3.: Il valore a base di gara è riferito ai singoli progetti considerati nella loro interezza ed articolazione;
4.: Il valore a base di gara è riferito ai singoli progetti considerati nella loro interezza ed articolazione;
5.: Il valore a base di gara è riferito ai singoli progetti considerati nella loro interezza ed articolazione;
6.: Come indicato al punto 17 del Disciplinare di Gara, le offerte economiche riferite ai lotti da 1 a 45 e ai lotti 49 e 50 debbono essere espresse per “tariffa giornaliera offerta”. Quanto alla rilevata “non corrispondenza” tra il numero delle giornate previste per la definizione della base d’asta [Q.TÀ (4 ANNI) GIORNI OCCUPAZIONE] e la disponibilità che un singolo concorrente può offrire, non vi è incoerenza, in quanto non è richiesto ad un solo concorrente di essere in grado di garantire per lotto, in una o più strutture, la soddisfazione dell’intero fabbisogno aziendale.
Si precisa, una volta ancora, che l’Accordo quadro è “a quantità non predefinite” e che “l’importo complessivo di ciascuno dei lotti”, in funzione del quale non sorge alcun impegno in capo all’Azienda USL della Romagna, “costituisce unicamente il limite massimo di spesa entro il quale la Stazione appaltante può stipulare contratti applicativi”.
La presente procedura, inoltre, “è finalizzata all’individuazione di più operatori economici per ciascun lotto”, ragione per cui “sarà definita una graduatoria per lotto” degli enti gestori “con cui stipulare un Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023”.
Quindi, gli importi a base di gara per ciascun lotto costituiscono, al netto delle eventuali opzioni, quanto al massimo l’Azienda potrà spendere per ciascun lotto, nell’arco di quattro anni, attraverso la stipula di più contratti applicativi con una pluralità di operatori economici. Nell’esempio riportato in quesito, i concorrenti che partecipano al lotto 2, offrendo la propria “tariffa giornaliera”, non si impegnano singolarmente a garantire la copertura di tutte le 27.740 giornate in comunità alloggio nei quattro anni della durata dell’Accordo quadro.
Le “tariffe giornaliere” offerte dagli operatori economici, che concorreranno per il lotto 2, saranno moltiplicate per detta quantità complessiva (27.740) solo al fine di ottenere valori comparabili tra loro: i valori così definiti costituiranno il parametro per la determinazione del ribasso offerto da ciascun operatore economico e l’attribuzione del punteggio per la parte economica, come definito al punto 18.3 del Disciplinare di gara.
Analogamente, allorché si procederà in SATER alla compilazione dei campi dedicati agli oneri aziendali e ai costi della manodopera, i valori economici, espressi in euro con due decimali, dovranno essere rapportati al “valore offerto” determinato dal prodotto [tariffa giornaliera offerta] x [Q.TÀ (4 ANNI) GIORNI OCCUPAZIONE].
Nell’esempio di cui al presente quesito, per il lotto 2 l’Operatore Economico “OEX” offre per “PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)” il valore di € xx,xx (ove € xx,xx < € 90,00).
Quindi € xx,xx * 27.740 = € x.xxx.xxx,xx.
Se gli oneri aziendali fossero stimati dall’operatore economico per un valore pari (ad esempio) al 2%, nel campo dedicato su SATER inserirà il valore (espresso in euro) pari al 2% di € x.xxx.xxx,xx.
Mentre, se i costi della manodopera fossero stimati dall’operatore economico per un valore pari (ad esempio) al 65%, nel campo dedicato su SATER inserirà il valore (espresso in euro) pari al 65% di € x.xxx.xxx,xx
Non si può procedere alla “modifica del meccanismo dell’offerta economica” come da voi richiesto.