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Dati del bando

BANDO REVOCATO - procedura telematica aperta per l’appalto del servizio DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI 5 POSTAZIONI OMOLOGATE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI Al LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - ART. 142 C.D.S., E SERVIZI CONNESSI.
Ente appaltanteCOMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
Stato proceduraRevocato
Importo appalto660.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/10/2023
Termine richiesta chiarimenti02/11/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte10/11/2023 09:00
Apertura busta amministrativa10/11/2023 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Saccani Andrea

telefono: 0524580135
cellulare: 3488812949

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1procedura telematica aperta per l’appalto del servizio DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI 5 POSTAZIONI OMOLOGATE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI Al LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - ART. 142 C.D.S., E SERVIZI CONNESSI

CIG: A01945E294

Chiarimenti

Chiarimento PI330625-23

Ultimo aggiornamento: 03/11/2023 08:44

Domanda : Buonasera, I) In riferimento alle specifiche tecniche relative all’apparato di rilevamento è riportato che il sistema proposto deve rispettare specifiche caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione che, però, non paiono giustificate dalla natura dell’appalto. In particolare: a. seppure il riconoscimento automatico delle targhe non sia assolutamente un elemento strumentale alla rilevazione delle infrazioni da superamento dei limiti di velocità tra le specifiche minime è richiesto che il sistema proposto deve avere la seguente caratteristica: “certificate secondo la UNI 10772:2016 fino a 230 Km/h sia per ripresa anteriore che posteriore” A tal proposito si chiede di verificare se tale specifica minima sia da considerarsi un refuso in quanto: 1. proprio in virtù del fatto della non strumentalità del riconoscimento automatico delle targhe alla rilevazione delle violazioni: molti sistemi sul mercato seppure molto efficienti nel rilevamento delle violazioni non potrebbero venire proposti solo perché carenti di un elemento accessorio, tra l’altro, di dubbia utilità (l’agente è sempre tenuto alla verifica diretta della targa del veicolo rilevato in violazione, violazione che non può certo essere considerata tale e “partire in automatico” sulla base della targa riconosciuta automaticamente). 2. nei tratti di strada nei quali installare le postazioni sia fisicamente impossibile raggiungere la velocità di km/ 230. 3. Il combinato disposto delle due considerazioni che precedono fanno sì che tale clausola costituirebbe una mera ed ingiustificata barriera alla libera partecipazione alla gara Nel caso in cui tale clausola non fosse da considerarsi un refuso si prega di fornirne idonea motivazione soprattutto in merito alle velocità minime previste certamente avulse dalla specifica realtà operativa e, quindi, certamente non necessarie. b. Sempre in riferimento alla necessità di utilizzare un dispositivo approvato che però implementi necessariamente un sistema di riconoscimento targhe (come già argomentato elemento questo non strumentale alla rilevazione delle infrazioni) viene addirittura richiesto che il dispositivo debba necessariamente essere dotato di due telecamere delle quali una in bianco e nero dedicata alla lettura OCR e una a colori dedicata alla ripresa del contesto escludendo tout court soluzioni tecnologicamente più avanzate che consentono il riconoscimento delle targhe anche su telecamere a colori consentendo in più di disporre di una rappresentazione della violazione con migliore qualità (è noto che le immagini in bianco e nero utilizzate per il riconoscimento delle targhe specie in contesti notturni non consentono di visionare alcun elemento di dettaglio della fisionomia del veicolo ma la sola targa). Si chiede se sarà ammessa una soluzione basata su di una sola telecamera a colori atta sia alla lettura OCR che al contesto in quanto evidentemente migliorativa. In caso contrario si chiede di fornirne idonea motivazione che giustifichi tale vincolo che andrebbe, a nostro giudizio immotivatamente, ad escludere soluzioni tecnologicamente più avanzate che poterebbero migliore qualità nella documentazione delle violazioni per l’ente. c. risulta dalla lex specialis di gara la seguente prescrizione: “capacità di creare degli elenchi di targhe di veicoli da monitorare (black list), con sistema automatico di allerta in caso di individuazione degli stessi (tramite mail o messaggio a cellulare). Possibilità di intervento per la creazione/aggiornamento delle liste, per l'inserimento/eliminazione di veicoli da parte di qualsiasi agente abilitato e non esclusivamente da chi ha creato l'alert;” Si precisa che nessun sistema omologato/approvato per il rilevamento della velocità è approvato per registrare le targhe in liste speciali se non relative a violazioni accertate. Si chiede pertanto se tale specifica minima sia da considerarsi un refuso, o in alternativa si chiede se tale requisito possa essere soddisfatto con la fornitura assieme al sistema approvato di rilevamento della velocità anche di telecamera di lettura targhe esterna ed indipendente, atta alla gestione di tali elenchi di targhe da monitorare, ovviamente senza oneri aggiuntivi per l’Ente. II) Inoltre si chiede di specificare se nei punti individuati il rilevamento delle violazioni da eccesso di velocità debba avvenire per entrambi i sensi di marcia o per uno solo. Cordiali Saluti

Risposta : Si veda risposta al quesito precedente

Chiarimento PI330536-23

Ultimo aggiornamento: 03/11/2023 08:44

Domanda : Buonasera, I) In riferimento alle specifiche tecniche relative all’apparato di rilevamento è riportato che il sistema proposto deve rispettare specifiche caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione che, però, non paiono giustificate dalla natura dell’appalto. In particolare: a. seppure il riconoscimento automatico delle targhe non sia assolutamente un elemento strumentale alla rilevazione delle infrazioni da superamento dei limiti di velocità tra le specifiche minime è richiesto che il sistema proposto deve avere la seguente caratteristica: “certificate secondo la UNI 10772:2016 fino a 230 Km/h sia per ripresa anteriore che posteriore” A tal proposito si chiede di verificare se tale specifica minima sia da considerarsi un refuso in quanto: 1. proprio in virtù del fatto della non strumentalità del riconoscimento automatico delle targhe alla rilevazione delle violazioni: molti sistemi sul mercato seppure molto efficienti nel rilevamento delle violazioni non potrebbero venire proposti solo perché carenti di un elemento accessorio, tra l’altro, di dubbia utilità (l’agente è sempre tenuto alla verifica diretta della targa del veicolo rilevato in violazione, violazione che non può certo essere considerata tale e “partire in automatico” sulla base della targa riconosciuta automaticamente). 2. nei tratti di strada nei quali installe le postazioni sia fisicamente impossibile raggiungere la velocità di km/ 230. 3. Il combinato disposto delle due considerazioni che precedono fanno si che tale clausola costituirebbe una mera ed ingiustificata barriera alla libera partecipazione alla gara Nel caso in cui tale clausola non fosse da considerarsi un refuso si prega di fornirne idonea motivazione soprattutto in merito alle velocità minime previste certamente avulse dalla specifica realtà operativa e, quindi, certamente non necessarie. b. Sempre in riferimento alla necessità di utilizzare un dispositivo approvato che però implementi necessariamente un sistema di riconoscimento targhe (come già argomentato elemento questo non strumentale alla rilevazione delle infrazioni) viene addirittura richiesto che il dispositivo debba necessariamente essere dotato di due telecamere delle quali una in bianco e nero dedicata alla lettura OCR e una a colori dedicata alla ripresa del contesto escludendo tout court soluzioni tecnologicamente più avanzate che consentono il riconoscimento delle targhe anche su telecamere a colori consentendo in più di disporre di una rappresentazione della violazione con migliore qualità (è noto che le immagini in bianco e nero utilizzate per il riconoscimento delle targhe specie in contesti notturni non consentono di visionare alcun elemento di dettaglio della fisionomia del veicolo ma la sola targa). Si chiede se sarà ammessa una soluzione basata su di una sola telecamera a colori atta sia alla lettura OCR che al contesto in quanto evidentemente migliorativa. In caso contrario si chiede di fornirne idonea motivazione che giustifichi tale vincolo che andrebbe, a nostro giudizio immotivatamente, ad escludere soluzioni tecnologicamente più avanzate che poterebbero migliore qualità nella documentazione delle violazioni per l’ente. c. risulta dalla lex specialis di gara la seguente prescrizione: “capacità di creare degli elenchi di targhe di veicoli da monitorare (black list), con sistema automatico di allerta in caso di individuazione degli stessi (tramite mail o messaggio a cellulare). Possibilità di intervento per la creazione/aggiornamento delle liste, per l'inserimento/eliminazione di veicoli da parte di qualsiasi agente abilitato e non esclusivamente da chi ha creato l'alert;” Si precisa che nessun sistema omologato/approvato per il rilevamento della velocità è approvato per registrare le targhe in liste speciali se non relative a violazioni accertate. Si chiede pertanto se tale specifica minima sia da considerarsi un refuso, o in alternativa si chiede se tale requisito possa essere soddisfatto con la fornitura assieme al sistema approvato di rilevamento della velocità anche di telecamera di lettura targhe esterna ed indipendente, atta alla gestione di tali elenchi di targhe da monitorare, ovviamente senza oneri aggiuntivi per L’Ente. II) Inoltre si chiede di specificare se nei punti individuati il rilevamento delle violazioni da eccesso di velocità debba avvenire per entrambi i sensi di marcia o per uno solo. Cordiali Saluti

Risposta : In riferimento al quesito posto, si comunica quanto segue:

I.
a1) La specifica minima non è da considerarsi un refuso in quanto tesa ad ottenere un dato informativo al più elevato livello qualitativo senza nulla togliere alle verifiche d'ufficio che l'agente svolge sul dato;
a2) Con riferimento a quanto richiesto, l'interessato avrà potuto verificare come l'Amministrazione si riservi di prevedere lo spostamento con oneri di re-installazione a carico dell'appaltatore interessando strade con caratteristiche distinte che possano prevedere livelli inferiori fino al limite indicato in un principio cautelativo rispetto al livello di comportamento scorretto dei conducenti dei veicoli;
Quanto sopra evidenziato non determina il ricorrere delle condizioni per ritenere la clausola "una barriera alla libera partecipazione alla gara".

b) Con riferimento a quanto richiesto, la previsione "a pena di esclusione" deve essere riferita all'insieme delle informazioni che le telecamere devono essere in grado di restituire qualora la proposta tecnica adeguatamente giustificata sarà in grado di rappresentare il pieno rispetto delle condizioni previste; la stessa sarà oggetto di valutazione in sede di gara e di verifica puntuale nel caso di successivo affidamento riservandosi, qualora un dato prodotto non risulti verificato, la revoca dell'affidamento stesso.

c) Il requisito può essere soddisfatto anche nel modo rappresentato dal concorrente.

II. Si conferma che il rilevamento delle violazioni da eccesso di velocità deve avvenire per entrambi i sensi di marcia.

Chiarimento PI330095-23

Ultimo aggiornamento: 03/11/2023 08:22

Domanda : Buongiorno, tenendo conto di non aver ricevuto riscontro al chiarimento pubblicato 25/10 tramite sistema SATER - Intercenter e della scadenza della procedura di gara, evidenziando tra l'altro le festività nazionali imminenti, si chiede una adeguata proroga dei termini di scadenza della gara. In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : In riferimento al quesito posto, essendosi reso necessario un approfondimento al fine di riscontrare nei tempi previsti dalla lex specialis di gara, la Stazione Appaltante comunica che non ricorrono le ragioni per prorogare il termine per la presentazione delle offerte.

Chiarimento PI327620-23

Ultimo aggiornamento: 03/11/2023 08:16

Domanda : Spettabile Amministrazione, con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito: 1. Il requisito di carattere tecnico-professionale riportato al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, richiede di “aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi, effettuati in almeno due Pubbliche Amministrazioni, di cui almeno uno di importo non inferiore all'importo a base di gara”. Siamo a chiedere conferma che il requisito sopra citato possa essere soddisfatto anche mediante il possesso di referenze relative a contratti di noleggio di apparecchiature di rilevazione delle infrazioni semaforiche, in quanto comprensivi della fornitura e della manutenzione dei sistemi stessi e comprovanti la medesima capacità ed esperienza dell’operatore economico nello specifico settore. In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : In riferimento al quesito posto, si conferma che il requisito si ritiene soddisfatto nei modi indicati dal concorrente.

Chiarimento PI324041-23

Ultimo aggiornamento: 03/11/2023 08:14

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a richiedere quanto segue: - Con riferimento all'art. 6.3 del disciplinare di gara si chiede se il requisito possa essere soddisfatto avendo eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore all'importo a base di gara. In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti

Risposta : In riferimento al quesito posto, si comunica che, come previsto dall'art. 6.3 del disciplinare di gara, il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi effettuati in almeno due Pubbliche Amm.ni, di cui almeno uno di importo non inferiore all'importo a base di gara. Al quesito si fornisce pertanto risposta negativa in quanto in contrasto con il sopra citato articolo del disciplinare.

Chiarimento PI317262-23

Ultimo aggiornamento: 23/10/2023 10:17

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a porre il seguente quesito: Confermando la capacità della scrivente di fornire sistemi rispondenti al controllo di due corsie con un unico dispositivo, e tenendo conto e delle prescrizioni dell’art.3 del CSA, “essere in grado di controllare almeno tre corsie con un unico dispositivo con identificazione in automatico di quella oggetto di infrazione in caso di spostamento su altri siti già individuati”, si chiede conferma di poter partecipare alla procedura, qualora nel caso di spostamento, il controllo delle tre corsie sarà comunque garantito dalla scrivente con l’installazione di due dispositivi, senza alcuna variazione delle condizioni economiche. In merito è importante evidenziare come l'art. 79 del D.lgs 36 del 2023, ALLEGATO II.5, Parte II c.7, in merito alle specifiche tecniche delle forniture richieste riporta quanto segue: "le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche". La norma dell’art. 79 , in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212), è finalizzata a che la ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche. Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto (Cons. Stato, Sez. III, n. 7450/2019; id. 2093/2020). La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della norma recata dal citato art. 79, non ha avuto esitazioni ad affermare la regola della possibilità per l’Amministrazione di ammettere prodotti equivalenti (Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2016, n. 3701; id., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 5494), che come si è detto risponde al principio del favor partecipationis, perché assicura un ampliamento della platea dei concorrenti. Tale principio è diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell’offerta delle specifiche tecniche inserite nella lex specialis (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28/09/2018, n. 5568; Consiglio di Stato sez. III 02 marzo 2018 n. 1316). Le specifiche tecniche hanno, infatti, il compito di rendere intellegibile il bisogno che la stazione appaltante intende soddisfare con la pubblica gara, più che quello di descrivere minuziosamente le caratteristiche del prodotto offerto dai concorrenti. Pertanto, il prodotto può ritenersi equivalente laddove pur essendo carente di taluno e/o taluni requisiti indicati nella lex specialis nondimeno soddisfi alla stessa maniera l’interesse perseguito dalla stazione appaltante e, quindi, garantisca lo stesso risultato preventivato con l’introduzione della specifica tecnica. Deve ribadirsi, quindi, che il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara risulta legato non a formalistici riscontri, ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte: deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo meramente funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013). Vien da sé infatti, che un diverso orientamento della S.A. al riguardo, lederebbe i principi di massima concorrenza e favor partecipationis alle gare pubbliche. Pertanto, stante quanto sin qui consistentemente argomentato, si chiede alla S.A. di confermare la possibilità di partecipazione alla presente procedura, anche mediante l’offerta, nel caso di spostamento, di due dispositivi al posto di uno per il controllo di tre corsie, comunque equivalenti dal punto di vista funzionale e allo stesso importo offerto in sede di gara. In attesa di un riscontro in merito, porgiamo distinti saluti.

Risposta : Vedasi risposta al quesito precedente

Chiarimento PI317254-23

Ultimo aggiornamento: 23/10/2023 10:16

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a porre il seguente quesito: Tenendo conto dell’oggetto del bando e delle relative caratteristiche dei sistemi dettagliate all’art.3 del CSA, “essere in grado di controllare almeno tre corsie con un unico dispositivo con identificazione in automatico di quella oggetto di infrazione in caso di spostamento su altri siti già individuati”, si chiede conferma di poter partecipare alla procedura con sistemi rispondenti al controllo di due corsie con un unico dispositivo, come richiesto sempre all’art.3 del CSA, e garantire l’installazione di due dispositivi per il controllo di tre corsie nel caso di spostamento, senza variare le condizioni economiche. In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : Con riferimento al quesito posto, a pena di esclusione è da riferirsi in caso di spostamento all'impossibilità di controllo di almeno 3 corsie potendosi raggiungere tale obiettivo anche con soluzioni tecniche che prevedano più dispositivi a parità di costi per l'Amministrazione.

Ultimo aggiornamento: 23-11-2023, 15:17