Domanda : partecipando come ATI si ha lo sconto del 30% per le fidejussioni richieste?
Risposta :
ome riportato al punto 10 del disciplinare di gara:
“Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.
a.a Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
• per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti
soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
• per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
a.b Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
Quindi se rientrate nella condizione del punto a.a avrete diritto alla riduzione del 30% della fideiussione, mentre se rientrate nel caso a.b avete diritto alla riduzione del 50% della fideiussione.
Ai sensi dell'Allegato I.1 - art. 1 co. o) del D.lgs 36/2023, per «micro, piccole e medie imprese», si intendono le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003
Microimpresa: sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; (come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1)
Piccola impresa: imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; (come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1)
Media impresa: imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; (come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1)
Le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche e gli Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, anche se non hanno di per sè la qualifica di Impresa, sono da considerarsi comunque, ai fini della riduzione della garanzia, come micro, piccole o medie imprese in relazione allo specifico volume di affari e al numero di occupati