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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER CONTO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO) PERIODO 01.01.2024-31.12.2029 - CIG A00A347E6F – DIFFERIMENTO E RIAPERTURA DEI TERMINI.
Ente appaltanteUnione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Stato proceduraChiuso
Importo appalto6.600.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema08/09/2023
Termine richiesta chiarimenti30/10/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte08/11/2023 18:00
Apertura busta amministrativa09/11/2023 10:00
Data chiusura procedura24/05/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Maccaferri Simona

Bellettini Barbara

telefono: 051843578
cellulare: 3295396045

Lorenzoni Cristina

telefono: 3398305881

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Affidamento in concessione impianti sportivi

CIG: A00A347E6F

Chiarimenti

Chiarimento PI333904-23

Ultimo aggiornamento: 06/11/2023 11:24

Domanda : Nel caso in cui ci fossero dei problemi tecnici che non permettano di acquisire il PASSOE, lo stesso può essere presentato dopo la scadenza della procedura?

Risposta :

La mancata presentazione del PASSOE non è motivo di esclusione dalla procedura di gara, è oggetto di soccorso istruttorio quindi potrà essere integrato in momento successivo alla scadenza della procedura.



Chiarimento PI328535-23

Ultimo aggiornamento: 02/11/2023 15:05

Domanda : Da una lettura del bilancio e delle singole voci , lo stesso sembra quello di una società sportiva che svolge anche la gestione ed è alla base della definizione dell’importo contrattuale. Nel caso di una società che faccia solo gestione si modifica il pef e di conseguenza la base dell’importo contrattuale 1. Nell'elenco del personale soggetto alla clausola sociale ci sono ben 6 profili "amministrativi e/o di segreteria o gestionali". Quanto di questi sono riferiti a personale proprio delle Polisportive o Associazioni del territorio per le proprie attività NON di gestione, ma sportive? 2. Il bilancio a pareggio di 6.600.000 € contiene voci, sia in entrata che in uscita, non riferibili direttamente alla gestione bensì ad attività sportive generiche tipiche di società sportive non necessariamente connesse alla gestioni o non facenti parte del soggetto gestore. Tipo spese e ricavi per abbigliamento sportivo. È evidente che questo tipo di DEF non possa rispecchiare la realtà della situazione economica della gestione. Esiste un bilancio riferibile ai soli costi di gestione e ai relativi ricavi CERTI per il gestore?

Risposta :

Il PEF previsionale è stato costruito prendendo a riferimento il modello organizzativo attualmente in essere e prevedendo tutte le attività, gestionali e sportive, previste da capitolato. Trattandosi di un PEF previsionale, lo stesso potrà e dovrà essere adattato sulla base della natura giuridica (associazione sportiva, società sportiva, srl, ecc...) e del modello organizzativo scelto dal nuovo gestore; ne consegue che anche il valore complessivo della concessione ( pari a 6.600.000,00 euro comprensivi di oneri per la sicurezza) potrà essere rimodulato di conseguenza, così come le varie voci presenti nel PEF ( ad es. spese e ricavi per abbigliamento sportivo) potranno essere più o meno quantificate, sulla base dell'effettiva incidenza delle stesse.
Si ricorda infatti che l’importo a base di gara ( su cui deve essere formulata l'offerta economica) non è il valore complessivo della concessione, ma è il canone concessorio pari ad € 498.600,00 , oltre € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA.

Relativamente al personale, le 6 unità indicate nell'allegato H con qualifica di impiegato/ collaboratore amministrativo-gestionale ( di cui 3 CO.CO.CO) sono impiegate in attività amministrativa e gestionale, ivi compresa attività di segreteria per la riscossione delle entrate da iscrizioni ai corsi e affitto impianti.
Tale assetto organizzativo, calato sull'attuale contesto, non pone però obblighi vincolanti al gestore entrante, in quanto all'art. 14 del Capitolato Speciale è scritto chiaramente che "il concessionario subentrante dovrà acquisire prioritariamente il personale impiegato nell’azienda uscente" ma questo dovrà avvenire "ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto"

Relativamente ai ricavi , l'unico valore "CERTO" è il canone concessorio a base di gara ( su cui dovrà essere presentata offerta in ribasso). Tutti gli altri valori indicati sono rispondenti alla realtà attuale quindi potranno essere oggetto di incremento o decremento sulla base delle capacità organizzative e gestionali del nuovo gestore, nonchè dell'attrattività del progetto presentato e delle attività offerte, agli occhi dei potenziali utenti/beneficiari.

Chiarimento PI320976-23

Ultimo aggiornamento: 23/10/2023 13:45

Domanda : Il costo del personale, stimato in 2.760.000 euro complessivi si intende adeguato alla normativa recentemente entrata in vigore meglio conosciuta come riforma dello sport e del lavoro sportivo?

Risposta :

Il costo di personale indicato nel PEF complessivo (Allegato F2 al Capitolato Speciale ) alla voce STIPENDI, COMPENSI E RIMBORSI SPESE ricomprende sia i costi del personale dipendente che del personale non dipendente impiegato a diverso titolo, con i relativi rimborsi spese.

Poichè quello a base di gara è un PEF previsionale stimato (il concorrente dovrà allegare a corredo della propria offerta un PEF di dettaglio) e poichè il ricorso a personale dipendente, collaborazioni occasionali, Co.Co.Co., professionisti in regime di Partita Iva, volontari, ecc.. dipende fortemente dall'organizzazione del soggetto gestore, in questa fase non è stato possibile quantificare a priori l' impatto della riforma. La voce di spesa indicata è stata calcolata sulla base dei costi del personale dipendente ad oggi impiegato sul servizio ( come da allegato H al capitolato) e stimando una ulteriore spesa per personale non dipendente ( allenatori, istruttori, ecc..) con relativi rimborsi spesa, avendo a mente il possibile impatto delle riforma, in una condizione di equilibrio e di sostenibilità complessiva del PEF


Chiarimento PI320975-23

Ultimo aggiornamento: 23/10/2023 13:42

Domanda : Relativamente al punto 6.3 del Disciplinare di gara. L'aver agito come sub concessionario, con regolare contratto validato dall'Amministrazione Comunale nella gestione di impianto sportivo comunale in vece del Concessionario soddisfa La subconcessione soddisfa il requisito di capacità tecnica e professionale? In questo caso si considerano soddisfatti entrambi i requisiti di servizio svolto per Operatori Privati, concessionario e Pubblici? Il concessionario in questo caso è equiparato a un operatore Pubblico?

Risposta :

Se il concorrente ha eseguito nel periodo di tempo riferito agli ultimi 5 anni (2018-2019- 2020 -2021- 2022) l'attività di gestione di impianti sportivi e servizi analoghi a quello oggetto di concessione per almeno 3 anni di cui almeno due di questi consecutivi per un Ente pubblico (anche se in qualità di subconcessionario), si ritiene che il requisito di capacità tecnica e professionale si possa intendere soddisfatto, purchè sussista la comprova del requisito (contratto, fatture, attestazioni, ecc...)

Il concessionario (se soggetto privato) non può essere equiparato ad un Ente/Operatore Pubblico, ma se gli impianti gestiti in qualità di concessionario/subconcessionario erano di proprietà pubblica, il servizio era comunque eseguito per Enti Pubblici, anche se per il tramite del concessionario/subconcessionario.


Chiarimento PI315165-23

Ultimo aggiornamento: 23/10/2023 13:31

Domanda : In relazione al punto 17 del disciplinare di gara si chiede di precisare le modalità di redazione dell'offerta economica riguardo a stima dei costi aziendali per salute e sicurezza e stima costi della manodopera, di cui non si trova riferimento nei modelli di offerta

Risposta :

Per mero errore materiale, nel modello allegato non sono stati inseriti i costi aziendali per la sicurezza e la stima dei costi della manodopera relativi all’appalto. Viene quindi pubblicato (e quindi con la possibilità di scaricarlo) il modello di offerta corretto che viene pubblicato sia su piattaforma che sul sito istituzionale.

Gli stessi costi dovranno essere inseriti nel portale SATER.



Chiarimento PI314754-23

Ultimo aggiornamento: 17/10/2023 16:39

Domanda : In riferimento all’assorbimento del personale (16 unità) presente attualmente ed elencato Allegato_H_al_capitolato__Elenco_personale_impiegato si chiede conferma del Suo costo, presente alla voce STIPENDI, COMPENSI E RIMBORSI SPESE dell’Allegato_F1_al_capitolato_PEF_a in quanto non sembra congruo con la tipologia di contratto e ore eseguite.

Risposta :

L'allegato H riporta l'elenco del solo personale impiegato con contratto a tempo indeterminato, determinato e con CO.CO.CO ( 16 Unità)
Il costo indicato nel PEF annuale (Allegato F1 al Capitolato Speciale ) alla voce STIPENDI, COMPENSI E RIMBORSI SPESE ricomprende non solo i costi di tale personale, ma anche i costi di altro personale non dipendente ( allenatori, istruttori, ecc...) e relativi rimborsi spese.

Chiarimento PI315076-23

Ultimo aggiornamento: 17/10/2023 15:15

Domanda : In seguito al sopralluogo effettuato si sono rilevate situazioni degli immobili che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria urgenti per evitare danni alle strutture o disagi all’utenza (es. infiltrazioni d’acqua, pareti in cartongesso degradate). Si chiede se il Comune proprietario eseguirà tali lavori prima dell’inizio della gestione o in quali tempi.

Risposta :

Secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale,

( Art. 8) Gli impianti sportivi, le attrezzature ed aree attinenti vengono affidati in concessione in uso e gestione ed accettati nello stato di fatto in cui si trovano e come descritti nell’ apposito verbale di consegna di cui all' art. 3.

( Art. 9) La manutenzione straordinaria è a carico dell’Amministrazione Comunale concedente, fatta eccezione per gli interventi che si rendessero eventualmente necessari a seguito di carenza manutentiva ordinaria.Il Concessionario, assumendo l’onere degli interventi utili alla conservazione degli impianti e delle attrezzature, si impegna a comunicare in forma scritta all’Amministrazione Comunale entro il mese di settembre di ogni anno eventuali necessità manutentive straordinarie indispensabili per mantenere e non compromettere il regime di idoneità e sicurezza degli impianti sportivi. Qualora ciò non avvenga nessuna responsabilità sarà imputabile all’Amministrazione Comunale.

La realizzazione degli interventi avverrà secondo priorità ed urgenza individuate dall’Amministrazione Comunale.Qualora il Concessionario rilevi situazioni tali da compromettere la stabilità, la sicurezza degli edifici e degli utenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale. Qualora l’Amministrazione Comunale non fosse in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con la necessaria tempestività, potrà, nei casi previsti dalla legge, autorizzare il concessionario a provvedervi direttamente, concordando: tipologia, modalità di realizzazione dei lavori, congruità della spesa, partecipazione economica comunale alla spesa o rimborso degli oneri economici sostenuti.

Pertanto, qualora al momento della consegna degli immobili si riscontrasse la necessità di interventi straordinari (che non siano già programmati) indispensabili per mantenere e non compromettere il regime di idoneità e sicurezza degli impianti sportivi e degli utenti, ne verrà dato atto nell'apposito verbale e si procederà secondo quanto previsto all'art. 9


Chiarimento PI315069-23

Ultimo aggiornamento: 17/10/2023 15:12

Domanda : Riguardo all’obbligo di acquisire prioritariamente il personale impiegato nell’azienda uscente, garantendo continuità del rapporto di lavoro, mantenimento dei diritti acquisiti e applicazione dei trattamenti economici, si chiede conferma che quanto dovuto a titolo di TFR per il rapporto di lavoro con l’azienda uscente rimanga a carico di quest’ultima.

Risposta :

Nel precisare che l'art. 14 del Capitolato Speciale rubricato "Personale dell’impresa cessante e clausola sociale" prevede che il concessionario subentrante dovrà acquisire prioritariamente il personale impiegato nell’azienda uscente , garantendo la continuità del rapporto di lavoro, il mantenimento dei diritti acquisiti e l’applicazione dei trattamenti economici e normativi già in essere, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, per quanto attiene al TFR si rimanda all’art. 29 co. 3 del D.Lgs. 276/2003 come novellato dalla Legge n. 122/2016, ai contratti collettivi applicati e al codice civile, in relazione ai singoli contesti.


Chiarimento PI315080-23

Ultimo aggiornamento: 17/10/2023 15:11

Domanda : Si chiede di conoscere l'importo della TASSA RIFIUTI relativa agli impianti sportivi prevista a carico del concessionario

Risposta :

Il Regolamento comunale per la disciplina della componente Tassa Rifiuti ( TA.RI) attualmente in vigore, all'art. 17 comma 7bis prevede che "sono esenti i locali e le aree direttamente condotti dall’amministrazione comunale quali sede di uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità, ovvero affidati ad enti no profit, in forza di una concessione e/o convenzione, per la parte di essi destinati allo svolgimento delle attività che configurano l’oggetto del servizio pubblico reso dall’amministrazione per il tramite della concessione e/o convenzione. Questi Enti no profit si devono comunque impegnare a ridurre i rifiuti prodotti durante le loro attività e su di essi effettuare una oculata raccolta differenziata."


Se il soggetto gestore non si configura come "no profit" si fa riferimento all'Art. 8 comma 1 lett.d che prevede che "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: ( omissis) ....." la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;"


In tal caso la tariffa applicata sarebbe attualmente pari a € 3,17110 a mq corrispondente alla cat. 04.


Per ulteriori approfondimenti il regolamento è consultabile al seguente link:

https://www.comune.valsamoggia.bo.it/myportal/C_A726N/api/content/download?id=6462130102d9c60099f58b70

Chiarimento PI315070-23

Ultimo aggiornamento: 17/10/2023 15:10

Domanda : Si chiede conferma che la manutenzione e i relativi costi dei DAE già presenti o che verranno installati presso gli impianti sportivi comunali non verranno posti a carico del concessionario

Risposta :

Nell'ambito del progetto "Valsamoggia Cardioprotetta" ad oggi tutti i DAE ubicati all'interno degli impianti sportivi ( palestre comprese) sono di proprietà del Comune di Valsamoggia che si fa carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè della verifica periodica di sicurezza elettrica generale e di sicurezza particolare e preventiva.

Rimangono invece a carico del concessionario:

- la custodia e vigilanza,

- la verifica "visiva" del funzionamento (verificare che il LED di Stato indichi che il defibrillatore è acceso e funzionante e che l'involucro esterno del dispositivo non presenti danni) con eventuale segnalazione al comune in caso di guasti o disfunzioni

- la formazione periodica del proprio personale all'utilizzo del DAE.


Chiarimento PI315104-23

Ultimo aggiornamento: 17/10/2023 15:07

Domanda : Nel corso del sopralluogo effettuato non è stato possibile verificare la situazione degli impianti termici e delle relative caldaie. Si chiede se sia possibile accedere a detti impianti avvalendosi del supporto di un tecnico di parte per le opportune verifiche o, in alternativa, che venga messa a disposizione la documentazione sulle caratteristiche tecniche degli impianti.

Risposta :

Tenuto conto del fatto che nel corso dei sopralluoghi effettuati non è stato oggettivamente possibile accedere ai locali delle centrali termiche ( in gestione e terzi), al fine di consentire ai concorrenti una migliore e più completa valutazione in modo da formulare, con maggiore precisione, la propria offerta tecnica ed economica, l’Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di prevedere un ulteriore sopralluogo, con conseguente differimento (proroga) dei termini per effettuazione dei sopralluoghi, formulazione dei quesiti, risposta ai quesiti e presentazione delle offerte.

Di tale differimento verrà data comunicazione con le stesse modalità previste per la pubblicizzazione del bando di gara.


Chiarimento PI315074-23

Ultimo aggiornamento: 17/10/2023 15:05

Domanda : Nel corso del sopralluogo effettuato non è stato possibile verificare la situazione degli impianti termici e delle relative caldaie. Si chiede se sia possibile accedere a detti impianti avvalendosi del supporto di un tecnico di parte per le opportune verifiche o, in alternativa, che venga messa a disposizione la documentazione sulle caratteristiche tecniche degli impianti.

Risposta :

Tenuto conto del fatto che nel corso dei sopralluoghi effettuati non è stato oggettivamente possibile accedere ai locali delle centrali termiche ( in gestione e terzi), al fine di consentire ai concorrenti una migliore e più completa valutazione in modo da formulare, con maggiore precisione, la propria offerta tecnica ed economica, l’Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di prevedere un ulteriore sopralluogo, con conseguente differimento (proroga) dei termini per effettuazione dei sopralluoghi, formulazione dei quesiti, risposta ai quesiti e presentazione delle offerte.

Di tale differimento verrà data comunicazione con le stesse modalità previste per la pubblicizzazione del bando di gara


Chiarimento PI314696-23

Ultimo aggiornamento: 17/10/2023 14:59

Domanda : è possibile avere una indicazione di riferimento del costo della TARI?

Risposta :

Il Regolamento comunale per la disciplina della componente Tassa Rifiuti ( TA.RI) attualmente in vigore, all'art. 17 comma 7bis prevede che "sono esenti i locali e le aree direttamente condotti dall’amministrazione comunale quali sede di uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità, ovvero affidati ad enti no profit, in forza di una concessione e/o convenzione, per la parte di essi destinati allo svolgimento delle attività che configurano l’oggetto del servizio pubblico reso dall’amministrazione per il tramite della concessione e/o convenzione. Questi Enti no profit si devono comunque impegnare a ridurre i rifiuti prodotti durante le loro attività e su di essi effettuare una oculata raccolta differenziata."


Se il soggetto gestore non si configura come "no profit" si fa riferimento all'Art. 8 comma 1 lett.d che prevede che "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: ( omissis) ....." la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;"


In tal caso la tariffa applicata sarebbe attualmente pari a € 3,17110 a mq corrispondente alla cat. 04.


Per ulteriori approfondimenti il regolamento è consultabile al seguente link:

https://www.comune.valsamoggia.bo.it/myportal/C_A726N/api/content/download?id=6462130102d9c60099f58b70


Chiarimento PI312003-23

Ultimo aggiornamento: 13/10/2023 13:32

Domanda : partecipando come ATI si ha lo sconto del 30% per le fidejussioni richieste?

Risposta :

ome riportato al punto 10 del disciplinare di gara:


Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a.a Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
• per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti
soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
• per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

a.b Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).



Quindi se rientrate nella condizione del punto a.a avrete diritto alla riduzione del 30% della fideiussione, mentre se rientrate nel caso a.b avete diritto alla riduzione del 50% della fideiussione.


Ai sensi dell'Allegato I.1 - art. 1 co. o) del D.lgs 36/2023, per «micro, piccole e medie imprese», si intendono le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003


Microimpresa: sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; (come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1)

Piccola impresa: imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; (come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1)


Media impresa: imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; (come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1)


Le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche e gli Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, anche se non hanno di per sè la qualifica di Impresa, sono da considerarsi comunque, ai fini della riduzione della garanzia, come micro, piccole o medie imprese in relazione allo specifico volume di affari e al numero di occupati


Chiarimento PI312002-23

Ultimo aggiornamento: 13/10/2023 11:42

Domanda : durante la registrazione del domicilio digitale ci viene comunicato che la società è già adempiente in quanto presenti in INIPEC, corretto?

Risposta : Buongiorno, l’indirizzo INIPEC è quello formalmente riconosciuto e quindi potete considerarlo valido a tutti gli effetti.

Chiarimento PI308513-23

Ultimo aggiornamento: 09/10/2023 12:15

Domanda : Nel bando di gara è indicata una durata della concessione di 60 mesi mentre negli altri atti di gara è indicata una durata di 6 anni. Si tratta di un refuso?

Risposta :

Per mero errore materiale si è indicato al punto “II.2.7) Durata del contratto d’appalto” del bando di gara una durata della concessione di 60 mesi anziché 72 mesi (6 anni) come invece indicato al punto 3.1 del disciplinare di gara ed all'art. 2 del capitolato speciale di appalto.


Chiarimento PI305434-23

Ultimo aggiornamento: 05/10/2023 15:00

Domanda : Fra le dotazioni tecniche previste dal bando di gara si richiede un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82. La A.s.d. ha presentato richiesta on line ma viene consentita unicamente l'iscrizione nell'indice previsto dall'art.6-quater. Si chiede se tale iscrizione sia adeguata ai fini della partecipazione alla gara o, in caso contrario, come procedere per entrare negli indici richiesti.

Risposta : Si ritiene che il domicilio digitale presente negli indici previsti all' art 6-quater del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 sia adeguato ai fini della partecipazione alla procedura

Ultimo aggiornamento: 24-05-2024, 13:49