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Dati del bando

Unione Tresinaro Secchia - Procedura aperta per l’affidamento – per conto del Comune di Scandiano - mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. periodo 01.09.2024/31.08.2026 con possibilità di proroga per un ulteriore biennio.
Ente appaltanteUNIONE TRESINARO SECCHIA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto368.216,76 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema14/05/2024
Termine richiesta chiarimenti06/06/2024 08:00
Termine presentazione delle offerte19/06/2024 10:00
Apertura busta amministrativa19/06/2024 11:00
Data chiusura procedura21/08/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Indelicato Natale

telefono: 0522985887

Miceli Rossana

telefono: 0522764284

Sgrò Giuseppe

telefono: 0522985883

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Accordo Quadro Somministrazione lavoro interinale

CIG: B1AA14F3D4

Chiarimenti

Chiarimento PI221893-24

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024 11:49

Domanda : Buongiorno. Si rappresenta che ai fini del pagamento del contributo ANAC non è possibile visualizzare l'avviso di pagamento inserendo il CIG della procedura. Si chiede se ci siano delle problematice in merito o se sia una difficoltà rilevata solo dalla scrivente.

Risposta :

Come specificato al punto 12 del Disciplinare di gara, Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.09.05.24.avviso.versamento.contributo
In ipotesi di impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, secondo quanto comunicato con avviso Anac del 26.01.2023, gli Operatori Economici possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della presente procedura di gara, il nominativo e il codice fiscale del debitore.
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare:
  • codice fiscale del debitore
  • nominativo del debitore
  • indirizzo mail del debitore

Chiarimento PI221216-24

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024 11:43

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito a quanto dichiarato a pagina 6 del Progetto del servizio dove per indicazioni circa il reperimento di dettagli relativi al personale impiegato nel contratto attualmente in essere si rimanda all’allegato n. 3. Ci sembra di intendere che l’allegato di riferimento sia il 2, è corretto? Ringraziando, si saluta cordialmente

Risposta : Si conferma che il rimando corretto è all'allegato 02 "Allegato 02 al capitolato - Personale in Servizio al 31/03/2024 "

Chiarimento PI220012-24

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024 11:32

Domanda : Spett.le Amministrazione, si chiedono gentilmente i due quesiti di cui sotto: 1) relativamente alla clausola sociale si chiede di conoscere l’anzianità di servizio del personale somministrato attualmente impiegato. 2) relativamente al Documento "Progetto del servizio", paragrafo “Impegni dell'operatore economico - Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate ex art. 102 del dlgs 36/2023”, si chiede gentilmente di confermare che tali previsioni siano da intendersi per i lavoratori diretti. Distinti saluti.

Risposta :

1) Vedi Allegato "AnzianitaPersonaleImpiegato".

2) La clausola investe il capitale umano impiegato per l'esecuzione del servizio.

Chiarimento PI217284-24

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024 11:00

Domanda : Spett.le Ente, si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento agli obblighi di cui all’art. 5 del Capitolato speciale relativi al comportamento del personale somministrato, allo svolgimento della prestazione richiesta nel rispetto del Codice di Comportamento e degli altri obblighi ivi contemplati, si chiede di confermare che sarà onere di Codesto Ente vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento e degli altri obblighi richiamati, rimanendo in carico all'aggiudicatario un onere di mera informativa nei confronti dei somministrati inviati in missione. Ciò in considerazione della natura stessa del servizio di somministrazione: la previsione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 prevede infatti che “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”. 2) Si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Si chiede quindi di confermare che le visite pre-assuntive saranno onere unicamente in capo a codesto ente come previsto ex lege. Distinti saluti.

Risposta :

1) Si conferma l'esercizio da parte dell'utilizzatore delle prerogative insite nella qualità di soggetto sotto il cui controllo e direzione si svolge la prestazione di lavoro
2) Si veda risposta n 2 al Chiarimento PI206353-24

Chiarimento PI217429-24

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024 10:53

Domanda : Spett.le S.A. , siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: 1) Si chiede di specificare se il livello di riferimento “area degli operatori esperti” fa riferimento all’ ex b1 o all’ ex b3 del ccnl enti locali , la tabella presenta le incongruenze come di seguito: Se trattasi di ex b1 l’ivc corretto deve essere 61,06 , se trattasi di ex b3 l’ivc della tabella è corretto ma bisogna inserire il differenziale previsto di 86,53 ( previsto per l’ex b3). 2) Si chiede conferma che gli eventuali aumenti contributivi da riconoscere ai lavoratori somministrati per effetto dei rinnovi di contratto, così come previsiti dal Decreto Dignità, dovranno essere successivamente aggiunti al costo del lavoro definito nei documenti di gara, anziché essere coperti dal margine di agenzia, in quanto rientrando a tutti gli effetti nelle voci che compongono il costo del lavoro, sono soggette a irap e non ad iva, 3) Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni settimanali; 4) Si chiede conferma se nel costo orario, in particolare nei contributi, siano state previste le seguenti voci: Ebitemp, formatemp, monetizzazione permessi sindacali ed Aspi. 5) Si chiede di confermare che la percentuale del margine di agenzia offerta, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori (SUL COSTO DEL LAVORO) 6) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo; 7) Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato. 8) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 9) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza. 10) considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.; 11) Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente. 12) nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008. 13) In ultimo stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 14) In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Diapartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. 15) In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti: a) se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato Restando in attesa di una vostra risposta, porgiamo distinti saluti.

Risposta :

1) Nel ringraziare per la segnalazione, si allega il file rettificativo dell'allegato 1 "valore stipendiale" del capitolato speciale, correzione non incidente sulla formulazione dell'offerta.

2) Si conferma

3) Si veda risposta al chiarimento PI197624-24

4) Nel ringraziare per la segnalazione, si allega il file rettificativo dell'allegato 1 "valore stipendiale" del capitolato speciale, correzione non incidente sulla formulazione dell'offerta.

5) Si conferma

6) Si conferma

7) Il tasso di assenteismo per le figure contrattualizzate è il seguente:
  • per le risorse in somministrazione assunte con causale art 31 per 81/2015: tasso medio pari al 30%
  • per le risorse in somministrazione assunte con causale di sostituzione: tasso 0%
8) Si conferma

9) Come si evince dall'allegato denominato "Schema di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura del servizio somministrazione lavoro a favore del comune di Scandiano per il periodo 01.09.2024/31.08.2026", il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata, consentendo - pertanto - la sottoscrizione a distanza.

10) Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata, come si desume dall'allegato denominato "Schema di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. lgs. 36/2023, per la fornitura del servizio somministrazione lavoro a favore del comune di Scandiano per il periodo 01.09.2024/31.08.2026": le conseguenti spese a carico dell'Agenzia riguarderanno l'assolvimento dell'imposta di bollo. Relativamente al rimborso delle spese di pubblicazione, si rinvia alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici di cui al dlgs 36/2023 e alle delibere ANAC di riferimento, secondo cui dal 1° gennaio 2024 hanno efficacia le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici in tema di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, che prevedono la pubblicità per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nei termini e secondo le modalità riportate nella delibera n. 263 del 20.06.23, adottata dall’ANAC in attuazione dell’art. 27 del nuovo Codice.

11) Si veda risposta n. 2 del Chiarimento PI206353-24

12) Si veda risposta n. 4 del Chiarimento PI206353-24

13) Si veda risposta n. 10 del Chiarimento PI206353-24

14) Si veda risposta al quesito n. 7 del Chiarimento PI206353-24

15) Non è prevista la facoltà di produrre allegati

Chiarimento PI213607-24

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024 11:35

Domanda : Si richiede cortesemente alla Stazione Appaltante di conoscere la ragione sociale dell’Agenzia uscente ai sensi della L. n. 241/1990.

Risposta : “APIS S.R.L.”, con sede legale in Salerno (SA), Via Luigi Guercio n. 423 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05673560651

Chiarimento PI212994-24

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024 09:48

Domanda : Si richiede cortesemente alla Stazione Appaltante: 1. di confermare che nelle 12 facciate richieste per l’Offerta tecnica anche l’eventuale copertina, al pari dell’indice, non sia conteggiata; 2. di conoscere quali siano le attività ricomprese nelle mansioni dell’ausiliario e dell’operatore scuola d’infanzia (es. pulizie, somministrazione, supporto mensa, aiuto cuoco, lavanderia, sorveglianza, ecc.); 3. di confermare che l’addetto all’infanzia con funzioni educative svolga attività analoghe a quelle dell’educatore. Ringraziando, si saluta cordialmente.

Risposta :

1. La copertina può essere equiparata all'indice poiché interessata dalla stessa ratio prevista per quest'ultimo dal disciplinare di gara, dove si legge "Ai fini del limite numerico di facciate sopra indicato, si precisa che l'indice non viene conteggiato in quanto trattasi di elemento meramente orientativo e non descrittivo dell'offerta tecnica".

2. Le attività a cui la figura è preposta sono desumibili dalle declaratorie dei profili professionali di cui al vigente CCNL enti locali con riferimento all'area degli operatori esperti, che si riporta AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI
Appartengono a quest’area i lavoratori inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali.
Specifiche professionali:
  • conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo, tecnico-manutentivo o attività di natura amministrativa di supporto;
  • capacità di gestione di relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
  • responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano.
Requisiti di base per l’accesso: assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale.
Esemplificazione dei profili: Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, conduttore di macchine operatrici complesse, operatore socio assistenziale, operatore socio sanitario, collaboratore servizi di supporto e/o sorveglianza.

3. La descrizione riportata nel quesito è di utilizzo dell'Agenzia attualmente affidataria del servizio e rinvenibile nel documento relativo alle unità impiegate in costanza del vigente contratto. Ai fini partecipativi, occorre far riferimento all'inquadramento "area operatori esperti" di cui al CCNL enti locali.

Chiarimento PI210519-24

Ultimo aggiornamento: 29/05/2024 08:51

Domanda : Si richiede cortesemente alla Stazione Appaltante: 1. se il punteggio relativo al possesso della certificazione della parità di genere sia “5” come indicato all’art. 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di gara oppure “7” come si evince dalla sesta colonna della tabella di cui all’Allegato 8) “Modello di offerta tecnica”; 2. in merito alle caratteristiche dell’offerta tecnica di cui all’art. 16 del Disciplinare se con la dicitura “senza foto” si intenda che non possono essere inserite immagini esplicative quali, diagrammi, organigrammi, ecc.; 3. di conoscere se gli operatori somministrati opereranno insieme ad operatori dipendenti comunali e se saranno coordinati dal personale pedagogico dell’Ente; 4. se con la dicitura di cui all’art. 5 del Capitolato “il profilo professionale che potrà essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è il seguente: area operatori” si intenda l’area degli operatori esperti (ex livello B) di cui al CCNL delle Funzioni locali come si evince dall’Allegato 2 del capitolato speciale; 5. in riferimento alle mansioni indicate all’allegato 2 del Capitolato speciale, quali sono le funzioni dell’“operatore scuola dell’infanzia” ovvero se siano assimilabili alle mansioni dell’ausiliario con funzioni non educative. Ringraziando, si saluta cordialmente.

Risposta :

1. Si conferma che il punteggio relativo al possesso della certificazione della parità di genere sia “5” come indicato all’art. 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di gara.

2. l'espressione "senza foto" deve essere intesa in senso letterale ritenendosi ammesse rappresentazioni grafiche.

3. si conferma

4. si conferma

5. si conferma

Chiarimento PI206353-24

Ultimo aggiornamento: 29/05/2024 08:00

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, si chiede gentilmente di rispondere ai seguenti quesiti: 1. Art. 5 del Capitolato. In ordine alle condanne penali o a procedimenti penali in corso occorre puntualizzare che L’Apl non è legittimata a richiedere ai somministrati il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, nemmeno in presenza dello svolgimento di una prestazione lavorativa presso una Pubblica Amministrazione. Si precisa, inoltre, che le informazioni contenute all’interno del casellario giudiziale, qualora previste da obblighi di legge, dovranno richieste direttamente dall’utilizzatore, che ne ha concreto interesse, ai lavoratori somministrati. Si rammenta che le verifiche sui dati relativi a condanne penali e/o carichi pendenti (anche la semplice dichiarazione dell'assenza degli stessi), come previsto dagli art.li 10 GDPR e 2-octies D.Lgs. 196/2003 (come novellato dal D.Lgs. 101/2018), possono essere effettuata esclusivamente sotto il controllo della Autorità Pubblica o a fronte di un obbligo di legge. 2. Art. 5 del Capitolato. In ordine agli accertamenti sanitari preliminari all’assunzione (punto 19), occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice, costituendo giusta causa di dimissioni del lavoratore in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi da parte della stessa. È parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore, come previsto dai propri protocolli sanitari. Si invita, quindi, a rettificare la previsione in parola. 3. Art. 6 del Capitolato. In ordine alla trasmissione del contratto individuale tra l’Apl ed il lavoratore somministrato, occorre far presente che, in qualità di titolari del trattamento nel rapporto di somministrazione, Adecco non condivide dati sensibili con i propri clienti. 4. Art. 10 del Capitolato. in ordine all'onere di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in capo all'Apl, si chiede di confermare che la formazione generale ai sensi del D.lgs. 81/2008 spetti all'Agenzia Interinale, mentre la formazione specifica sui rischi connessi alle attività svolte dalla risorsa sia totalmente in capo all'impresa utilizzatrice. 5. Art. 10 del Capitolato. Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: a) Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; b) Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; c) Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; d) Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento. 6. Art. 11 del Capitolato. in caso di interruzione del rapporto lavorativo, posto che l’art. 33 del D.lgs. 81/2015 prevede testualmente che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, si invita a precisare specificando che, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, l’ente dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. 7. Art. 13 del Capitolato. Per quanto attiene la previsione secondo cui rimane a carico dell’ApL l’assunzione in proprio di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative o comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni in termini di contratto, si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare, in ordine all’obbligo dell’operatore economico di dotarsi di una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). 8. Art. 17 del Capitolato. Si invita a precisare che laddove l’Ente comminasse delle penali, gli importi dovuti all’agenzia non saranno decurtati sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento ma verrà emessa apposita nota di debito. Si chiede di puntualizzare che (salvo i casi di dolo o colpa grave) le pretese risarcitorie attinenti all’esecuzione del contratto non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. 9. Art. 28 del Capitolato. Per quanto concerne il periodo di prova, si precisa che il CCNL delle ApL all’art. 35 al comma 3 e 4 disciplina quanto segue: 3. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. 4. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. Si invita a rettificare secondo la normativa vigente. 10. Art. XXII dello Schema di Contratto. Si chiede di precisare specificando che l’ente qualora esercitasse diritto di recesso dal contratto stipulato con l’aggiudicataria, sarà tenuto a rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS. Grazie.

Risposta :

1. Il certificato del casellario giudiziale viene richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 25-bis del DPR 313/2002 al fine di verificare: l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonchè l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
La norma prevede sia il datore di lavoro (pubblico o privato) ad adempiere quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. Dalla normativa non si evince un regime derogatorio nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia un'Apl.
A tal proposito, è di recente approvazione (gennaio 2024) da parte del Garante privacy il Codice di condotta delle Apl in materia di trattamento dei dati personali, in cui si desume che, in presenza dei presupposti di cui all’art. 2-octies del Codice privacy, le Agenzie possono trattare dati giudiziari, come per esempio nel caso di adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2 del d. lgs. 4 marzo 2014, n. 39 di raccolta del certificato penale del casellario giudiziale nel caso di assunzione di lavoratori per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. L'art. 5 del capitolato speciale si riferisce agli accertamenti sanitari preliminari all'assunzione e non a quelli richiesti nella fase successiva, quest'ultimi di spettanza dell'utilizzatore in quanto soggetto sotto il cui controllo e direzione si svolge la prestazione di lavoro. La visita preventiva in fase preassuntiva si ritiene riconducibile alle valutazioni e competenza dell'Agenzia in quanto datore di lavoro, restando in capo al Comune l'effettuazione della visita medica preventiva; ciò in quanto la prima si colloca in una fase antecedente l'inizio del rapporto di lavoro mentre la seconda riguarda un lavoratore già assunto.
Resta comunque ferma la previsione dell'articolo secondo cui qualora l’Agenzia non abbia un medico competente, ovvero si concordi di utilizzare quello del Comune, sarà il Medico Competente del Comune a effettuare la visita preventiva, emettendo un giudizio di idoneità e aprendo la cartella sanitaria e di rischio se si tratta del primo rapporto di lavoro, o aggiornandola se già esistente, definendo poi il protocollo degli accertamenti sanitari preventivi.

3. La materia oggetto del quesito risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative e/o regolamentari e/o regolatorie e/ contrattual: TUEL D.Lgs.n.196/2003; Regolamento (UE) 2016/679; D.Lgs.n.51/2018; D.Lgs.n.101/2018; Linee Guida e Provvedimenti Garante Linee Guida e Provvedimenti Agid Linee Guida e Provvedimenti Anac.
Dal quadro normativo delineato si ricava che, per i servizi educativi e per gli addetti ai servizi generali (personale ausiliario nidi e scuola dell'infanzia), è il Comune che determina, autonomamente, le finalità del trattamento dei dati; ne consegue che, nel caso di specie, il Comune va qualificato come titolare autonomo. In forza di tale qualificazione, andrà concluso un accordo interno con l'Agenzia avente a oggetto anche la disciplina della comunicazione dei dati, compresi i dati particolari, dei lavoratori somministrati per svolgere le proprie mansioni come personale ausiliario di nidi e scuola dell'infanzia. E', conseguentemente, corretta la previsione del capitolato speciale che prevede che le copie dei contratti di lavoro siano trasmesse al Comune. Tale previsione andrà attuata secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e, per l'effetto, richiede che la trasmissione delle copie dei contratti di lavoro sia preceduta dalla previa conclusione di un accordo di contitolarità. Nel caso di specie va escluso che il Comune, in qualità di utilizzatore dei lavoratori somministrati, possa qualificarsi come responsabile del trattamento, in quanto il Comune determina autonomamente, per i servizi educativi di nido e scuola dell'infanzia, le modalità di trattamento dei dati personali e necessita di fornire ai lavoratori somministrati l'informativa in ordine al trattamento dei loro dati personali nell'ambito di tali servizi educativi, come pure di fornire adeguate istruzioni e formazione in merito a tale ambito di trattamento, di cui è titolare in via autonoma.

4. Si conferma quanto previsto dall'art. 10 del capitolato, che peraltro va nel senso evidenziato dal quesito.

5. Si conferma quanto previsto dall'art. 10 del capitolato in coerenza con quanto stabilito dall'art. 35, comma 4 del dlgs 81/2015.
A tal fine si precisa che nei confronti dell'aggiudicatario:
a) sarà concordato con il DEC della stazione appaltante l'accesso ai luoghi di lavoro, con tempi e modalità utili all'osservanza dell'adempimento previsto;
b) e c) d'intesa con il DEC, sarà consentito l'utilizzo delle attrezzature e prevista la disponibilità di personale esperto;
d) verranno fornite le informazioni e la documentazione necessarie per l'assolvimento dell'obbligazione prevista.

6. Con riferimento all'art. 11 del capitolato speciale, si conferma che in caso di interruzione prima della scadenza del contratto a tempo determinato prefissata per cause diverse da quelle indicate all'art. 11, dalla lettera a) alla lettera d), o comunque per causa imputabile al lavoratore o all’Agenzia, resta ferma la corresponsione integrale del trattamento economico originariamente previsto per il lavoratore, per cui l’utilizzatore rimborserà il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia.

7. A maggiore esplicazione dell’art.13 del capitolato speciale, si precisa che la polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) deve intendersi circoscritta al solo personale di staff e non anche a quello somministrato, quale precisazione già desumibile dall’ultimo capoverso del medesimo art.13 in cui è previsto "In merito alla polizza assicurativa da presentare, si precisa che, ai sensi dell’art. 35, comma 7, del d.lgs 81/2015, l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e che l'art. 30 del d.lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all'utilizzatore. Perciò, l'Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato nell’esercizio delle attività sottoposte a controllo da parte dell’utilizzatore".

8. Si conferma la disciplina di cui all'art. 17 del capitolato speciale.

9. L'art. 28 si riferisce alla facoltà del Comune di recedere dal contratto con l'Agenzia e non riguarda la posizione del singolo lavoratore somministrato in prova che, invece, trova corretta disciplina all'art. 8 del capitolato speciale.

10. In caso di recesso dall'accordo quadro, sarà garantito il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali sino alla loro naturale scadenza, salvo che non si versi in una situazione impeditiva alla continuazione prevista dal capitolato speciale o dalla normativa vigente.

Chiarimento PI197624-24

Ultimo aggiornamento: 21/05/2024 07:54

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere se le Risorse lavoreranno su 5 o 6 giorni. Grazie

Risposta :

Si veda art. 6 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO del capitolato speciale
"Le prestazioni a tempo pieno richieste potranno essere svolte con orario settimanale su cinque giorni lavorativi. Per esigenze di servizio, la prestazione potrà essere richiesta anche nella giornata del sabato."

Chiarimento PI197621-24

Ultimo aggiornamento: 21/05/2024 07:52

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere conferma che le ore relative ad assenze (es. malattia, infortunio, permessi retribuiti, ...) potranno essere oggetto di fatturazione al pari della tariffa ordinaria, essendo comunque voci retributive da riconoscere ai Somministrati. Grazie

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI197609-24

Ultimo aggiornamento: 21/05/2024 07:50

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere conferma che le ore relative a festività infrasettimanali e domenicali "non lavorate" potranno essere oggetto di fatturazione al pari della tariffa ordinaria, essendo comunque voci retributive da riconoscere ai Somministrati. Grazie

Risposta : si conferma

Ultimo aggiornamento: 28-09-2024, 10:50