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Dati del bando

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 187, COMMA 1, CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DETERMINATA IN BASE ALLA VALUTAZIONE DEI SOLI ELEMENTI TECNICI QUALITATIVI E QUANTITATIVI, AI SENSI DEGLI ARTT. 183, 185 DEL D.LGS. N. 36/2023 SU PIATTAFORMA SATER PER LA CONCESISONE DI SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE POST INCIDENTE SULLE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI “TERRE E FIUMI”
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto126.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema15/04/2024
Termine richiesta chiarimenti26/04/2024 09:00
Termine presentazione delle offerte/risposte02/05/2024 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gardellini Gianni

telefono: 3665712614

Siviero Anita

telefono: 0532383111
cellulare: 3495599995

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE POST INCIDENTE SULLE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI “TERRE E FIUMI”

CIG: B13E915069
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI157331-24

Ultimo aggiornamento: 26/04/2024 18:10

Domanda : Preso atto delle richieste di chiarimenti ricevute, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, al fine di non impedire la libera e ampia manifestazione di interesse, con il presente avviso, si ritiene doveroso escludere ogni riferimento alla classe relativa alla dimensione dei rifiuti trattati per le seguenti categorie di iscrizione all’albo Nazionale Gestori Ambientali: 2bis, 4, 5, 8. Pertanto sono ammessi a presentare la propria candidatura alla successiva procedura negoziata, indistintamente dalla classe, gli operatori economici di cui all’art. 65 del D.Lgs 36/2023, purché soggetti che possono legalmente esercitare le attività oggetto del presente avviso ed in particolare essere in possesso di: - Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 2 bis ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente; - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 4: “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente; - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 5, “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente, (Come disposto dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n. 240/ALBO/PRES del 09.02.2011, alla procedura saranno ammessi gli operatori iscritti in categoria 5, in quanto l’operatore economico in detta categoria può regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (ferrosi o meno) prodotti da terzi di cui alle categorie 4 e 4 bis. L’art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006); - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 8, “intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'Ambiente. Si conferma la Classe E (valore fino € 200.000,00) per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, “bonifica siti contaminati”, al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro, così come previsto dall'art. 8, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406/1998 e come da parere ANAC n. 82, del 23/04/2014. Poiché la presente fase è puramente esplorativa e necessaria alla sola individualizzazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e, secondo quanto indicato nella propria determinazione n. 118 del 12/04/2024: “l’avviso esplorativo di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico della Unione dei Comuni Terre e Fiumi, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, l’indagine di mercato, senza possibilità di avanzare pretese di alcun genere”, le precisazioni pubblicate non sono da ritenersi modifiche sostanziali di elementi fondamentali dell’appalto pubblico in quanto non è in corso la negoziazione. Con l’avvio della negoziazione gli atti di gara terranno conto di quanto ora pubblicamente chiarito.

Risposta :

Preso atto delle richieste di chiarimenti ricevute, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, al fine di non impedire la libera e ampia manifestazione di interesse, con il presente avviso, si ritiene doveroso escludere ogni riferimento alla classe relativa alla dimensione dei rifiuti trattati per le seguenti categorie di iscrizione all’albo Nazionale Gestori Ambientali: 2bis, 4, 5, 8.
Pertanto sono ammessi a presentare la propria candidatura alla successiva procedura negoziata, indistintamente dalla classe, gli operatori economici di cui all’art. 65 del D.Lgs 36/2023, purché soggetti che possono legalmente esercitare le attività oggetto del presente avviso ed in particolare essere in possesso di:
- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 2 bis ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente;
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 4: “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente;
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 5, “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente, (Come disposto dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n. 240/ALBO/PRES
del 09.02.2011, alla procedura saranno ammessi gli operatori iscritti in categoria 5, in quanto l’operatore economico in detta categoria può regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (ferrosi o meno)
prodotti da terzi di cui alle categorie 4 e 4 bis. L’art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006);
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 8, “intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'Ambiente.
Si conferma la Classe E (valore fino € 200.000,00) per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, “bonifica siti contaminati”, al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro, così come previsto dall'art. 8, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406/1998 e come da parere ANAC n. 82, del 23/04/2014.

Poiché la presente fase è puramente esplorativa e necessaria alla sola individualizzazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e, secondo quanto indicato nella propria determinazione n. 118 del 12/04/2024: “l’avviso esplorativo di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico della Unione dei Comuni Terre e Fiumi, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, l’indagine di mercato, senza possibilità di avanzare pretese di alcun genere”, le precisazioni pubblicate non sono da ritenersi modifiche sostanziali di elementi fondamentali dell’appalto pubblico in quanto non è in corso la negoziazione.

Con l’avvio della negoziazione gli atti di gara terranno conto di quanto ora pubblicamente chiarito.

Chiarimento PI156426-24

Ultimo aggiornamento: 26/04/2024 18:08

Domanda : Buonasera, A seguito del chiarimento che corregge la descrizione della Classe E e ne conferma l’obbligatorietà, correggendo quindi la descrizione ma non la classe e che viene confermata, richiedendo quindi per la partecipazione al bando tra i requisiti di idoneità professionale, l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4, 5 e 8 nella classe E “quantità annua complessiva trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate “ . Si chiede la rimodulazione di tale requisito riparametrandolo alla reale esigenza delle attività previste ovvero l’iscrizione alla categoria F “ annua complessiva trattata inferiore a 3.000”. E’ del tutto evidente che la richiesta di categorie superiori e del tutto ultronea e sproporzionata alla reale esigenze, e ciò impedisce la libera e ampia partecipazione alla manifestazione di interesse . Solo per fare qualche esempio la categoria F è stata sufficiente per partecipare al medesimo servizio per la Città di Torino , il Comune di Roma , Il comune di Bologna , la Provincia di Ferrara , il Comune di Ferrara ecc. Anche da un punto di vista puramente economico se si prende il prezzo medio di smaltimento di un rifiuto pericoloso a 60,00€/ Ton l’obbligo della classe E vuol dire smaltirne oltre 3.000 Ton ovvero con un costo di smaltimento di almeno € 180.000,00 all’ anno (60*3000) contro una manifestazione di interesse che valuta l’importo di concessione € 42.000,00 all’ anno . Vista la evidente sproporzione della richiesta della classe E alla luce delle richieste di gare di enti con un numero di interventi molto maggiori e la non coerenza fra valore di concessione e costi di smaltimento , si chiede di correggere la richiesta e di permettere la partecipazione anche alle imprese in possesso della classe F nelle categorie richieste . Cordiali saluti

Risposta : Relativamente al quesito posto si comunica che in data odierna è stato pubblicato un avviso pubblico di chiarimento. Cordiali saluti.

Chiarimento PI155255-24

Ultimo aggiornamento: 24/04/2024 12:25

Domanda : A seguito quesiti ricevuti, con il presente avviso, si rende pubblico che, nei requisiti di idoneità professionale indicati nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, volto ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, per un errore materiale di scrittura, si riporta nella quantità annua complessiva di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (classe E) la seguente dicitura: “annua complessiva trattata inferiore a 3.000”. In merito a quanto indicato dal D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente, la quantità annua di cui alla classe E è da ritenersi la seguente: “quantità annua complessiva trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate”. Per quanto riguarda la sottocategoria 4bis di cui al punto b.6) dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, poiché tale iscrizione non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti (ad esempio le categorie 2-bis o 4 ordinaria), nella successiva procedura negoziata, tale sottocategoria sarà esclusa da quelle necessarie per essere ammessi a presentare offerta. Poiché la presente fase è puramente esplorativa e necessaria alla sola individualizzazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e, secondo quanto indicato nella propria determinazione n. 118 del 12/04/2024: “l’avviso esplorativo di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico della Unione dei Comuni Terre e Fiumi, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, l’indagine di mercato, senza possibilità di avanzare pretese di alcun genere”, le precisazioni pubblicate non sono da ritenersi modifiche sostanziali di elementi fondamentali dell’appalto pubblico in quanto non è in corso la negoziazione. Con l’avvio della negoziazione gli atti di gara terranno conto di quanto ora chiarito pubblicamente.

Risposta :

A seguito quesiti ricevuti, con il presente avviso, si rende pubblico che, nei requisiti di idoneità professionale indicati nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, volto ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, per un errore materiale di scrittura, si riporta nella quantità annua complessiva di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (classe E) la seguente dicitura: “annua complessiva trattata inferiore a 3.000”.

In merito a quanto indicato dal D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente, la quantità annua di cui alla classe E è da ritenersi la seguente: “quantità annua complessiva trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate”.

Per quanto riguarda la sottocategoria 4bis di cui al punto b.6) dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, poiché tale iscrizione non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti (ad esempio le categorie 2-bis o 4 ordinaria), nella successiva procedura negoziata, tale sottocategoria sarà esclusa da quelle necessarie per essere ammessi a presentare offerta.

Poiché la presente fase è puramente esplorativa e necessaria alla sola individualizzazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e, secondo quanto indicato nella propria determinazione n. 118 del 12/04/2024:l’avviso esplorativo di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico della Unione dei Comuni Terre e Fiumi, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, l’indagine di mercato, senza possibilità di avanzare pretese di alcun genere, le precisazioni pubblicate non sono da ritenersi modifiche sostanziali di elementi fondamentali dell’appalto pubblico in quanto non è in corso la negoziazione.

Con l’avvio della negoziazione gli atti di gara terranno conto di quanto ora chiarito pubblicamente.

Chiarimento PI143048-24

Ultimo aggiornamento: 24/04/2024 12:12

Domanda : Con la presente, si desidera portare alla cortese attenzione dell’Ente in indirizzo, il breve quesito di seguito riportato. Nel dettaglio, con specifico rimando alla richiesta iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categorie 4 e 4 bis di cui all'art. 2 lett. b.2 e b.5 dell'Avviso, si chiede di voler ammettere alla procedura anche gli operatori iscritti unicamente in Categoria 5; in tal caso, infatti, l’operatore economico può regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (ferrosi o meno) prodotti da terzi di cui alle categorie 4 e 4 bis. L’art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) precisa infatti che “gli Enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (n.d.r. categoria 5) sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (n.d.r. categorie 4 e 4 bis)”. Conformemente si veda la circolare del Ministero dell’Ambiente n. 240/ALBO/PRES del 09.02.2011, ai cui sensi l’iscrizione alla Categoria 5 è assorbente di quella nelle suddette categorie. Restando a Vostra disposizione per qualsivoglia delucidazione, integrazione o chiarimento, ed in attesa di Vs. gentile riscontro, cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.

Risposta :

Relativamente ai quesiti posti si comunica che in data odierna, con numero di sistema PI155200-24, a chiarimento è stato pubblicato un avviso pubblico

Chiarimento PI146666-24

Ultimo aggiornamento: 24/04/2024 12:04

Domanda : Richiesta di modifica in autotutela relativa all'AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 187, COMMA 1, ADOTTANDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA BASATA SULLA VALUTAZIONE DEI SOLI ELEMENTI TECNICI QUALITATIVI E QUANTITATIVI, CONFORMEMENTE AGLI ARTT. 183, 185 DEL D.LGS. N. 36/2023, IMPLEMENTATO TRAMITE LA PIATTAFORMA SATER PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE POST-INCIDENTE SULLE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI “TERRE E FIUMI”. All'articolo 2, riguardante gli Operatori economici ammessi a partecipare alla gara, tra i requisiti di idoneità professionale, si richiede l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4, 5 e 8 nella classe E quantità annua complessiva trattata inferiore a 3.000 tonnellate . La classe per quantità inferiore a 3.000 tonnellate è la F , la E è per quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate . Si chiede quindi di correggere la Classe indicata sostituendo la classe E quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate con la classe F quantità inferiore a 3.000 tonnellate. All'articolo 2, riguardante gli Operatori economici ammessi a partecipare alla gara, tra i requisiti di idoneità professionale, si richiede l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Sottocategoria 4bis, la quale comprende: "attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi", ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Tuttavia, come stabilito dalla Delibera n. 2 del 24 aprile 2018 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, l’iscrizione nella categoria 4bis è esclusivamente riservata alle imprese che non possiedono iscrizioni contemporanee in altre categorie dell'Albo relative al trasporto di rifiuti. Questa sottocategoria è specificamente dedicata alle imprese che si occupano unicamente del trasporto di rifiuti non pericolosi composti da metalli ferrosi e non ferrosi, come specificato nella tipologia indicata nella Delibera . Essendo tale categoria escludente ovvero non è possibile possederla assieme ad altre categorie ed essendo ricompresa nelle categorie 4 o 5 obbligatorie la sua richiesta può invalidare la procedura in quanto è divergente con una norma superiore , e quanto indicato ovvero : “ alla procedura saranno ammessi gli operatori iscritti in categoria 5, in quanto l’operatore economico in detta categoria può regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (ferrosi o meno) prodotti da terzi di cui alle categorie 4 e 4 bis. L’art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006)” sottolinea tale anomalia in quanto le iscrizioni 4 e 5 sono richieste in conto proprio per questo tipo di attività e non in conto terzi quindi il trasporto di rottami ferrosi conto terzi con le iscrizioni richieste in gara non si può fare . Tale iscrizione nelle cat. 4 e 5 in conto proprio ( ovvero se nella categoria 5 sono stati inseriti anche i codici CER non pericolosi anche solo con la categoria 5) deve essere in conto proprio in quanto tutto il servizio è svolto in conformità dell’ art 230 del codice dell’ ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Si chiede quindi di Correggere la Classe nelle categorie 4, 5 e 8 indicata sostituendo la classe E quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate con la classe F quantità inferiore a 3.000 tonnellate . Eliminare il punto b.6) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Sottocategoria 4bis: “attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi” ai sensi cui all’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 Eliminare la frase “ prodotti da terzi “del punto b.3) Cordiali saluti

Risposta :

Relativamente ai quesiti posti si comunica che in data odierna, con numero di sistema PI155200-24, a chiarimento è stato pubblicato un avviso pubblico

Ultimo aggiornamento: 30-04-2024, 16:57