Salta al contenuto

Dati del bando

COPERTURA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI
Ente appaltanteACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.500.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema10/04/2024
Termine richiesta chiarimenti26/04/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte08/05/2024 12:00
Apertura busta amministrativa09/05/2024 09:00
Data chiusura procedura26/06/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Nitti Francesco

telefono: 051292420

Fiorentini Anna Rita

telefono: 051292474

Martinetti Lucia

telefono: 051292345

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Polizza globale fabbricati

CIG: B130A6C1B2

Chiarimenti

Chiarimento PI156105-24

Ultimo aggiornamento: 30/04/2024 16:35

Domanda : Buonasera, a seguire invio altri due chiarimenti per la gara in oggetto: 1 - Si chiede se per “singolo fabbricato” possa intendersi sia il singolo fabbricato validamente separato da spazio vuoto (>20 metri) da altri fabbricati, sia il complesso di edifici costituiti da uno o più corpi di fabbrica uniti tra di loro e/o non validamente separati, anche se aventi numeri civici diversi. 2 - Relativamente ai danni da cedimento strutturale del 06.08.2020, 15.01.2021, 22.12.2021, 29.12.2021 si chiede di fornire un aggiornamento della riserva. Si chiede inoltre di precisare quanti e quali fabbricati siano interessati da fenomeni di cedimento strutturale e/o collasso delle fondazioni. Saluti

Risposta : Si allega risposta.

Chiarimento PI160733-24

Ultimo aggiornamento: 30/04/2024 13:02

Domanda : In merito alla risposta al QUESITO REGISTRO DI SISTEMA PI155813-24 DEL 24.04.2024 pubblicato in data 29/04/2024 si rettifica la risposta n. 7 fornita, come segue: Quesito: In merito ai sinistri riportati nella “Tabella Sopra SIR”, si chiede di precisare se gli importi liquidati siano al lordo o al netto della relativa franchigia Risposta corretta: La Compagnia uscente dichiara che gli importi liquidati per i sinistri RCT sopra SIR siano da intendersi al netto franchigia Si prega quindi di non tener conto di quanto precedentemente pubblicato. Si pubblica documento sostitutivo, corretto ed aggiornato.

Risposta :

In merito alla risposta al QUESITO REGISTRO DI SISTEMA PI155813-24 DEL 24.04.2024 pubblicato in data 29/04/2024 si rettifica la risposta n. 7 fornita, come segue:

Quesito: In merito ai sinistri riportati nella “Tabella Sopra SIR”, si chiede di precisare se gli importi liquidati siano al lordo o al netto della relativa franchigia
Risposta corretta: La Compagnia uscente dichiara che gli importi liquidati per i sinistri RCT sopra SIR siano da intendersi al netto franchigia

Si prega quindi di non tener conto di quanto precedentemente pubblicato.
Si pubblica documento sostitutivo, corretto ed aggiornato.

Chiarimento PI156712-24

Ultimo aggiornamento: 30/04/2024 12:32

Domanda : - Si chiede se sia previsto un limite numerico di varianti peggiorative libere - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’emissione di polizze separate Incendio e RC - Art. 1 – ESCLUSIONI, atteso che la polizza è una rischi nominati si chiede conferma che la lettera i) per “eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate” debba invece intendersi “eventi espressamente coperti dalla polizza” - Art. 2 - INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI: comprende rischio locativo, relativamente al quale non rileviamo però partita assicurata né limite di indennizzo. Chiediamo conferma non debba intendersi assicurato - Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi. - Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; - Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza - Con riferimento ai vincoli si chiede se laddove prevedano “A non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dalle Condizioni Generali di Assicurazione” possano essere modificati in “A non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto, salvo diritto di cessazione anticipata ai sensi e nei termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.” O comunque si chiede conferma che in caso di cessazione anticipata della polizza da qualunque causa determinata si estingua l’obbligo della Compagnia anche nei confronti degli Istituti di Credito - Si chiede conferma che la copertura sia operante per i soli immobili collaudati e pronti all’uso - Si chiede conferma che la proroga tecnica di 6 mesi non sia dovuta in caso di recesso per sinistro esercitato ai sensi dell’ ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO - Si chiede se debbano intendersi in copertura impianti e pannelli fotovoltaici ed in caso di risposta affermativa si chiede di conoscerne valore assicurato e relativa ubicazione - Si chiede conferma che lo stop loss di euro 100.000.000,00 debba intendersi il limite massimo di indennizzo di polizza per sinistro ed annualità assicurativa, fermi i sottolimiti previsti per le singolo garanzie - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” – Multiramo DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: Relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • qualsiasi danno da interruzione d’attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (?definizione) e/o un “Incidente Cyber” (?definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (?definizione) e/o un “Incidente Cyber” (?definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. Relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile: • i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; • e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (?definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più deipredetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità: (i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento; (ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; (iii) in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine “entità” comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

Risposta : Si veda allegato.

Chiarimento PI155813-24

Ultimo aggiornamento: 29/04/2024 11:59

Domanda : Buonasera. si sottopongono i seguenti quesiti : 1 - Si chiede di confermare che quanto indicato nel Disciplinare alla voce “Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto” sia relativo agli aumenti della somma assicurata disciplinati nel Capitolato agli artt. Art. 6 – ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO e Art. 7 - ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE – OPERANTE. 2 - Si chiede di confermare che i punti 5 e 6 dell’offerta tecnica siano fra di loro alternativi, non potendo essere selezionati entrambi. Stessa cosa si chiede di fare per i punti 7 e 8. 3 – Si chiede di fornire l’elenco dei beni assicurati (stima). 4 - Si chiede di indicare le franchigie operanti nella polizza in corso per le seguenti garanzie: - acqua condotta; - Spese ricerca guasto. 5 - Si chiede di confermare che l’ente non ha subito danni da inondazione/alluvione/allagamento in occasione dell’eventi atmosferici di carattere eccezionale che ha interessato la regione Emilia Romagna nel mese di maggio 2023. 6 – In merito ai sinistri riportati nella “Tabella Sopra SIR”, si chiede di precisare se gli importi riservati siano al lordo o al netto della relativa franchigia. 7 - In merito ai sinistri riportati nella “Tabella Sopra SIR”, si chiede di precisare se gli importi liquidati siano al lordo o al netto della relativa franchigia. 8 - Si chiede di precisare se la garanzia “grandine su fragili” abbia un limite annuo. 9 - Si chiede di confermare l’esclusione dall’ambito della copertura assicurativa di BOSCHI, AREE VERDI, ALBERI, COLTIVAZIONI FLOREALI E AGRICOLE IN GENERE. 10 - Si chiede di indicare se, nell’elenco degli enti assicurati, figurino impianti fotovoltaici e solari. Nel caso di positiva risposta si chiede di fornire - per ogni impianto - ubicazione, valore assicurato, anno di costruzione. In assenza di tali dati, si chiede di fornirne almeno il numero indicativo ed il relativo valore assicurato. 11 - In merito alle garanzie di cui alla Sezione B) RESPONSABILITÀ CIVILE si chiede di precisare se il limite operante in caso di incendio sia pari al massimale della garanzia Ricorso terzi. Diversamente si chiede di indicarlo. Saluti

Risposta : Si veda allegato.

Ultimo aggiornamento: 29-10-2024, 08:59