Domanda : Preso atto delle richieste di chiarimenti ricevute, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, al fine di non impedire la libera e ampia manifestazione di interesse, con il presente avviso, si ritiene doveroso escludere ogni riferimento alla classe relativa alla dimensione dei rifiuti trattati per le seguenti categorie di iscrizione all’albo Nazionale Gestori Ambientali: 2bis, 4, 5, 8. Pertanto sono ammessi a presentare la propria candidatura alla successiva procedura negoziata, indistintamente dalla classe, gli operatori economici di cui all’art. 65 del D.Lgs 36/2023, purché soggetti che possono legalmente esercitare le attività oggetto del presente avviso ed in particolare essere in possesso di: - Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 2 bis ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente; - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 4: “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente; - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 5, “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente, (Come disposto dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n. 240/ALBO/PRES del 09.02.2011, alla procedura saranno ammessi gli operatori iscritti in categoria 5, in quanto l’operatore economico in detta categoria può regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (ferrosi o meno) prodotti da terzi di cui alle categorie 4 e 4 bis. L’art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006); - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 8, “intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'Ambiente. Si conferma la Classe E (valore fino € 200.000,00) per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, “bonifica siti contaminati”, al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro, così come previsto dall'art. 8, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406/1998 e come da parere ANAC n. 82, del 23/04/2014. Poiché la presente fase è puramente esplorativa e necessaria alla sola individualizzazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e, secondo quanto indicato nella propria determinazione n. 118 del 12/04/2024: “l’avviso esplorativo di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico della Unione dei Comuni Terre e Fiumi, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, l’indagine di mercato, senza possibilità di avanzare pretese di alcun genere”, le precisazioni pubblicate non sono da ritenersi modifiche sostanziali di elementi fondamentali dell’appalto pubblico in quanto non è in corso la negoziazione. Con l’avvio della negoziazione gli atti di gara terranno conto di quanto ora pubblicamente chiarito.
Risposta :
Preso atto delle richieste di chiarimenti ricevute, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, al fine di non impedire la libera e ampia manifestazione di interesse, con il presente avviso, si ritiene doveroso escludere ogni riferimento alla classe relativa alla dimensione dei rifiuti trattati per le seguenti categorie di iscrizione all’albo Nazionale Gestori Ambientali: 2bis, 4, 5, 8.
Pertanto sono ammessi a presentare la propria candidatura alla successiva procedura negoziata, indistintamente dalla classe, gli operatori economici di cui all’art. 65 del D.Lgs 36/2023, purché soggetti che possono legalmente esercitare le attività oggetto del presente avviso ed in particolare essere in possesso di:
- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 2 bis ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente;
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 4: “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente;
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 5, “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente, (Come disposto dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n. 240/ALBO/PRES
del 09.02.2011, alla procedura saranno ammessi gli operatori iscritti in categoria 5, in quanto l’operatore economico in detta categoria può regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (ferrosi o meno)
prodotti da terzi di cui alle categorie 4 e 4 bis. L’art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006);
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 8, “intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'Ambiente.
Si conferma la Classe E (valore fino € 200.000,00) per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, “bonifica siti contaminati”, al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro, così come previsto dall'art. 8, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406/1998 e come da parere ANAC n. 82, del 23/04/2014.
Poiché la presente fase è puramente esplorativa e necessaria alla sola individualizzazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e, secondo quanto indicato nella propria determinazione n. 118 del 12/04/2024: “l’avviso esplorativo di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico della Unione dei Comuni Terre e Fiumi, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, l’indagine di mercato, senza possibilità di avanzare pretese di alcun genere”, le precisazioni pubblicate non sono da ritenersi modifiche sostanziali di elementi fondamentali dell’appalto pubblico in quanto non è in corso la negoziazione.
Con l’avvio della negoziazione gli atti di gara terranno conto di quanto ora pubblicamente chiarito.