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Dati del bando

ASP SARTORI - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite accordo quadro
Ente appaltantePROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto9.912.800,13 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema16/05/2024
Termine richiesta chiarimenti07/06/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte18/06/2024 12:00
Apertura busta amministrativa19/06/2024 11:00
Data chiusura procedura30/08/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteIn merito al capitolato di gara l'operatore economico consideri gli elementi di fatto e di diritto riguardanti l'appalto in oggetto, che risultano facilmente riconoscibili

Allegati

Referenti

Oliva Donatella

telefono: 0522444149

Franceschetti Mariacristina

telefono: 0522444811

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1ASP SARTORI - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite accordo quadro

CIG: B1AB8C829D

Chiarimenti

Chiarimento PI228119-24

Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 10:23

Domanda : Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo al netto delle ferie, maturato dal personale attualmente somministrato, nell'ultimo triennio

Risposta : In allegato la risposta al quesito

Chiarimento PI220053-24

Ultimo aggiornamento: 07/06/2024 09:40

Domanda : Spett.le S.A. si chiede cortesemente di indicare, e quindi specificare, quali delle risorse interessate dal bando di gara lavoreranno su 6 gg settimanali. In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti

Risposta :

OSS e infermieri lavorano su turni. Gli OSS e animatori dei servizi territoriali, le operatrici di lavanderia lavorano 6 giorni su 7. Le altre figure lavorano su 5 giorni settimanali.

Chiarimento PI225420-24

Ultimo aggiornamento: 06/06/2024 18:28

Domanda : Articolo 17 Offerta economica. Si chiede di confermare che debba essere indivcato il ribasso percentuali rispetto ad € 1,00, pertanto l'Operatore che voglia offrire € 0,80 dovrà indicare un RIBASSO DEL 20%. Cordiali saluti.

Risposta : Si conferma quanto richiesto.

Chiarimento PI221516-24

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024 17:14

Domanda : Spett.le Ente, rimaniamo in attesa di riscontro ai chiarimenti inoltrati dalla svcrivente il 30/05 e nello specifico: - relativamente al Documento "RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA" pag. 11 punto b) si chiede gentilmente di confermare che tali previsioni siano da intendersi per i lavoratori diretti. - Relativamente alla clausola sociale si chiede di conoscere Anzianità di servizio del personale somministrato attualmente impiegato. - In riferimento all'offerta economica si segnala a codesta Amministrazione un'incongruenza. Infatti, sul disciplinare è richiesto di indicare la percentuale di sconto sul valore 1 che corrisponde al margine di agenzia. Al contrario sul portale si deve indicare un valore percentuale che se applicato comporta un ribasso sul valore complessivo dell'appalto. SI chiede quindi di aggiornare il portale in base a quanto indicato sui documenti di gara ed eventualmente inserire un modello di offerta economica univoco per tutti gli O.E. Cordiali saluti

Risposta : Buongiorno,

si conferma l'invio delle risposte in data 4 giugno 2024. Registro di sistema: PI220507-24

Chiarimento PI215697-24

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024 10:16

Domanda : Spett.le S.A., in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporre i seguenti chiarimenti: 1. considerato che la mancata presentazione del file "giustificativi offerta", non è causa di esclusione, si chiede se lo stesso possa essere richiesto in seguito alla partecipazione alla gara, solo se l'offerta dovesse risultare anomala; 2. considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.; 3. essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza; 4. si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo al netto delle ferie, maturato dal personale attualmente somministrato, nell'ultimo triennio; 5. in riferimento all'applicazione della clausola sociale, si chiede di conoscere qual è l'agenzia che attualmente somministra le risorse 6. in merito alla stipula della polizza fideiussoria, essendo in possesso della certificazione SA8000, chiediamo di poter usufruire dell’ulteriore riduzione del 20% così come previsto dal codice; 7. Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente. 8. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); 9. in relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell’Accordo Quadro si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente; 10. relativamente alle tabelle del costo orario allegate, si chiede che per le risorse che lavoreranno su 5 giorni settimanali il margine sarà calcolato sull’effettivo costo del lavoro 11. nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208. 12. Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. 13. In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

Risposta : 1- Si rinvia a quanto disposto dall’art. 23 del Disciplinare di gara.

2- Gli importi delle imposte di bollo per la stipula del contratto sono definiti dal Codice degli Appalti all’Allegato I.4. Non sono previste spese ulteriori relativamente alla stipula.
3- E’ possibile procedere a distanza.
4- Venerdì avremo il dato richiesto e procederemo con la pubblicazione dello stesso.
5- Orienta Spa - Società Benefit.
6- Ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di gara, la riduzione del 20% opera in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001.
7- Si conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria sono a carico dell’utilizzatore.
8- Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà a carico dell’utilizzatore il rimborso all’Agenzia dell’integrale trattamento economico del lavoratore somministrato fino alla scadenza del contratto originario e per le prestazioni effettivamente rese nonché dei costi sostenuti dall’Agenzia.
9- Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà a carico dell’utilizzatore il rimborso all’Agenzia dell’integrale trattamento economico del lavoratore somministrato fino alla scadenza del contratto originario e per le prestazioni effettivamente rese nonché dei costi sostenuti dall’Agenzia.
10- L’aggio dell’agenzia è calcolato sulle ore effettivamente prestate.
11- Si conferma che saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria.
12- Corretto.
13- Come evidenziato a pag. 19 e seguente del Capitolato speciale (art. 13 – obblighi dell’agenzia), ai sensi dell’art. 35, comma 7, del D.Lgs. 81/2015, ASP risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. Perciò, l'Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato nell’esercizio delle attività sottoposte a controllo da parte dell’utilizzatore. In capo all’Agenzia sussistono, invece, tutti gli obblighi richiamati all’art.13, tra cui il possesso di idonea polizza di responsabilità civile verso terzi RCT e verso i prestatori di lavoro RCO con estensione nel novero dei terzi del Committente e dei suoi dipendenti con massimale per sinistro in ambito RCT di €. 3.000.000 e il sottolimite di € 1.500.000 per sinistro e persona in ambito RCO.

Chiarimento PI217518-24

Ultimo aggiornamento: 04/06/2024 15:15

Domanda : Spett.le Ente, dalle Vostre ricostruzioni dei costi orari si evince che il rateo di TFR non tiene conto della totalità della retribuzione, ma solamente di quella mensile per 12 mesi (escludendo quindi tredicesima e ferie/festività soppresse). Chiediamo gentilmente conferma che in sede di aggiudicazione sarà possibile rivedere questa impostazione di calcolo. Grazie

Risposta :

Si conferma l'errore materiale e, a rimedio, si allegano gli atti riportanti i valori corretti.

A tal riguardo, si rileva:

- che l’errore non incide sulla formulazione e calcolo dell’offerta economica, la quale dovrà essere comunque elaborata e manifestata “ribassando l'aggio stabilito dalla stazione appaltante in € 1,00, comprensivo delle spese generali e dell’utile d’impresa”;

- come facilmente riscontrabile, si tratta di una variazione marginale rispetto al valore stimato, senza alcun riflesso sulla scelta della procedura di affidamento individuata dalla Stazione appaltante;

- l’importo del contributo dovuto ad ANAC rimane il medesimo;

- l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria della stessa percentuale, pari al 2%, del valore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari a € 197.121,45;

- i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale devono intendersi commisurati al nuovo minore importo.

Si allega alla presente il riformulato e corretto Allegato 1 “Valori stipendiali” e il correlato Allegato 2 “Fabbisogno personale” del Capitolato speciale nonché le tabelle previste nel paragrafo “Oggetto Importo Valore stimato” della Relazione tecnico illustrativa e in ogni parte della documentazione di gara in cui sono richiamati i predetti valori.

L’occasione è gradita per ringraziare della segnalazione e per scusarci del mero errore materiale.


Chiarimento PI218038-24

Ultimo aggiornamento: 04/06/2024 15:13

Domanda : Egregi, si segnala che i costi del personale indicati risultano non corretti. Invero, ai lavoratori somministrati - che a differenza dei diretti non sono mensilizzati - al fine di garantire un TFR pari a quello che viene maturato dai diretti è necessario inserire nel rateo del TFR sia gli importi del rateo 13a che gli importi del rateo ferie ed ex fest. In altri termini è necessario comprendere nel rateo di tfr da accantonare gli importi che verranno corrisposti nei periodi di ferie ed al momento della corresponsione della 13a. Tali importi, infatti, rientrano nella retribuzione annua prevista sia dal Codice civile all'art 2120 che dal CCNL di riferimento. Ed ancora, sempre per semplificare il quesito nel rateo di tfr devono essere ricomprese le somme che vengono corrisposte nel periodo di ferie ed al momento della 13a e dunque devono essere incluse nel calcolo del rateo TFR stesso. Pertanto si richiede la modifica delle schede di costo così da cristallizare i costi e la contestuale conferma che - ad ogni modo - il margine di agenzia verrà applicato all'effettivo costo del personale sostenuto in applicazione del CCNl di riferimento

Risposta :

Si conferma l'errore materiale e, a rimedio, si allegano gli atti riportanti i valori corretti.

A tal riguardo, si rileva:

- che l’errore non incide sulla formulazione e calcolo dell’offerta economica, la quale dovrà essere comunque elaborata e manifestata “ribassando l'aggio stabilito dalla stazione appaltante in € 1,00, comprensivo delle spese generali e dell’utile d’impresa”;

- come facilmente riscontrabile, si tratta di una variazione marginale rispetto al valore stimato, senza alcun riflesso sulla scelta della procedura di affidamento individuata dalla Stazione appaltante;

- l’importo del contributo dovuto ad ANAC rimane il medesimo;

- l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria della stessa percentuale, pari al 2%, del valore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari a € 197.121,45;

- i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale devono intendersi commisurati al nuovo minore importo.

Si allega alla presente il riformulato e corretto Allegato 1 “Valori stipendiali” e il correlato Allegato 2 “Fabbisogno personale” del Capitolato speciale nonché le tabelle previste nel paragrafo “Oggetto Importo Valore stimato” della Relazione tecnico illustrativa e in ogni parte della documentazione di gara in cui sono richiamati i predetti valori.

L’occasione è gradita per ringraziare della segnalazione e per scusarci del mero errore materiale.

Chiarimento PI213546-24

Ultimo aggiornamento: 04/06/2024 14:57

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla previsione di cui al punto o pag. 19 Capitolato, si precisa che nell'ambito del servizio di somministrazione la responsabilità civile, è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore in relazione ai danni cagionati a terzi da parte del lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si evidenzia altresì che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, Codesta Stazione Appaltante accetterà la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura. Grazie

Risposta :

Come evidenziato a pag. 19 e seguente del Capitolato speciale (art. 13 – obblighi dell’agenzia), ai sensi dell’art. 35, comma 7, del D.Lgs. 81/2015, ASP risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. Perciò, l'Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato nell’esercizio delle attività sottoposte a controllo da parte dell’utilizzatore. In capo all’Agenzia sussistono, invece, tutti gli obblighi richiamati all’art.13, tra cui il possesso di idonea polizza di responsabilità civile verso terzi RCT e verso i prestatori di lavoro RCO con estensione nel novero dei terzi del Committente e dei suoi dipendenti con massimale per sinistro in ambito RCT di €. 3.000.000 e il sottolimite di € 1.500.000 per sinistro e persona in ambito RCO.

Chiarimento PI214841-24

Ultimo aggiornamento: 04/06/2024 14:53

Domanda : Spett.le Ente, in riferimento alla procedura in oggetto si chiede: - relativamente al Documento "RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA" pag. 11 punto b) si chiede gentilmente di confermare che tali previsioni siano da intendersi per i lavoratori diretti. - Relativamente alla clausola sociale si chiede di conoscere Anzianità di servizio del personale somministrato attualmente impiegato. -Si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Si chiede quindi di confermare che le visite pre-assuntive saranno onere unicamente in capo a codesto ente come previsto ex lege. - In riferimento all'offerta economica si segnala a codesta Amministrazione un'incongruenza. Infatti, sul disciplinare è richiesto di indicare la percentuale di sconto sul valore 1 che corrisponde al margine di agenzia. Al contrario sul portale si deve indicare un valore percentuale che se applicato comporta un ribasso sul valore complessivo dell'appalto. SI chiede quindi di aggiornare il portale in base a quanto indicato sui documenti di gara ed eventualmente inserire un modello di offerta economica univoco per tutti gli O.E. Cordiali saluti

Risposta : - Il punto b) “Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate ex art. 102 del dlgs 36/2023” opera nei confronti di tutti i dipendenti dell’Agenzia impiegati nella commessa.


- Si invia riepilogo excel, valutate voi se è necessario inviare un dato con valore medio o i singoli valori.

- L'art. 5 del capitolato speciale si riferisce agli accertamenti sanitari preliminari all'assunzione e non a quelli richiesti nella fase successiva, quest'ultimi di spettanza dell'utilizzatore in quanto soggetto sotto il cui controllo e direzione si svolge la prestazione di lavoro. La visita preventiva in fase preassuntiva si ritiene riconducibile alle valutazioni e competenza dell'Agenzia in quanto datore di lavoro, restando in capo ad ASP l'effettuazione della visita medica preventiva; ciò in quanto la prima si colloca in una fase antecedente l'inizio del rapporto di lavoro mentre la seconda riguarda un lavoratore già assunto.

Resta comunque ferma la previsione dell'articolo secondo cui qualora l’Agenzia non abbia un medico competente, ovvero si concordi di utilizzare quello dell’ASP, sarà il Medico Competente dell’ASP a effettuare la visita preventiva, emettendo un giudizio di idoneità e aprendo la cartella sanitaria e di rischio se si tratta del primo rapporto di lavoro, o aggiornandola se già esistente, definendo poi il protocollo degli accertamenti sanitari preventivi.

- La piattaforma prevede l’inserimento della Busta Economica con il dato della Base d’asta. Come precisato sui documenti di gara il ribasso offerto sarà calcolato solamente sull’aggio stabilito da ASP in € 1,00 per ogni ora di lavoro ordinario e straordinario, comprensivo delle spese generali e dall’utile d’impresa


Chiarimento PI219004-24

Ultimo aggiornamento: 04/06/2024 08:25

Domanda : In merito al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 6.3 a) del Disciplinare di gara, e precisamente: "Esecuzione nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, di servizi analoghi a quello di affidamento, a favore di Enti pubblici e/o soggetti privati di importo minimo almeno pari al valore stimato del contratto originario (€ 4.130.333,39 IVA esclusa).", SI CHIEDE CONFERMA CHE per ultimo triennio si debbano intendere gli ultimi tre anni solari, e cioè anni 2021 – 2022 - 2023.

Risposta : Si conferma che gli anni di riferimento solo 2021-2022-2023.

Chiarimento PI217820-24

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024 14:55

Domanda : Spett.le Ente, Con riferimento alla previsione di cui all'art. 16 comma 1 lettera a) ove previsto che la relazione tecnica non deve contendere "Foto", si chiede di confermare che debbano considerarsi le foto in senso stretto e non rientrino in tale fattispecie eventuali immagini esplicative (come ad esempio tabelle, organigrammi, diagrammi di flusso) che risultano pertanto ammesse cordiali saluti

Risposta :

Il Disciplinare di gara all’art. 16, lettera a), indica “senza foto”. Le immagini, gli schemi, i grafici, le slides si intendono equiparati alle foto. Non sono ammessi allegati.


Chiarimento PI216446-24

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024 14:53

Domanda : Spett.le S.A. chiediamo di riscontrare cortesemente al seguente chiarimento: se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato

Risposta :

Il Disciplinare di gara all’art. 16, lettera a), indica “senza foto”. Le immagini, gli schemi, i grafici, le slides si intendono equiparati alle foto. Non sono ammessi allegati.


Chiarimento PI216509-24

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024 14:51

Domanda : Si richiede cortesemente si esplicitare "chiaramente" l'importo a base di gara e di conseguenza della garanzia provvisoria. E' necessario per rettificare e comunicare alla compagnia assicuratrice gli importi "differenti" rispetto al disciplinare. Grazie

Risposta :

Alla luce del chiarimento PI202945-24, numero 4), l’importo a base di gara è di € 4.076.397,32.

Pur confermando la disciplina di cui all’art. 10 del disciplinare di gara, l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari a € 195.667,00.

Chiarimento PI214734-24

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024 09:01

Domanda : Gent.mi, si chiede di confermare che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria, come previsto ex art. 35 D.Lga 81/2015, sono a carico dell'Utilizzatore. Cordiali saluti.

Risposta :

Si conferma che la sorveglianza sanitaria è a carico dell’utilizzatore.


Chiarimento PI214427-24

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024 09:00

Domanda : Gent.mi, in relazione all'offerta tecnica e al criterio A) si chiede di chiarire se la certificazione richiesta debba essere allegata in copia, e in tal caso confermare che non verrà conteggiata nel numero di pagine consentite, trattandosi di elemento non descrittivo. Grazie e saluti.

Risposta :

Ai fini del conseguimento del punteggio, il concorrente dovrà produrre in fase di offerta tecnica la certificazione richiesta, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022 CERTIFICAZIONE PARITA’ DI GENERE. La stessa non verrà conteggiata tra le pagine disponibili.

Chiarimento PI214418-24

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024 08:57

Domanda : Gent.mi, in relazione all'offerta tecnica, considerato il carattere richiesto e il ridotto numero di pagine, oltre a quanto indicato al punto a) dell'art. 16 in cui sembrerebbe che la relazione debba essere 'senza foto', si chiede di chiarire, se siano ammesse foto, immagini, schemi, grafici, che contengono parti descrittive in carattere ridotto, pertanto con possibilità di ovviare alla limitazione del carattere 12, o se non siano ammesse A PENA ESCLUSIONE. Si chiede di chiarire inoltre se sia possibile indicare i criteri con le sole lettere A) B) B1) evitando la trascrizione dell'intero criterio. Si chiede inoltre di chiarire, se siano valutabili allegati, e se negli allegati siano consentite foto, immagini, schemi, grafici, posto che ciò renderebbe inutile la limitazione a sole 12 pagine. Grazie e saluti.

Risposta :

Il Disciplinare di gara all’art. 16, lettera a), chiaramente indica “senza foto”. Le immagini, gli schemi e i grafici si intendono equiparati alle foto.

Si conferma che è possibile indicare i criteri con le sole lettere id. evitando la trascrizione del criterio.

Non sono ammessi allegati.

Chiarimento PI202518-24

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024 08:53

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere conferma che per soddisfare il requisito di partecipazione 6.3 si possa far riferimento a qualsiasi tipologia di servizi di somministrazione (qualsiasi CCNL, qualsiasi mansione somministrata, ...). Grazie

Risposta :

Come previsto dal disciplinare, punto 6.3, si conferma che il requisito è soddisfatto sia in ambito pubblico che privato lasciando con ciò intendere la non necessarietà di un determinato CCNL o una specifica mansione.

Chiarimento PI213529-24

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024 11:41

Domanda : Buongiorno, in merito al requisito di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 6.2 a) del Disciplinare di gara, e precisamente: "maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, non inferiore al valore stimato del contratto, per un importo minimo di € 4.130.333,39 IVA esclusa.", SI CHIEDE CONFERMA CHE, gli operatori economici che non hanno ancora approvato e depositato il bilancio al 31/12/2023, debbano far riferimento al triennio 2020 - 2021 - 2022. Grazie

Risposta : Si conferma quanto richiesto

Chiarimento PI210699-24

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024 11:40

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere conferma che le ore relative ad assenze a vario titolo (malattia, infortunio, permessi sindacali, ...) e festività infrasettimanali e domenicali non lavorate saranno oggetto di fatturazione separata al pari della tariffa ordinaria, essendo comunque voci retributive da riconoscere ai Somministrati. Grazie

Risposta :

Si conferma che le ore relative ad assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, festività infrasettimanali e domenicali non lavorate saranno oggetto di fatturazione separata al pari della tariffa ordinaria

Chiarimento PI210168-24

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024 11:39

Domanda : Spett.le S.A. in relazione alle festività nazionali ed infrasettimanali si osserva che il costo delle stesse non è incluso nel costo orario base, indicato negli allegati al capitolato, pertanto si chiede conferma che le ore festive, godute o lavorate, poichè da retribuire, siano fatturabili alla stessa tariffa dell'ora ordinaria ( costo base più margine orario ). Cordiali saluti.

Risposta : Si conferma che le ore festive godute o lavorate saranno oggetto di fatturazione alla stessa tariffa oraria ordinaria

Chiarimento PI206958-24

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024 11:37

Domanda : 1) considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che i CCNL di categoria dell’utilizzatore prevedono che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate alla stessa tariffa delle ore ordinarie; 2) Chiediamo se le ore di assenze per malattia, gravidanza, infortunio, etc possano essere fatturate al pari della tariffa ordinaria.

Risposta :

Si conferma che le ore relative ad assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, festività infrasettimanali e domenicali non lavorate saranno oggetto di fatturazione separata al pari della tariffa ordinaria


Chiarimento PI202945-24

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024 11:36

Domanda : Buongiorno, si richiede chiarimenti in merito a : 1. in ossequio all'art. 33, comma 2 del Dlgs 81/2015 si chiede conferma che la Stazione Appaltante con il contratto di somministrazione di lavoro , nella sua qualità di Utilizzatore, assume l'obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 2. Non si trova riscontro nel Capitolato dell’onere di retribuire le festività -pari a 12 giornate annue-, oltre ai ratei aggiuntivi delle ferie, tfr, tredicesima, maturabili durante l’utilizzo delle giornate di ferie in corso di missione. Si chiede conferma che tali festività saranno oggetto di fatturazione separata alla stessa tariffa applicata per l’ora di lavoro ordinaria. 3. Si segnala che le malattie e l’infortunio, per la quota non rimborsata dagli Istituti previdenziali e assistenziali, sono costi del lavoro, poiché prevedono erogazione della retribuzione e della contribuzione, corre quindi l’obbligo per l’Utilizzatore del rimborso al Somministratore, come stabilito dall’art. 33 c.2 del Dlgs 81/2015. 4. Si segnala per trasparenza errore di calcolo nelle tabelle pubblicate, poiché la voce “11 COSTO ORARIO” comprende erroneamente il tfr, voce sul quale non trova incidenza l’inps, l’inail, il fondo formatemp e l’ebitemp, a evidente danno della Stazione Appaltante. Cordiali Saluti

Risposta :

1) Si conferma quanto disposto dal Capitolato e dall’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.

2) Si conferma che le festività, i ratei di tfr, tredicesima maturati durante l’utilizzo delle giornate di ferie nel corso della missione saranno oggetto di fatturazione separata alla stessa tariffa applicata per l’ora di lavoro ordinaria

3) L’art. 33, comma 2, dispone che l'utilizzatore assume l'obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. In tal senso, gli oneri derivanti dalla malattia e/o dall’infortunio, per la quota non rimborsata dagli enti previdenziali e assistenziali, saranno rimborsati da ASP al somministratore.

4) Si conferma l'errore materiale e, a rimedio, si allegano gli atti riportanti i valori corretti.

A tal riguardo, si rileva:

- che l’errore non incide sulla formulazione e calcolo dell’offerta economica, la quale dovrà essere comunque elaborata e manifestata “ribassando l'aggio stabilito dalla stazione appaltante in € 1,00, comprensivo delle spese generali e dell’utile d’impresa”;

- che la procedura è stata pubblicata da pochi giorni (16/05/2024 ASP Sartori);

- come facilmente riscontrabile, si tratta di una variazione marginale rispetto al valore stimato, senza alcun riflesso sulla scelta della procedura di affidamento individuata dalla Stazione appaltante;

- l’importo del contributo dovuto ad ANAC rimane il medesimo;

- la garanzia provvisoria dovrà essere costituita per la medesima percentuale ma con riferimento al nuovo importo;

- i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale devono intendersi commisurati al nuovo minore importo.

Si allega alla presente il riformulato e corretto Allegato 1 “Valori stipendiali” e il correlato Allegato 2 “Fabbisogno personale” del Capitolato speciale nonché le tabelle previste nel paragrafo “Oggetto Importo Valore stimato” della Relazione tecnico illustrativa.

L’occasione è gradita per ringraziare della segnalazione e per scusarci del mero errore materiale.

Chiarimento PI202563-24

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024 11:35

Domanda : Spett.le Ente, chiediamo conferma che le ore relative a festività infrasettimanali/domenicali e assenze a vario titolo (malattia, infortunio, permessi, ...) potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria? Essendo comunque voci retributive da riconoscere ai Somministrati. Grazie

Risposta :

Si conferma che le ore relative ad assenze per malattia, infortunio, permessi sindacali, festività infrasettimanali e domenicali non lavorate saranno oggetto di fatturazione separata al pari della tariffa ordinaria


Chiarimento PI195061-24

Ultimo aggiornamento: 20/05/2024 08:45

Domanda : Spett.le Provincia di Reggio Emilia, con riferimento alla presente procedura d’appalto, chiediamo conferma che, 1. come definito all’art. 3 del disciplinare, la gara NON è suddivisa in lotti e pertanto il valore complessivo dell’intera procedura è di € 9.912.800,13 e l’unico ente utilizzatore è ASP Sartori; 2. Trattasi di refuso quanto definito all’interno del capitolato speciale d’appalto (all’ art. 2 e 4 ) e dello schema di accordo quadro (nell’intestazione), con riferimento alla suddivisione in lotti, agli importi e all’Ente Utilizzatore “ASP Reggio Emilia”. In virtù di quanto sopra richiediamo la pubblicazione del Capitolato Speciale D’appalto e dello Schema di Contratto corretti Cordiali Saluti.

Risposta : 1. Si conferma quanto richiesto.


2. Essendo l'appalto relativo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'ASP SARTORI, ogni riferimento all'ASP Reggio Emilia non deve essere considerato. A tal proposito si deve fare riferimento al Disciplinare, che è unico per la gara.

Ultimo aggiornamento: 15-10-2024, 11:04