Salta al contenuto

Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO CONTRO TUTTI I DANNI A PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE – PERIODO 30/06/2024-31/12/2028
Ente appaltanteCENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CASTELFRANCO EMILIA E SAN CESARIO SUL PANARO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto475.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema27/03/2024
Termine richiesta chiarimenti19/04/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte29/04/2024 12:00
Apertura busta amministrativa29/04/2024 12:15
Data chiusura procedura24/06/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Prandi Monica

telefono: 059959226

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO CONTRO TUTTI I DANNI A PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE – PERIODO 30/06/2024-31/12/2028

CIG: B0F9F9C6A7

Chiarimenti

Chiarimento PI147190-24

Ultimo aggiornamento: 22/04/2024 13:26

Domanda : Buongiorno, si riportano due chiarimenti : 1 - In merito al sinistro occorso in data 03/07/23 si chiede di fornire: - una descrizione dei danni sofferti dall’assicurato, in termini di cespiti danneggiati (numero e tipologia); - una suddivisione dell’importo a riserva fra danni riconducibili alla garanzia “Eventi atmosferici”, “Beni all’aperto per naturale desti-nazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici)” e “Grandine su fragili (nell’ambito di fenomeni atmosferici)”. Si chiede, inoltre, di fornire un aggiornamento della riserva del sinistro, se disponibile. 2 - Si chiede di precisare se gli importi a riserva siano al lordo o al netto della relativa franchigia.

Risposta :

Quesito 1. In merito al sinistro occorso in data 03/07/23 si chiede di fornire: - una descrizione dei danni sofferti dall’assicurato, in termini di cespiti danneggiati (numero e tipologia); - una suddivisione dell’importo a riserva fra danni riconducibili alla garanzia “Eventi atmosferici”, “Beni all’aperto per naturale desti-nazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici)” e “Grandine su fragili (nell’ambito di fenomeni atmosferici)”. Si chiede, inoltre, di fornire un aggiornamento della riserva del sinistro, se disponibile.

Risposta 1 >> Come indicato nel report sinistri allegato alla Relazione tecnico illustrativa, trattasi di evento atmosferico di forte intensità che ha colpito il territorio di Castelfranco Emilia, con forti grandinate (dimensioni dei chicchi di grandine di sopra alla media), vento e pioggia intensa caduta in un breve lasso di tempo. I ragione di ciò si sono verificate infiltrazioni d'acqua provenienti dal coperto presso diverse scuole ed impianti sportivi (approssimativamente presso quattro scuole, e tre palestre\palazzetti) di proprietà comunale, e in qualche caso si sono verificati danneggiamenti di manufatti e rottura di vetri causati dalla grandine.

Si sono ovviamente verificati anche danni subiti da beni posti all’aperto, la cui copertura assicurativa è tutta da verificare, quali a titolo esemplificativo: danni subiti dalla pubblica Illuminazione, danni subiti da impianti semaforici (divelti da raffiche di vento), danni a segnaletica stradale verticale, cartellonistica, e pali deformati dalla forza del vento. Al momento non si registrano ulteriori aggiornamenti dell’entità della riserva indicata, rispetto quanto riportato nel report richiamato.

Quesito 2. Si chiede di precisare se gli importi a riserva siano al lordo o al netto della relativa franchigia.

Risposta 2 >> Gli importi indicati a titolo di riserva nel report sinistri reso disponibile agli operatori economici riurlano al lordo dell’applicazione di eventuali scoperti o franchigie.

Chiarimento PI135496-24

Ultimo aggiornamento: 16/04/2024 08:32

Domanda : Buongiorno, con la seguente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione Cyber di pagina 27 del capitolato con la seguente, senza che la stessa venga conteggiata tra le due varianti libere a disposizione: ESCLUSIONE CYBER 1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi: 1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto; 1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto; a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase. 2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico. 3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati. 4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti. 5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce. Definizioni 6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico. 7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. 8. Per Incidente Cyber si intende: 8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o 8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. 9. Per Sistema informatico si intende: 9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte. 10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico. 11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi. 2. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione Malattie trasmissibili di pagina 28 con la seguente, senza che la stessa venga conteggiata tra le due varianti libere a disposizione: ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza. Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. La polizza è modificata per includere quanto segue: In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a: 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile; 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo. Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione: Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione. Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati. 3. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione della Sanctions Limitations Exclusion Clause di pagina 36 con la seguente, senza che la stessa venga conteggiata tra le due varianti libere a disposizione: Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

Risposta :

Quesito 1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione Cyber di pagina 27 del capitolato con la seguente, senza che la stessa venga conteggiata tra le due varianti libere a disposizione.

Risposta 1 Premesso che il C.T. di gara, lotto 2, prevede l’esclusione dei danni derivanti o connessi a dati o software, e in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio, l’Allegato E – Criteri di Valutazione Offerta Tecnica – alla voce “NOTA PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA” stabilisce che in riferimento alla cosiddetta Cyber esclusioni “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi.”; pertanto tale previsione non impegna le varianti libere 9 e 10 del surrichiamato Allegato E.


Quesito 2. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione Malattie trasmissibili di pagina 28 con la seguente, senza che la stessa venga conteggiata tra le due varianti libere a disposizione.

Risposta 2 Premesso che il C.T. di gara, lotto 2, prevede all’art.33, punto IV la “Esclusione dei danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili”, l’Allegato E – Criteri di Valutazione Offerta Tecnica – alla “NOTA PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA” stabilisce che in riferimento ai danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi.”; pertanto tale previsione non impegna le varianti libere 9 e 10 del surrichiamato Allegato E.

Quesito 3. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione della Sanctions Limitations Exclusion Clause di pagina 36 con la seguente, senza che la stessa venga conteggiata tra le due varianti libere a disposizione:

Risposta 3 Premesso che l'art.50 del C.T. - Misure restrittive (Sanctions Limitation Esclusion Clause) - prevede il rispetto di sanzioni, divieti o restrizioni imposte da risoluzioni di organismi nazionali o internazionali, l’Allegato E – Criteri di Valutazione Offerta Tecnica – alla “NOTA PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA” stabilisce che in materia di sanzioni applicati dalla Repubblica Italiana, dall'Unione Europea o da organismi internazionali “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi.”; pertanto tale previsione non impegna le varianti libere 9 e 10 del surrichiamato Allegato E.

Ultimo aggiornamento: 24-10-2024, 10:47