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Dati del bando

APPALTO INTEGRATO PER RISTRUTTURAZIONE PIANO TERZO – BLOCCO A – OSPEDALE DI FIORENZUOLA D’ARDA – INTERVENTO APC06.
Ente appaltanteAZIENDA USL DI PIACENZA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.658.377,37 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema01/03/2024
Termine richiesta chiarimenti27/03/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte12/04/2024 12:00
Apertura busta amministrativa16/04/2024 09:00
Data chiusura procedura13/06/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Tagliaferri Valerio

telefono: 0523358414

Gaiuffi Vincenzo

telefono: 0523398801

Ghezzi Mariapaola

telefono: 0523398801

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1APPALTO INTEGRATO PER RISTRUTTURAZIONE PIANO TERZO – BLOCCO A – OSPEDALE DI FIORENZUOLA D’ARDA – INTERVENTO APC06.

CIG: B09BFC0083

Chiarimenti

Chiarimento PI109732-24

Ultimo aggiornamento: 26/03/2024 09:39

Domanda : Spett.le Amministrazione, rilevato che al Paragrafo 20.6 del disciplinare di gara, è richiesta la presentazione di Attestazione SOA anche da parte delle eventuali consorziate esecutrici, si chiede conferma che, in caso di partecipazione di Consorzio tra imprese artigiane, ammesso a concorrente ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, il requisito di qualificazione SOA richiesto per l’esecuzione dei lavori debba essere posseduto e dimostrato esclusivamente da parte del Consorzio concorrente, come previsto dalla normativa vigente ed in linea con quanto riportato al Paragrafo relativo “CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI”. In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta :

Si conferma che al Paragrafo 20.6 del disciplinare di gara, è richiesta la presentazione di Attestazione SOA anche da parte delle eventuali consorziate esecutrici. Tale certificazione non è necessaria quale requisito di partecipazione come specificato dall’art. 10 (pagina 20) del Disciplinare di gara. A riprova alla voce “Requisiti di idoneità” il requisito citato di cui al punto D) si riferisce unicamente all’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (pag. 17 del Disciplinare di gara).

Si conferma, dunque, che, in caso di partecipazione di Consorzio tra imprese artigiane, il requisito di qualificazione SOA richiesto per l’esecuzione dei lavori debba essere posseduto e dimostrato esclusivamente da parte del Consorzio concorrente.


Chiarimento PI109723-24

Ultimo aggiornamento: 26/03/2024 09:37

Domanda : Spett.le Amministrazione, con riferimento al DGUE che il concorrente deve presentare, si evidenziano le seguenti problematiche riscontrate durante la compilazione del modello messo a disposizione sulla piattaforma SATER: - Parte II – Informazioni sull’operatore economico – sezione “D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO” o Il disciplinare di gara, al Paragrafo 20.2, prevede che il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indichi l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. o Il DGUE telematico permette solamente di selezionare (da un menù a tendina) i “CPV” dell’attività svolta, senza possibilità di inserire alcuna ulteriore specifica in merito alle opere che il concorrente intende subappaltare. Ciò considerato, si chiede conferma che il concorrente possa integrare il DGUE con apposita e separata dichiarazione riportante l’elencazione completo delle opere che intende subappaltare; - Parte IV – Criteri di selezione: sezioni “A: IDONEITÀ”, “B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA”, “C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” e “D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE” o Il disciplinare di gara, al Paragrafo 20.2, NON prevede indicazioni in merito alla compilazione da parte del concorrente. o Il DGUE telematico, invece, impone (in quanto campi obbligatori evidenziati dal simbolo *) la compilazione di tutte le sezioni da A a D. In particolare, le sezioni B e C richiedono l’inserimento di valori e periodi di riferimento che non si configurano quali requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori (es. “Fatturato annuo generale”, “Fatturato annuo medio”, “Fatturato medio specifico”, “Fatturato annuo specifico”, “Copertura contro i rischi professionali”, “Organico medio annuo “, “Numero di dirigenti” etc.), essendo dovuta esclusivamente la dimostrazione del possesso di adeguata qualificazione SOA per il concorrente che intende indicare un progettista esterno. Ciò considerato, si chiede che il format messo a disposizione sulla piattaforma SATER venga adeguato rendendo NON obbligatorie tutte le sezioni attinenti requisiti non dovuti o, qualora non fosse possibile adeguarlo, si chiede conferma che i valori inseriti dal concorrente (solo ai fini di poter proseguire nella compilazione) non saranno considerati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente gara. In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta :

R1 – Si conferma la possibilità di integrare il DGUE con apposita dichiarazione.

R2 – Il DGUE non verrà modificato. Pertanto i valori inseriti dal concorrente non saranno considerati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente gara.


Chiarimento PI109154-24

Ultimo aggiornamento: 26/03/2024 09:35

Domanda : Chiediamo chiarimenti in merito al numero totale di facciate richieste per la relazione metodologica (art. 21 punto A) Relazione metodologica – Progetto esecutivo). Di seguito un estratto del punto sopracitato. “…La relazione metodologica non dovrà superare complessivamente 8 (otto) facciate…” “…mentre gli elaborati richiesti (Relazione generale e Relazioni specialistiche), che non saranno computate nel limite delle tre pagine della relazione metodologica sopra citata…” Quindi, le facciate totali della relazione metodologica (escluse copertina e indice) sono 8 (4 pagine) oppure 6 (3 pagine)?

Risposta :

Si conferma la frase: “…..La relazione metodologica non dovrà superare complessivamente 8 (otto) facciate…..”

La frase “…mentre gli elaborati richiesti (Relazione generale e Relazioni specialistiche), che non saranno computate nel limite delle tre pagine della relazione metodologica sopra citata…” si rettifica come segue “mentre gli elaborati richiesti (Relazione generale e Relazioni specialistiche), che non saranno computate nel limite delle quattro pagine della relazione metodologica sopra citata…”


Chiarimento PI106437-24

Ultimo aggiornamento: 22/03/2024 13:52

Domanda : Buongiorno, in merito alla Garanzia provvisoria, all'art. 14 del Disciplinare viene indicato che “La garanzia fideiussoria deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AgID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1”. Tuttavia l'istituto a cui ci rivolgiamo al momento non dispone della piattaforma telematica per la verifica delle garanzie, in quanto fino a giugno la Legge permette la verifica tramite PEC, su richiesta del beneficiario. Si chiede pertanto conferma che codesto Spettabile Ente accetta che la garanzia provvisoria possa essere emessa in deroga alla clausola summenzionata, in quanto comunque ottemperante alla Legge vigente. Ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti saluti.

Risposta :

Si conferma che la garanzia provvisoria può essere emessa in deroga alla clausola del disciplinare di gara di cui in argomento, in quanto comunque ottemperante alla Legge vigente.


Chiarimento PI102950-24

Ultimo aggiornamento: 21/03/2024 10:03

Domanda : Buongiorno, chiediamo cortesemente il seguente chiarimento: Come da art. 20.2 del Disciplinare, anche il Progettista indicato deve produrre il proprio DGUE; tuttavia il tasto "Richiedi compilazione DGUE" non sembra valevole per i Progettisti indicati. Pertanto si chiede cortesemente di indicare come il Progettista indicato deve produrre il proprio DGUE ed eventualmente di fornire il modello. Ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti saluti.

Risposta : Si conferma che la piattaforma Sater non consente la compilazione a sistema del DGUE del progettista indicato. In caso di ricorso alla progettazione esterna, pertanto, l’operatore economico concorrente dovrà caricare il DGUE del progettista indicato all’interno della busta A “Documentazione amministrativa”.

Chiarimento PI095222-24

Ultimo aggiornamento: 15/03/2024 08:57

Domanda : Buongiorno, si chiede conferma che sia i costi della progettazione esecutiva pari ad €. 72.666,28 che i costi della manodopera stimati in €. 301.935,49 sono entrambi soggetti al ribasso offerto dall'Impresa partecipante e che quindi il solo importo non soggetto a ribasso risulta quello degli oneri della sicurezza pari ad €. 37.724,22

Risposta :

Si conferma che, così come previsto al punto 6.1 del Disciplinare di gara (pag. 9), sia i costi della progettazione esecutiva che i costi della manodopera sono soggetti a ribasso.

Non sono soggetti a ribasso i soli oneri della sicurezza.


Chiarimento PI090423-24

Ultimo aggiornamento: 13/03/2024 10:07

Domanda : Spett.le Amministrazione da una lettura congiunta tra Disciplinare di Gara, Schema di Contratto, Capitolato speciale d'appalto non abbiamo compreso come viene disciplinato il pagamento della progettazione esecutiva. Premesso che l'art. 44 comma 6 del Dlgs 36/2023 prevede che siano specificate "le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta", si chiede a codesta Amministrazione di provvedere - se non disposto nei documenti di gara - a definire i termini di pagamento della progettazione. In attesa di cortese riscontro, Cordiali Saluti.

Risposta :

SI VEDA IL CAPITOLATO SPECIALE I PARTE PAG. 4

“Art. 1.6 – Progettazione esecutiva: mancata approvazione.

1. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito – se ritenuto opportuno - il progettista del progetto definitivo. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell’affidatario entro 30 giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel presente capitolato.”

Si ribadisce, pertanto quanto indicato dall’art. 44, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante procederà alla corresponsione di una quota in acconto diretta al progettista, entro 30 giorni come sopra specificato, degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.


Chiarimento PI089018-24

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024 13:08

Domanda : Buongiorno, si inviano le seguenti richieste di chiarimento: - Relativamente ai documenti contenuti nella BUSTA B - OFFERTA TECNICA si evidenzia che per le relazioni afferenti ai criteri A e B il Disciplinare di Gara indica un carattere avente dimensione 10 punti, mentre per i criteri C,D ed E il Disciplinare di Gara indica un carattere con dimensione 11 punti; si chiede se l’apparente incongruenza delle indicazioni possa derivare da un errore materiale e si debba tenere un carattere con dimensione 10 per tutti i documenti. - Nella tabella A a pagina 38 del Disciplinare di Gara, relativamente alla Relazione tecnica B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta, sono previsti due criteri: B.1) Valore tecnico delle proposte migliorative relative agli interventi edili individuati nella categoria OG1; B.1) Valore tecnico delle proposte migliorative relative agli interventi edili individuati nella categoria OG11. Si chiede se il secondo criterio, a causa di un mero refuso vada corretto come di seguito: B.2) Valore tecnico delle proposte migliorative relative agli impianti tecnologici individuati nella categoria OG11 Cordiali saluti

Risposta : Buongiorno,

Per quanto attiene al primo quesito, si conferma che le relazioni dovranno esser sviluppate nel carattere richiesto con dimensione 10.

Si conferma infine che il Criterio oggetto del secondo quesito, deve intendersi così come di seguito specificato: “B.2) Valore tecnico delle proposte migliorative relative agli impianti tecnologici individuati nella categoria OG11”.


Ultimo aggiornamento: 26-07-2024, 09:49