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Dati del bando

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SUDDIVISA A LOTTI PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBINEA, QUATTRO CASTELLA E VEZZANO SUL CROSTOLO PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - AGOSTO 2025, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027
Ente appaltanteUNIONE COLLINE MATILDICHE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.762.786,66 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema02/10/2023
Termine richiesta chiarimenti20/10/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte02/11/2023 18:00
Apertura busta amministrativa03/11/2023 09:00
Data chiusura procedura09/11/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Casotti Rita

telefono: 0522590220

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1trasporto scolastico comune di albinea

CIG: A0173484E9

Lotto 2trasporto scolastico comune di quattro castella

CIG: A017368F4E

Lotto 3trasporto scolastico comune di vezzano sul crostolo

CIG: A017386812

Chiarimenti

Chiarimento PI315905-23

Ultimo aggiornamento: 19/10/2023 09:52

Domanda : Nel disciplinare di gara all'art. 18 - Criterio di aggiudicazione viene indicato il criterio B1 ovvero rapporto tra numero di addetti con mansioni di autista / numero di dipendenti con mansioni di autista assunti con contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato. Al concorrente che avrà ottenuto il rapporto più alto verranno attribuiti 10 punti. Si chiede se per caso non sia stato commesso un errore materiale e che, pertanto, il rapporto corretto da considerare sia l'esatto opposto ovvero: numero di dipendenti con mansioni di autista assunti con contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato/ numero di addetti con mansione di autista. In questo caso al concorrente che avrà ottenuto il rapporto più alto verranno attribuiti 10 punti.

Risposta : si conferma l'errore materiale. pertanto il rapporto corretto è il seguente: numero di dipendenti con mansioni di autista assunti con contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato/ numero di addetti con mansione di autista. In questo caso al concorrente che avrà ottenuto il rapporto più alto verranno attribuiti 10 punti

Chiarimento PI306877-23

Ultimo aggiornamento: 17/10/2023 09:24

Domanda : Premesso che, sulla base dei dati indicati nella relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico per il Lotto 3 – Comune di Vezzano, si evince quanto segue: o il costo annuo del personale (€ 49.810) incide per il 47,77% sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicato al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 3,20/km), risulta pari a € 1,53/km; o il costo annuo del carburante (€ 8.475) incide per l’8,13% sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicato al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 3,20/km), risulta pari a € 0,26/km; o il costo annuo della gestione dei mezzi (fissi e variabili - € 30.079, di cui € 7.159 relativamente ai soli costi variabili) incide per il 28,85% - solo costi variabili per il 6,87% - sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicato al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 3,20/km), risulta pari a € 0,92/km - solo costi variabili € 0,22/km; o i costi annui generali ed il margine d’impresa annuo (€ 15.906) incidono per il 15,25% sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicati al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 3,20/km), risultano pari a € 0,49/km; o il totale annuo dei km di servizio presunti risulta essere pari a km 32.670; o sulla base dei suddetti dati, la componente di costi variabili del complessivo costo di gestione dei mezzi (es. carburante, manutenzioni, pneumatici, ovvero i cosiddetti “costi di rotolamento”) incide sul corrispettivo annuo a base di gara per una percentuale pari al 15% (8,13% carburante + 6,87% mezzi); le restanti componenti del corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta attengono a costi “fissi” ovvero a costi che NON variano al variare delle percorrenze del servizio erogato (costi fissi di gestione dei mezzi, costo personale, spese generali). Poiché all’art. 22 del capitolato, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario per i servizi di gara viene determinato moltiplicando il prezzo chilometrico come definito in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi per ciascun mese di svolgimento del servizio di trasporto scolastico e che, pertanto, l’unico dato che pare rilevare ai fini della determinazione del corrispettivo da versare all’aggiudicatario è relativo alla percorrenze chilometriche effettive, che è, di conseguenza, l’unico dato soggetto a variazione (positiva o negativa rispetto alle percorrenze chilometriche presunte); Poiché è assolutamente plausibile che ci possa essere una differenza tra i km del servizio presunti e i Km del servizio effettivo; Poiché, come visto sopra, i costi di rotolamento ovvero quei costi che variano al variare delle percorrenze chilometriche incidono sul corrispettivo annuo a base di gara per circa il 15%, ovvero per € 0,48/Km; Si chiede quanto segue: 1) si chiede se il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario per i servizi di gara debba essere determinato moltiplicando il prezzo chilometrico offerto in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi come indicato nel capitolato di gara oppure se è stato commesso un mero errore materiale nel capitolato e, pertanto, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario verrà determinato moltiplicando il prezzo chilometrico offerto in sede di gara per i chilometri presunti, con la previsione, in questo ultimo caso, di un conguaglio annuale di confronto tra le percorrenze pianificate e quelle effettivamente esercite nell’anno che tenga conto dell’incidenza dei costi di rotolamento del 15% di cui sopra; 2) nel caso non sia stato commesso un errore materiale e, quindi, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario venga determinato moltiplicando il prezzo chilometrico offerto in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi, si chiede alla stazione appaltante quale sia il corrispettivo unitario da applicarsi per le eventuali variazioni tra le percorrenze presunte e quelle effettivamente esercite, in considerazione del fatto che l’85% del corrispettivo unitario kilometrico è composto da costi fissi che NON variano al variare delle percorrenze chilometriche.

Risposta : in merito al quesito posto si risponde come segue:


“Il corrispettivo dovuto all’AGGIUDICATARIO per i servizi individuati all’art. 5) del capitolato verrà determinato moltiplicando il prezzo chilometrico come definito in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi per ciascun mese di svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

L’IMPRESA dovrà inviare mensilmente i report con l’indicazione dei servizi svolti e il numero dei chilometri percorsi. Tali dati saranno rilevati attraverso gli appositi apparati HW e SW indicati all’art. 9 del capitolato.

All’AGGIUDICATARIO potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare o decrementare l’importo delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale (20%) in aumento o in diminuzione. Per variazioni superiori al quinto dell’importo contrattuale, si applica quanto definito dal codice dei contratti.”


Chiarimento PI306874-23

Ultimo aggiornamento: 17/10/2023 09:23

Domanda : Premesso che, sulla base dei dati indicati nella relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico per il Lotto 2 – Comune di Quattro Castella, si evince quanto segue: o il costo annuo del personale (€ 84.819) incide per il 47,28% sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicato al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 3,42/km), risulta pari a € 1,62/km; o il costo annuo del carburante (€ 15.300) incide per l’8,53% sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicato al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 3,42/km), risulta pari a € 0,29/km; o il costo annuo della gestione dei mezzi (fissi e variabili - € 51.903, di cui € 13.898 relativamente ai soli costi variabili) incide per il 28,93% - solo costi variabili per il 7,75% - sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicato al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 3,42/km), risulta pari a € 0,99/km - solo costi variabili € 0,26/km; o i costi annui generali ed il margine d’impresa annuo (€ 27.364) incidono per il 15,25% sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicati al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 3,42/km), risultano pari a € 0,52/km; o il totale annuo dei km di servizio presunti risulta essere pari a km 52.449; o sulla base dei suddetti dati, la componente di costi variabili del complessivo costo di gestione dei mezzi (es. carburante, manutenzioni, pneumatici, ovvero i cosiddetti “costi di rotolamento”) incide sul corrispettivo annuo a base di gara per una percentuale pari a circa il 17% (precisamente il 16,28% - di cui 8,53% carburante e 7,75% mezzi); le restanti componenti del corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta attengono a costi “fissi” ovvero a costi che NON variano al variare delle percorrenze del servizio erogato (costi fissi di gestione dei mezzi, costo personale, spese generali). Poiché all’art. 22 del capitolato, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario per i servizi di gara viene determinato moltiplicando il prezzo chilometrico come definito in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi per ciascun mese di svolgimento del servizio di trasporto scolastico e che, pertanto, l’unico dato che pare rilevare ai fini della determinazione del corrispettivo da versare all’aggiudicatario è relativo alla percorrenze chilometriche effettive, che è, di conseguenza, l’unico dato soggetto a variazione (positiva o negativa rispetto alle percorrenze chilometriche presunte); Poiché è assolutamente plausibile che ci possa essere una differenza tra i km del servizio presunti e i Km del servizio effettivo; Poiché, come visto sopra, i costi di rotolamento ovvero quei costi che variano al variare delle percorrenze chilometriche incidono sul corrispettivo annuo a base di gara per circa il 17%, ovvero per € 0,58/Km; Si chiede quanto segue: 1) si chiede se il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario per i servizi di gara debba essere determinato moltiplicando il prezzo chilometrico offerto in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi come indicato nel capitolato di gara oppure se è stato commesso un mero errore materiale nel capitolato e, pertanto, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario verrà determinato moltiplicando il prezzo chilometrico offerto in sede di gara per i chilometri presunti, con la previsione, in questo ultimo caso, di un conguaglio annuale di confronto tra le percorrenze pianificate e quelle effettivamente esercite nell’anno che tenga conto dell’incidenza dei costi di rotolamento del 17% di cui sopra; 2) nel caso non sia stato commesso un errore materiale e, quindi, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario venga determinato moltiplicando il prezzo chilometrico offerto in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi, si chiede alla stazione appaltante quale sia il corrispettivo unitario da applicarsi per le eventuali variazioni tra le percorrenze presunte e quelle effettivamente esercite, in considerazione del fatto che l’83% del corrispettivo unitario kilometrico è composto da costi fissi che NON variano al variare delle percorrenze chilometriche.

Risposta : in merito la quesito posto si risponde come segue:


“Il corrispettivo dovuto all’AGGIUDICATARIO per i servizi individuati all’art. 5) del capitolato verrà determinato moltiplicando il prezzo chilometrico come definito in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi per ciascun mese di svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

L’IMPRESA dovrà inviare mensilmente i report con l’indicazione dei servizi svolti e il numero dei chilometri percorsi. Tali dati saranno rilevati attraverso gli appositi apparati HW e SW indicati all’art. 9 del capitolato.

All’AGGIUDICATARIO potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare o decrementare l’importo delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale (20%) in aumento o in diminuzione. Per variazioni superiori al quinto dell’importo contrattuale, si applica quanto definito dal codice dei contratti.”


Chiarimento PI306869-23

Ultimo aggiornamento: 17/10/2023 09:22

Domanda : Premesso che, sulla base dei dati indicati nella relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico per il Lotto 1 – Comune di Albinea, si evince quanto segue: o il costo annuo del personale (€ 62.334) incide per il 44,37% sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicato al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 4,13/km), risulta pari a € 1,83/km; o il costo annuo del carburante (€ 9.791) incide per il 6,97% sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicato al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 4,13/km), risulta pari a € 0,29/km; o il costo annuo della gestione dei mezzi (fissi e variabili - € 46.895, di cui € 8.651 relativamente ai soli costi variabili) incide per il 33,38% - solo costi variabili per il 6,15% - sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicato al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 4,13/km), risulta pari a € 1,38/km - solo costi variabili € 0,25/km; o i costi annui generali ed il margine d’impresa annuo (€ 21.454) incidono per il 15,27% sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicati al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 4,13/km), risultano pari a € 0,63/km; o il totale annuo dei km di servizio presunti risulta essere pari a km 34.024; o sulla base dei suddetti dati, la componente di costi variabili del complessivo costo di gestione dei mezzi (es. carburante, manutenzioni, pneumatici, ovvero i cosiddetti “costi di rotolamento”) incide sul corrispettivo annuo a base di gara per una percentuale pari a circa il 14% (precisamente il 13,13% - di cui 6,97% carburante e 6,16% mezzi); le restanti componenti del corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta attengono a costi “fissi” ovvero a costi che NON variano al variare delle percorrenze del servizio erogato (costi fissi di gestione dei mezzi, costo personale, spese generali). Poiché all’art. 22 del capitolato, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario per i servizi di gara viene determinato moltiplicando il prezzo chilometrico come definito in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi per ciascun mese di svolgimento del servizio di trasporto scolastico e che, pertanto, l’unico dato che pare rilevare ai fini della determinazione del corrispettivo da versare all’aggiudicatario è relativo alla percorrenze chilometriche effettive, che è, di conseguenza, l’unico dato soggetto a variazione (positiva o negativa rispetto alle percorrenze chilometriche presunte); Poiché è assolutamente plausibile che ci possa essere una differenza tra i km del servizio presunti e i Km del servizio effettivo; Poiché, come visto sopra, i costi di rotolamento ovvero quei costi che variano al variare delle percorrenze chilometriche incidono sul corrispettivo annuo a base di gara per circa il 14%, ovvero per € 0,58/Km; Si chiede quanto segue: 1) si chiede se il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario per i servizi di gara debba essere determinato moltiplicando il prezzo chilometrico offerto in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi come indicato nel capitolato di gara oppure se è stato commesso un mero errore materiale nel capitolato e, pertanto, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario verrà determinato moltiplicando il prezzo chilometrico offerto in sede di gara per i chilometri presunti, con la previsione, in questo ultimo caso, di un conguaglio annuale di confronto tra le percorrenze pianificate e quelle effettivamente esercite nell’anno che tenga conto dell’incidenza dei costi di rotolamento del 14% di cui sopra; 2) nel caso non sia stato commesso un errore materiale e, quindi, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario venga determinato moltiplicando il prezzo chilometrico offerto in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi, si chiede alla stazione appaltante quale sia il corrispettivo unitario da applicarsi per le eventuali variazioni tra le percorrenze presunte e quelle effettivamente esercite, in considerazione del fatto che l’86% del corrispettivo unitario kilometrico è composto da costi fissi che NON variano al variare delle percorrenze chilometriche.

Risposta :

in merito al quesito si risponde come segue:

“Il corrispettivo dovuto all’AGGIUDICATARIO per i servizi individuati all’art. 5) del capitolato verrà determinato moltiplicando il prezzo chilometrico come definito in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi per ciascun mese di svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

L’IMPRESA dovrà inviare mensilmente i report con l’indicazione dei servizi svolti e il numero dei chilometri percorsi. Tali dati saranno rilevati attraverso gli appositi apparati HW e SW indicati all’art. 9 del capitolato.

All’AGGIUDICATARIO potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare o decrementare l’importo delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale (20%) in aumento o in diminuzione. Per variazioni superiori al quinto dell’importo contrattuale, si applica quanto definito dal codice dei contratti.”

Chiarimento PI306870-23

Ultimo aggiornamento: 11/10/2023 10:45

Domanda : Con riferimento al Lotto 1 – Comune di Albinea, l’importo per l’opzione di proroga da settembre 2025 ad agosto 2027 indicato nel disciplinare di gara all’art. 3 e nel capitolato all’art. 4 viene indicato in € 263.529,20, oltre iva di legge. Dal prospetto economico contenuto nella relazione tecnico-illustrativa si desume invece che l’importo per l’opzione di proroga sia pari a € 280.948,00 (ovvero 140.474 x 2 anni ovvero ancora km 34.024 x 4,13 x 2 anni). Si chiede pertanto conferma di quale sia il corretto importo per l’opzione di proroga da settembre 2025 ad agosto 2027.

Risposta : Con riferimento al quesito posto, si comunica che per mero errore materiale è stata inserita una cifra sbagliata. pertanto si conferma che l'importo per l'opzione di proroga da settembre 2025 ad agosto 2027 è pari ad € 280.948,00

Ultimo aggiornamento: 19-10-2023, 10:01