Domanda : In riferimento alla presente procedura di gara, si sottopongono i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede conferma che ASP CHARITAS e ASP COMUNI MODENESI AREA NORD, siano enti di diritto pubblico e pertanto non soggetti al Decreto Dignità. In caso contrario, si chiede conferma che gli eventuali aumenti contributivi da riconoscere ai lavoratori somministrati per effetto dei rinnovi di contratto, così come previsti dal Decreto Dignità, dovranno essere successivamente aggiunti al costo del lavoro, anziché essere coperti dal margine di agenzia, in quanto rientrando a tutti gli effetti nelle voci che compongono il costo del lavoro; 2. in merito alla presenza della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere quali sono le agenzie che attualmente somministrano il personale, e nell'eventualità in cui le committenti dovessero essere soggette al Decreto Dignità, si chiede di poter conoscere il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato; 3. in riferimento al requisito sulla capacità economica e finanziaria, si chiede conferma che si potrà far riferimento al triennio 2020 - 2021 - 2022 in quanto il bilancio d'esercizio 2023 non è stato ancora approvato; 4. in riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, si chiede se gli importi pari ad € 1.800.000,00 ed € 4.000.000,00 debbano essere intesi come "valore complessivo dei due servizi di somministrazione lavoro temporaneo di durata annuale", oppure se ciascun servizio debba essere di importo minimo rispettivamente pari ad € 1.800.000 ed € 4.000.000; 5. si chiede conferma che gli importi delle polizze provvisorie, oltre al 30% per il possesso della certificazione ISO 9001, potranno essere ulteriormente ridotti del 20% per il possesso della certificazione SA8000, così come previsto dal nuovo codice degli appalti (rif. allegato II.13); 6. considerato che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse; 7. si chiede se ci dovessero essere delle spese di pubblicazione da dover rimborsare, nonché gli eventuali importi; 8. Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo, in considerazione anche del fatto che il margine posto a base d'asta pari ad € 1,20, non sarebbe sufficiente a coprire tutte le festività comprese nell'anno; 9. Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi alla percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati nell'ultimo biennio; 10. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 11. Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia); 12. in riferimento all'allegato 1 schema di calcolo del costo del lavoro, si comunica che il valore dell'indennità di vacanza contrattuale non risulta allineato agli adeguamenti retributivi introdotti da Gennaio 2024 (ad es. area operatori esperti, il valore deve essere pari ad € 61,06 e non € 31,72 oltre al fatto che l'una tantum è stata abolita), inoltre tra i contributi delle agenzie per il lavoro non è stato inserito la monetizzazione dei permessi sindacali. Alla luce di quanto precedentemente riportato, si chiede di confermare che il margine di agenzia offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori; 13. Si chiede conferma se per la mancata fornitura di profili professionali richiesti per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata del loro reperimento sul mercato, non vengano applicate le penali (personale sanitario – causa conseguenze covid); 14. Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo alle ASP; 15. nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208; 16. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); 17. Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
Risposta :
1. Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono parte della pubblica amministrazione e ad esse non si applicano le previsioni del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
2. Gli attuali contraenti con le amministrazioni committenti sono reperibili nella sezione “Amministrazione trasparente” dei rispettivi siti istituzionali. Tutti i contratti vigenti sono stati stipulati nel merito dei precedenti appalti e quindi non soggetti alle previsioni del “Decreto dignità”. Non esiste contrattazione di secondo livello che abbia derogato rispetto alla normativa generale.
3. Si da conferma che, con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2) del Disciplinare di gara, è possibile presentare il fatturato relativo ai bilanci approvati degli esercizi 2020-2021-2022.
4. Si comunica che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3) del Disciplinare di gara è soddisfatto se:
- con riferimento al lotto 1, sono stati eseguiti negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) almeno due servizi analoghi a quello di affidamento, ciascuno della durata di un anno e ciascuno di importo minimo pari a € 1.800.000,00;
- con riferimento al lotto 2, sono stati eseguiti negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) almeno due servizi analoghi a quello di affidamento, ciascuno della durata di un anno e ciascuno di importo minimo pari a € 4.000.000,00.
5. Vedasi risposta ad un precedente quesito.
6. Vedasi in proposito risposta d un precedente quesito.
7. Vedasi risposta ad un precedente quesito.
8. Il vigente contratto nazionale Funzioni Locali stipulato il 16/11/2022, rispetto alle festività lavorate, prevede, al comma 3 dell’art. 74, che la retribuzione oraria debba essere ottenuta dividendo quella mensile per 156. Pertanto al lavoratore impiegato in giornata festiva dovranno essere corrisposte, se l’orario assegnato ne rispetta le previsioni le maggiorazioni di cui all’art. 30 lettere b) c) d) del succitato CCNL e, in ottemperanza all’art. 4 comma 6 del capitolato esse dovranno essere oggetto di una fatturazione a sé. Pertanto di ritiene che nessuna retribuzione dovrà essere corrisposta per le festività godute.
9. I dati di assenteismo delle annate precedenti non vengono forniti in quanto, venendo dall’emergenza pandemica, essi non sono indicativi dell’effettivo assenteismo previsto per il biennio oggetto della gara. Possiamo solo confermare che essi sono in linea con quelli registrati in attività simili a quelle in cui verrà impiegato il personale in questione.
10. si conferma che i permessi stabiliti dal CCNL rientrano in quanto previsto dall’art. 4 comma 10 lett. j del capitolato ovvero compresi nella tariffa oraria.
11. La tabella retributiva che determina il costo orario ricomprende anche il rateo di ferie massimo maturabile da parte del lavoratore (calcolato a livello mensile come 1/12 di 34 giorni annui): questo dovrà essere preso a riferimento per la fatturazione oraria, sommato al margine d’agenzia definito dalla gara e alle eventuali indennità contrattuali. Ne consegue che nulla di aggiuntivo debba essere preteso dalla APL per ferie godute o liquidate a personale da essa somministrato.
12. La tabella delle retribuzioni vigenti a Marzo 2024 è stata rivista e pubblicata e riporta il costo per ora lavorata da applicare, sommato al margine di agenzia. Altre indennità contrattuali verranno fatturate in aggiunta senza aggio, così come i permessi spettanti in forza del CCNL Funzioni Locali applicato. Per quanto invece riguarda le ferie godute o liquidate, il costo orario comprende anche il relativo rateo, per cui si verifica la situazione di cui alla risposta al precedente punto 11.
13. In regime ordinario si applicano le penali, in caso di situazioni emergenziali e imprevedibili non si applicano le penali.
14. Si conferma che gli oneri per la sorveglianza sanitaria per entrambi i lotti rimangono a carico dell’utilizzatore, come precisato dall’art. 5 comma 12 del Capitolato di gara.
15. La risposta è affermativa.
16. tutti i contratti individuali stipulati nel periodo di vigenza contrattuale verranno portati a termine e retribuiti all’agenzia attraverso la quale essi sono stati stipulati. Eventuali assunzioni a tempo indeterminato da parte dell’APL, se non soggette alla clausola sociale in caso di cambio di appalto, non impegnano la committenza oltre la conclusione del contratto scaturito dalla presente procedura.
17. la risposta è affermativa.