Domanda : Spett.le S.A., 1. In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3.1 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire: 1) Se il numero di contratti da indicare per ciascun anno dell’ultimo triennio (2020-2022) possano afferire servizi svolti a favore di uno stesso committente o se è necessario indicare per ogni anno almeno 3 contratti conclusi con committenti diversi; 2) Se è possibile indicare servizi svolti anche a favore di committenti privati (ad es. case di cura o altre strutture socio-sanitarie private); 3) Se al momento della partecipazione alla gara è possibile produrre esclusivamente un’autodichiarazione contenente l’elenco dei servizi svolti e che la comprova di quanto dichiarato possa essere fornita al termine della procedura di gara, vale a dire in seguito ad aggiudicazione; 2. Relativamente alla garanzia provvisoria, si chiede conferma che la riduzione applicabile sull’importo indicato nel Disciplina di gara possa essere pari al 50% in caso di possesso della certificazione UNI ISO 9001:2015 e della certificazione SA8000 e che, quindi, l’importo della polizza provvisoria possa essere pari a € 19.499,86; 3. In merito alla richiesta della presenza di filiali operanti sul territorio dei Comuni facenti parte del Circondario Imolese, si chiede se si valuta positivamente la presenza di temporary office/ sportelli operativi in almeno uno dei Comuni indicati al paragrafo 6.3.2 del Disciplinare di gara o se, con la presenza di una filiale nella città di Bologna, possa ritenersi comunque soddisfatto il requisito di capacità tecnica e professionale; 4. In merito alla relazione tecnica, si chiede di chiarire se vi è un’interlinea da rispettare e se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato; 5. In merito all’art 2 dello schema contrattuale, si chiede di integrare il medesimo facendo rinvio anche alla disciplina inerente la somministrazione di lavoro ex D.L. 81/2015; 6. In riferimento alla tabella retributiva riportata nella scheda tecnica di calcolo del costo segnaliamo l’assenza della voce una tantum, pertanto si chiede conferma che nel costo orario del personale previsto da codesta spettabile Stazione Appaltante sia stata considerata la suddetta voce dovuta per l'anno 2023; 7. Si chiede conferma che il codice di comportamento sia applicato soltanto ai dipendenti diretti e non al personale somministrato in quanto l’APL può rispondere solo ed esclusivamente in riferimento ai propri dipendenti diretti, mentre i lavoratori in somministrazione rientrano nel potere di controllo della Stazione Appaltante; 8. Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.23, co.15, D.lgs 50/2016, si richiede a codesta spettabile stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione da codesta spettabile stazione appaltante di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato; 9. Si chiede di specificare il numero delle figure professionali da assumere per livello; 10. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15); 11. Relativamente alla ritenuta dello 0,5 applicata evidenziamo quanto segue. Sebbene il nuovo comma 5 bis art-30 abbia introdotto il diritto di cui intendete avvalervi, il comma recita testualmente" In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva" , questo non trova applicazione nell'istituto che ci interessa, ovvero la somministrazione lavoro, in quanto dettato con precipuo riferimento alla figura dell'appalto. La ratio dell'intervento normativo va ricercata, e quindi collegata, nella verifica di conformità e nel certificato di collaudo all'esito del quale la Stazione Appaltante procederà con la liquidazione finale. E' di tutta evidenza che nell'istituto della somministrazione non essendoci nè il collaudo nè tantomeno la verifica di conformità, ed essendo la liquidazione delle somme effettuata sul calcolo delle ore espletate dal lavoratore, il diritto esercitato non può trovare applicazione. In ragione di quanto emarginato, Vi chiediamo cortesemente di non dar seguito a quanto applicato e di liquidare le fatture secondo le modalità ordinarie. 12. Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. In buona sostanza, nel rapporto di somministrazione, tra APL e Utilizzatore si crea una relazione tra due titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la propria parte, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito; 13. Ai sensi dellart.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente; 14. Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario; 15. Si chiede di specificare a quanto ammontano le spese di registrazione del contratto e relativamente alle spese contrattuali, siamo a richiedervi, di specificare, e quindi quantificare, il relativo importo; 16. In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
Risposta :
1. In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3.1 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire:
1) Se il numero di contratti da indicare per ciascun anno dell’ultimo triennio (2020-2022) possano afferire servizi svolti a favore di uno stesso committente o se è necessario indicare per ogni anno almeno 3 contratti conclusi con committenti diversi;
RISPOSTA: Devono essere tre committenti diversi.
2) Se è possibile indicare servizi svolti anche a favore di committenti privati (ad es. case di cura o altre strutture socio-sanitarie private);
RISPOSTA: Il Disciplinare di Gara indica chiaramente che devono essere svolti a favore di committenti pubblici.
3) Se al momento della partecipazione alla gara è possibile produrre esclusivamente un’autodichiarazione contenente l’elenco dei servizi svolti e che la comprova di quanto dichiarato possa essere fornita al termine della procedura di gara, vale a dire in seguito ad aggiudicazione;
RISPOSTA: Se non inviata in sede di gara, il concorrente risultato aggiudicatario provvisorio dovrà inserire la documentazione a comprova del requisito nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) gestito dall’ANAC.
2. Relativamente alla garanzia provvisoria, si chiede conferma che la riduzione applicabile sull’importo indicato nel Disciplina di gara possa essere pari al 50% in caso di possesso della certificazione UNI ISO 9001:2015 e della certificazione SA8000 e che, quindi, l’importo della polizza provvisoria possa essere pari a € 19.499,86;
RISPOSTA: Si conferma
3. In merito alla richiesta della presenza di filiali operanti sul territorio dei Comuni facenti parte del Circondario Imolese, si chiede se si valuta positivamente la presenza di temporary office/sportelli operativi in almeno uno dei Comuni indicati al paragrafo 6.3.2 del Disciplinare di gara o se, con la presenza di una filiale nella città di Bologna, possa ritenersi comunque soddisfatto il requisito di capacità tecnica e professionale;
RISPOSTA: L’indicazione dei Comuni fatta al punto2) dell’art. 6.3 è tassativa.
4. In merito alla relazione tecnica, si chiede di chiarire se vi è un’interlinea da rispettare e se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato;
RISPOSTA: Non è prevista un’interlinea da rispettare. La relazione deve essere redatta in carattere Times new roman 12 ed essere composta di un massimo di 12 facciate (ovvero 6 pagine fronte/retro); ulteriori fogli/pagine, allegati compresi, non verranno valutati dalla Commissione.
5. In merito all’art 2 dello schema contrattuale, si chiede di integrare il medesimo facendo rinvio anche alla disciplina inerente la somministrazione di lavoro ex D.L. 81/2015;
RISPOSTA: All’art. 2 si fa riferimento generico alla “normativa nazionale e regionale in materia”; all’art. 3 si fa esplicito riferimento al D. Lgs 81/2015.
6. In riferimento alla tabella retributiva riportata nella scheda tecnica di calcolo del costo segnaliamo l’assenza della voce una tantum, pertanto si chiede conferma che nel costo orario del personale previsto da codesta spettabile Stazione Appaltante sia stata considerata la suddetta voce dovuta per l'anno 2023;
RISPOSTA: Le tabelle allegate sono indicative; per il personale somministrato verrà riconosciuto all'Agenzia tutto quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali vigente tempo per tempo, oltre al Margine di Agenzia.
7. Si chiede conferma che il codice di comportamento sia applicato soltanto ai dipendenti diretti e non al personale somministrato in quanto l’APL può rispondere solo ed esclusivamente in riferimento ai propri dipendenti diretti, mentre i lavoratori in somministrazione rientrano nel potere di controllo della Stazione Appaltante;
RISPOSTA: L’art. 2 “Ambito di Applicazione” del Codice di Comportamento prevede:
l. Il presente Codice si applica ai dipendenti dell'ASP Circondario Imolese.
2. Gli obblighi di condotta di cui al presente Codice si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi, ivi compresi enti controllati e società controllate e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
8. Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.23, co.15, D.lgs 50/2016, si richiede a codesta spettabile stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione da codesta spettabile stazione appaltante di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato;
RISPOSTA: Nell’anno 2022 è stato del 14% circa
9. Si chiede di specificare il numero delle figure professionali da assumere per livello;
RISPOSTA: Vedi Allegato 6
10. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15);
RISPOSTA: Il recesso dal contratto con l’Agenzia di somministrazione non ha effetto sui singoli contratti con i lavoratori somministrati che verranno comunque portati a scadenza.
11. Relativamente alla ritenuta dello 0,5 applicata evidenziamo quanto segue.
Sebbene il nuovo comma 5 bis art-30 abbia introdotto il diritto di cui intendete avvalervi, il comma recita testualmente" In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva" , questo non trova applicazione nell'istituto che ci interessa, ovvero la somministrazione lavoro, in quanto dettato con precipuo riferimento alla figura dell'appalto.
La ratio dell'intervento normativo va ricercata, e quindi collegata, nella verifica di conformità e nel certificato di collaudo all'esito del quale la Stazione Appaltante procederà con la liquidazione finale.
E' di tutta evidenza che nell'istituto della somministrazione non essendoci nè il collaudo nè tantomeno la verifica di conformità, ed essendo la liquidazione delle somme effettuata sul calcolo delle ore espletate dal lavoratore, il diritto esercitato non può trovare applicazione.
In ragione di quanto emarginato, Vi chiediamo cortesemente di non dar seguito a quanto applicato e di liquidare le fatture secondo le modalità ordinarie.
RISPOSTA: Il riferimento normativo corretto, visto che la presente procedura è una procedura per l’affidamento di un contratto pubblico di servizi e quindi soggetta al D. Lgs 36/23, è il comma 6 dell’art 11 del D. Lgs 36/23:
“6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.”
L’ASP pertanto potrebbe essere chiamata, anche ai sensi dell’art.35 comma 2 del D. Lgs 81/2015, a corrispondere le retribuzioni dovute direttamente al personale qualora l’affidatario sia inadempiente; la ritenuta costituisce una garanzia a sua tutela.
12. Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. In buona sostanza, nel rapporto di somministrazione, tra APL e Utilizzatore si crea una relazione tra due titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la propria parte, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito;
RISPOSTA: Si specifica che a rettifica di quanto riportato nei documenti di gara APL è titolare autonomo del trattamento e NON tratterà per conto di ASP i dati personali. La APL sarà titolare autonomo per i dati del dipendente somministrato ed ASP sarà anch’essa titolare autonomo per quanto di sua competenza.
13. Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente;
RISPOSTA: Il Capitolato Speciale d’Appalto al punto 10 dell’Art. 5 specifica che “Il corrispettivo economico deve ricomprendere e compensare tutte le attività richieste, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
11) Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione e successivi nel corso dell’attività lavorativa, e visite previste dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sempre il Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 7 comma 13 prevede che “l’Agenzia è obbligata ad effettuare sul personale prescelto, prima dell’inserimento nelle strutture di ASP, i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena e incondizionata idoneità alle mansioni.”
L’Agenzia si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e ss.mm.ii. come integrato dal D.lgs. n.38/2000
14. Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;
RISPOSTA: Si conferma
15. Si chiede di specificare a quanto ammontano le spese di registrazione del contratto e relativamente alle spese contrattuali, siamo a richiedervi, di specificare, e quindi quantificare, il relativo importo;
RISPOSTA: Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico del richiedente. Non vi sono spese contrattuali salvo l’Imposta di Bollo.
16. In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.
RISPOSTA: Troverà applicazione la normativa vigente in materia.