Domanda : In merito a quanto stabilito dal CSA al punto 2.5 "Requisiti per l'esecuzione", relativamente alla qualifica che deve possedere il direttore tecnico, nel caso in cui si indicasse il subappalto qualificante per tutte le categorie scorporabili, è sufficiente che tale requisito sia assolto dal direttore tecnico per la categoria prevalente oppure occorrerà avere un direttore tecnico qualificato per ogni categoria?
Risposta :
"L'art. 13 declina i requisiti del direttore tecnico con riferimento alle diverse categorie di lavorazioni ... ne segue che indipendentemente da n. di soggetti incaricati (vedi comma 1 che ammette anche la presenza di un unico direttore tecnico) è necessario che il soggetto incaricato della direzione rivesta i requisiti indicati al comma 3 lett a) b) c) in ragione dei lavori da svolgere. Si riporta l'art. 13 del dm 154/2017".
Art. 13. Direttore tecnico
1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell’impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata:
a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all’albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa;
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all’articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.
6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.