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Dati del bando

NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 “INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’APPALTO INTEGRATO “PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX-MATTATOIO DEL COMUNE DI RICCIONE”.
Ente appaltantePROVINCIA DI RIMINI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto6.167.600,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema25/05/2023
Termine richiesta chiarimenti07/06/2023 13:00
Termine presentazione delle offerte13/06/2023 09:00
Apertura busta amministrativa14/06/2023 09:00
Data chiusura procedura21/07/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Maini Dini Gianfranco

telefono: 3332641000

Ciamponi Nunzia

telefono: 3666226059

Santoni Lucia

telefono: 3480336991
cellulare: 0541608202

Sebastianelli Matteo

telefono: 3426668189
cellulare: 0541608295

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1APPALTO INTEGRATO “PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX-MATTATOIO DEL COMUNE DI RICCIONE

CIG: 98358185C8

Chiarimenti

Chiarimento PI181007-23

Ultimo aggiornamento: 07/06/2023 14:24

Domanda : In ordine alla "Dichiarazione del progettista" allegata al disciplinare di gara, si richiede se, come sembra da quanto scritto nella prima pagina, debba essere presentata dal solo concorrente in possesso di adeguata attestazione SOA per progettazione e costruzione.

Risposta : Relativamente a quanto richiesto, si comunica che la "Dichiarazione del progettista" può essere utilizzata sia dal concorrente in possesso della qualificazione per progettazione e costruzione, sia dal concorrente che non sia in possesso di tale qualificazione. Si fa riferimento, nel merito, a quanto indicato al punto 4 del disciplinare di gara.

Si invita, pertanto, a non tener conto della dicitura presente nella pagina iniziale "....in possesso di adeguata attestazione SOA per progettazione e costruzione, che eseguirà la progettazione con il proprio staff tecnico, così come definito all'art. 79 comma 7 del D.P.R. 207/2020....".

Chiarimento PI174399-23

Ultimo aggiornamento: 07/06/2023 13:44

Domanda : Buongiorno in riferimento alla gara in questione con la presente siamo a richiedere se la ns società in possesso di attestazione SOA OG1 CLASS. VIII puo' partecipare alla gara affidando in subappalto le seguenti categorie scorporabili tutte al 100% OS6-OS7-OS28-OS30 visto che le stesse vengono coperte dalla classifica della prevalente o se per la OS28 ed OS30 dobbiamo presentarci in ATI Rimanendo in attesa di ricevere quanto prima una Vs risposta in merito si porgono cordiali saluti

Risposta :

Si conferma che la ditta in possesso della categoria prevalente per una classifica che copre l’intero importo dell’appalto può partecipare subappaltando le categorie scorporabili integralmente.


Chiarimento PI179084-23

Ultimo aggiornamento: 07/06/2023 12:24

Domanda : Si chiede conferma di poter utilizzare: - a dimostrazione dei requisiti richiesti nelle categorie E.13/Id e S.03, servizi appartenenti genericamente alle medesime categorie (edilizia e strutture), ma non di identica destinazione funzionale, con grado di complessità almeno pari a quello richiesto; - a dimostrazione dei requisiti richiesti nella categoria IA.03, servizi appartenenti alla categoria IA.04, di identica destinazione funzionale (impianti elettrici e speciali) e con grado di complessità superiore a quello richiesto.

Risposta :

Buongiorno, in merito a quanto riportato relativamente alla dimostrazione dei requisiti, si comunica l’ammissibilità di quanto richiesto.


Chiarimento PI179069-23

Ultimo aggiornamento: 07/06/2023 12:20

Domanda : Si chiede conferma di poter utilizzare al fine di soddisfare i requisiti di progettazione richiesti al punto 8.3.2) del disciplinare di gara per ogni categoria e ID Opere due servizi il cui valore complessivo (somma di due servizi per ogni categoria) sia pari allo 0,5 dell'importo della singola categoria e ID, in ottemperanza a quanto previsto dalla Linea Guida n. 1 art. 2.2.2.1 comma c) ed indicato dal Bando Tipo ANAC n. 3.

Risposta :

Buongiorno, in merito al quesito presentato si comunica che il disciplinare di gara specifica espressamente la “non frazionabilità” del requisito dei “servizi di punta”: “Tale requisito non è frazionabile e, pertanto, non sarà ammissibile che l’importo di ciascun servizio per lavori pari allo 0,50 dell’importo della singola categoria e ID, sia conseguito mediante raggruppamento ovvero da un operatore cumulativamente, cioè mediante la somma di due o più servizi. Mentre è ammissibile che un servizio di punta sia posseduto da un componente del raggruppamento e l’altro servizio di punta sia posseduto da altro componente del medesimo raggruppamento. Si richiama in tal senso la Deliberazione ANAC n. 479 del 10.06.2020 e il Bando Tipo ANAC n. 3, p.7.4.”

Pertanto, l’ipotesi prospettata nel quesito di sommare più servizi (che siano solo due o più di due non cambia ai fini del tema che qui interessa) per raggiungere l’aliquota dello 0,5 dello specifico servizio costituisce frazionamento del requisito e quindi non è ammissibile.


Chiarimento PI173097-23

Ultimo aggiornamento: 07/06/2023 12:15

Domanda : Lo scrivente operatore economico, al fine di valutare una possibile partecipazione alla presente procedura, ritiene di formulare la seguente richiesta di chiarimenti. Considerato che: • Il Capitolato descrittivo prestazione al paragrafo 4.1. riporta: Il concorrente, facendo proprio il predetto progetto, si impegna, preliminarmente, a verificare ed eseguire tutte le indagini necessarie, assumendosene la piena responsabilità e rinunciando fin d’ora a riserve ed eccezioni relative a eventuali imprecisioni e/o carenze, ad eseguire i lavori come descritti nelle relazioni illustrativa e tecnica e illustrati nelle tavole grafiche, mantenendo inalterate le finalità realizzative, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica prodotto in sede di gara. • La “Relazione generale 0.1” riporta al paragrafo 1.14 “Bonifica dei suoli”: Nel mese di agosto 2013 la società Petroltecnica S.p.A., su richiesta del Comune di Riccione, ha redatto un documento contenente una valutazione tecnico-economica degli interventi per la bonifica del sito Magazzini Comunali di Riccione. In tale documento viene fatta una distinzione tra due diverse aree: un’area interna, corrispondente all’attuale sede di GEAT S.p.A, ed un’area esterna, che comprende l’area dell’Ex-Mattatoio ovvero l’area oggetto del presente intervento. Lo stato di contaminazione del sito viene riportato in maniera dettagliata attraverso le Concentrazioni Soglia di Contaminazione per le matrici terreni e acque sotterranee …. Dalle indagini effettuate nel 2023 e comunicate ai sottoscritti dall’Amministrazione in essere, si riporta che la bonifica dei suoli non risulta più necessaria in quanto le operazioni effettuate in questi anni hanno portato al completo contenimento dell’area contaminata alla sola area di proprietà GEAT S.p.A. . Per approfondimenti si rimanda al documento 01.a - Allegato A - Documento preliminare di bonifica. • Tra i documenti che fanno parte del contratto come da art.2.5 del Capitolato rientra anche L’allegato B alla Relazione Generale “Il Documento preliminare di bonifica”, che descrive tre scenari di bonifica, che interessano tutti anche l’area oggetto dell’appalto perché ritenuta inquinata e ai quali corrispondono interventi dai 458.000 euro a 992.100 euro, come da paragrafo 4 dello stesso allegato. • In premessa all’allegato si legge: Il presente Allegato è stato commissionato dalla società GEAT S.p.A. e redatto in data 1 Agosto 2013 dalla Società Petroltecnica S.p.A. La relazione riporta un’analisi dello stato di contaminazione del sito e una lista dei possibilit scenari di bonifica per l’area Ex Mattatoio comprensiva di una valutazione tecnico-economica degli stessi. Si sottolinea che tale relazione viene ritenuta obsoleta in quanto, successivamente a nuove verifiche effettuate dall’attuale amministrtazione, l’area di contaminazione da inquinanti risulta circoscritta alla sola area confinante al lotto di progetto (GEAT S.p.A.) Tutto quanto sopra premesso si richiede: - Di mettere a disposizione dei partecipanti tutta la documentazione che dia evidenza degli esiti delle nuove e più recenti verifiche ambientali di cui si fa menzione; - Di confermare che in appalto non sono stati considerati oneri per bonifiche di alcun tipo e che ogni attività di bonifica eventualmente necessaria e relativo onere è da intendersi al di fuori dell’ammontare previsto per il presente appalto.

Risposta : Buongiorno, in merito a quanto richiesto, si comunica che dalle analisi effettuate in sito, l'area oggetto di intervento è esclusa dall'analisi di rischio.

Attualmente è in fase di definizione l'analisi di rischio dell'area di competenza degli ex magazzini comunali (ora sedime della Società partecipata GEAT SPA), limitrofa all'area oggetto di intervento. La documentazione è attualmente in fase di validazione da ARPAE ed appena predisposta verrà messa a disposizione.

Ultimo aggiornamento: 21-08-2023, 16:08