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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI/INTERVENTI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO ALL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA UBICATI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI
Ente appaltanteAZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto5.000.000,00 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema05/07/2024
Termine richiesta chiarimenti29/07/2024 18:00
Termine presentazione delle offerte08/08/2024 16:00
Apertura busta amministrativa09/08/2024 10:00
Data chiusura procedura02/04/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gabrielli Monica

telefono: 0541705460

Sebastiani Adele

telefono: 0541705460

Sabrina Tognacci

telefono: 0541705460
cellulare: 0541705789

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Accordo Quadro Lavori da eseguirsi sugli immobili di proprietà o in uso all'Azienda USL della Romagna - Ambito Rimini

CIG: B258671E1C
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI292591-24

Ultimo aggiornamento: 24/07/2024 08:58

Domanda : Buonasera, la scrivente società è in possesso delle categorie OG11 IVBis, OG1 VIII, OS6 IIIBis, OS7 I e OG2 V. Si chiede se, oltre a ricorrere al subappalto qualificante per la categoria OS21, si può dichiarare di subappaltare la quota non posseduta per la categoria OS7. Anticipatamente si ringrazia.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI276006-24

Ultimo aggiornamento: 17/07/2024 14:48

Domanda : Lo scrivente O.E. è un CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL'ART.65 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 36 DEL 31/03/2023 E SMI, in possesso della Categoria Prevalente OG11 Cl. III bis e di tutte le altre categorie scorporabili, pertanto ha necessità di costituire RTI per la categoria Prevalente con una ditta Ns Associata in possesso della Categoria Og11 cl. I per soddisfare il requisito richiesto. Può il Consorzio indicare quale soggetto consorziato esecutore, nei limiti della propria quota RTI la ditta Associata con la quale a fatto RTI?

Risposta :

Consorzio e consorziate rappresentano realtà autonome che possono partecipare a gara in RTI. Si suggerisce però attenzione a che questo non comporti un duplicarsi dell’utilizzo dei medesimi requisiti utilizzati per qualificare, sia l’uno che l’altro, che potrebbero invece comportare l’esclusione del costituendo RTI per carenza complessiva di requisiti minimi. Si suggerisce analoga attenzione per l'individuazione del consorziato esecutore, in caso di RTI con lo stesso.

Chiarimento PI285206-24

Ultimo aggiornamento: 17/07/2024 13:37

Domanda : Buongiorno, lo scrivente chiede di chiarire quanto meglio specificato sotto: "Nelle more dell'implementazione della disciplina di cui all'art. 106, comma 3 Dlgs. 36/2023, in conformità a quanto disposto con l'art. 225, comma 2 Dlgs. 36/2023, la verifica potrà avvenire tramite comunicazione PEC all'indirizzo della Compagnia, qualora non venga indicato dal concorrente in sede di offerta il sito internet presso cui poter verificare la garanzia?” In attesa di un riscontro vi auguriamo Cordiali Saluti.

Risposta :

Si chiede, cortesemente, di specificare in quale documento di gara (con indicazione dell'articolo o pagina) sarebbe contenuta la suddetta frase.

Chiarimento PI277016-24

Ultimo aggiornamento: 17/07/2024 13:35

Domanda : La nostra azienda possiede qualificazione SOA OG11 III Bis - OG1 VII ed OS 21 III. Associandomi in ATI con una società munita di OG11 class II, potrei partecipare, coprendo con la nostra OG1 class. VII anche le lavorazioni riconducibili alle categorie OS 6 ed OS7, subappaltando al 100% le lavorazioni comprese nella OG2? In alternativa potrei ricorrere all'avvalimento per la categoria OG2?

Risposta :

Si ribadisce (vedi chiarimento Registro di Sistema PI269225-24 del 05/07/2024) che le lavorazioni OS6 - OS7 e OG2 devono essere coperte con la categoria prevalente, come previsto dal Disciplinare di gara al punto 6.2.

Gli importi delle categorie OG11 IIIbis + OG11 II, non sono sufficienti a qualificare l’operatore economico anche per le lavorazioni OS6 - OS7 e OG2.

E’ possibile ricorrere all’avvalimento per la categoria OG2.

Si precisa che per le categorie coperte con la categoria prevalente è necessario dichiarare il subappalto.


Chiarimento PI284053-24

Ultimo aggiornamento: 17/07/2024 10:03

Domanda : Riguardo il CCNL si chiede conferma che, per la parte edile, si possa partecipare alla procedura applicando il CCNL Edilizia Industria (Codice contratto CNEL F012)

Risposta :

Come indicato all'art. 3 del Disciplinare di gara si conferma quanto richiesto

Chiarimento PI280852-24

Ultimo aggiornamento: 16/07/2024 14:14

Domanda : Avvalimento - Buongiorno, si chiede conferma che è ammesso avvalimento per la categoria OG11, come riportato nella tabella a pagina 6 del disciplinare di gara.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI279939-24

Ultimo aggiornamento: 16/07/2024 14:11

Domanda : Buongiorno, la Scrivente Impresa è in possesso della categoria OG11 in classifica II^ OG1 V^ OS6 IV^BIS OS7 III^BIS OG2 IV^BIS ma non possiede la categoria OS21. Si pensa di partecipare in ATI con Impresa in possesso della categoria OG11 per qualifica V^ che accorpa anche la OS21. Possiamo fare noi da capogruppo coprendo il 68,32% dell'appalto? In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta : Sì è possibile

Chiarimento PI273709-24

Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 15:05

Domanda : Buongiorno, la scrivente impresa, in possesso di tutte le categorie per la partecipazione alla gara tranne la OS6, pone il seguente chiarimento: in merito alla classifica richiesta della categoria prevalente, ovvero OG11 IV, si chiede se la scrivente possa coprire il relativo importo essendo in possesso della OG11 IIIBIS, OS28 IIIBIS E OS30 IIIBIS, partecipando come impresa singola e dichiarando il subappalto qualificante della sola OS6. Grazie

Risposta :

Con la categoria OG11 III BIS l'operatore economico singolo non risulta qualificato. Non rilevano ai fini della qualificazione il possesso delle categorie OS28 e OS30. Si veda anche la risposta al chiarimento con registro di sistema PI269225-24.

Chiarimento PI272380-24

Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 13:38

Domanda : CHIEDIAMO CON LA PRESENTE SE LE CATEGORIE SCORPORATE OG1, OS6, OS7, OG2 E OS21 SONO SUBAPPALTABILI AL 100%. GRAZIE. CORDIALI SALUTI

Risposta :

In merito si invita a consultare l’art. 3 - in particolare la tabella ivi riportata - e l’art. 8 del Disciplinare di gara, nonché l’art. 46 del Capitolato Speciale d’appalto.


Chiarimento PI269225-24

Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 12:37

Domanda : Buon pomeriggio, si chiede per quanto segue: possiamo partecipare come operatore singolo con SOA Cat. OG1 cl. V, Cat. OG3 cl. III, Cat. OG11 cl. IV-Bis, Cat. OS3 cl. III-Bis, Cat. OS28 cl. IV, Cat. OS30 cl. IV-Bis, assumendo in proprio le lavorazioni riguardanti le Categorie OS6 ed OS7 con la nostra Categoria OG1 cl.V e mandando in subappalto qualificante le Categorie OG2 ed OS21 ad azienda idoneamente qualificata. In attesa Cordiali saluti

Risposta :

Come indicato nel disciplinare di gara al punto/art. 6.2, “ai sensi dell’art. 30 dell’Allegato II.12. del Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (indicando obbligatoriamente l’intenzione di subappaltare le lavorazioni relative a categorie di lavori non possedute), oppure partecipare, qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie ulteriori/scorporabili, per i singoli importi.

I requisiti relativi alle categorie ulteriori/scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere “coperti” con riferimento alla classifica (= importo) posseduta per la categoria prevalente, con l’obbligo di indicare l’intenzione di subappaltare i lavori afferenti a categorie di lavori non possedute (art. 119 del Codice), a pena di esclusione dalla gara per mancanza di qualificazione.”

Pertanto l’operatore economico richiedente, alla luce delle attestazioni SOA possedute, potrà partecipare come singolo, essendo qualificato in base alla classifica posseduta per la categoria prevalente (OG11 IV-BIS), che “copre” anche i requisiti relativi alle categorie scorporabili non possedute e potrà eseguire direttamente le lavorazioni delle categorie OG11 e OG1, con obbligo di ricorrere al subappalto ad azienda idoneamente qualificata, per l’esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie non possedute ovvero OS6 - OS7 - OG2 - OS21, da considerarsi tutte a qualificazione obbligatoria, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.


Ultimo aggiornamento: 02-04-2025, 01:15