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Dati del bando

" PNRR - M2- C2 Investimento 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa" - Affidamento del "Servizio di attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) relativo ai lavori di realizzazione della prima linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa)"
Ente appaltanteCOMUNE DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.924.121,21 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema27/06/2023
Termine richiesta chiarimenti14/07/2023 14:00
Termine presentazione delle offerte24/07/2023 14:00
Apertura busta amministrativa25/07/2023 10:00
Data chiusura procedura21/09/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Falivene Maria Filomena

telefono: 0512193134

Crabbia Raffaella

telefono: 0512194195

Lentini Graziella

telefono: 0512194057

Bertola Ilaria

telefono: 0512194349

Silvagni Silvia

telefono: 0512194089

Sgubbi Giancarlo

telefono: 0512193055

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1" PNRR - M2- C2 Investimento 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa" - Affidamento del "Servizio di attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) relativo ai lavori di realizzazione della prima linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa)"

CIG: 986965267B

Chiarimenti

Chiarimento PI227697-23

Ultimo aggiornamento: 18/07/2023 16:55

Domanda : “Un operatore economico che sta ora svolgendo e svolgerà per 5 mesi (vd. par. 5 del documento “1_Relazione Tecnico Illustrativa RUP”), per la stessa stazione appaltante, il medesimo servizio per il medesimo appalto nelle medesime modalità e luoghi (stessi punti di monitoraggio che sono oggetto della presente gara d’appalto) a importi economici già preordinati, si chiede se possa partecipare alla presente gara d’appalto. Nel caso affermativo che possa partecipare, si chiede se questo possa determinare un vantaggio che può falsare la concorrenza con gli altri operatori in violazione del principio di parità di trattamento tra gli offerenti, contrastando lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico e che impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i concorrenti.”

Risposta :

In relazione a quanto richiesto, verificato che la normativa non prescrive specifiche o peculiari limitazioni/eccezioni in relazione al caso da voi descritto, si evidenzia che la procedura utilizzata - aperta, di rilevanza comunitaria - garantisce la massima partecipazione e concorrenza, nonchè la parità di condizioni tra tutti i concorrenti.

Si precisa inoltre che l’incarico di monitoraggio già affidato prevede l’esecuzione di specifici rilievi con riferimento a sottocantieri già in fase di consegna, ben distinti nei luoghi e nel tempo rispetto agli ulteriori sottocantieri che saranno successivamente e progressivamente attivati e ai quali invece si riferisce la procedura aperta di cui trattasi.


Chiarimento PI228666-23

Ultimo aggiornamento: 18/07/2023 15:50

Domanda : Con riferimento ai quesiti pubblicati PI215391-23 e PI213133-23, si chiede di confermare se la capogruppo di un RTI debba essere obbligatoriamente un soggetto di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016. In caso positivo, si chiede come un soggetto di cui all’art. 46 D. Lgs. 50/2016, al fine di ottenere il punteggio di cui criterio E dell’offerta tecnica, possa essere in possesso della certificazione ISO 17025, che è invece propria dei laboratori di analisi e quindi di società di servizi di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. In caso di risposta negativa al primo punto si chiede se, anche per le società art. 45 del D.Lgs. 50/2016 partecipanti in RTI, sia applicabile quanto riportato nel disciplinare ai punti 7.1 lett. c) e punto 7.3 lett. d) in merito al personale: “….. i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA. Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno”, in quanto trattasi di requisiti propri dei soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016.

Risposta :

Come già chiarito, si ribadisce che, considerata la natura delle prestazioni richieste in Capitolato, è assolutamente consentita la partecipazione a tutti i soggetti presenti sul mercato in grado di espletarle, ferma restando la dimostrazione dei requisiti relativi ai titoli di studio/abilitazioni in capo ai componenti del gruppo di lavoro, di cui al paragrafo 7.1 lett. c) del disciplinare di gara. Non essendoci diverse indicazioni nel Disciplinare di gara, è facoltà dei concorrenti definire la forma di partecipazione e i ruoli di ciascun operatore economico all’interno di eventuali raggruppamenti.

In merito all’ultimo quesito, si conferma quanto richiesto.

Chiarimento PI228425-23

Ultimo aggiornamento: 18/07/2023 15:48

Domanda : Con riferimento al Capitolato Speciale art.4 - Gruppo di lavoro: si chiede se il Responsabile del Monitoraggio Ambientale debba essere obbligatoriamente in possesso del certificato di Lead Auditor dei Sistemi di gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente oppure se il Lead Auditor, pur facendo parte del Gruppo di lavoro, può essere una figura distinta dal Responsabile del monitoraggio Ambientale. Grazie

Risposta :

Si conferma che, come espressamente richiesto dal Capitolato, il Responsabile del Monitoraggio Ambientale dovrà essere in possesso del certificato di Lead Auditor dei Sistemi di gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente.

Chiarimento PI227888-23

Ultimo aggiornamento: 18/07/2023 15:46

Domanda : In merito ai requisiti di cui al punto c) del par. 7.1 del disciplinare di gara si chiede se: - per laurea in Scienze Biologiche si intende la laurea triennale; - se, in caso affermativo alla domanda precedente, la laurea triennale in Scienze Biologiche è equiparabile alla laurea magistrale in “Scienze e gestione della natura”; - la laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie è equiparabile alla laurea del vecchio ordinamento in Scienze Forestali della Facoltà di Agraria.

Risposta :

Si conferma che per laurea in Scienze Biologiche si intende la laurea triennale, la quale, tuttavia, non è equiparabile alla laurea magistrale in “Scienze e gestione della natura”.

In merito alla laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, si conferma quanto richiesto.

Chiarimento PI223284-23

Ultimo aggiornamento: 12/07/2023 11:06

Domanda : Si chiede di confermare che in caso di partecipazione di un RTI iI certificato SA 8000 e Il certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 debbano essere obbligatoriamente in possesso della mandataria dell’RTI per soddisfare il criterio D (Tabellare) richiesto dal disciplinare.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI219644-23

Ultimo aggiornamento: 07/07/2023 12:48

Domanda : Nel disciplinare di gara viene richiesto al punto 7.1 c) n1 tecnico specializzato in studi trasportistici; Si richiede se tale figura possa essere ricoperta da un ingegnere iscritto all’albo che ha maturato esperienza pluriennale in monitoraggio della componente mobilità e traffico ovvero l’attività di monitoraggio prevista per tale componente nel servizio oggetto di gara.

Risposta :

Ai fini della partecipazione, in conformità ai requisiti minimi richiesti dal paragrafo 7.1 lett. c) del disciplinare di gara, si conferma che il ruolo di cui trattasi possa essere ricoperto da un ingegnere iscritto all'albo.

Per quanto riguarda la dimostrazione della specifica competenza in materia di studi trasportistici, questa sarà oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica (Criterio C), con particolare riferimento alle principali esperienze analoghe all’oggetto dell’affidamento maturate dal professionista (paragrafo 18.1).


Chiarimento PI215391-23

Ultimo aggiornamento: 06/07/2023 17:49

Domanda : Preg.ma Stazione Appaltante, facendo riferimento al disciplinare di gara in oggetto, in cui, all’art. 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE del Disciplinare di gara, indicate ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 (servizi di Ingegneria e Architettura) gli operatori economici ammessi a partecipare, con la presente, si domanda di estendere l’ammissione alla gara delle società indicate anche all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Tale richiesta è finalizzata anche ad individuare a quale titolo possano essere coinvolte le società di servizi che svolgono le analisi di laboratorio, così come individuate nel Disciplinare di gara all’art.18.1” ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA: Possesso, per le prove di laboratorio, dell'accreditamento, presso un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura” I laboratori di prova e taratura per le analisi di laboratorio, ricadendo nell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, non sono riconducibili tra gli operatori economici individuati nell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, ossia, a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b) società di professionisti; c) società di ingegneria; d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati. Infine, per le figure professionali richieste nel Disciplinare, art. 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ, di seguito riportate: n. 1 tecnico laureato in Scienze Biologiche; n. 1 tecnico laureato in Scienze Chimiche; n. 1 tecnico iscritto all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2017; n. 1 tecnico laureato in Scienza e Tecnologie Agrarie, si tratta del personale in organico nelle società di servizi laboratori di prova e taratura per le analisi di laboratorio, ricadenti nell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Confidando in un gradito riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta :

Rinviando ai chiarimenti già resi sul punto, si conferma quanto richiesto, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal paragrafo 7.1 lett. c) del disciplinare di gara.


Chiarimento PI216611-23

Ultimo aggiornamento: 06/07/2023 12:17

Domanda : Si chiede di confermare che il possesso del certificato SA 8000 da parte di una delle mandanti di un’RTI sia sufficiente per soddisfare il requisito richiesto dal criterio D (Tabellare).

Risposta : Come espressamente disposto dal Disciplinare di gara (paragrafo 18.1), si ribadisce che è sufficiente che la certificazione sia posseduta dalla mandataria.

Chiarimento PI213133-23

Ultimo aggiornamento: 04/07/2023 11:30

Domanda : Buongiorno in merito alla procedura siamo ad inviare i seguenti quesiti: 1_Si chiede di confermare che l’elencazione degli operatori economici che possono partecipare alla gara contenuta nell’art. 5, comma 1 lettere da a) a i) è esemplicativa, così che anche un operatore economico organizzato in forma diversa da quelle abilitate ad offrire sul mercato servizi di Ingegneria e Architettura può partecipare in RTI con altro/i che soddisfino tale requisito. 2_Si chiede di confermare che un laboratorio di analisi, privo dei requisiti di cui al DM 263/2016 in quanto non presta servizi di Ingegneria e Architettura, può partecipare in raggruppamento con operatori economici abilitati ad offrire sul mercato tali servizi. 3)_Si chiede di confermare che ai sensi dell’art. 87 co. 1 del D.Lgs.50/2016, in alternativa alla certificazione SA8000, l’o.e. è ammesso a dimostrare il rispetto dei requisiti di certificazione mediante la produzione di documentazione tesa a comprovare di essere sostanzialmente in linea con gli standard di etica e di responsabilità aziendali oggetto della certificazione richiesta come, a titolo esemplificativo, la trasmissione del codice etico approvato dall’operatore economico ai sensi del D.Lgs 231 (ANAC, parere di Precontenzioso n. 70 del 06/05/2015). Cordiali saluti

Risposta :

In relazione ai punti 1 e 2, si conferma quanto richiesto, fermo restando che il raggruppamento temporaneo dovrà soddisfare, nel suo complesso, i requisiti di idoneità professionale previsti dal paragrafo 7.1 lett. c) del disciplinare di gara.

In relazione al punto 3, si conferma quanto richiesto. Tuttavia, si ribadisce che la valutazione circa l'equivalenza tra la certificazione richiesta e la diversa documentazione eventualmente prodotta dal concorrente ai sensi del citato art. 87 sarà rimessa alla discrezionalità della commissione giudicatrice.

Chiarimento PI207086-23

Ultimo aggiornamento: 04/07/2023 11:25

Domanda : Buongiorno con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che possono presentare offerta anche i soggetti di cui all'art. 45 del Codice eventualmente in ATI con un soggetto di cui all'art.46. Restando in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta : Si conferma quanto richiesto, fermo restando che il raggruppamento temporaneo dovrà soddisfare, nel suo complesso, i requisiti di idoneità professionale previsti dal paragrafo 7.1 lett. c) del disciplinare di gara.

Ultimo aggiornamento: 05-10-2023, 14:55