Domanda : Buongiorno, con riferimento all’oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti: - Atteso che da Disciplinare leggiamo che il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica il premio imponibile annuo offerto, si chiede se la base d’asta annua di euro 200.000 debba intendersi lorda o imponibile - In considerazione di quanto riportato nel Disciplinare a pag 23 PRECISAZIONE, si chiede preventiva necessaria Vostra conferma che in caso di aggiudicazione del rischio si possa inserire in polizza la seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. - In considerazione di quanto riportato nel Disciplinare a pag 23 PRECISAZIONE, si chiede preventiva necessaria Vostra conferma che in caso di aggiudicazione del rischio si possa inserire in polizza la seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. - In considerazione di quanto riportato nel Disciplinare a pag 23 PRECISAZIONE, si chiede preventiva necessaria Vostra conferma che in caso di aggiudicazione del rischio si possa inserire in polizza la seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. - Preso atto del fatto che non è possibile prevedere l’esclusione tout court delle seguenti garanzie: Allagamenti, Alluvioni e Inondazioni; Eventi atmosferici e Terremoto, si chiede conferma del fatto che limiti, scoperti e franchigie relative alle predette garanzie possano essere oggetto di modifica peggiorativa - Si chiede conferma del fatto che l’automatismo di copertura del 30% di cui al disposto C) Partite a valore intero, aggiornamento delle somme assicurate, adeguamento e regolazione del premio Leeway clause, operi in alternativa e non cumulativamente con quanto previsto all’Art 46 Deroga all’assicurazione parziale e viceversa - Relativamente all’ ART. 1) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA – OPERANTE e ART. 2) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA - BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO - OPERANTE si chiede conferma del fatto che in caso di mancata consegna della stima entro 4 mesi dalla scadenza del periodo assicurativo non sarà applicabile la convenzione ed in caso di sinistro si procederà all’applicazione della proporzionale - Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi. Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
Risposta :
1) La base d’asta di € 200.000,00 è da intendersi annua lorda, come concordato con il Comune/Adopera
Punti 2) - 3) : Si riprende quanto indicato in disciplinare “viene data la facoltà alla Compagnie di proporre formulazioni differenti della clausole suddette, ad integrazione o sostituzione delle clausole, purché tali differenti formulazioni di clausole non modifichino nella sostanza il contenuto della relativa clausola di capitolato”. Pertanto si conferma quanto richiesto dall’operatore economico.
4) Nel riprendere quanto indicato in disciplinare “viene data la facoltà alla Compagnie di proporre formulazioni differenti della clausole suddette, ad integrazione o sostituzione delle clausole, purché tali differenti formulazioni di clausole non modifichino nella sostanza il contenuto della relativa clausola di capitolato”, considerato che il Comune e/o Adopera non hanno interessi o non svolgono attività nei Paesi/Territori sopra elencati, si accorda quanto esposto dall’Operatore Economico.
5) Si conferma, come indicato nell’allegato A) al disciplinare di gara CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE e nel rispetto delle prescrizioni ivi descritte.
6) La richiesta formulata non è consona rispetto la disciplina contrattuale. Il disposto C) Partite a valore intero, riguardante l’acquisizione di nuovi cespiti dopo la decorrenza della polizza, prevede un automatismo di copertura a condizione che il valore di tali beni non ecceda il 30% della Somma Assicurata nella relativa Partita; in caso contrario il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia. L’Art. 46 Deroga all’assicurazione parziale – operante in caso di sinistro - prevede l’inapplicabilità della regola proporzionale per quelle Partite la cui Somma Assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%
7) Si richiama quanto già riportato all’ultimo capoverso di ciacun articolo:
Art.1) “La presente condizione rimarrà inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all’obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento, in tal caso saranno operanti le condizioni relative alla Sez. III – punto C) PARTITE A VALORE INTERO - AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE e all’art. DEROGA ALL’ASSICURAZIONE PARZIALE”.
Art.2) “La presente condizione rimarrà inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all’obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento nei termini di cui all’art. 1 della presente sezione; in tal caso saranno operante le condizioni relative alla Sez. III – punto C) PARTITE A VALORE INTERO - AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE, all’art. DEROGA ALL’ASSICURAZIONE PARZIALE e relativamente alla determinazione del danno, quanto determinato all’art. DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO”
8) Si conferma