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Dati del bando

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO UNA GESTIONE ELETTRONICA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SASSUOLO.
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto492.800,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/05/2023
Termine richiesta chiarimenti02/06/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte12/06/2023 12:00
Apertura busta amministrativa13/06/2023 09:30
Data chiusura procedura31/07/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Piras Stefania

telefono: 059416116

Aureli Maria Cristina

telefono: 059416208

Pubblicazioni

ESITO DI GARA
(168.63 kB)

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO UNA GESTIONE ELETTRONICA

Lotto 1BUONI PASTO

Chiarimenti

Chiarimento PI171893-23

Ultimo aggiornamento: 31/05/2023 19:22

Domanda : si chiede di confermare che trattasi di refuso quanto indicato all'art. 11 dello Schema di Contratto poiché riferito ad attività svolta da Mediatori finanziari.

Risposta :

si conferma che quanto indicato si tratta di un refuso, pertanto l’art. 11 è da intendersi come da nota esplicativa allegata


Chiarimento PI162828-23

Ultimo aggiornamento: 30/05/2023 09:53

Domanda : In riferimento all’appalto in oggetto, il contratto e il capitolato prevedono la facoltà per il Comune di effettuare verifiche e controlli nei confronti dell’aggiudicatario per verificare il rispetto delle disposizioni ivi contenute. Sul punto premetto che l’operatore economico scrivente non accetta verifiche né in loco né sui propri sistemi, tanto più se, tali verifiche vengono effettuate senza preavviso. A tutela del cliente so può segnalare che la scrivente è certificata ISO/IEC 27001 ed è sottoposta a due audit l’anno, uno interno e uno esterno e che i summary report di tali audit possono essere condivisi, a fronte di richiesta, con il cliente. Inoltre, entro i primi mesi del 2023, provvederemo ad ottenere anche la certificazione ISO 22301 “Gestione della continuità operativa”. La scrivente ritiene, pertanto, opportuno segnalare questo aspetto all’ente e in caso di aggiudicazione, chiede l’inserimento della seguente clausola al termine dell’art. 16: “Le Parti concordano, sin da ora che, eventuali audit, controlli e verifiche nei confronti dell’Appaltatore avranno esclusivamente natura documentale. Sono esclusi, sin da ora, controlli e verifiche in loco. Eventuali controlli e verifiche di natura documentale e/o sui sistemi informatici dell’Appaltatore: potranno avvenire esclusivamente a fronte di un preavviso di almeno 5 settimane. i. non dovranno durare più 5 giorni ii. dovranno avere luogo non più di una volta all'anno iii. dovranno essere svolti esclusivamente nel periodo di durata del Contratto tra le Parti iv. non potranno avere ad oggetto tematiche già coperte dalle certificazioni di cui l’Appaltatore sia in possesso.” Inoltre, all’art. 12 – PENALI si chiede di modificare il quarto paragrafo come segue, al fine di permettere all’ operatore economico di effettuare le necessarie verifiche ed eventualmente rimediare all’infrazione (controdeduzioni): “Si precisa sin da ora che l’Appaltatore potrà esercitare il proprio diritto di replica entro 15 giorni dalla ricezione della PEC da parte dell’ente contenente l’indicazione dell’infrazione e della relativa penale, al fine di svolgere le necessarie verifiche. Qualora da tali verifiche emerga l’infondatezza delle contestazioni sollevate, e/o qualora l’Appaltatore ponga rimedio all’infrazione accertata, non sarà applicata alcuna penale. Decorsi quindici giorni dalla contestazione degli addebiti fatti con PEC senza che siano state fornite dall’Appaltatore valide giustificazioni, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata”

Risposta : Nessuna delle richieste può essere accolta.

Chiarimento PI165912-23

Ultimo aggiornamento: 29/05/2023 10:57

Domanda : Buongiorno, con riferimento alla Vs. Risposta PI165067-23 e in particolare a quanto di seguito: I badge utilizzano la banda magnetica esclusivamente per la mensa, le presenze utilizzano un chip rfid sempre sullo stesso badge, il fornitore può leggere la codifica attuale che è effettuata sulla seconda traccia della banda magnetica in modo Hi-co, con la seguente stringa di codifica: 5100000000051006050000000000 dove il numero in rosso è la matricola del dipendente che coincide al numero del badge. Poiché il portale non recepisce le parti di testo colorate, si chiede cortesemente di esplicitare quale sia il numero in rosso (che il portale non evidenzia) e cioè la matricola del dipendente che coincide con il numero del badge.

Risposta :

I badge utilizzano la banda magnetica esclusivamente per la mensa, le presenze utilizzano un chip rfid sempre sullo stesso badge, il fornitore può leggere la codifica attuale che è effettuata sulla seconda traccia della banda magnetica in modo Hi-co, con la seguente stringa di codifica: 5100000000051006050000000000

dove il numero in grassetto e sottolineato è la matricola del dipendente che coincide al numero del badge.(ovvero 00605)


Chiarimento PI161808-23

Ultimo aggiornamento: 26/05/2023 13:17

Domanda : Buongiorno, in riferimento alle carte magnetiche già in dotazione dei dipendenti per la rilevazione presenze, si chiede di esplicitare le modalità in cui verrà svolto il servizio tramite carta dell’Ente: - per i badge attualmente in possesso dei dipendenti è previsto il ritiro per effettuare operazione di ricodifica ? - Si prevede una eventuale sostituzione delle carte ? Oppure è previsto per il fornitore l’implementazione per il riconoscimento delle seconda traccia della banda? In tal caso si chiede di fornire le specifiche di tracciato codifica seconda traccia, ossia della “stringa” che viene codificata sui badge per il servizio di rilevamento presenze.

Risposta :

In riferimento alle carte magnetiche già in dotazione dei dipendenti per la rilevazione presenze, si esplicita quanto segue:

- per i badge attualmente in possesso dei dipendenti è previsto il ritiro per effettuare operazione di ricodifica ? NO
- Si prevede una eventuale sostituzione delle carte? NO

I badge utilizzano la banda magnetica esclusivamente per la mensa, le presenze utilizzano un chip rfid sempre sullo stesso badge, il fornitore può leggere la codifica attuale che è effettuata sulla seconda traccia della banda magnetica in modo Hi-co, con la seguente stringa di codifica: 5100000000051006050000000000 dove il numero in rosso è la matricola del dipendente che coincide al numero del badge.


Chiarimento PI154398-23

Ultimo aggiornamento: 24/05/2023 12:30

Domanda : 1) con riferimento a quanto riportato negli atti di gara che vietano espressamene il ricorso al subappalto (ex art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016), con la presente si chiede di confermare che sarà invece ammesso ricorrere, in caso di aggiudicazione al contratto di collaborazione continuativa - subcontratto ex art. 105, comma 3, lett. c bis), d.lgs. n. 50 del 2016 giuridicamente diverso dal subappalto. 2) Con riferimento a quanto riportato negli atti di gara che prevedono di indicare nella busta amministrativa e già in fase di partecipazione, l’elenco degli esercizi offerti (24 minimi) e le impegnative per il Pasto a Valore (Allegato A) e Pasto Parametrale (Allegato B) debitamente compilate e sottoscritte da ciascun esercizio, si segnala che la richiesta di tale elenco e impegnative risulta in contrasto con le indicazioni fornite dall’Avcp (ora Autorità Nazionale Anticorruzione “Anac”) nella sua deliberazione n. 92 del 26 ottobre 2011. Tale richiesta risulta oltretutto in contrasto con quanto previsto dall’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 comma 7 che cita “Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione”. Si chiede pertanto di confermare la possibilità di autocertificare in sede di partecipazione a gara, il solo numero di locali che l’operatore economico si impegna a convenzionare con riferimento a tutta rete offerta (minimi e non), senza la presentazione di elenco locali ed impegnative. La documentazione a comprova dell’effettivo convenzionamento della rete, verrà successivamente presentata dall’aggiudicatario entro il termine di 15 giorni dalla richiesta avanzata dal Comune di Sassuolo, 3) Con riferimento alla richiesta di convenzioni con esercizi che siano situati nelle vicinanze delle sedi di Sassuolo, Formigine, Fiorano e Maranello, secondo gli indirizzi riportati nella griglia presente nel Capitolato d’Appalto, art 12 pag 11, si chiede di voler confermare che per “vicinanze” possa essere intesa una distanza massima di 2KM di raggio tra esercizio e sede. Si chiede inoltre di confermare che, in caso di sedi ricadenti nello stesso comune, un esercizio possa essere considerato per la copertura di più sedi diverse tra loro, sempre nel rispetto della distanza massima di 2KM di raggio tra esercizio e sede.

Risposta : 1) Sono ammesse le attività che, ai sensi dell'art. 105 comma 3 lett. c bis) non si configurano come attività affidate in subappalto tra cui ai sensi del citato articolo '' le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.''

2) si conferma il disposto dell'art. 144 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii secondo cui ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa, anche senza l'indicazione dell'elenco nominativo dei locali, fermo restando che, la mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.
A tal proposito, il concorrente in sede di presentazione dell’offerta, potrà autocertificare il numero di locali che l’operatore economico si impegna a convenzionare con riferimento a tutta rete offerta (minimi e non), senza altresì trasmettere le relative impegnative.
Tale dichiarazione dovrà essere resa, ai fini del rispetto del numero minimo necessario così come previsto ai sensi dell'art. 7 del capitolato d'appalto, modificando l'apposita sezione delle dichiarazioni integrative allegato 2 agli atti di gara indicando il numero degli esercizi suddiviso per le località territoriali di ubicazione, ed inoltre in merito all’ulteriore rete di esercizi offerti, dovrà altresì compilare l'allegato 6 ''MODELLO OFFERTA TECNICA – RETE DEGLI ESERCIZI'' esplicitando il numero.
Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà, entro n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del Codice, trasmettere la documentazione a comprova di quanto dichiarato.
3) Per immediate vicinanze può essere intesa anche una distanza di 2 km di raggio tra esercizio e sede.
Si precisa che, gli esercizi dovranno essere distribuiti nell’area territoriale vicina alle sedi di ciascun ente così come specificato nell’art. 12 a pag. 11.
Non si conferma che, in caso di sedi ricadenti nello stesso comune, un esercizio possa essere considerato per la copertura di più sedi diverse tra loro, sempre nel rispetto della distanza anche di 2KM di raggio tra esercizio e sede.


Chiarimento PI155332-23

Ultimo aggiornamento: 24/05/2023 11:41

Domanda : Buongiorno, con riferimento alla presente procedura di gara, la scrivente chiede i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento all’art. 9 del Disciplinare di gara “GARANZIA PROVVISORIA”: - Si chiede di confermare l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 193/2022 e pertanto, si chiede di confermare che sia l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia l’impegno a rinnovare la sua validità possano essere contenuti all’interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo); - Relativamente alla rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare quanto previsto all’art. 4 del nuovo schema tipo sopra citato e precisamente “Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, cod.civ.” senza l’inserimento della frase “volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore” come da voi invece indicato negli atti di gara (tale dicitura non è presente nello schema tipo 1.1. D.M. 193/2022) e specificando, per quanto concerne l’art. 1957, il comma 2 (specifica contemplata nello schema tipo 1.1. D.M. 193/2022);

Risposta :

Con riferimento all’art. 9 del Disciplinare di gara “GARANZIA PROVVISORIA”:

- si conferma che sia l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia l’impegno a rinnovare la sua validità possano essere contenuti all’interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 193/2022 )

- si conferma che è sufficiente indicare quanto previsto all’art. 4 del nuovo schema tipo sopra citato e precisamente “Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, cod.civ.” senza inserire la frase “volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore”


Ultimo aggiornamento: 22-01-2024, 10:51