Salta al contenuto

Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINALIZZATI ALL'AUTOCONSUMO E ALLA COSTITUZIONE DI COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI NEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Ente appaltanteCOMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.419.067,94 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/12/2023
Termine richiesta chiarimenti08/01/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte15/01/2024 12:00
Apertura busta amministrativa17/01/2024 10:00
Data chiusura procedura06/05/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Feltrin Lorenzo

telefono: 0516228006
cellulare: 0516228011

Brandi Filippo

telefono: 0516228006
cellulare: 0516228012

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LAVORI - IMPIANTI FV

CIG: A02BFC98FA

Chiarimenti

Chiarimento PI003459-24

Ultimo aggiornamento: 09/01/2024 08:18

Domanda : Buongiorno, con la presente, siamo a sollecitare la nostra richiesta di proroga inviata in data 04/01/2024 qui di seguito riportata: A seguito della chiusura aziendale in virtù delle festività natalizie, nonchè della riduzione del personale, causata dal picco influenzale di questo periodo, al fine di poter concludere al meglio tutte le nostre valutazioni tecniche ed economiche, avanziamo richiesta di proroga dei termini di gara di almeno 7/10 gg. In attesa di un Vs gentile riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti

Risposta :

Come già risposto ai quesiti nn. 6 e 7, nel caso di specie non si ravvisano gli estremi per poter legittimamente prorogare il termine di ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Chiarimento PI002470-24

Ultimo aggiornamento: 09/01/2024 08:17

Domanda : BUONGIORNO, IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE SUL PORTALE SI PRECISA QUANTO SEGUE: - NEL PORTALE SONO STATE RESE OBBLIGATORIE ALCUNE PARTI DEL DGUE CHE SECONDO IL DISCIPLINARE DI GARA NON DEVONO ESSERE COMPILATE. SI CHIEDE PERTANTO CONFERMA CHE IN QUESTE PARTI DEL DGUE SI POSSANO INSERIRE "DATI A CASO" COME "-----" OPPURE "0" PER POTER COMUNQUE GENERARE IL DGUE CHE ALTRIMENTI NON E' POSSIBILE GENERARE. IN ATTESA DI RISCONTRO SI PORGONO DISTINTI SALUTI.

Risposta :

Non essendo state identificate le problematiche da voi rilevate, si precisa, in generale, che eventuali discrasie tra le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e le risultanze dell’operazione di materiale caricamento della procedura sulla piattaforma telematica SATER devono necessariamente risolversi ritenendo le prime come vincolanti e prevalenti: ne consegue che, allorché la piattaforma telematica SATER richieda, per poter procedere con la generazione del DGUE in formato elettronico, nella compilazione di campi di cui non è richiesta la compilazione obbligatoria dalla lex specialis di gara, gli stessi campi potranno anche essere liberamente valorizzati con l’apposizione di diciture quali "-----" o "0".

Chiarimento PI002020-24

Ultimo aggiornamento: 09/01/2024 08:17

Domanda : Buonasera, con la presente, a seguito della chiusura aziendale in virtù delle festività natalizie, nonchè della riduzione del personale, causata dal picco influenzale di questo periodo, al fine di poter concludere al meglio tutte le nostre valutazioni tecniche ed economiche, avanziamo richiesta di proroga dei termini di gara di almeno 7/10 gg. In attesa di un Vs gentile riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti

Risposta :

Nel caso di specie non si ravvisano gli estremi per poter legittimamente prorogare il termine di ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Chiarimento PI000282-24

Ultimo aggiornamento: 09/01/2024 08:16

Domanda : Premesso che: -L’Impresa intende partecipare alla procedura di gara in oggetto la cui scadenza è fissata per le ore 12.00 del giorno 15/01/2024; -L’oggettiva complessità del progetto e relativa offerta, richiede l’esecuzione di una complessa ed analitica attività di valutazione tecnica; -A seguito dell’esame della documentazione di gara, si rileva la necessità di acquisire ulteriori informazioni tecniche indispensabili per poter presentare la migliore offerta economica; -In particolare, sono stati richiesti anche altri elaborati grafici di gara, pubblicati successivamente; -Il periodo per formulare l’offerta comprende festività obbligatorie a cui la maggior parte dei fornitori aderisce comportando, anche per la scrivente, una dilazione delle tempistiche; - La stagione attuale non permetterebbe un avvio con urgenza delle lavorazioni; Considerato L’interesse pubblico sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, funzionale alla migliore selezione dell’aggiudicatario, in virtù del quale, secondo il Codice degli Appalti Pubblici, l'affidamento deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità previsti. Tutto ciò premesso e considerato CHIEDE una proroga del termine perentorio per presentare l’offerta di almeno 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi da quello previsto per il 15 Gennaio 2024, onde porre la scrivente Impresa, così come eventualmente altri operatori economici interessati, nelle condizioni di elaborare le informazioni raccolte, ed avere il tempo utile ed opportuno per confezionare un’offerta adeguata e competitiva, in linea con le aspettative di codesta spettabile Amministrazione Aggiudicatrice. Certi di un Vostro sollecito riscontro, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Risposta :

Nel caso di specie non si ravvisano gli estremi per poter legittimamente prorogare il termine di ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Chiarimento PI380868-23

Ultimo aggiornamento: 21/12/2023 18:24

Domanda : SI CHIEDE CONFERMA CHE IL VALORE DEL COEFFICIENTE ALFA UGUALE AD UNO RIPORTATO A PAG. 13 DELL'ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA SIA UN REFUSO IN QUANTO LASCIA INVARIATA LA FORMULA CHE PERTANTO E' LINEARE, MENTRE NELLA STESSA PAGINA VIENE RIPORTATO CHE IL "PUNTEGGIO ECONOMICO VERRA' ATTRIBUITO APPLICANDO LA FORMULA RIBASSO MASSIMO NON LINEARE". ATTENDIAMO PERTANTO IL VALORE CORRETTO DI ALFA.

Risposta :

Il valore pari a 1 del coefficiente alfa è corretto. E' invece un refuso la parola "non" nella dicitura: Il “punteggio economico” verrà attribuito applicando la formula “Ribasso Massimo non Lineare” a pag. 13.
Si conferma, quindi, che il punteggio economico verrà attribuito con la formula del "Ribasso Massimo Lineare", come precisato sul portale SATER

Chiarimento PI378845-23

Ultimo aggiornamento: 21/12/2023 18:23

Domanda : All’interno del documento denominato ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA a pag. 3 vengono elencati gli elaborati da fornire in gara, tra le richieste troviamo: “6) Aggiornamento del piano di sicurezza, del cronoprogramma e del Layout di cantiere nonché aggiornamento delle prescrizioni tecniche del capitolato speciale in conseguenza delle integrazioni tecniche proposte. Si precisa che l’importo degli oneri specifici della sicurezza rimane invariato. 7) Aggiornamento del piano di sicurezza, del cronoprogramma e del Layout di cantiere” Visto che, sul portale di gara, è presente solo una finestra dove caricare la documentazione con la medesima descrizione, chiediamo alla cortese Amministrazione di confermare che il punto 7) Aggiornamento del piano di sicurezza, del cronoprogramma e del Layout di cantiere sia da intendersi come un mero refuso di gara.

Risposta :

Si conferma che il punto 7 costituisce un refuso materiale di cui non tener conto in sede di formulazione dell’offerta”.

Chiarimento PI378844-23

Ultimo aggiornamento: 21/12/2023 18:23

Domanda : All’interno del documento denominato ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA a pag. 3 viene richiesto di fornire all’interno dell’offerta tecnica: “2) Relazione tecnica generale, al massimo di 10 pagine …omissis… Dovranno essere allegate, al di fuori del conteggio delle pagine di cui sopra, anche le schede tecniche di prodotto strettamente necessarie alla migliore comprensione dell’offerta tecnica (nel caso venga allegato l’intero catalogo, esso non verrà valutato), nonché le certificazioni, dichiarazioni, attestazioni atte a comprovare gli elementi di valutazione relativi ai criteri A5 e A6.1,2,3,4,5 (si veda il paragrafo “verifica” per ciascuno di tali criteri all’interno della tabella sotto riportata).” Chiediamo conferma che all’interno delle “massimo 10 pagine” contingentate per la “Relazione tecnica generale” debbano essere descritte solo le migliorie riferite esclusivamente ai punti A1, A2, A3 e A4 della tabella degli elementi di valutazione.

Risposta :

Nel limite delle 10 pagine di relazione devono essere descritti gli elementi di valutazione di TUTTI i criteri, inclusi A5 e A6.

Dal momento che questi ultimi richiedono dei documenti o dichiarazioni a verifica di quanto riportato in relazione, così come indicato nella tabella illustrativa dei criteri, tali certificazioni, dichiarazioni, attestazioni dovranno essere allegati alla relazione stessa. Lo stesso dicasi per le schede tecniche di prodotto relative ai criteri A1, A2, A3 e A4.”

Chiarimento PI378835-23

Ultimo aggiornamento: 21/12/2023 18:23

Domanda : Si chiede la cortese Amministrazione di voler mettere a disposizione i file editabili (.DWG) di tutti gli elaborati grafici a base di gara, per permettere agli Operatori Economici di rispondere al meglio alle richieste dell’offerta tecnica.

Risposta :

A riscontro della richiesta, si provvederà quanto prima a caricare gli elaborati grafici di progetto in formato editabile sulla cartella cloud contenente la documentazione progettuale.

Chiarimento PI376354-23

Ultimo aggiornamento: 21/12/2023 18:22

Domanda : Buongiorno con la presente si chiede di confermare che un’azienda che possiede nella certificazione SOA per l’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici nella classifica III per la categoria OG9 (importi fino a 1.033.000,00 euro) può partecipare alla gara d’appalto in quanto l’importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza nella categoria OG9 è pari a 1.189.017,65 euro (importo indicato nel paragrafo 3.4 del bando e disciplinare di gara) ed è inferiore a quello della classifica III incrementato del 20% ovvero di 1.239.600,00. Cordiali Saluti

Risposta :

La disposizione contenuta nell’art. 2.2 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, che abilita l’operatore economico a partecipare a gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, va rapportata con l'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza. Sul punto vedasi, ex multis, il parere A.N.AC. n. 83/2014, secondo il quale:

Ad avviso dell’Autorità, l’indicazione separata degli oneri di sicurezza nel bando di gara, prescritta obbligatoriamente dagli artt. 86 e 87 del Codice dei contratti pubblici, non ha il significato di individuare un’ulteriore prestazione contrattuale distinta dai lavori oggetto dell’appalto, ma integra una voce di costo della complessiva attività esecutiva dedotta nel contratto, rispetto alla quale viene esclusa la possibilità di offrire ribassi e di formulare giustificazioni in sede di verifica dell’anomalia del prezzo. Nonostante la loro estraneità al meccanismo del ribasso, gli oneri per la sicurezza ineriscono in toto all’importo dei lavori e di tale importo fanno intrinsecamente parte. Pertanto, la qualificazione tecnico-economica necessaria per eseguire i lavori, nella percentuale dichiarata dalle concorrenti riunite in associazione temporanea, non può che ricoprire anche gli oneri per la sicurezza che sono posti a carico dell’appaltatore, preordinati alla tutela delle condizioni di lavoro del personale ed imprescindibilmente contemplati nel contratto d’appalto, perché imposti ex lege quale componente rigida ed indefettibile dell’importo complessivo dei lavori (in questi termini, su fattispecie identica: TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 4 luglio 2007 n. 6484; vedasi anche precedente parere di precontenzioso n. 197 del 21.11.2012)

La Categoria OG9, classifica III, abilita pertanto fino all’importo di € 1.239.600,00 (€ 1.033.000,00 + 20%), importo comunque inferiore all’importo lavori di € 1.240.814,71, comprensivo degli oneri della sicurezza, oggetto di affidamento.

Ultimo aggiornamento: 27-06-2024, 07:52