Domanda : Spett.le Amm.ne, in relazione alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. nel disciplinare al punto 14.1 è indicato che: “… La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 120,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale ... In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione …” Si chiede conferma che l’indicazione del pagamento di € 120,00 è un refuso ed il corretto importo è di € 16,00. 2. nel disciplinare al punto 10 Garanzia provvisoria è indicato nell’ultimo paragrafo che: “Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale…” di rimando in codice degli appalti al citato comma indica “…L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto…”. Quanto prescritto dal codice D. Lgs. 36/2023 non trova riscontro nella documentazione di gara che non evidenzia quali siano le riduzioni previste per le certificazioni di processo indicate nell’allegato II.13 ovvero: SA 8000, UNI CEI EN ISO 50001, ISO/IEC 27001:2013, UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27001:2022, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125. Si chiede conferma che per tutte le sopra indicate è applicabile una riduzione del 20% oppure se per alcune è prevista una riduzione minore o nulla. 3. nel disciplinare al punto 17.1 criteri di valutazione dell’offerta tecnica è indicato che: “4 GESTIONE AUTOMEZZI 11”(punti) e subito dopo “Descrizione delle attività di manutenzione ed igienizzazione del parco automezzi. 6”(punti) Si chiede conferma che trattasi di refuso pertanto per la Descrizione delle attività (complessivamente) di manutenzione ed igienizzazione del parco automezzi sono assegnabili fino a 11 punti e non 6. Restiamo in attesa di cortese riscontro, cordiali saluti. Cosepuri Soc. Coop. p.A.
Risposta :
QUESITO19:
1. nel disciplinare al punto 14.1 è indicato che:
“… La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 120,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale ... In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione …”
Si chiede conferma che l’indicazione del pagamento di € 120,00 è un refuso ed il corretto importo è di € 16,00.
RISPOSTA 1):
SI CONFERMA CHE L’INDICAZIONE DI € 120,00 E’ UN REFUSO, LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DAL BOLLO PARI A € 16,00 come segue:
QUESITO 2)
2. nel disciplinare al punto 10 Garanzia provvisoria è indicato nell’ultimo paragrafo che:
“Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale…” di rimando in codice degli appalti al citato comma indica “…L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto…”. Quanto prescritto dal codice D. Lgs. 36/2023 non trova riscontro nella documentazione di gara che non evidenzia quali siano le riduzioni previste per le certificazioni di processo indicate nell’allegato II.13 ovvero: SA 8000, UNI CEI EN ISO 50001, ISO/IEC 27001:2013, UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27001:2022, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125.
Si chiede conferma che per tutte le sopra indicate è applicabile una riduzione del 20% oppure se per alcune è prevista una riduzione minore o nulla.
RISPOSTA 2)
Trattasi di un refuso, la dicitura esatta è la seguente:
Per la garanzia provvisoria si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del nuovo Codice 36/2023;
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
QUESITO 3)
3. nel disciplinare al punto 17.1 criteri di valutazione dell’offerta tecnica è indicato che:
“4 GESTIONE AUTOMEZZI 11”(punti) e subito dopo “Descrizione delle attività di manutenzione ed igienizzazione del parco automezzi. 6”(punti)
Si chiede conferma che trattasi di refuso pertanto per la Descrizione delle attività (complessivamente) di manutenzione ed igienizzazione del parco automezzi sono assegnabili fino a 11 punti e non 6.
RISPOSTA 3)
Trattasi di un errore materiale per il parametro:
"Descrizione delle attività di manutenzione ed igienizzazione del parco automezzi2 il punteggio massimo è pari a 11 punti