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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DEI COMUNI DI CAMPOGALLIANO (MO), CARPI (MO), NOVI DI MODENA (MO), E SOLIERA (MO) - CIG: A01DFDBE0F:
Ente appaltanteUNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto985.814,54 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema18/10/2023
Termine richiesta chiarimenti07/11/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte15/11/2023 18:00
Apertura busta amministrativa16/11/2023 10:00
Data chiusura procedura17/09/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Ciulla Giuseppe

telefono: 059649148

Bordini Elisa

telefono: 059649010

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio digitalizzazione degli archivi della pratiche edilizie

CIG: A01DFDBE0F
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI335275-23

Ultimo aggiornamento: 09/11/2023 12:35

Domanda : Spett.le Unione delle Terre d'Argine, nell'elenco della documentazione amministrativa viene richiesto tra gli altri documenti il DGUE la cui compilazione è prevista direttamente online. Nel caso in cui si partecipasse alla gara in RTI, in che modo dovrebbe essere compilato il DGUE della mandante? Grazie. Cordiali saluti,

Risposta : Buongiorno, si rimanda al manuale “COMPILAZIONE DGUE” al seguente link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe.

Cordiali saluti

Chiarimento PI335199-23

Ultimo aggiornamento: 09/11/2023 12:33

Domanda : Spett.le Unione delle Terre d'Argine, in riferimento al capitolato speciale d'appalto, paragrafo 9.6: "gli appunti, i post-it o i fogli volanti che hanno un contenuto informativo vanno scansionati come “documenti interni”. Eventuali post-it o similari presenti su “documenti ufficiali” vanno prima scansionati (solo la pagina con il post-it) e posizionati tra i “documenti interni” poi rimossi e il documento viene scansionato interamente come “documento ufficiale”, infine il post-it va riposizionato nella posizione originale", si richiede se è effettivamente confermata l'attività descritta in questo paragrafo. Grazie. Cordiali saluti,

Risposta : Buongiorno, si conferma quanto contenuto nel capitolato.

Cordiali saluti.

Chiarimento PI334310-23

Ultimo aggiornamento: 09/11/2023 12:31

Domanda : Si chiede se: 1) E' possibile avere a disposizione nell'area degli archivi una postazione di lavoro per effettuare la classificazione del materiale in ritiro; 2) E' possibile mettere a disposizione uno spazio per gestire il materiale di consumo (8 pallet, elastofilm, nastro adesivo ecc ecc); 3) Viene confermata l'esistenza di documenti da escludere nelle pratiche che sono segnalati in modo visibile (Come da capitolato capitolo 9.6); 4) E' possibile avere una percentuale media dei documenti deteriorati o fragili all'interno delle pratiche; 5) Confermate che la richiesta d'accesso alle zone ZTL verrà fatta dai comuni; 6) Confermate che i parcheggi necessari per il carico/scarico del materiale verrà Riservato dai comuni.

Risposta :

Buongiorno, trasmettiamo le risposte ai vostri quesiti:

Risposta a quesito 1) L'amministrazione non mette a disposizione postazioni di lavoro dedicate. L'operatore avrà la possibilità di utilizzare un proprio dispositivo portatile (come un notebook o un tablet) nell'area degli archivi per svolgere le attività di classificazione del materiale in fase di ritiro.


Risposta a quesito 2) L'operatore potrà, quando fattibile, utilizzare gli spazi previamente identificati durante il sopralluogo, fermo restando la disponibilità e la capacità operativa di ciascun comune.

Risposta a quesito 3) Si conferma quanto contenuto nel capitolato.

Risposta a quesito 4) non è possibile fornire una percentuale media dei documenti deteriorati o fragili all'interno delle pratiche, poiché la situazione varia in modo sostanziale a seconda dei casi e delle pratiche specifiche.

Risposta a quesito 5) L'operatore dovrà richiedere il permesso di accesso alle zone ZTL alla Polizia Locale di ciascun comune.

Risposta a quesito 6) L'operatore potrà, quando fattibile, utilizzare i parcheggi necessari per il carico/scarico del materiale identificati durante il sopralluogo, fermo restando la disponibilità e la capacità operativa di ciascun comune.
Cordiali saluti.

Chiarimento PI332075-23

Ultimo aggiornamento: 09/11/2023 12:20

Domanda : Preg.mi, si premette che pietra miliare del Codice degli Appalti è il principio della più ampia partecipazione degli operatori economici e sancisce anche l’ampia discrezionalità alle Stazioni Appaltanti di stabilire i criteri selettivi di partecipazione purché connotati della necessaria proporzionalità e ragionevolezza; che comunque la Stazione Appaltante, nella predisposizione dei documenti di gara e nella definizione della “lex specialis” deve attenersi alla superiore normativa dettata dal D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti), nello specifico al comma 11 dell’articolo 100 che così recita in relazione al requisito della capacità tecnica professionale: “11. …. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.” Alla luce della su richiamata normativa è evidente che il requisito di capacità tecnica e professionale riguarda la comprova dell’esecuzione di contratti analoghi, senza indicazione di relativi importi. All’articolo 6.2.a) del Disciplinare, la Stazione Appaltante chiede di aver effettuato, o avere in corso di svolgimento, negli ultimi 3 anni, almeno un servizio per un importo complessivo pari almeno a € 300.000. Tale richiesta appare difforme alla dettato del D.Lgs. 36/2023 articolo 100 comma 11, pertanto se ne chiede la parziale rettifica. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ribadisse quanto riportato all’articolo 6.2.a) 2° comma del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se la comprova del requisito di cui sopra, può essere soddisfatta da 1 o più contratti che complessivamente siano almeno pari a € 300.000. Così come appare eccessivamente dettagliata la richiesta di cui all’articolo 6.2.b) del Disciplinare di gara, dove addirittura si chiede oggetto, importo e periodo di esecuzione delle risorse addette. Anche in questo caso appare eccessivamente minuziosa la richiesta della Stazione Appaltante rispetto alla norma generale del Codice degli appalti. Si invita pertanto, in autotutela, a voler riformulare quanto richiesto all’articolo 6.2 del Disciplinare. A disposizione per richieste di chiarimento/integrazione. Con Perfetta Osservanza.

Risposta : Buongiorno, il requisito di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara può essere soddisfatto sia da un unico contratto il cui importo sia almeno pari ad € 300.000,00 oppure da più contratti che complessivamente siano almeno pari ad € 300.000,00.

Cordiali saluti

Chiarimento PI321709-23

Ultimo aggiornamento: 03/11/2023 09:33

Domanda : Si premette che pietra miliare del Codice degli Appalti è il principio della più ampia partecipazione degli operatori economici e sancisce anche l’ampia discrezionalità alle Stazioni Appaltanti di stabilire i criteri selettivi di partecipazione purché connotati della necessaria proporzionalità e ragionevolezza. In ordine a quanto richiesto al paragrafo 6.4) secondo capoverso del Disciplinare di Gara “la distanza dalla sede individuata dovrà essere entro i 250 chilometri dalla sede dell’Unione Terre d’Argine”, prevedendone anche una premialità in ordine alla minore distanza tra la sede operativa dell’operatore economico e la sede della Stazione Appaltante, si segnala quanto segue: i) La limitazione inerente la territorialità, è ritenuta limitativa della libertà imprenditoriale, nonché del principio di concorrenza e di non discriminazione, giacché secondo recentissima giurisprudenza si conferma inammissibile la restrizione territoriale ad un ambito individuato dalla stazione appaltante. Tale restrizione, infatti, colliderebbe con la proiezione sovranazionale propria del sistema dinamico di acquisizione; estrometterebbe dal mercato del sistema dinamico di acquisizione un cospicuo numero di operatori economici, la cui attività non è radicata nel tessuto sociale lavorativo. ii) Anche l’Anac (solo per citare un parere ma ve ne sono altri dello stesso tenore) si è espresso in proposito (Vedasi il Parere n. 107 del 17 giugno 2015): “le eventuali disposizioni contenute nei bandi di gara e/o lettere di invito che richiedano il requisito di territorialità devono ritenersi nulle in quanto in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione nonché per violazione del principio di carattere generale di non discriminazione.” L’ANAC ha ritenuto corretto l’operare di una stazione appaltante che non ha applicato alcuna limitazione territoriale per la partecipazione alla gara. iii) Anche la Corte Costituzionale, in più occasioni, ha chiarito che discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale (anche prevedendo punteggi premiali) contrasta con il principio di eguaglianza iv) Pur non essendo previsto il requisito a pena di esclusione, ogni caso, attribuire un punteggio al solo concorrente che possiede già al momento dell’offerta una sede operativa presente sul territorio, significa di fatto discriminare sotto il profilo territoriale quegli operatori economici che abitualmente operano al di fuori del territorio indicato nel Disciplinare di Gara, avvantaggiando in modo eccessivo e, a giudizio non solo della scrivente, ingiustificato, quegli operatori che già si trovano ad operare in detto raggio chilometrico. v) La condizione di partecipazione, così come formulata al suddetto paragrafo 6.4) secondo capoverso del Disciplinare di Gara, introduce una inevitabile restrizione territoriale, imponendo un limite inderogabile che estromette dalla procedura selettiva i soggetti economici, come la scrivente, che è comunque interessata ad operare in loco ma non già con deposito archivistico entro 250 km dalla sede dell’Unione Terre d’Argine sita in Carpi. vi) Ancor più selettivo e penalizzante appare il punto 9) della griglia di valutazione ove si prevede una consistente premialità proprio per gli operatori economici operanti sul territorio. vii) Né la Stazione Appaltante sembrerebbe potersi appellare alla possibilità della consultazione della documentazione in quanto l’oggetto dell’affidamento è la digitalizzazione della documentazione archiviata che, infatti, può essere dematerializzata così che l’Ente, in tempi brevissimi (anche ad horas), può accedere alla documentazione digitale in tempo reale avendone la disponibilità su piattaforma web. La scansione dei documenti richiesti e/o recapito può essere effettuato anche tramite PEC che permette addirittura di sostituire la raccomandata nei rapporti ufficiali. viii) Non da ultimo per importanza si segnala che la scrivente società si è vista aggiudicare il medesimo servizio in comuni e unioni viciniori a Unione Terre d’Argine. Si chiede, pertanto, di voler disporre l’annullamento della citata limitazione che non consente, allo stato, alla scrivente società di poter partecipare alla selezione del contraente, avendo i depositi ad una distanza superiore a 250 km. Con Ossequio,

Risposta :

Buongiorno, il requisito richiesto dal disciplinare di gara, al punto 6.4, è un requisito di esecuzione che non preclude la possibilità di partecipare alla gara a chi ne è sprovvisto. Non si tratta pertanto di una clausola inserita in violazione dei principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, in quanto consente all’impresa di organizzarsi all’esito della vittoriosa partecipazione, senza obbligarla a sostenere anzitempo l’onere richiesto dalla lex specialis di gara (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5929).

Alla luce di quanto sopra detto, è evidente che l’attribuzione di un punteggio premiale, previsto dalla lettera B, punto 9, della tabella di cui al punto 19.1 del disciplinare di gara deve essere letta non nel senso di attribuire un punteggio maggiore agli operatori economici operanti sul territorio ma nel senso che il maggior punteggio va riconosciuto a chi al momento della partecipazione alla gara si offra di dotarsi, in caso di aggiudicazione, di una sede di deposito la più vicina possibile alla sede dell’Unione delle Terre d’Argine.

Cordiali saluti

Chiarimento PI318725-23

Ultimo aggiornamento: 03/11/2023 08:56

Domanda : Chiediamo chi sia l'attuale gestore del servizio oggetto della procedura

Risposta : Buongiorno, il servizio che verrà appaltato non ha un gestore uscente.

Cordiali saluti

Ultimo aggiornamento: 30-09-2024, 15:52