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Dati del bando

PNRR - M2- C2 Investimento 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa" - Affidamento del "Servizio di Collaudo tecnico-amministrativo e contabile e di Collaudo statico in corso d'opera e finale relativo ai lavori di realizzazione della prima linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa)
Ente appaltanteCOMUNE DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.274.411,39 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema16/06/2023
Termine richiesta chiarimenti28/06/2023 19:00
Termine presentazione delle offerte10/07/2023 14:00
Apertura busta amministrativa11/07/2023 10:00
Data chiusura procedura02/08/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Falivene Maria Filomena

telefono: 0512193134

Lentini Graziella

telefono: 0512194057

Bertola Ilaria

telefono: 0512194349

Silvagni Silvia

telefono: 0512194089

Sgubbi Giancarlo

telefono: 0512193055

Crabbia Raffaella

telefono: 0512194195

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE, COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA (LINEA ROSSA) FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DE

Lotto 1PNRR - M2- C2 Investimento 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa" - affidamento del "Servizio di Collaudo tecnico-amministrativo e contabile e di Collaudo statico in corso d'opera e finale relativo ai lavori di realizzazione della prima linea tranv

Chiarimenti

Chiarimento PI204532-23

Ultimo aggiornamento: 03/07/2023 13:28

Domanda : Con riferimento ai servizi di ingegneria e di architettura e ai servizi “di punta” espletati negli ultimi 10 anni richiesti come REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE" di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara si pongono i seguenti quesiti: a) laddove si dice che “qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente “ si chiede conferma che tale prescrizione non risulti operativa qualora si tratti di servizi di collaudo T/A svolti dal professionista quale membro di una Commissione di Collaudo in quanto in tal caso, come da giurisprudenza consolidata, essendo la responsabilità giuridica del collaudo comunque in solido, ogni componente della Commissione può far valere quale requisito l’intero importo delle opere oggetto di collaudo e non in misura frazionata rispetto al numero dei componenti della Commissione di collaudo (vedasi su tale linea interpretativa anche la Circ. n.544/XIX Sess./2020 del CNI e la relativa delibera ANAC di riferimento, delibera n.290 del 01/04/2020 relativa ai requisiti dei liberi professionisti in caso di associazione professionale laddove dice che il libero professionista può dimostrare “i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte quale componente di un’associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte” e nel caso del certificato di collaudo T/A lo stesso è appunto sottoscritto da tutti i membri della commissione. b) laddove si dice che “ Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono altresì ammessi per la "quota parte” di essi eseguita nel periodo di riferimento” si chiede conferma che per i servizi di Collaudo il cui incarico risale a prima del decennio ma il cui certificato di collaudo è stato emesso in data ricadente nel decennio debba considerarsi l’intero importo delle opere collaudate a valere come requisito di capacità tecnico professionale, visto che è con il certificato di collaudo finale che si perfeziona il servizio del Collaudo. c) infine si chiede se sia possibile dimostrare il possesso del requisito per i servizi di punta anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID in luogo dei due servizi.

Risposta :

In relazione al quesito di cui al punto a), si conferma quanto prescritto nel disciplinare di gara in relazione alla spendibilità pro quota dei servizi di collaudo pregressi espletati in raggruppamento, come da consolidata prassi e giurisprudenza e conformemente a quanto prescritto dalle linee guida n. 1 dell’Anac in caso di raggruppamento temporaneo (v. § 2.2.3.3, p. 16: “la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale).

In relazione al quesito di cui al punto b), si evidenzia che la “quota parte” deve essere individuata sulla base del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante nonchè degli importi effettivamente fatturati nel decennio di riferimento.

In relazione al quesito di cui al punto c), la risposta è negativa. Come espressamente previsto dal Disciplinare di gara, si ribadisce che il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. e) deve essere necessariamente dimostrato mediante una coppia di servizi: pertanto per ciascuna categoria/ID Opere, devono essere indicati due distinti servizi, che complessivamente considerati raggiungano almeno l'importo minimo indicato nel Disciplinare.


Chiarimento PI204535-23

Ultimo aggiornamento: 03/07/2023 13:26

Domanda : Con riferimento alla Dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1.16 del Disciplinare di gara che il concorrente deve rendere, a pena di esclusione, e, cioè, “di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni ulteriori necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’ occupazione giovanile sia all’ occupazione femminile, come disposto dall’ art. 47, co. 4 D.L. 77/2021, conv. in L.108/2021” si chiede se nel caso in cui l’operatore economico che partecipa alla gara sia un RTP che ha già un organico sufficiente all’esecuzione delle attività previste dal contratto (indipendentemente dalla composizione di siffatto organico in termini di percentuali di occupazione giovanile e di occupazione femminile) possa considerarsi “decaduto” da tale impegno.

Risposta :

In relazione al quesito posto, la risposta è negativa. Si ribadisce che, come previsto dal disciplinare di gara, al momento della partecipazione, la mancata dichiarazione e sottoscrizione dell’impegno, come disposto dall’ art. 47, co. 4, L.108/2021, costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, non essendo sanabile mediante soccorso istruttorio.

Si evidenzia, tuttavia, che la cd “clausola occupazionale” di cui trattasi, costituisce un obbligo solo eventuale e si applica solo in caso di eventuali nuove/ulteriori assunzioni che si dovessero rendere necessarie in fase di esecuzione.


Chiarimento PI204536-23

Ultimo aggiornamento: 03/07/2023 13:25

Domanda : Con riferimento alla Garanza provvisoria di cui al punto 10. Del Disciplinare di gara e alle possibilità di riduzione previste dall’art.93, comma 7, del Codice si chiede di confermare che tra “le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice che si possono ottenere anche nel caso di possesso da parte di una sola associata rientrino anche a) il caso della riduzione del 50% in caso di micro, piccoli, medi operatori economici; b) il caso della riduzione del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001; In caso di risposta negativa alla domanda a) si chiede se i liberi professionisti singoli possano considerarsi quali micro, piccoli, medi operatori economici e possano, quindi, usufruire della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia, così come prevista dall’art.93, comma 7, del codice.

Risposta :

In relazione al punto a) del quesito, la risposta è negativa. Come previsto dall’art. 97 c. 7, D.Lgl 50/2016, la riduzione del 50% si applica nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. A tal fine si conferma che i liberi professionisti sono considerati alla stregua delle micro, piccole e medie imprese e possono usufruire della suddetta riduzione.

In relazione al punto b), si conferma che le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice e in particolare la riduzione del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001, si applicano anche nel caso di possesso da parte di una sola associata.


Ultimo aggiornamento: 08-09-2023, 11:51