambito della presente procedura di gara, si precisa che, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolato di appalto, …“L’esercizio di tale facoltà non comporta altri e/o diversi oneri oltre alla remunerazione delle prestazioni regolarmente eseguite dall’Aggiudicataria”. Si precisa inoltre che, in caso di risoluzione del contratto e di ricorso all’istituto dell’interpello di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , nei confronti dell’operatore economico subentrante dovrà ritenersi operativa la clausola sociale di cui all’art. 4 del Capitolato di appalto, e, ove la suddetta clausola non dovesse essere operante, l’operatore economico subentrante dovrà in ogni caso dare priorità all’assunzione di soggetti che abbiano maturato una precedente esperienza lavorativa presso i servizi gestiti da ASP, secondo quanto previsto dall’art. 3 lett. e) del Capitolato di appalto.


Chiarimento PI153818-23

Ultimo aggiornamento: 18/05/2023 13:16

Domanda : Spett.le S.A. chiediamo di riscontrare cortesemente al seguente quesito: Con riferimento all’art. 5 comma 4 del Capitolato Speciale (Descrizione del servizio) si evidenzia che in forza dell'art. 22, comma 2, del CCNL delle Agenzie per il lavoro in combinato disposto con l'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 81/2015, "l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti" e si chiede, pertanto, conferma che gli oneri di cui sopra sia- no da ritenersi imputati al Codesta Stazione Appaltante.

Risposta : Si conferma che l’adempimento degli obblighi di prevenzione e protezione sarà in capo dell’Azienda utilizzatrice, secondo le modalità declinate all’interno del Capitolato di appalto.

Chiarimento PI151892-23

Ultimo aggiornamento: 17/05/2023 08:27

Domanda : - Si chiede di sapere se l’offerta tecnica dovrà rispettare un numero totale massimo di facciate stabilito e se da tale totale sono esclusi copertina e indice; - Si chiede di sapere se è possibile aggiungere ulteriori allegati - Si chiede di sapere se vi è un formato e un carattere stabiliti. - Si chiede di sapere quali sono le sedi del Distretto di Parma in cui è inserito l’attuale personale soggetto alla clausola sociale e quali sedi del Distretto saranno coinvolte per l’inserimento di nuovo personale. Cordiali saluti

Risposta :

- Come indicato in precedente chiarimento reso nella presente procedura di gara, si rimanda integralmente all’art. 14 del Disciplinare di gara, il quale NON prevede limitazioni massime o formati particolari per l’offerta tecnica. Si raccomanda tuttavia, al fine di agevolare il lavoro della commissione giudicatrice, di caricare una relazione tecnica non eccessivamente corposa, indicativamente non superiore alle 30 pagine.

- E’ possibile aggiungere ulteriori allegati;

- Il personale interessato dall’applicazione della clausola sociale opera presso le sedi dell’Ente come sotto riportate. La sede di assegnazione del personale somministrato può essere oggetto di variazioni periodiche in ragione delle esigenze di servizio dell’Ente, e pertanto non si ritiene ad oggi opportuno fornirne puntuale indicazione.

- Le sedi potenzialmente coinvolte dall’inserimento di nuovo personale sono le seguenti, fermo restando che l’Ente, in corso di appalto, potrà eventualmente attivare nuove sedi, dismetterne alcune o modificarne l’ubicazione:

o CRA Tigli, p.le Fiume n. 5 – Parma;

o CRA Lecci, p.le Fiume n. 5 – Parma;

o CRA Tamerici, p.le Fiume n. 5 – Parma;

o Officina manutenzione, p.le Fiume n. 5 – Parma;

o CRA Gulli, via Gulli 24 – Parma;

o CRA Romanini, via Rismondo n. 1 – Parma;

o CRA San Mauro Abate, via Suor Maria n. 3/A Colorno;

o Uffici amministrativi, via Cavestro n. 14 – Parma;

o Comunità “L’Alveare”, via La Scola n. 48 – Parma;

o Magazzino economale, via Rismondo n. 1 – Parma;

o Spazio Collettivo Pontirol Battisti, via Pontirol Battisti 7 – Parma;

o Spazio Collettivo Olivieri, via Olivieri 2 Parma;

o CSRD Pasubio, via Pasubio 42/A, Parma;

o Alloggi con servizi viale Firenze n. 20, Parma;

o Ca Pescina Mora, strada Martinella 122, Parma


Chiarimento PI149629-23

Ultimo aggiornamento: 15/05/2023 17:01

Domanda : Spett.le Ente in riferimento alla procedura in oggetto si chiede: - Si chiede gentilmente di specificare il tasso di assenteismo dei lavoratori somministrati nell’ultimo anno. - Si chiede gentilmente di indicare il costo annuo delle divise e delle calzature e i profili per i quali sono richieste. cordiali saluti

Risposta :

1) Come già indicato in riscontro a chiarimento precedentemente reso nell’ambito della presente procedura di gara, si precisa che il tasso di assenza è rilevato trimestralmente secondo quanto previsto dalle norme in vigore, e pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013; i dati sono reperibili sul sito web istituzionale, al link https://www.asp.parma.it/Trasparenza/dl33/tassi.xml. Si precisa che:

a. il personale appartenente all’area operatori esperti, e funzionari ricade all’interno dell’unità organizzativa “Direzione Servizi alla Persona”;

b. il personale appartenente all’area istruttori ricade all’interno dell’unità organizzativa “Direzione Amministrativa”.

2) Le calzature e le divise dovranno essere acquistate a cura dell’aggiudicatario, e pertanto il loro costo dipende dall’accordo dell’operatore economico aggiudicatario con i rispettivi fornitori. Il personale che dovrà essere dotato di divise e calzature a cura dell’Agenzia aggiudicataria del servizio è il seguente:

a. OSS;

b. Infermieri e fisioterapisti.


Chiarimento PI142261-23

Ultimo aggiornamento: 10/05/2023 14:04

Domanda : Spett.le S.A. chiediamo di riscontrare cortesemente ai seguenti chiarimenti. 1) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. In buona sostanza, nel rapporto di somministrazione, tra APL e Utilizzatore si crea una relazione tra due titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la propria parte, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito. 2. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15) 3. In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. 4. nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208. In attesa di riscontri, porgiamo cordiali saluti 5) Ai sensi dellart.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente. 6) Con specifico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, se prevista, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati. In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

Risposta :

1. Si conferma l’interpretazione proposta: è in corso la pubblicazione di apposita rettifica ai documenti di gara.

2. Si precisa che, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolato di appalto, …“L’esercizio di tale facoltà non comporta altri e/o diversi oneri oltre alla remunerazione delle prestazioni regolarmente eseguite dall’Aggiudicataria”. Si precisa inoltre che, in caso di risoluzione del contratto e di ricorso all’istituto dell’interpello di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , nei confronti dell’operatore economico subentrante dovrà ritenersi operativa la clausola sociale di cui all’art. 4 del Capitolato di appalto, e, ove la suddetta clausola non dovesse essere operante, l’operatore economico subentrante dovrà in ogni caso dare priorità all’assunzione di soggetti che abbiano maturato una precedente esperienza lavorativa presso i servizi gestiti da ASP, secondo quanto previsto dall’art. 3 lett. e) del Capitolato di appalto.

3. L’Amministrazione non ha inteso derogare in alcun modo alla disciplina normativa da Voi correttamente richiamata. L’idonea copertura assicurativa viene richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, unicamente quale requisito di capacità economico – finanziaria.

4. Si veda art. 6 del Capitolato di appalto.

5. Si veda art. 6 del Capitolato di appalto.

6. Si precisa che il personale interessato dall’applicazione della clausola sociale è in possesso della necessaria formazione, fatta eccezione per un limitato numero di soggetti, per i quali l’attività di formazione è in corso.


Chiarimento PI142589-23

Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 13:40

Domanda : Si chiede cortese conferma che le festività infrasettimanali , in quanto rientranti a tutti gli effetti base del costo del lavoro, potranno essere fatturare a arte al loro verificarsi con applicazione del margine.

Risposta :

Come già precedentemente indicato, in riscontro ad altro quesito, si precisa che, come indicato all’art. 7 del Capitolato, il costo ora ordinaria riconosciuto all’aggiudicatario viene addebitato ad ASP esclusivamente in relazione ad ore effettivamente lavorate, e comprende, tra l’altro, gli oneri retributivi e riflessi relativi a festività infrasettimanali, fermo restando il diritto del dipendente a percepire l’intera retribuzione.


Chiarimento PI137689-23

Ultimo aggiornamento: 04/05/2023 17:53

Domanda : Gent.ma Dott. Rodolfo Gherardi, in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporre i seguenti chiarimenti: 1. si chiede conferma che "ASP AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI" venga considerata una pubblica amministrazione e pertanto non soggetta alle disposizioni di legge del Decreto Dignità; 2. si chiede di conoscere il tasso medio di assenteismo maturato negli ultimi 12 mesi; 3. in merito all'applicazione della clausola sociale, chiediamo di conoscere qual è l'agenzia per il lavoro uscente; 4. si chiede conferma che, nell'eventualità in cui i costi del lavoro dovessero risultare diversi da quelli indicati nel capitolato tecnico, il margine d'agenzia offerto verrà applicato sui reali costi del lavoro; 5. Come previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all’articolo 1, comma 330, che “per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza” si chiede conferma che una tantum sarà fatturata al verificarsi con applicazione del mark up offerto in gara; 6. si chiede di poter ricevere una stima delle spese di registrazione del contratto; 7. in merito all'elaborato tecnico si chiede se ci dovesse essere un limite di pagine, nonché un particolare carattere di scrittura, dimensione e interlinea da dover rispettare e se eventuali allegati, potranno essere inseriti separatamente senza concorrere al raggiungimento dell'eventuale limite numerico di pagine; 8. Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo, anche perché il margine orario pari ad € 0,70 posto a base d'asta, non sarebbe sufficiente a coprirne il relativo costo, oltre al fatto che le stesse sono soggette ad un differente regime di tassazione (ossia ad IRAP poiché rientrano nel costo del lavoro e non ad IVA); 9. si chiede di rettificare il capoverso n. 4 dell' art. 5 del capitolato tecnico, in quanto trattandosi di appalto per la somministrazione lavoro, l'aggiudicatario non può farsi carico delle spese relative alla fornitura delle divise. Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta :

  1. Premesso che la Stazione Appaltante è l’Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma e non l’ASP AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI, si precisa che l’Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma costituisce un Ente Pubblico non economico inserito nell’elenco di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

2. Il tasso di assenza è rilevato trimestralmente secondo quanto previsto dalle norme in vigore, e pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013; i dati sono reperibili sul sito web istituzionale, al link https://www.asp.parma.it/Trasparenza/dl33/tassi.xml. Si precisa che:

a. il personale appartenente all’area operatori esperti, e funzionari ricade all’interno dell’unità organizzativa “Direzione Servizi alla Persona”;

b. il personale appartenente all’area istruttori ricade all’interno dell’unità organizzativa “Direzione Amministrativa”.

  1. L’agenzia per il lavoro uscente è la Tempi Moderni S.p.A., P.IVA 04330930266;
  2. Premesso che il margine di agenzia verrà applicato come margine orario aggiuntivo e non come quota percentuale aggiuntiva del costo orario, si rimanda integralmente all’art. 7 del Capitolato di appalto, il quale, tra l’altro, espressamente prevede che “…In caso di rinnovo contrattuale relativo alla parte economica, verrà rimborsato all’Agenzia il solo aumento del costo del lavoro.Non si ravvisano altre motivazioni che possano giustificare la modifica del costo orario come indicato in capitolato.
  3. Si precisa che dell’importo relativo all’indennità “una tantum” è stato tenuto conto nel calcolo del costo orario. Pertanto si ribadisce quanto riportato all’art. 7 del Capitolato di Appalto, il quale prevede, tra l’altro che “Tutti i costi contrattuali, anche se non espressamente indicati nella tabella e nell’elencazione precedente, compresi i costi derivanti dalle diverse tipologie di assenze (per esempio malattie, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.) sono a carico dell’Agenzia e sono inclusi nel prezzo complessivo che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.”
  4. Secondo quanto previsto dall’art. 8 dello schema di contratto allegato alla procedura di gara, il contratto è soggetto a registrazione unicamente in caso d’uso, in ragione dell’alternatività IVA/imposta di registro, con oneri a carico della parte che ne richiede la registrazione. Sul contratto sarà invece dovuta imposta di bollo, da calcolarsi nella misura di € 16,00 ogni 100 righe avendo riguardo ai seguenti documenti:

a. Contratto di appalto (schema allegato agli atti di gara);

b. Capitolato di appalto;

c. Accordo per il trattamento dei dati personali;

d. Offerta tecnica dell’agenzia aggiudicataria del servizio;

7. Si rimanda integralmente all’art. 14 del Disciplinare di gara, il quale NON prevede limitazioni massime o formati particolari. Si raccomanda tuttavia, al fine di agevolare il lavoro della commissione giudicatrice, di caricare una relazione tecnica non eccessivamente corposa, indicativamente non superiore alle 30 pagine.

8. Si precisa che come indicato all’art. 7 del Capitolato, il costo ora ordinaria riconosciuto all’aggiudicatario viene addebitato ad ASP esclusivamente in relazione ad ore effettivamente lavorate, e comprende, tra l’altro, gli oneri retributivi e riflessi relativi a festività infrasettimanali, fermo restando il diritto del dipendente a percepire l’intera retribuzione.

Si conferma quanto indicato all’art. 9 del Capitolato di appalto e pertanto l’agenzia aggiudicataria dovrà obbligatoriamente farsi carico dell’onere per la dotazione del personale del vestiario e delle calzature, secondo le modalità previste dal suddetto art. 9

Chiarimento PI136703-23

Ultimo aggiornamento: 04/05/2023 17:50

Domanda : Spett.le Ente Si chiede di conoscere, per avere dei tempi certi di pagamento, se per regolare esecuzione si intenda l'autorizzazione data all'emissione della fattura. Se così non fosse, si chiede che il pagamento sia a 30 giorni ricevimento fattura, includendo in tale periodo la regolare esecuzione, questo al fine di rispettare la normativa del D. Lgs.231/2002 e successive modificazioni e integrazioni. Si chiede, inoltre, se, in caso di ritardato pagamento, saranno riconosciuti interessi moratori come da D. Lgs. 231/2002. cordiali saluti

Risposta :

Per regolare esecuzione si intende l’autorizzazione data all’emissione della fattura come riportato nell’art. 9 del Capitolato di appalto. Resta inteso che il pagamento potrà avvenire solo a seguito di ricezione della relativa fattura in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio, una volta verificata la corrispondenza della stessa con quanto preventivamente autorizzato dal Direttore dell’Esecuzione.

In caso di ritardo nel pagamento saranno applicate le vigenti norme di legge.


Chiarimento PI133096-23

Ultimo aggiornamento: 28/04/2023 12:40

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere quali figure lavoreranno su 5 giorni a settimana e quali su 6. Grazie

Risposta : Buongiorno, salvo eccezioni che potranno verificarsi in futuro per esigenze di servizio, al momento tutti i profili richiesti si intendono operanti su cinque giorni settimanali.

Ultimo aggiornamento: 30-08-2023, 10:56