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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.3 (PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE) - INTERVENTO ID 896 - "SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO SCOLASTICO E PALESTRA" - FINANZIATO CON PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXT GENERATION EU
Ente appaltanteCOMUNE DI PIACENZA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto8.023.082,30 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema16/10/2023
Termine richiesta chiarimenti27/10/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte15/11/2023 12:00
Apertura busta amministrativa16/11/2023 09:00
Data chiusura procedura09/02/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Sandoni Massimo

telefono: 0523492278

Albertelli Aldo

telefono: 0523492017
cellulare: 0523492142

Mezzadra Paola

telefono: 0523492030
cellulare: 0523492165

Pavesi Francesco

telefono: 0523492017

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1NRR M5 C2 I2.3, PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO CON PALESTRA B1.

CIG: A01A4A1DFB
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI327532-23

Ultimo aggiornamento: 30/10/2023 16:56

Domanda : Con riferimento al formato delle singole facciate viene a pagina 59 del Disciplinare indicato che dovrà essere "preferibilmente " A4. Tale dicitura a nostra avviso risulta essere non definita e univoca e lascia per esempio la possibilità di proporre Relazioni anche in formato A3 o ancora più grande. Considerata e vista l'intenzione dell'Amministrazione di richiedere una sintesi ( vedi il limite di 15 pagine complessive), tale dicitura appare in contrasto. Si chiede pertanto di definire univocamente lo spazio disponibile ai concorrenti per la redazione dell'Offerta Tecnica

Risposta : Le facciate devono essere in formato A4 e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti

Chiarimento PI327511-23

Ultimo aggiornamento: 30/10/2023 16:50

Domanda : Con riferimento ai limiti di pagine di cui al Disciplinare di gara, viene definito a pagina 58 un limite di n°15 pagine per la Relazione descrittiva, diverso dalla somma dei limiti di pagine previsti per i singoli criteri A)-B)-C)-D) per complessive 14 pagine. Considerato che lo stesso Disciplinare precisa che la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 per i criteri E e F concorre al limite di pagine complessivo della Relazione, si chiede di confermare che la parte descrittiva della Relazione relativa ai criteri da A) a D) debba concludersi entro la 14° pagina della Relazione.

Risposta : Si conferma che la parte descrittiva della Relazione relativa ai criteri da A) a D) si deve concludere entro la 14esima pagina.

Chiarimento PI325801-23

Ultimo aggiornamento: 30/10/2023 16:47

Domanda : Buongiorno, in merito alla risposta al quesito PI321748-23 e più specificatamente riguardo alla analogie riguardanti la norma ISO 14001 ed il regolamento EMAS necessitiamo che venga meglio specificato sa ai possessori di certificazione ISO 14001 venga attribuito un punteggio inferiore o nullo rispetto ai possessori di certificazione EMAS. Considerato che la natura di entrambe le certificazioni mira a strutturare l'azienda con un sistema di certificazione ambientale siamo a richiedere: Nel caso i candidati siano in possesso della sola certificazione ISO 14001 quanti punti vengano attribuiti rispetto al punteggio massimo. Questo al fine di non assimilare la totale mancanza da parte dei candidati di tale requisito rispetto ai possessori di un requisito analogo a quello richiesto.

Risposta : Si conferma quanto indicato nel disciplinare.

Vengono attribuiti 2 punti per il possesso della certificazione EMAS e zero in caso di non possesso. Non ci sono punteggi intermedi. Il punteggio si assegna a chi è in possesso di certificazione EMAS e non di certificazioni analoghe

Chiarimento PI325222-23

Ultimo aggiornamento: 30/10/2023 16:43

Domanda : Spett.le Ente, con la presente si richiede se, ai fini dell'acquisizione del punteggio, è possibile l'avvalimento per la certificazione EMAS

Risposta :

Si è possibile ricorrere all’avvalimento per la dimostrazione del possesso della certificazione EMAS.
Il D.Lgs. 36/2023 ha inserito, tra le novità, l’avvalimento migliorativo dell’offerta, disciplinato dall’art. 104 e quindi, nel caso specifico, si può ricorrere a detto avvalimento, come previsto anche dalle norme di gara.
L’ultimo comma dell’art. 104 puntualizza che, nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.
Si ritiene, in ogni modo, possibile ricorrere all’avvalimento per la certificazione di qualità, così come stabilito dalla sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502.
Il Collegio, tuttavia, sulla scorta di consolidati orientamenti giurisprudenziali, ne ha evidenziato anche i limiti e i requisiti, rilevando che qualora oggetto di avvalimento sia la certificazione di qualità, è indispensabile che l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità.

Chiarimento PI327470-23

Ultimo aggiornamento: 30/10/2023 16:39

Domanda : Buongiorno, In relazione al criterio D - Pari Opportunità generazionale e di genere - visto che l’esatta percentuale sul totale del personale impiegato per l’intervento non può essere nota prima dell’inizio dei lavori (fermo restando il rispetto delle percentuali di presenza di giovani e/o femminile delle nuove assunzioni funzionali a garantire l’esecuzione del contratto), si chiede se la percentuale del personale giovane e/o femminile rispetto al 100% del personale può essere la % aziendale di personale giovane e/o femminile sul totale dei dipendenti dell'offerente. Si chiede inoltre di chiarire se, in caso di ATI, sia da esprimere la % della mandataria o la % media di tutti i componenti dell’ATI. Cordiali saluti

Risposta : Il perimetro applicativo dell'obbligo di assunzione è delimitato all'interno del contratto aggiudicato e con obbligo rivolto al contraente principale. In caso di ATI l'obbligo è da ritenersi in capo al Raggruppamento nel suo complesso

Chiarimento PI325180-23

Ultimo aggiornamento: 30/10/2023 16:36

Domanda : Buongiorno Con riferimento ai termini per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, di cui si riporta testualmente estratto : “La durata della realizzazione non deve superare come da cronoprogramma i 790 gg naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori, tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie, e comunque la durata della realizzazione deve consentire il collaudo con emissione entro il 31 marzo 2026.” si chiede conferma che l’obbligazione contrattuale dell’aggiudicatario avrà efficacia solo nel caso in cui venga rispettata la data di consegna dei lavori, prevista cosi come da crono programma di gara per i primi giorni nel mese di gennaio 2024 e quindi da tale data vadano ultimati i lavori entro 790 giorni naturali e consecutivi. La clausola cosi come inserita risulta a nostro avviso essere non appropriata, non consente al concorrente di potere valutare e ponderare correttamente la propria offerta, avendosi una procedura di gara non chiaramente definita nei tempi di esecuzione previsti a cui l’appaltatore è chiamato ad ottemperare, ma con solo un vincolo temporale di termine finale di ultimazione delle opere. In aggiunta, visto anche la possibilità per l’esecutore di ottenere un premio di accelerazione, la non definizione di un chiaro tempo di esecuzione a base di gara ne rende indefinita a nostro avviso l’eventuale assegnazione. Distinti saluti

Risposta : Visto l'obbligo del rispetto del termine del 31/03/2026, si conferma che la consegna dei lavori avverrà in tempi consoni al rispetto di tale scadenza

Chiarimento PI324356-23

Ultimo aggiornamento: 27/10/2023 10:38

Domanda : Buongiorno, la presente per chiedere chiarimenti in merito a quanto riportato rispettivamente a pagina 8 e 17 del disciplinare di gara relativamente alla partecipazione "con i seguenti requisiti: Attestazione SOA per la categoria OG1 classifica VI dichiarando l'intenzione di subappaltare interamente le lavorazioni in categoria OG11". Si chiede, pertanto, se non sia possibile partecipare con la Categoria OG1 cl. V incrementata del 20%, considerato che l’importo dei lavori di tale categoria è pari ad € 5.269.457,97, dichiarando l'intenzione di subappaltare interamente le lavorazioni in categoria OG11. Cordiali saluti

Risposta : Buongiorno,

si conferma che dichiarando l'intenzione di subappaltare interamente le lavorazioni in categoria OG11 è necessario possedere l'attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 classifica VI. La classifica V, anche incrementata del 20 per cento, non è sufficiente a coprire l'importo totale dei lavori. L'art 30 dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023 recita, infatti, al comma 1: "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente".
Cordiali saluti

Chiarimento PI325709-23

Ultimo aggiornamento: 27/10/2023 09:37

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a segnaliamo la mancanza di numerose tavole architettoniche. trattandosi di appalto a corpo risulta fondamentale che l'impresa sia in possesso di tutta la documentazione elencata nel documento "elenco elaborati" EE E010. Richiediamo pertanto integrazione degli elaborati mancanti e la contestuale proroga dei termini di consegna dell'offerta di 5 giorni lavorativi dalla data dell'ottenimento degli stessi al fine di poter correttamente valutarne la completezza e la congruità.

Risposta : Buongiorno,

è stata verificata l'effettiva mancanza degli elaborati progettuali di cui al quesito. E' stata quindi predisposta una determinazione con la quale gli elaborati medesimi sono stati approvati ed è stato disposto di prorogare il termine di ricezione delle offerte al 15/11/2023.
Al fine di rendere immediatamente disponibili gli elaborati, si allegano i files alla presente comunicazione.
Cordiali saluti

Chiarimento PI324344-23

Ultimo aggiornamento: 27/10/2023 09:33

Domanda : Con riferimento al Termine ultimo per la ricezione delle offerte, previsto come da Bando di gara alle ore 12:00 del 08/11/2023, se ne chiede il differimento/rinvio a data successiva, in quanto alla data attuale non sono ancora disponibili nella loro completezza tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo. Nello specifico, oltre al documento “Analisi prezzi unitari opere civili” file “PCZ-ESE-ARC-C021-0-REL” di cui abbiamo già richiesto copia leggibile con precedente quesito, senza avere ancora ricevuto riscontro (in quanto il file oggi reso disponibile è danneggiato e non consultabile), si è verificata l’assenza di numerosi elaborati grafici architettonici che, seppure indicati nell’elenco elaborati, non sono stati inclusi nella documentazione allegata alla gara. Trattasi precisamente di 20 tavole architettoniche, elencate nell’Elenco Elaborati dal Codice 2 n°4400 ( elaborato “PCZ-ESE-ARC-4400-0-PRO” Servizi igienici scuola L0) al Codice 2 n° 7501 (elaborato “PCZ-ESE-ARC-7501-0-VER” P_RAI), questi compresi. Trattandosi di un lavoro appaltato a corpo con offerta economicamente più vantaggiosa, considerato il tempo già ridotto messo a disposizione ai concorrenti per le proprie valutazioni in rapporto alla complessità e entità dell’appalto, la presenza di numerose analisi prezzi concorrenti all’importo dell’opera, si richiede di posticipare in modo congruo il termine di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di consentire una corretta formulazione e valutazione tecnica ed economica dell’appalto.

Risposta : Buongiorno,

è stata verificata l'effettiva mancanza degli elaborati progettuali di cui al quesito. E' stata quindi predisposta una determinazione con la quale gli elaborati medesimi sono stati approvati ed è stato disposto di prorogare il termine di ricezione delle offerte al 15/11/2023.
Al fine di rendere immediatamente disponibili gli elaborati, si allegano i files alla presente comunicazione.
Cordiali saluti

Chiarimento PI321681-23

Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 12:43

Domanda : Buongiorno, con la presente chiediamo di avere il documento, contenuto negli elaborati di progetto 2 - PCZ ESE ARC C021 O REL_ANALISI PREZZI- in formato pdf dato che lo stesso , non risultando firmato, non si apre. Grazie

Risposta :

Buongiorno, si allega il file non compromesso
Cordiali saluti

Chiarimento PI318500-23

Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 12:41

Domanda : Buongiorno, con la presente si segnala che il file “PCZ-ESE-ARC-C021-0-REL_(Analisi prezzi).pdf.p7m” contenuto nella cartella zippata “Elaborati progettuali 2.zip” rileva un problema in fase di lettura e non è possibile aprirlo. Attualmente è l’unico che da questo tipo di problema. Chiediamo di poter verificare e condividerne il contenuto, grazie. Distinti saluti. IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Risposta : Buongiorno, si allega il file non compromesso

Cordiali saluti

Chiarimento PI319330-23

Ultimo aggiornamento: 23/10/2023 12:15

Domanda : PER IL SOPRALLUOGO IL DELEGATO DEVE ESSERE UN DIPENDENTE? COME PRESCRITTO NEL MODELLO ALLEGATO 8 O UN SEMPLICE DELEGATO COME INDICATO NEL DISCIPLINARE

Risposta : Fa fede quanto indicato nel disciplinare


Cordiali saluti

Chiarimento PI317092-23

Ultimo aggiornamento: 23/10/2023 12:12

Domanda : Spett.le Ente, con la presente si chiede se la certificazione Emas possa sostituita con la certificazione ISO 14001. CORDIALI SALUTI

Risposta :

Attualmente la Certificazione di un Sistema di Gestione aziendale Ambientale può essere effettuata sulla base di due schemi differenti: la norma ISO 14001 ed il regolamento europeo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Entrambi gli schemi normativi definiscono i requisiti che deve avere un sistema di organizzazione aziendale rivolto al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale, controllo delle proprie attività, delle interazione tra azienda ed ambiente e riduzione progressiva nel tempo dell’impatto derivante dalle attività svolte.

Il regolamento EMAS richiede un maggiore coinvolgimento del personale ed una più attenta comunicazione interna all’impresa e verso l’esterno. Anche il meccanismo stesso di certificazione attesta che l’EMAS è più indicato quando l’azienda vuole dimostrare la propria attenzione verso l’ambiente a soggetti pubblici.

Per i motivi di cui sopra, si conferma la necessità di fornire la certificazione EMAS, come richiesto dalle Norme di Gara, al fine di avere il punteggio indicato per l'offerta tecnica. Non può venire accettata la dimostrazione della certificazione ISO 14001 in sostituzione della EMAS.

Cordiali saluti

Chiarimento PI316917-23

Ultimo aggiornamento: 17/10/2023 16:00

Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a chiedere se la presa visione dei luoghi sia obbligatoria e ad avvenuto sopralluogo venga rilasciata "attestato di presa visione". Cordiali Saluti.

Risposta : Il sopralluogo è obbligatorio e verrà rilasciato un attestato. Le modalità sono descritte all'Art.19 del Disciplinare

Ultimo aggiornamento: 22-02-2024, 09:07