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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - COMUNE DI COLLECCHIO: PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER I NIDI D’INFANZIA, LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE DI COLLECCHIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027, CON DECORRENZA DAL 01.07.2024 E CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI, PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI, FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2029/2030 COMPRENSIVO DEL SERVIZIO ESTIVO.
Ente appaltanteUNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto7.578.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema18/04/2024
Termine richiesta chiarimenti31/05/2024 23:59
Termine presentazione delle offerte08/06/2024 13:00
Apertura busta amministrativa10/06/2024 09:00
Data chiusura procedura27/08/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Fabiani Paola

telefono: 0521301202

Vitali Michela

telefono: 0521301123

Moroni Fabio

telefono: 0521301227

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1RISTORAZIONE SCOLASTICA

CIG: B155152794
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI188689-24

Ultimo aggiornamento: 20/05/2024 12:30

Domanda : Buon giorno con la presente si inoltrano i seguenti chiarimenti: 1) Si chiede conferma che la somministrazione dei pasti (pranzo) presso i nidi non è a carico dell'impresa aggiudicataria, come accennato in fase di sopralluogo; 2) In merito ai criteri 2.1 e 3, così come riportati all'art.18.1 del Disciplinare, si chiede conferma se è corretta l'interpretazione che prevede: per il criterio 2.1 lo sviluppo dell'Organizzazione del servizio di somministrazione delle merende, per il criterio 3, l'organizzazione del servizio di somministrazione del pranzo. 3) E' corretto intendere che il punteggio migliorativo per le percentuali di prodotti offerti ai criteri 8 e 9 ( art.18.1 Disciplinare) debba essere basato sulle percentuali base espresse all'art.28 del CSA, date le incongruenze riscontrate tra lo stesso e l'"All.B- scaffale derrate" ? 4) In riferimento alle definizioni delle componenti della formula di offerta economica, art.18.3 del Disciplinare, si chiede di definire il parametro "Pmin". 5) Si chiede di specificare se l'importo indicato all'art.16.5 del Capitolato di euro 77.300,00 è a carico dell'Amministrazione. 6) Si chiede di poter ricevere le planimetrie delle cucine e dei refettori oggetto di appalto.

Risposta :

1) Si conferma che la somministrazione del pasto al nido è a carico del personale assegnato al nido d’infanzia;

2) Si precisa che mediante il criterio n. 2.1 viene valutata la proposta organizzativa complessiva formulata dall’operatore economico con riferimento al servizio - ed in particolare alla gestione della consegna della frutta di metà mattina, alla consegna e alla somministrazione del pasto prodotto nelle cucine interne e nella cucina centrale - prospettato nel capitolato d’appalto e ad ipotesi di miglioramento. Il criterio n. 3 valorizza la proposta di progetti specifici di miglioramento di uno o più terminali di preparazione e/o distribuzione

3) Si conferma che il punteggio migliorativo deve essere basato sulle percentuali espresse all’art. 28;


4) Si precisa che è stato rilevato un errore materiale nell’indicazione, nella determina a contrarre e nel bando di gara, dei parametri della formula per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica. Per tale ragione è stato stabilito di rettificare il bando di gara e disporre una proroga di 15 giorni dei termini di presentazione delle offerte (SEGUIRA’ APPOSITO AVVISO);


5) Si precisa che l’importo stimato di euro 77.300,00 indicato all’art. 16 del Capitolato è a carico dell’Amministrazione. L’operatore economica si impegna a rimborsare all’Amministrazione, con cadenza quadrimestrale, l’importo corrispondente all’impiego di personale inquadrato con analogo profilo professionale (liv. 6S lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva”), dedotto della spesa sostenuta per le eventuali sostituzioni attivate nel periodo di riferimento.


6) In allegato le planimetrie.


Chiarimento PI188279-24

Ultimo aggiornamento: 15/05/2024 10:13

Domanda : Buongiorno, in riferimento al criterio di valutazione 8 Fornitura di prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta, chiediamo: - se per "specie" si intende il singolo prodotto oppure una categoria merceologica; - se è corretta l'interpretazione secondo la quale verrà attribuito 1 punto per ogni specie (vedasi sopra) fino ad un massimo di 5 punti.

Risposta :

L’art. 2 della L 61/2022 definisce prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero quei prodotti provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione.

Il raggio di 150 km indicato nel criterio n. 8 è quindi da intendersi come limite massimo qualora il prodotto, invece che entro il raggio i 70 km dal luogo di vendita/consumo, sia prodotto nella provincia di vendita/consumo.

Il punteggio è attribuito in relazione alla percentuale di prodotti biologici di cui all’art. 28, precisando che la quantità deve coprire l'intero fabbisogno della specie indicata (100% del prodotto in peso per singolo prodotto).

Si precisa che al fine della valutazione del criterio n. 8, per specie si intende ciascuno dei prodotti indicati all’art. 28: carne bovina, carne suina, carne avicola, frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale (escl. succhi di frutta), pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine, uova, yogurt, succhi di frutta, prodotti lattiero caseari (esc. yogurt), pesce da acquacoltura.

Verrà attribuito il punteggio più alto all’operatore economico che offrirà il maggior numero di prodotti a chilometro zero; agli altri operatori verrà attribuito un punteggio decrescente in ragione della proposta presentata.

Chiarimento PI174607-24

Ultimo aggiornamento: 09/05/2024 09:56

Domanda : Con la presente si richiede di dettagliare in modo più specifico le aspettative dell'ente in merito ai Criteri di Valutazione dell'offerta tecnica previsti al punto 2 (organizzazione servizio di somministrazione) e punto 3 (organizzazione servizio di somministrazione).

Risposta :

Si precisa che mediante il criterio n. 2 viene valutata la proposta organizzativa complessiva formulata dall’operatore economico con riferimento al servizio prospettato nel capitolato d’appalto e ad ipotesi di miglioramento.

Il criterio n. 3 valorizza la proposta di progetti specifici di miglioramento di uno o più terminali di preparazione e/o distribuzione.

Chiarimento PI155801-24

Ultimo aggiornamento: 06/05/2024 11:50

Domanda : Buongiorno, in riferimento all’art. 10 del bando di gara “Garanzia provvisoria” dove è indicato “Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.”, si chiede di precisare quale sia l’esatta percentuale di riduzione della cauzione e quali siano le certificazioni che ne danno diritto, in quanto il Codice prevede che “la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall’allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%”. In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

Risposta :

La riduzione è pari al 10%:

5% per SA 8000 Certificazione social accountability 8000

5% per UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Chiarimento PI161266-24

Ultimo aggiornamento: 06/05/2024 09:57

Domanda : Buonasera, Con la presente si richiede un chiarimento in merito alla cucina di produzione primaria e alla cucina di emergenza. La scrivente chiede di confermare che entrambe le cucine sopracitate, oltre ai requisiti di distanza in km e tempi di percorrenza riportati nella documentazione di gara debbano essere centri cottura autorizzati e dimensionati per produzione di pasti da asporto e che il concorrente debba certificare con apposita dichiarazione quanto sopra. Ringraziando e rimanendo in attesa di gentile riscontro Cordiali Saluti

Risposta :

Con riferimento al quesito posto, si conferma che per CENTRO DI PRODUZIONE CENTRALIZZATO e CENTRO COTTURA ALTERNATIVO/DI EMERGENZA si intendono centri di preparazione e cottura autorizzati e dimensionati secondo le esigenze del servizio, così come descritte nei documenti di gara, per la produzione di pasti da asporto.

La presenza di tali condizioni dovrà essere autocertificata dalle imprese concorrenti.

Ultimo aggiornamento: 18-02-2025, 13:53