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Dati del bando

IP/50/24 - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON DUE OPERATORI ECONOMICI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Ente appaltanteAZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI MODENA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto446.044,28 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema20/05/2024
Termine richiesta chiarimenti20/06/2024 13:00
Termine presentazione delle offerte28/06/2024 12:00
Apertura busta amministrativa03/07/2024 09:30
Data chiusura procedura12/07/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NotePag. 41 del Disciplinare di gara: Costo presunto dei servizi a base di gara: € 4.300.000,00 (onorario + spese), € 172.000,00 (oneri previdenziali e accessori), € 983.840,00 per IVA, per un totale complessivo di € 5.455.840,00.

Allegati

Modello A.1
(192.22 kB)
Modello A.2
(208.21 kB)
Modello A.3
(270.99 kB)
Modello A.4
(278.80 kB)
Modello A.5
(307.87 kB)
Modello A.6
(321.66 kB)
Modello A.7
(240.94 kB)
Modello A.8
(144.76 kB)
Modello A.9
(108.51 kB)
Modello B
(204.29 kB)
DGUE word
(237.81 kB)
DGUE pdf
(705.02 kB)

Referenti

Menini Silvia

telefono: 059435774

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1IP/50/24 - ACCORDO QUADRO SERVIZI TECNICI

Lotto 1

Chiarimenti

Chiarimento PI245843-24

Ultimo aggiornamento: 21/06/2024 16:41

Domanda : 1. Chiediamo se sia consentito inserire all’interno dell’offerta tecnica link interattivi, che rimandino a contenuti multimediali online come: video, presentazioni, immagini, company profile, indirizzi web, virtual tour, etc; 2. Si chiede se sia consentito offrire un ribasso pari al 100% dell’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 446.043,28 (spese generali). 3. Qualora in un raggruppamento (RTP) si vogliano integrare ulteriori figure specialistiche non strettamente richieste dal disciplinare, queste possono essere inserite come consulenti anziché come mandanti del raggruppamento? 4. Per la stesura dell’offerta tecnica è possibile adottare un orientamento orizzontale o solo verticale? 5. Con riferimento requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) relativo all’esecuzione di almeno 2 (due) servizi di coordinamento della sicurezza per il quale: - al punto 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, LE AGGREGAZIONI DI RETE E I G.E.I.E. è previsto che “Il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) relativo all’esecuzione di almeno 2 (due) servizi di coordinamento della sicurezza deve essere posseduto dal/i professionista/i che nel Gruppo di lavoro è/sono indicato/i come incaricato/i delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di abilitazione. - nell’Allegato MODELLO A6 relativo ai REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA al punto 4 paragrafo 2, si chiede di dichiarare - in caso di raggruppamento temporaneo - di essere consapevole che la mandataria o la mandante deve possedere il requisito di cui al precedente punto 2) lett. c) (esecuzione di almeno 2 servizi di coordinamento della sicurezza) non essendoci chiare le modalità per il soddisfacimento del predetto requisito chiediamo: - di confermare che, in caso di concorrente partecipante in costituendo RTP, i professionisti che saranno indicati nel gruppo di lavoro quali incaricati per le prestazioni relative al CSP e CSE possano essere due distinti professionisti. - Con riferimento all’assunto che “Il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) relativo all’esecuzione di almeno 2 (due) servizi di coordinamento della sicurezza deve essere posseduto dal/i professionista/i che nel Gruppo di lavoro è/sono indicato/i come incaricato/i delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di abilitazione” in caso di partecipazione in qualità di Società di Professionisti / Società di Ingegneria il requisito debba essere posseduto in capo alla Società e non al singolo professionista Socio e/o collaboratore ecc. - Con riferimento all’Allegato MODELLO A6, punto 4 paragrafo 2, che il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) possa essere posseduto sia dalla Mandataria che dalla Mandante (non integralmente, cioè un servizio in capo alla mandataria e uno in capo alla mandante). 6. Con riferimento al paragrafo 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, LE AGGREGAZIONI DI RETE E I G.E.I.E. ed in particolare alla previsione che “Il requisito dell’avvenuto espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui al precedente paragrafo 7.3) lett. e) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura prevalente dal mandatario, salvo il possesso cumulativo. In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del raggruppamento di apportare una quota parte, benché minima, di tale requisito, dichiarando il possesso di uno o più servizi svolti in una o più categorie ID oggetto del presente appalto. ” nel caso in cui all’interno di un raggruppamento temporaneo sia presente, quali mandante, un professionisti che svolgono attività che non si identificano con quelle proprie e riservate agli ingegneri e architetti iscritti ai rispettivi albi professionali, quale nello specifico il Geologo, richiesto come componente del Gruppo di lavoro, si chiede di confermare che tale professionista (mandante) non sia tenuto a possedere e dichiarare i requisiti relativi ai Servizi indicato al paragrafo “7.3 lett. e)” del Disciplinare di Gara

Risposta :

1) Il concorrente è tenuto a conformarsi alle indicazioni contenute sul disciplinare di gara, secondo cui deve sviluppare la relazione tecnica illustrativa dei criteri di valutazione con le caratteristiche e modalità ivi indicate, che consentano alla Commissione giudicatrice di poter valutare ed assegnare i punteggi in relazione alle indicazioni direttamente fornite dal concorrente.

2) L’offerta economica del concorrente che preveda un ribasso pari al 100% delle spese previste per l’espletamento dei servizi tecnici, nel corso della durata dell’A.Q., si configurerebbe inadeguata e inaffidabile e, come tale, presunta anomala, anche alla luce del principio dell’equo compenso (Legge 49/2023).

3) Le figure specialistiche esterne che non facciano parte del RTP concorrente o del gruppo di lavoro di professionisti (tabella n. 5), possono integrare la composizione del raggruppamento, purché possiedano titoli di studio/specializzazione/iscrizione all’albo compatibili con le caratteristiche strutturali, tecnologiche e architettoniche dei servizi da prestare in base agli attuali orientamenti normativi.

4) La stesura dell’offerta tecnica deve avvenire in formato A4 “verticale”.

5) L’incarico di coordinatore della sicurezza, previsto nell’ambito del gruppo di lavoro (tabella n. 5), può essere assunto anche da 2 professionisti.

In caso di partecipazione alla gara di Società di professionisti/Società di ingegneria componenti di RTP, si conferma che il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) (almeno 2 servizi di coordinamento della sicurezza), deve essere comunque dimostrato dal/i professionista/i incaricato/i delle prestazioni e come tale/i facente/i parte del gruppo di lavoro proposto dal concorrente.

Pertanto, anche nel caso in cui il requisito sia posseduto dalla Società di professionisti/Società di ingegneria che assumano il ruolo di mandataria o mandante del RTP concorrente, è necessario che il requisito sia posseduto dal/i professionista/i che venga/vengano indicato/i nel gruppo di lavoro.

6) Il geologo, designato quale mandante del RTP concorrente, fa parte del gruppo di lavoro, ma non concorre alla dimostrazione del requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. e) (espletamento di servizi di ingegneria ed architettura).

Chiarimento PI245491-24

Ultimo aggiornamento: 21/06/2024 16:31

Domanda : Con la presente siamo a chiedere se per la figura del professionista tutela dei beni vincolati, possa essere considerato come titolo equivalente una laurea in ingegneria edile (vecchio ordinamento) per la quale sono stati affrontati esami specifici di restauro e ristrutturazione edilizia, e che presenti evidente esperienza nel campo.

Risposta :

Il possesso di laurea in ingegneria vecchio ordinamento è titolo sufficiente ai fini dell’assunzione del ruolo di professionista tutela dei beni vincolati.


Chiarimento PI245390-24

Ultimo aggiornamento: 21/06/2024 16:30

Domanda : Con la presente siamo a chiedere se per la figura del professionista tutela dei beni vincolati, possa essere considerato come titolo equivalente una laurea in ingegneria edile (vecchio ordinamento) per la quale sono stati affrontati esami specifici di restauro e ristrutturazione edilizia, e che presenti evidente esperienza nel campo.

Risposta :

Il possesso di laurea in ingegneria vecchio ordinamento è titolo sufficiente ai fini dell’assunzione del ruolo di professionista tutela dei beni vincolati.


Chiarimento PI243969-24

Ultimo aggiornamento: 21/06/2024 12:27

Domanda : Con riferimento al contenuto della busta telematica offerta tecnica si chiede di confermare la possibilità di caricare un unico documento comprendente tutte le pagine a4 (20 totali), tutte le pagine a3 previste (4 per ogni servizio di progettazione + 3 per ogni servizio di DL), tutti i certificati previsti e tutti i curriculum, riunendo quindi in un'unica relazione tutti i punti elencati a pagina 35 36 37 38 e 39 del disciplinare (punto a, punto b, punto c, punto d).

Risposta :

Si confermano le modalità di presentazione dell’offerta tecnica prospettate nella richiesta di chiarimento.


Chiarimento PI243853-24

Ultimo aggiornamento: 21/06/2024 12:25

Domanda : Con riferimento a quanto richiesto nella sezione "CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA TECNICA” e precisamente al punto d (pagina 39) del Disciplinare di gara, relativamente alla compatibilità con il formato aperto non proprietario IFC 2x3 del software utilizzato per la modellazione BIM, si chiede se la dimostrazione può avvenire attraverso link alla pagina di buildingSMART, dedicata alla lista dei software in certificazione e certificati IFC.

Risposta :

Il concorrente è tenuto a conformarsi alle indicazioni contenute nel disciplinare di gara, secondo cui deve sviluppare la relazione illustrativa BIM con le caratteristiche ivi indicate.


Chiarimento PI243547-24

Ultimo aggiornamento: 21/06/2024 12:22

Domanda : Si chiede se, per ciò che concerne la figura di esperto nell'applicazione dei criteri ambientali minimi, sia possibile indicare lo stesso come consulente esterno all'operatore economico con contratto di collaborazione specifico per l'esecuzione della commessa.

Risposta :

Si conferma la soluzione prospettata nella richiesta di chiarimento.


Chiarimento PI243251-24

Ultimo aggiornamento: 21/06/2024 12:19

Domanda : 1) Buongiorno, in merito al requisito di cui al punto 7.3 lett f) del disciplinare di gara e a quanto precisato al punto 7.4 del medesimo documento ovvero: “ Il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) relativo all’esecuzione di almeno 2 (due) servizi di coordinamento della sicurezza deve essere posseduto dal/i professionista/i che nel Gruppo di lavoro è/sono indicato/i come incaricato/i delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di abilitazione.” Si chiede di confermare che: - Tale requisito possa essere dimostrato totalmente ed integralmente ANCHE dalla società mandante di un costituendo rti - Tale requisito sia POSSEDUTO DALLA SOCIETA’ PRESSO CUI IL PROFESSIONISTA INCARICATO E ABILITATO E’ DIPENDENTE E/O COLL. SU BASE ANNUA 2) In riferimento al punto 7.4 del disciplinare di gara e precisamente: “Il requisito dell’avvenuto espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui al precedente paragrafo 7.3) lett. e) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura prevalente dal mandatario, salvo il possesso cumulativo. In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del raggruppamento di apportare una quota parte, benchè minima, di tale requisito, dichiarando il possesso di uno o più servizi svolti in una o più categorie ID oggetto del presente appalto.” Si chiede di confermare che per quanto concerne le figure del Geologo e Professionista esperto sugli aspetti energetico ambientali, sia necessario dimostrare i propri requisiti di idoneità professionale e pertanto non sia obbligatorio concorrere alla dimostrazione del requisito tecnico/professionale punto 7.3 del disciplinare. 3) la presente per chiedere conferma che l’offerta tecnica debba essere presentata composta da un unico file PDF che contiene al suo interno tutti gli elementi di valutazione comprensivo anche di schede A3 e delle certificazioni.

Risposta :

1) Per quanto concerne il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) (avvenuta esecuzione di almeno 2 servizi di coordinamento della sicurezza), si conferma che esso può essere dimostrato anche da società mandante di RTP, di cui il professionista incaricato per la sicurezza sia dipendente e/o collaboratore su base annua alla data di pubblicazione del bando di gara.

2) Le figure del geologo e dell’esperto sugli aspetti energetici-ambientali non concorrono alla dimostrazione del requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. e) del disciplinare.

3) Si confermano le modalità prospettate di presentazione dell’offerta tecnica.


Chiarimento PI242080-24

Ultimo aggiornamento: 21/06/2024 12:12

Domanda : Buongiorno, la presente al fine di richiedere i seguenti chiarimenti, in merito all’offerta tecnica. A pag. 42 del Disciplinare di Gara nella tabella 6, per il criterio “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” si fa riferimento a 3 criteri di valutazione, rispettivamente: 1) (Progettazione) Professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano delle soluzioni architettoniche, edilizie e strutturali (punti max 10); 2) (Progettazione) Professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano della tipologia e dotazione degli impianti (punti max 19); 3) (Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza) Professionalità e adeguatezza dell’offerta per la conduzione dei lavori e gestione della sicurezza dei cantieri (punti max 15). Si chiede pertanto di specificare, se vanno presentati in totale 3 servizi affini, di cui due di Progettazione rispettivamente per i punti 1 e 2, ed uno di DL e CSE per il punto 3, in quanto a pag. 35 si fa riferimento invece a 2 servizi di progettazione e 2 servizi di DL.

Risposta :

Occorre fare riferimento ad entrambe le previsioni di pagg. 35 e 42 del disciplinare di gara.

Pertanto, nell’offerta tecnica, in relazione al criterio “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” il concorrente deve presentare:

a) max 2 servizi di progettazione (per i punti 1 e 2 della Tabella n. 6);

b) max 2 servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza (per il punto 3 della Tabella n. 6).

Si precisa che i 2 servizi del precedente punto b) possono anche essere suddivisi: 1 servizio di direzione lavori, 1 servizio di coordinamento della sicurezza.


Chiarimento PI241445-24

Ultimo aggiornamento: 21/06/2024 12:11

Domanda : Buongiorno, la presente al fine di richiedere i seguenti chiarimenti, in merito all’offerta tecnica. A pag. 42 del Disciplinare di Gara nella tabella 6, per il criterio “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” si fa riferimento a 3 criteri di valutazione, rispettivamente: 1) (Progettazione) Professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano delle soluzioni architettoniche, edilizie e strutturali (punti max 10); 2) (Progettazione) Professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano della tipologia e dotazione degli impianti (punti max 19); 3) (Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza) Professionalità e adeguatezza dell’offerta per la conduzione dei lavori e gestione della sicurezza dei cantieri (punti max 15). Si chiede pertanto di specificare, se vanno presentati in totale 3 servizi affini, di cui due di Progettazione rispettivamente per i punti 1 e 2, ed uno di DL e CSE per il punto 3, in quanto a pag. 35 si fa riferimento invece a 2 servizi di progettazione e 2 servizi di DL.

Risposta :

Occorre fare riferimento ad entrambe le previsioni di pagg. 35 e 42 del disciplinare di gara.

Pertanto, nell’offerta tecnica, in relazione al criterio “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” il concorrente deve presentare:

a) max 2 servizi di progettazione (per i punti 1 e 2 della Tabella n. 6);

b) max 2 servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza (per il punto 3 della Tabella n. 6).

Si precisa che i 2 servizi del precedente punto b) possono anche essere suddivisi: 1 servizio di direzione lavori, 1 servizio di coordinamento della sicurezza.


Chiarimento PI241383-24

Ultimo aggiornamento: 20/06/2024 12:07

Domanda : Per quanto attiene alle professionalità di cui alla tabella 5, pagina 17, del disciplinare di gara, si chiede conferma che le figure del "esperto certificazione energetica" e "BIM Manager" possano, per la loro specializzazione, essere ricoperte anche da consulenti esterni, con contratto di collaborazione specifico per l'esecuzione della commessa, senza quindi necessariamente rientrare tra l'organico dell'operatore economico o come mandanti in RTP.

Risposta :

I professionisti componenti del Gruppo di lavoro devono essere nominativamente indicati già in sede di offerta. Si conferma la possibilità che le figure indicate siano ricoperte da consulenti esterni, facenti parte del gruppo di lavori, sulla base di contratti di collaborazione con il concorrente.


Chiarimento PI241343-24

Ultimo aggiornamento: 20/06/2024 12:05

Domanda : Egregi, si chiede cortesemente se l'importo della cauzione provvisoria pari ad € 66.000 sia corretto , ed in caso affermativo dove si evinca da disciplinare l'importo di € 3.300.000 dal quale scorporare il 2% della cauzione. Si ringrazia

Risposta :

Si conferma l’importo della cauzione provvisoria indicato al paragrafo 10) del Disciplinare di gara, considerato che la percentuale pari al 2% non è calcolata sugli onorari relativi alle attività di progettazione, o coordinamento della sicurezza e supporto al RUP (cfr. art. 106, comma 11, d.l.gs. 36/23).


Chiarimento PI241300-24

Ultimo aggiornamento: 20/06/2024 12:04

Domanda : Buongiorno, si chiede se il Professionista esperto in certificazione energetica debba essere iscritto all'elenco dei Soggetti Certificatori della regione Emilia-Romagna al momento della presentazione della gara o possa essere individuata una figura professionale con comprovata esperienza in certificazioni energetiche. Si chiede inoltre se sia possibile subappaltare tale prestazione.

Risposta :

I professionisti componenti del Gruppo di lavoro devono essere nominativamente indicati già in sede di offerta. Per quanto riguarda il tecnico esperto in certificazione energetica, esso deve essere abilitato ai sensi del d.P.R. 75/2013. In ogni caso, le relative prestazioni non possono formare oggetto di subappalto, ai sensi del paragrafo 9) del Disciplinare di gara.


Chiarimento PI236293-24

Ultimo aggiornamento: 14/06/2024 12:45

Domanda : Per quanto attiene i servizi di progettazione, si chiede se è possibile subappaltare le prestazioni relative alla redazione di pratiche catastali e stime.

Risposta :

È ammesso il subappalto delle attività di redazione di pratiche catastali e stime.

Si rammenta che i concorrenti devono rilasciare la dichiarazione con la quale indicano le parti del servizio che intendono subappaltare, utilizzando preferibilmente il Modello A7 e che, in caso di RTP non ancora costituito, la dichiarazione sul subappalto deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati.


Chiarimento PI234644-24

Ultimo aggiornamento: 14/06/2024 12:43

Domanda : Buongiorno, l'art. 17 del disciplinare indica il Modello A9 per la presentazione dell'offerta economica; tuttavia il Modello A9 si riferisce all'avvalimento. Si chiede pertanto se vi è altro documento (non pubblicato) per l'offerta economica o se dovrà essere caricata a sistema. Grazie

Risposta : Risposto in altra FAQ.

Chiarimento PI231412-24

Ultimo aggiornamento: 14/06/2024 12:40

Domanda : Per quanto riguarda la citazione pg. 5 del Disciplinare dei servizi, al punto C: "relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate" Si chiede se sia necessario individuare la figura di Archeologo, anche se non inserita nella Tabella 5 riguardante il gruppo di lavoro.

Risposta :

I ruoli professionali richiesti per l’espletamento dei servizi oggetto di accordo quadro, come indicati nella Tabella n. 5 del disciplinare di gara, devono intendersi riferiti al numero minimo di componenti del gruppo di lavoro.

Pertanto, non è necessario ricomprendere la figura di Archeologo tra i componenti del gruppo di lavoro, fermo restando che, in caso di contratti attuativi dell’A.Q. che necessitino di tale figura, l’aggiudicatario sarà tenuto eventualmente a rendere disponibile anche tale professionista.


Chiarimento PI231264-24

Ultimo aggiornamento: 14/06/2024 12:37

Domanda : Buongiorno, si chiede conferma che in caso di RTI, tutti i componenti sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione; in caso affermativo, si chiede se tutti componenti del raggruppamento sono tenuti a pagare la marca da bollo.

Risposta :

La domanda di partecipazione [Allegati A1) o A2)] può essere redatta anche solo dal legale rappresentante della mandataria del RTP costituendo, in nome e per conto dei professionisti mandanti, fermo restando che deve essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.

In tal caso, il pagamento della marca da bollo può avvenire da parte del solo mandatario.

Discorso diverso riguarda il pagamento dell’imposta di bollo in sede di stipula del contratto, che deve avvenire ad opera del concorrente aggiudicatario con le modalità e nei limiti di cui all’Allegato I.4 al Codice.


Chiarimento PI231039-24

Ultimo aggiornamento: 14/06/2024 12:35

Domanda : Buongiorno, l'art. 17 del disciplinare stabilisce di utilizzare il modello A9 per presentare l'offerta economica, ma il modello A9 è per l'avvalimento. Vi è un altro modello per redigere l'offerta economica, non presente tra gli allegati, o l'offerta economica si compila SOLO a sistema?

Risposta :

Si precisa che l’offerta economica deve essere presentata compilando il modello disponibile direttamente sulla piattaforma SATER, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it


Chiarimento PI230238-24

Ultimo aggiornamento: 13/06/2024 08:39

Domanda : In caso di partecipazione come costituendo RTP siamo a chiedere se sia possibile presentare un’unica domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i componenti del costituendo RTP e se l’imposta di bollo può essere assolta solo dalla mandataria del costituendo RTP.

Risposta :

La domanda di partecipazione [Allegati A1) o A2)] può essere redatta dal legale rappresentante della mandataria del RTP costituendo, in nome e per conto dei professionisti mandanti, fermo restando che deve essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.


Chiarimento PI228284-24

Ultimo aggiornamento: 13/06/2024 08:38

Domanda : cortesemente si chiede se è possibile avere i modelli da compilare per la partecipazione alla gara in formato editabile.

Risposta :

Al fine di garantire l’omogeneità delle dichiarazioni da rendersi ad opera di tutti gli operatori economici concorrenti, non è possibile fornire i modelli in formato editabile. E’ fatta salva comunque la possibilità di integrare i modelli stessi con dichiarazioni allegate.


Chiarimento PI219645-24

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024 14:05

Domanda : Relativamente al gruppo di lavoro di cui alla tabella 5, si chiede se il "Professionista settore impiantistico termo meccanico idraulico" ed il "Professionista settore impiantistico elettrico", possa essere un ingegnere in possesso di laurea vecchio ordinamento ed iscritto all'ordine degli ingegneri sez A settori A CIVILE, B INDUSTRIALE E C DELL'INFORMAZIONE. Si chiede inoltre se il "Professionista esperto certificazione energetica" debba essere in possesso di certificazione esperto EGE o non sia prevista alcuna certificazione specifica

Risposta :

Il possesso di laurea vecchio ordinamento è titolo sufficiente ai fini della partecipazione alla gara. Ed infatti, tale laurea (conseguita al termine di un ciclo di studi della durata di quattro, cinque o sei anni) è paritaria all’attuale laurea in ingegneria (civile o industriale), secondo determinati criteri di equiparazione. Il professionista esperto in certificazione energetica deve essere un tecnico abilitato all’attività di certificazione energetica degli edifici, ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013.

Si tratta, quindi, di un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, sia di professionista libero od associato.


Chiarimento PI219596-24

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024 14:04

Domanda : si chiede se il requisito di cui al punto 7.3 lett f) del disciplinare, relativo ai servizi di punta, debba intendersi che verrà valutato l'AVVENUTO SVOLGIMENTO DI DUE SERVIZI AVENTI IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ALMENO PARI A 3 MILIONI di cui CIASCUN SERVIZIO DEBBA AVERE AL SUO INTERNO ENTRAMBE LE CATEGORIE S.03 (ALMENO 2 MILIONI) ED E.10 (ALMENO 1 ML), oppure se possano essere presentati due diversi servizi, ciscuno per ciascuna categoria, purchè l'importo totale di S.03 Sia almeno 2 milioni e l'importo totale di e.10 sia almeno 1 milione (dunque in totale presentare 4 servizi, due per ciascuna categoria)

Risposta :

Ai fini della comprova del requisito di cui al paragrafo 7.3), lett. f) (servizi di coordinamento della sicurezza), è necessario avere eseguito un totale di 2 servizi, così suddivisi:

- 1 servizio in cat. S.03 per un importo lavori non inferiore a € 2.000.000,00 (IVA esclusa);

- 1 servizio in cat. E.10 per un importo lavori non inferiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa).

I servizi di coordinamento della sicurezza non sono frazionabili.

In ogni caso, i 2 servizi devono essere riferiti ad un importo complessivo di lavori non inferiore a € 3.000.000,00 (IVA esclusa).


Chiarimento PI217279-24

Ultimo aggiornamento: 04/06/2024 13:38

Domanda : Buongiorno, In relazione alla procedura in oggetto si formula il seguente quesito: con riferimento al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare di gara nel quale è richiesto il requisito relativo all’”avvenuto espletamento nell'ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a ciascuna Categoria/ID, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo, al netto IVA, non inferiore all’importo stimato dei lavori della rispettiva Categoria”, e che, come riportato nel medesimo paragrafo “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”, si chiede di confermare che, ai fini della qualificazione alla gara, sia possibile utilizzare anche servizi tecnici relativi a categorie di prestazione professionale avente grado di complessità almeno pari a quelle indicate, purché ricompresi all’interno della stessa categoria d’opera come previsto dal Bando Tipo.

Risposta :

Ai sensi dell’art. 8, d.m. Giustizia 17 giugno 2016, è precisato che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Pertanto, ai fini della qualificazione alla gara, in conformità al Bando tipo A.N.A.C., è possibile utilizzare servizi tecnici relativi a categorie di prestazione professionale con destinazione funzionale aventi grado di complessità anche pari (o superiore) a quelle indicate, purché ricomprese all’interno della stessa categoria d’opera. Resta inteso che l’equivalenza è applicabile solo alle opere riconducibili alle categorie “Edilizia” e “Strutture”, ma non è estendibile ad ulteriori categorie (“Impianti”), considerato, nella fattispecie, il contenuto oggettivo delle categorie IA.01, IA.02 e IA.04 (v. Linee guida A.N.A.C. n. 1/2016).

Chiarimento PI214455-24

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024 10:01

Domanda : Salve, in merito al contenuto della busta ‘’B-Offerta tecnica’’, si chiede se le 20 cartelle in formato A4 si riferiscano alle sole ‘’caratteristiche metodologiche dell’offerta’’, a cui si aggiungeranno le cartelle A3 previste per i servizi di progettazione/direzione lavori per il criterio ‘’professionalità e adeguatezza dell’offerta’’ e le n. 6 cartelle A4 per il criterio ‘’ utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, BIM’’. Si chiede quindi conferma che l’offerta tecnica sia composta da n. 8 schede A3 (servizi progettazione), n. 6 schede A3 (servizi DL), n. 20 cartelle A4 (metodologia), n. 6 cartelle A4 (BIM), oltre alle certificazioni che non sono conteggiate nel numero di pagine/cartelle.

Risposta :

La Relazione Tecnica, nelle forme previste al paragrafo 16, pag. 35 del Disciplinare di gara, deve essere composta da un numero massimo di 20 pagine (esclusa copertina, indice ed eventuali allegati, tavole grafiche, certificazioni, etc.).

Ciò significa che tutte le cartelle previste per le “caratteristiche metodologiche dell’offerta”, per il criterio “professionalità e adeguatezza dell’offerta” e per il criterio “utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, BIM” devono essere comunque “ricomprese” nel numero massimo di pagine della Relazione Tecnica (20), ad eccezione delle certificazioni escluse dal computo.


Chiarimento PI209966-24

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024 16:31

Domanda : Buonasera, si richiedono chiarimenti in merito ai formati e numero pagine richieste per la redazione dell'offerta tecnica. All'art. 16 di pag. 35 è riportato di comporre n.1 relazione tecnica di n.20 pagine in formato A4 carattere Arial 11. Successivamente si descrive il contenuto della cartella .zip, da allegare, dove al punto b) Professionalità e adeguatezza dell’offerta sono richiesti max n.4 schede formato A3 per max n.2 servizi di progettazione e max n.3 schede formato A3 per max n.2 servizi di Direzione Lavori. Infine a pag. 39 del Disciplinare dopo il punto d) è riportato che: "La relazione illustrativa sarà costituita da un massimo di 6 (sei) cartelle formato A4 oppure di 3 (tre) cartelle formato A3...". Si chiede pertanto di esplicitare n.pagine max consentiti per ciascun criterio ed analogamente i relativi formati ammessi in quanto non è chiaro quali siano i limiti ammessi ed a quali criteri facciano specificatamente riferimento. Grazie per la collaborazione.

Risposta :

La Relazione Tecnica, nelle forme previste al paragrafo 16, pag. 35 del Disciplinare di gara, deve essere composta da un numero massimo di 20 pagine (esclusa copertina, indice ed eventuali allegati, tavole grafiche, certificazioni, etc.).

Per quanto concerne la documentazione descrittiva, grafica e fotografica relativa ai servizi di progettazione e di direzione lavori (criterio “Professionalità e adeguatezza delle offerte”), si precisa che la descrizione deve essere comunque “ricompresa” nel numero massimo di pagine della Relazione Tecnica (20), mentre le schede formato A3 aggiuntive devono essere prodotte nel numero massimo previsto per i diversi servizi.

Relativamente, invece, alla “Relazione BIM”, le cartelle (nel numero massimo di 6 nel formato A4, nel numero massimo di 3, nel formato A3) devono comunque rientrare nel numero massimo di pagine (20) della Relazione tecnica.


Chiarimento PI198583-24

Ultimo aggiornamento: 22/05/2024 11:42

Domanda : Chiarimento 1. Salve, dal pannello di gara non risulta disponibile il pulsante "Partecipa". Si chiede di definire le modalità di accesso alla gara. Chiarimento 2. Si richiede se nel gruppo di lavoro minimo è ammesso che uno o più ruoli siano ricoperti dal medesimo professionista in possesso dei relativi requisiti.

Risposta : Chiarimento 1: ll pulsante "Partecipa" si attiva su SATER il 22/05/2024.

Chiarimento 2: Si veda pag. 10 del Disciplinare di gara: “E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali coinvolte nel servizio.”

Ultimo aggiornamento: 12-07-2025, 01:19