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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI COSE E PERSONE PER L’AZIENDA USL DI IMOLA
Ente appaltanteAZIENDA USL DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto428.500,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema02/10/2023
Termine richiesta chiarimenti19/10/2023 16:00
Termine presentazione delle offerte07/11/2023 16:00
Apertura busta amministrativa08/11/2023 09:00
Data chiusura procedura29/05/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bellanova Angela

telefono: 0516079696

Giorgi Giuseppe

telefono: 0516079636

Caroli Erika

telefono: 0516079513

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio trasporto cose e persone

CIG: A01126E840

Chiarimenti

Chiarimento PI318257-23

Ultimo aggiornamento: 19/10/2023 14:46

Domanda : Spett.le Amm.ne, al fine di effettuare un corretto calcolo circa l’importo della garanzia provvisoria ridotto per il possesso delle riduzioni si chiede se nel caso di possesso di ISO 9001 oltre alla riduzione del 30 % è possibile ridurre di un’ulteriore 20 % nel caso in cui si è in possesso di una delle seguenti SA 8000, UNI CEI EN ISO 50001,ISO/IEC 27001:2013, UNI CEI EN ISO/IEC,27001:2017, ISO/IEC 27001:2022, UNI ENISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001,UNI/PdR 125 dell’ allegato II.13 del DLGS 36/2023 Restiamo in attesa di cortese riscontro, cordiali saluti. Cosepuri Soc.coop.p.A.

Risposta : Si conferma quanto indicato

distinti saluti

Chiarimento PI315639-23

Ultimo aggiornamento: 19/10/2023 14:44

Domanda : Spett.le Amm.ne, in riferimento alla Vs risposta PI315364-23 si chiede conferma che “Per la garanzia provvisoria si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del nuovo Codice 36/2023” trattasi di refuso in quanto dovrà essere utilizzato l’articolo 106, comma 8 del Codice DLGS 36/2023. A tal proposito si chiede di specificare il tipo di riduzione per il possesso delle seguenti ISO: ovvero: SA 8000, UNI CEI EN ISO 50001,ISO/IEC 27001:2013, UNI CEI EN ISO/IEC,27001:2017, ISO/IEC 27001:2022, UNI ENISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001,UNI/PdR 125 dell’ allegato II.13 si chiede conferma che in riferimento al punto 6.1 del Disciplinare oltre al possesso dell’iscrizione all’albo autotrasportatori conto terzi, avendo la procedura di gara anche il trasporto persone, è necessaria l’autorizzazione NCC o licenza Taxi. Restiamo in attesa di cortese riscontro, cordiali saluti. Cosepuri Soc.coop.p.A.

Risposta : 1)Per il primo punto relativo alla riduzione della garanzia è stata già pubblicata la risposta.


2)Per il secondo punto si conferma che oltre al possesso dell'iscrizione all'albo autotrasportatori conto terzi è necessaria l'autorizzazione NCC o licenza Taxi.
Distinti saluti

Chiarimento PI314314-23

Ultimo aggiornamento: 16/10/2023 15:05

Domanda : Spett.le Amm.ne, in relazione alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. nel portale Intercenter all’interno della compilazione dell’offerta è richiesto di quantificare il “PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA ( 2 dec. )” si prega di chiarire se tale prezzo unitario (scontato) deriva da €214 000 (base d’asta), da €214.500 (base d’asta e oneri da interferenza) oppure da €428.500 Base d’asta + oneri da interferenza + opzione di rinnovo) 2. nel portale Intercenter all’interno della compilazione “elenco prodotti” è riportato sia il campo “1) Relazione dettagliata del servizio” sia i campi con i titoli dei paragrafi dell’offerta tecnica. Supponendo che l’intera relazione tecnica verrà caricata in tale punto, “1)Relazione dettagliata del servizio” si chiede cosa va caricato in corrispondenza dei vari sotto paragrafi “2)Funzionamento call center, organizzazione e gestioni dei servizi elencati nel Capitolato”, “3)Sistemi di verifica e controllo degli automezzi e dei percorsi”, ecc. si chiede inoltre se è necessario o opzionale compilare i campi da 11 a 13: “11)eventuale altra documentazione richiesta nel capitolato”, 12)Organigramma, ruoli e responsabilità, 13)Eventuale dichiarazione di segretezza 3. nel disciplinare al punto 16 Offerta Economica alla lettera c) è indicato che va fornita la stima dei costi della manodopera dato che né all’interno del portale, né all’interno dell’allegato E) è riportato un punto specifico in cui esprimere tale valore (da voi stimato su base biennale pari a €214.000 x 60% = €128.400) si chiede come procedere per trasmettere alla stazione appaltante tale elemento dell’offerta economica.

Risposta :

RISPOSTA PUNTO 1:

Per prezzo unitario (eventualmente scontato) si intende il prezzo complessivo offerto dall'Operatore Economico che non deve superare la base d'asta pari a € 214.00,00 iva esclusa

RISPOSTA PUNTO 2:

L’Operatore economico può inserire nella relazione tutte le dichiarazioni richieste nei vari punti, il portale però non permette di lasciare vuoti dei campi, pertanto se si opta per questa soluzione è necessario inserire in ogni campo anche una dichiarazione che rimanda alla relazione tecnica

RISPOSTA PUNTO 3:

L’operatore Economico può inserire il dato relativo ai costi della manodopera unitamente all'Allegato E scheda offerta economica. Pertanto si consiglia di creare una cartella all'interno della quale inserire sia l'Allegato E sia un documento con l'indicazione dei costi della manodopera. Tale cartella deve essere zippata e inserita nello slot "Allegato E scheda offerta economica".

Distinti saluti

Chiarimento PI315438-23

Ultimo aggiornamento: 16/10/2023 14:52

Domanda : Precisazioni in merito ai chiarimenti pubblicati in data 16.10.2023 Registro di sistema relativo alla risposta PI315364-23

Risposta : In data odierna sono stati pubblicati tre risposte ad altrettanti chiarimenti inviati da un Operatore Economico.

Due di questi chiarimenti contengono alcuni refusi.

Si ripubblicano i quesiti e relative risposte corrette:

QUESITO 1.

1. nel disciplinare al punto 14.1 è indicato che:

“… La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 120,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale ... In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione …”
Si chiede conferma che l’indicazione del pagamento di € 120,00 è un refuso ed il corretto importo è di € 16,00.

RISPOSTA 1):

Il riferimento al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 120,00, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18 comma 10 e l'allegato I.4, attiene i costi relativi alla stipula del contratto con l'OE aggiudicatario .
Nulla è, invece, dovuto per la domanda di partecipazione.


QUESITO 2)

2. nel disciplinare al punto 10 Garanzia provvisoria è indicato nell’ultimo paragrafo che:
“Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale…” di rimando in codice degli appalti al citato comma indica “…L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto…”. Quanto prescritto dal codice D. Lgs. 36/2023 non trova riscontro nella documentazione di gara che non evidenzia quali siano le riduzioni previste per le certificazioni di processo indicate nell’allegato II.13 ovvero: SA 8000, UNI CEI EN ISO 50001, ISO/IEC 27001:2013, UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27001:2022, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125.

Si chiede conferma che per tutte le sopra indicate è applicabile una riduzione del 20% oppure se per alcune è prevista una riduzione minore o nulla.


RISPOSTA 2)

Per la garanzia provvisoria si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106 comma 8 del nuovo Codice 36/2023 e dei riferimenti in esso contenuti, compreso il rimando all'allegato II.13.


Chiarimento PI313983-23

Ultimo aggiornamento: 16/10/2023 12:46

Domanda : Spett.le Amm.ne, in relazione alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. nel disciplinare al punto 14.1 è indicato che: “… La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 120,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale ... In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione …” Si chiede conferma che l’indicazione del pagamento di € 120,00 è un refuso ed il corretto importo è di € 16,00. 2. nel disciplinare al punto 10 Garanzia provvisoria è indicato nell’ultimo paragrafo che: “Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale…” di rimando in codice degli appalti al citato comma indica “…L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto…”. Quanto prescritto dal codice D. Lgs. 36/2023 non trova riscontro nella documentazione di gara che non evidenzia quali siano le riduzioni previste per le certificazioni di processo indicate nell’allegato II.13 ovvero: SA 8000, UNI CEI EN ISO 50001, ISO/IEC 27001:2013, UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27001:2022, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125. Si chiede conferma che per tutte le sopra indicate è applicabile una riduzione del 20% oppure se per alcune è prevista una riduzione minore o nulla. 3. nel disciplinare al punto 17.1 criteri di valutazione dell’offerta tecnica è indicato che: “4 GESTIONE AUTOMEZZI 11”(punti) e subito dopo “Descrizione delle attività di manutenzione ed igienizzazione del parco automezzi. 6”(punti) Si chiede conferma che trattasi di refuso pertanto per la Descrizione delle attività (complessivamente) di manutenzione ed igienizzazione del parco automezzi sono assegnabili fino a 11 punti e non 6. Restiamo in attesa di cortese riscontro, cordiali saluti. Cosepuri Soc. Coop. p.A.

Risposta :

QUESITO19:

1. nel disciplinare al punto 14.1 è indicato che:

“… La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 120,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale ... In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione …”
Si chiede conferma che l’indicazione del pagamento di € 120,00 è un refuso ed il corretto importo è di € 16,00.

RISPOSTA 1):

SI CONFERMA CHE L’INDICAZIONE DI € 120,00 E’ UN REFUSO, LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DAL BOLLO PARI A € 16,00 come segue:

QUESITO 2)

2. nel disciplinare al punto 10 Garanzia provvisoria è indicato nell’ultimo paragrafo che:
“Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale…” di rimando in codice degli appalti al citato comma indica “…L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto…”. Quanto prescritto dal codice D. Lgs. 36/2023 non trova riscontro nella documentazione di gara che non evidenzia quali siano le riduzioni previste per le certificazioni di processo indicate nell’allegato II.13 ovvero: SA 8000, UNI CEI EN ISO 50001, ISO/IEC 27001:2013, UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27001:2022, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125.
Si chiede conferma che per tutte le sopra indicate è applicabile una riduzione del 20% oppure se per alcune è prevista una riduzione minore o nulla.

RISPOSTA 2)

Trattasi di un refuso, la dicitura esatta è la seguente:

Per la garanzia provvisoria si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del nuovo Codice 36/2023;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

QUESITO 3)

3. nel disciplinare al punto 17.1 criteri di valutazione dell’offerta tecnica è indicato che:
“4 GESTIONE AUTOMEZZI 11”(punti) e subito dopo “Descrizione delle attività di manutenzione ed igienizzazione del parco automezzi. 6”(punti)
Si chiede conferma che trattasi di refuso pertanto per la Descrizione delle attività (complessivamente) di manutenzione ed igienizzazione del parco automezzi sono assegnabili fino a 11 punti e non 6.

RISPOSTA 3)

Trattasi di un errore materiale per il parametro:

"Descrizione delle attività di manutenzione ed igienizzazione del parco automezzi2 il punteggio massimo è pari a 11 punti

Chiarimento PI313862-23

Ultimo aggiornamento: 16/10/2023 12:45

Domanda : Spett.le Amm.ne, in riferimento alla Documentazione Amministrativa in particolare DGUE si chiede conferma che nel caso di consorzio di cui all’art. 65, comma 2 lett. c d.lgs. 36/2023 non prevendendo la piattaforma Intercenter la possibilità di specificare la partecipazione con soci esecutori di servizi ai sensi del d.lgs 36/2023 ed una volta compilato il DGUE sulla piattaforma per il consorzio è possibile solo scaricarlo e caricarlo firmato. A tal proposito, si chiede di poter compilare per i soci esecutori ed aggiungere tra gli allegati un DGUE in un format differente da quello generato dal sistema ma conforme la normativa vigente. Restiamo in attesa di cortese riscontro, cordiali saluti. Cosepuri Soc.coop.p.A.

Risposta :

QUESITO:

In riferimento alla Documentazione Amministrativa in particolare DGUE si chiede conferma che nel caso di consorzio di cui all’art. 65, comma 2 lett. c d.lgs. 36/2023 non prevedendo la piattaforma Intercenter la possibilità di specificare la partecipazione con soci esecutori di servizi ai sensi del d.lgs 36/2023 ed una volta compilato il DGUE sulla piattaforma per il consorzio è possibile solo scaricarlo e caricarlo firmato.
A tal proposito, si chiede di poter compilare per i soci esecutori ed aggiungere tra gli allegati un DGUE in un format differente da quello generato dal sistema ma conforme la normativa vigente.

RISPOSTA:

Il DGUE deve essere compilato sulla piattaforma dalla ditta/e esecutrice o in alternativa per i soci esecutori si può allegare un DGUE con format differente conforme alle normative vigenti

Distinti saluti


Ultimo aggiornamento: 29-05-2024, 14:14