Salta al contenuto

Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI A FAVORE DEI COMUNI DI FIORANO MODENESE, FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO,PRIGNANO S/SECCHIA, FORMIGINE, SASSUOLO NONCHE' DI SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L. E DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto225.450,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema26/06/2024
Termine richiesta chiarimenti19/07/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte29/07/2024 16:00
Apertura busta amministrativa30/07/2024 08:30
Data chiusura procedura02/11/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Aureli Maria Cristina

telefono: 059416208

Torlai Lorenzo

telefono: 059416186

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER ENTI DIVERSI

CIG: B23D29C52B

Chiarimenti

Chiarimento PI268114-24

Ultimo aggiornamento: 11/07/2024 17:53

Domanda : In riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere quanto segue: 1) Relativamente alla statistica sinistri pubblicata, chiediamo per i seguenti Enti: Comune di Formigine, Comune di Sassuolo, SGP e Unione del Distretto Ceramico di indicare l'importo a riserva per i sinistri aperti. 2) Gli importi a base d'asta relativamente al Comune di Sassuolo e all'Unione del Distretto Ceramico devono intendersi corretti quelli indicati nel Disciplinare di gara oppure quelli inseriti nella scheda di offerta economica?

Risposta :

1) Come riportato nel report sinistri reso disponibile agli OO.EE. per alcuni sinistri tuttora aperti l'assicuratore competente non ha indicato alcun importo "a riserva", tuttavia nelle note del report è stata riportata una descrizione della tipologia del danno e della natura della controversia.

2) Gli importi corretti sono quelli riportati nel Disciplinare di gara. Si è proceduto a pubblicare su Intercent-er , nella pagina della presente gara, l'all.5 "Scheda offerta economica rev 11.07.2024", con l'indicazione degli importi corretti.



Chiarimento PI258194-24

Ultimo aggiornamento: 01/07/2024 12:28

Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nel Capitolato di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece il Capitolato di Polizza prevedesse già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALELEGALE e della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

Risposta 1. Premesso che il Capitolato Tecnico di gara prevede espressa clausola denominata "Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali", si segnala che l'art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA di cui al Disciplinare di gara, riporta integralmente quanto segue:

"Note sulla formulazione dell'offerta tecnica:

Premesso che l'art.21 del C.T. - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali - prevede il rispetto di sanzioni, divieti o restrizioni imposte da risoluzioni di organismi nazionali o internazionali, è tuttavia consentito agli Operatori Economici (O.E.), nel rispetto dei provvedimenti e delle sanzioni applicati dalla Repubblica Italiana, dall'Unione Europea o da organismi internazionali, tuttavia è consentito proporre formulazioni differenti della clausola suddetta, ad integrazione o sostituzione di quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara, a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi."

Pertanto, la richiesta di inserimento della clausola indicata, potrà essere effettuata in ossequio a quanto sopra richiamato.


Risposta 2. Premesso che il Capitolato Tecnico di gara prevede espressa clausola denominata "Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali", si segnala che l'art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA di cui al Disciplinare di gara, riporta integralmente quanto segue:

“Note sulla formulazione dell'offerta tecnica:

Premesso che l'art.21 del C.T. - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali - prevede il rispetto di sanzioni, divieti o restrizioni imposte da risoluzioni di organismi nazionali o internazionali, è tuttavia consentito agli Operatori Economici (O.E.), nel rispetto dei provvedimenti e delle sanzioni applicati dalla Repubblica Italiana, dall'Unione Europea o da organismi internazionali, tuttavia è consentito proporre formulazioni differenti della clausola suddetta, ad integrazione o sostituzione di quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara, a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi."

Pertanto, la richiesta di inserimento della clausola indicata, potrà essere effettuata in ossequio a quanto sopra richiamato.


Risposta 3. Si conferma che gli Enti committenti NON hanno rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.


Ultimo aggiornamento: 29-05-2025, 14:44