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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ASP “PROGETTO PERSONA – AZIENDA ITERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA” DI GUASTALLA (RE) – PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 – CPV 79620000-6.
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto4.050.005,27 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema07/02/2024
Termine richiesta chiarimenti04/03/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte11/03/2024 12:00
Apertura busta amministrativa11/03/2024 12:01
Data chiusura procedura30/04/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Prampolini Alberto

telefono: 0522655414

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ASP “PROGETTO PERSONA – AZIENDA ITERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA” DI GUASTALLA (RE) – PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 – CPV 79620000-6.

CIG: B04A556A3B

Chiarimenti

Chiarimento PI067680-24

Ultimo aggiornamento: 06/03/2024 09:20

Domanda : 1. Si chiede conferma che le festività infrasettimanali e domenicali non lavorate, ricadenti durante la missione, saranno fatturate a parte al momento del loro verificarsi; 2. Si chiede di fornire una stima delle spese previste per la registrazione del contratto e per la pubblicazione del bando.

Risposta : 1. Si conferma che le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di missione del somministrato potranno essere fatturate all’Utilizzatore per un monte ore dedotto dalla giornata convenzionale. Eventuali festività coincidenti con la giornata di domenica saranno trattate alla stregua di quelle ricadenti in giornata diversa.

2. Si rimanda al quesito pubblicato in data 06/03/2024 - Registro di sistema: PI040152-24 (punto 3).
Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI061755-24

Ultimo aggiornamento: 06/03/2024 09:13

Domanda : Egr. Dott. Alberto Prampolini, in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporLe i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede conferma se per la mancata fornitura di profili professionali richiesti per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata del loro reperimento sul mercato, non vengano applicate le penali (personale sanitario – causa covid); 2. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); 3. considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.; 4. Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza; 5. Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo; 6. in riferimento all'applicazione della clausola sociale, si chiede di conoscere qual é l'agenzia che attualmente somministra il personale, nonché la tipologia contrattuale con cui le risorse risultano assunte (tempo determinato o indeterminato); 7. in riferimento alla relazione tecnica, si chiede se ci dovesse essere un particolare format di scrittura, dimensione ed interlinea da dover rispettare; 8. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 9. si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell’ultimo triennio, suddiviso per anno, in riferimento al personale somministrato. Restando in attesa di ricevere un gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. In virtù del fatto che l’Azienda gestisce servizi essenziali e che l’attuale contesto di riferimento è noto, si ritiene di voler entrare in contatto con soggetti che abbiano capacità tecnico/professionali necessarie per poter adempiere alle richieste.
2. Si conferma.
3. Non essendo prevista in ASP la figura del Segretario Comunale la funzione di Ufficiale Rogante viene temporaneamente affidata a Funzionario interno e, pertanto, non sono dovuti dal contraente diritti di rogito. Con riferimento alle spese contrattuali, invece, si rimanda alla Tabella A - Valori dell’imposta di bollo, di cui all’allegato I.4 dell'articolo 18 del D.Lgs. 36/23. Non sono previste spese di pubblicazione.
4. Trattandosi di atto pubblico, quindi in presenza di un ufficiale rogante, per conformità alla norma (l.16 febbraio 1913, n. 89) avviene sempre in presenza.
5. Si conferma.
6. L’attuale fornitore è OASI Lavoro SpA. I lavoratori sono impegnati presso la nostra azienda secondo “missione” quindi a tempo determinato.
7. Si richiede una relazione unica, di massimo 4 fogli fronte/retro, formato A4: non previsti ulteriori limiti redazionali.
8. Potranno essere fatturate le assenze che non siano già oggetto di rimborso (a favore dell’ApL) da parte degli enti previdenziali.
9.Essendo il costo del lavoro, al netto dei rimborsi che l’ApL riceverà dagli enti previdenziali, totalmente a carico dell’Azienda, non si ritiene il dato rilevante.
Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI076211-24

Ultimo aggiornamento: 06/03/2024 09:02

Domanda : Si chiede conferma con al presente che : 1- L’importo a base di gare di cui si richiede la comprova dei requisiti di ammissione alla gara ( punto 4.4 allegato 3 ) sia di 2.250.002,93 2- In merito ai requisiti richiesto per la partecipazione ( art 6 del capitolato) ci confermate che il fatturato richiesto possa riferirsi sia a strutture private che pubbliche purché attive nel settore Socio sanitario e che i profili possano essere anche diversi da quelli in elenco nel capitolato, per es infermieri ecc ? Saluti

Risposta : 1. Si conferma l'importo di € 2.250.002,93.

2. Si conferma.
Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI063690-24

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024 09:36

Domanda : Spett.le Ente, Si chiedono gentilmente anche i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento alla previsione di cui al paragrafo “Avvertenze” del Disciplinare, secondo cui “XV. L’aggiudicatario sarà designato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI personali ex art. 28 del Regolamento U.E. 679/2016.”, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D. Lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 9. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troverà applicazione la previsione di cui al paragrafo “Avvertenze” del Disciplinare, punto XV. 2) Con riferimento all’obbligo di esibire il L.U.L. (Libro Unico Lavoratori) o documentazione analoga, il modello Uniemens/DM10, le buste paga e copia di ogni altra documentazione idonea, si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 3) In relazione alle previsioni in tema di SOSTITUZIONI (es. “L’Agenzia dovrà procedere all’immediata sostituzione delle persone che dovessero dimostrarsi inidonee allo svolgimento dei compiti loro assegnati o per le quali non dovesse essere più ritenuto sussistente il requisito della condotta irreprensibile. La sostituzione sarà operata dall’Agenzia su formale e insindacabile richiesta dell’Azienda”), si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione del personale per altre cause non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto di lavoro e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d.lgs 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina. 4) Con riferimento alla previsione del Capitolato (art. 20) che prevede la comminazione di una PENALE in caso di “comportamento gravemente scorretto degli addetti al servizio nei confronti degli utenti o familiari o dipendenti dell'Azienda o nell'esecuzione del servizio e per i quali l’Azienda ha chiesto l’avvio dell’azione disciplinare: €. 300,00”, nonché con riferimento alla previsione (art. 22) che prevede la RISOLUZIONE in caso di “d. reiterato comportamento gravemente scorretto degli addetti al servizio nei confronti degli utenti o familiari o dipendenti dell'Azienda o nell'esecuzione del servizio”, si ritiene opportuno evidenziare come il servizio reso dall’Agenzia sia di fornitura di personale, le penali, e a maggior ragione la risoluzione, dovranno pertanto essere comminate per il caso in cui quel servizio non venga reso in maniera adeguata, non per comportamenti non derivanti dall’attività dell’Agenzia stessa, come quelli richiamati negli articoli, ma riconducibili ai lavoratori somministrati, i quali, come da previsione dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2015, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Si chiede quindi di confermare che i comportamenti in oggetto condurranno esclusivamente alle opportune valutazioni ai fini disciplinari. 5) Con riferimento all’estensione degli OBBLIGHI DI CONDOTTA di cui all’art. 11 del Capitolato ai lavoratori somministrati, alle previsioni di cui all’art. 9 del capitolato in tema di segreto professionale (“Il lavoratore temporaneo è tenuto al massimo rispetto delle norme sul segreto professionale su fatti e circostanze riguardanti il servizio”), nonché a quelle secondo cui “I lavoratori durante lo svolgimento dell’attività dovranno tenere una condotta irreprensibile” di cui al medesimo articolo 9, si chiede di confermare che sarà onere di Codesto Ente vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati dei doveri in oggetto, rimanendo in carico all'aggiudicatario un onere di mera informativa nei confronti dei somministrati inviati in missione. Ciò in considerazione della natura stessa del servizio di somministrazione: la previsione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 prevede infatti che “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”. 6) In considerazione dell’applicazione della CLAUSOLA SOCIALE nonché del principio di trasparenza della procedura, si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni: A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati, B) la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati, con particolare riferimento a quanto escluso dal rimborso in base alle previsioni di cui all’art. 14, lett. c) del capitolato (secondo cui “L'Azienda utilizzatrice si obbliga a rifondere la spesa sostenuta unicamente per le assenze dovute a malattia e/o infortunio, mediante conguaglio annuale - da quantificarsi sulla base dei report che l’Agenzia sarà tenuta a produrre – eccezion fatta per la spesa già oggetto di rimborso da parte degli enti di previdenza - nessun margine d’Agenzia sarà riconosciuto in relazione a detti importi”), C) la tipologia dei contratti attivi D) la durata media delle missioni, E) la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione, F) quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni. Distinti saluti.

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. Si conferma che la responsabilità sul trattamento dei dati permane in capo all’impresa utilizzatrice che è anche Titolare del trattamento dei dati personali.

2. Si conferma che la documentazione potrà essere fornita all’Utilizzatore oscurata dei dati particolari e non necessari alle eventuali verifiche esercitate dalla committenza.

3. Si conferma.

4. Si conferma che il comportamento scorretto tenuto da personale in somministrazione nei confronti degli utenti o familiari o dipendenti dell'Azienda o nell'esecuzione del servizio condurrà esclusivamente all’eventuale apertura di procedimento disciplinare a cura dell’ApL su segnalazione dell’Utilizzatore che potrà suggerire l’entità dell’infrazione a seconda della gravità. In caso di mancato adempimento da parte dell’Agenzia a seguito della segnalazione di ASP, saranno applicate le suddette penali.

5. Si conferma.

6. La durata dei contratti è legata alla stagionalità considerando che nel periodo estivo vi sono le ferie del personale e in inverno si incorre in periodi influenzali oltre che alla capacità ricettiva delle Case Residenze per anziani che in alcuni momenti potrebbero non essere sfruttate per intero. Tuttavia, qualora il somministrato dimostri di possedere i requisiti necessari, appare ragionevole ipotizzare che la durata del contratto di somministrazione possa coincidere con la durata dell’affidamento.
Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI063617-24

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024 09:19

Domanda : Spett.le Ente, Il Capitolato di gara (art. 15) afferma che : “Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il numero delle ore lavorative effettivamente prestate e di tutte le altre voci eventuali e/o accessorie di ciascun profilo professionale fornito, per il costo orario definito all’art. 2 del presente, per il numero dei lavoratori temporanei in servizio nel mese di riferimento”. Alla luce di quanto sopra riportato si chiede: 1. di confermare che le festività infrasettimanali godute dai lavoratori in missione e ricadenti nel periodo contrattuale verranno fatturate al verificarsi dell’evento; 2. chiarire se ai sensi dell’art 30, comma 5, lettera d) del CCNL vigente al personale turnista verrà applicata la maggiorazione del 100% o in alternativa la vostra contrattazione integrativa ha previsto la possibilità di usufruire di ore di riposo compensativo (così come previsto dall’art 7, comma 4, capoverso ac) “facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 30, comma 5, lett d) e se le stesse verranno quindi fatturate al verificarsi dell’evento; 3. confermare che sarà possibile fatturare, oltre alle tipologie di assenza citate all’art 14 del Capitolato di gara, le altre assenze legittime previste dal CCNL e dalla legislazione vigente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: permessi retribuiti art. 40 CCNL (concorsi, lutto, matrimonio) art. 41 CCNL (18 ore permessi motivi familiari) art. 44 CCNL (visite, terapie specialistiche ecc.) art. 45 (permessi genitori) art. 46 ( diritto allo studio); Legge 104, maternità ecc… 4. con riferimento alla clausola sociale è ipotizzabile il raggiungimento da parte dei lavoratori dei 36 mesi di anzianità oltre i quali, ai sensi del CCNL art. 38, devono essere aumentate le giornate di ferie riconoscibili. Alla luce di questa eventuale variazione si chiede di confermare che sarà riconosciuto l'aumento di costo del lavoro e la conseguente variazione delle tariffe finali. 5. L’ art. 3 del Capitolato prevede che “L’importo presunto dell’appalto, per il periodo di valenza contrattuale e per l’eventuale rinnovo fino a un massimo di sei (6) mesi, comprensivo di margine di intermediazione del 3%, per il servizio di somministrazione prestato, esclusa IVA in quanto dovuta”, mentre nell’Allegato A – Criteri di aggiudicazione si prevede che “Ai fini della compilazione dell’offerta economica, viene richiesto un ribasso percentuale unico da applicarsi al margine di intermediazione a base di gara, fissato a base d’asta nella misura del 5%." Si chiede gentilmente di chiarire in merito e di rettificare, di conseguenza, gli atti di gara. Distinti saluti.

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. Si conferma che le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di missione del somministrato potranno essere fatturate all’Utilizzatore per un monte ore dedotto dalla giornata convenzionale. Eventuali festività coincidenti con la giornata di domenica saranno trattate alla stregua di quelle ricadenti in giornata diversa.

2. Si conferma che, ai sensi dell’art 30, co. 5, lett. d), del vigente CCNL Funzioni Locali, al personale turnista verrà applicata la maggiorazione del 100% non avendo diversamente previsto nel CCDI aziendale la possibilità di optare per il recupero pertanto, non potranno essere fattura all’Utilizzatore ore aggiuntive per riposi compensativi.

3. Potrà essere fatturato (relativamente alle fattispecie rappresentate) solo quanto non sia già oggetto di rimborso (a favore dell’appaltatore) da parte degli enti di previdenza.

4. Sulla base della vigente normativa non è consentito il superamento dei 36 mesi di anzianità per i lavoratori a tempo determinato nella P.A.

5. Si rimanda all'avviso pubblicato in data 26/02/2024, Registro di sistema PI065664-24.

Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI071017-24

Ultimo aggiornamento: 01/03/2024 09:24

Domanda : Spett.Le Ente, In rifermento alla presente procedura siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimento: - Relativamente all’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo pari a 16€ si chiede conferma che possa essere assolto mediante apposizione di marca da bollo. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : Non si conferma, la modalità corretta è indicata ex allegato 1 al bando - disciplinare di gara.

Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI054431-24

Ultimo aggiornamento: 20/02/2024 12:44

Domanda : Spett.le Ente, Con riferimento alla garanzia provvisoria si chiede conferma che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 106 del Codice, l’importo della garanzia potrà essere ridotto nella misura del 30% per possesso ISO 9001, incrementato del 20%, in caso di possesso di una o più delle certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13 al Codice e, pertanto, a titolo esemplificativo anche la SA8000 o la ISO 14001. Distinti saluti.

Risposta : Si conferma.

Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI046021-24

Ultimo aggiornamento: 13/02/2024 10:34

Domanda : In merito al requisito specifico, di cui al punto 4, pagg. 2 e 3, del Disciplinare di gara, e precisamente: "Aver maturato nel periodo dal 01/01/2021 alla data di pubblicazione del bando sulla BDNCP servizi di somministrazione lavoro a favore di soggetti che svolgono servizi analoghi a quelli gestiti dell’Azienda di Servizi alla Persona “Progetto Persona” di Guastalla (RE) (servizi sociosanitari) per un fatturato non inferiore all’importo posto a base di gara, SI CHIEDE CONFERMA CHE, tra i soggetti che svolgono servizi analoghi a quelli gestiti dell’Azienda di Servizi alla Persona, possono essere ricompresi tutti quei soggetti che svolgono attività socio sanitaria come, ad esempio, le Aziende Ospedaliere e le Aziende Sanitarie Locali.

Risposta : Si conferma.
Distinti saluti,

il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI042496-24

Ultimo aggiornamento: 09/02/2024 12:15

Domanda : Buongiorno, si chiede conferma che per dimostrare il requisito partecipazione l'operatore deve aver maturato nel triennio precedente (2021/2022/2023) servizi di somministrazione lavoro a favore di soggetti, sia pubblici sia privati, che svolgono servizi sociosanitari, per un fatturato non inferiore all’importo posto a base di gara paria a € 2.250.002,93. Cordiali Saluti

Risposta : Si conferma che la natura giuridica del committente non è rilevante, si precisa che per servizi analoghi si intendono servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari in ambito socio-sanitario.

Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Ultimo aggiornamento: 11-09-2024, 13:11