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Dati del bando

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO: PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2027 E CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2027 – AGOSTO 2030.
Ente appaltanteUNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.698.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema24/05/2024
Termine richiesta chiarimenti17/06/2024 23:59
Termine presentazione delle offerte26/06/2024 13:00
Apertura busta amministrativa27/06/2024 13:00
Data chiusura procedura29/08/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Fabiani Paola

telefono: 0521301202

Vitali Michela

telefono: 0521301123

Fontanesi Gian Franco

telefono: 0521687751

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di ristorazione scolastica

CIG: B1D274A84A

Chiarimenti

Chiarimento PI232261-24

Ultimo aggiornamento: 14/06/2024 13:25

Domanda : In riferimento a quanto previsto all'art.26 del CSA: l'impresa deve disporre, come condizione necessaria alla data di avvio del servizio, di un centro di cottura debitamente autorizzato dall'AUSL territorialmente competente...ubicato a una distanza di percorrenza non superiore a 25 km. da Montechiarugolo PR, calcolati sulla base di Google Map al fine di garantire la più ampia partecipazione e la massima competizione tra gli operatori economiciinteressati, così da assciurare all'amministrazione di poter scegliere tra offerte dagli standard qualitativi più elevati ed economicamente più convenienti, si segnala che il parametro di riferimento per misurare la distanza dei centri cottura non dovrebbe essere tanto la distanza in termini chlometrici, bensì il tempo di percorrenza, sulla scorta anche di quanto previsto da ANAC secondo cui (vedi tra gli altri, parere n.34 del 29.02.2014 e n. 41 del 26.02.2014) la distanza chilometrica non rappresenta un indicatore più oggettivo per garantire la freschezza dei cibi, in quanto a parità di distanza il tempo di consegna può variare a seconda delle condizioni infrastrtturali, territoriali, ecc. Si chiede quindi di indicare una distanza del centro cottura in termini temporali, ad esempio entro 40 minuti, incece della distanza chilometrica.

Risposta : Il limite di distanza dei centri di cottura non è stato inserito come requisito soggettivo di partecipazione alla gara (cosa che avrebbe potuto restringere la platea dei concorrenti, come ribadito anche da ANAC), ma solo come requisito obbligatorio per l'aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio. Si ritiene, infatti, difficilmente confutabile il fatto che una minore distanza possa influire positivamente sui tempi di consegna dei pasti e, quindi, anche sulla qualità degli stessi, potendo tale requisito essere riconducibile anche all'organizzazione gestionale del servizio, così come evidenziato da ANAC nel parere 41/2014.

Chiarimento PI232451-24

Ultimo aggiornamento: 13/06/2024 14:52

Domanda : con la presente si chiede il seguente chiarimento: In riferimento alla risposta data da Codesta Stazione Appaltante al quesito PI220453- 24 su cosa si intenda per SPECIE, si chiede se, per il punto L dei Criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica, sia possibile elencare tutti i prodotti reperibili sul territorio in un raggio di 70 chilometri dal Comune di Montechiarugolo per almeno tre specie e ottenere così il punteggio massimo (3 punti). Tale richiesta è motivata dal fatto che nel raggio di 70 km dal Comune di Montechiarugolo potrebbe essere difficile reperire tutti i prodotti di una o più specie per mancanza di produttori.

Risposta :

Il punteggio di 1 punto per ciascuna "specie" sarà assegnato solo a condizione che tutti i prodotti rientranti nella "specie" prevista (così come a risposta al quesito PI220453- 24), inseriti nei menù, rispettino i requisiti stabiliti dall'art.2 della LEGGE 17 maggio 2022, n. 61 "Norme per la valorizzazione la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta". In mancanza di tale possibilità, non sarà attribuito alcun punteggio.

Chiarimento PI217837-24

Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 11:21

Domanda : Buonasera, con la presente si chiede il seguente chiarimento: - a pagina 6 del disciplinare paragrafo 5 "REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUIONE", viene richiesto a pena d'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori WHITE LIST, sia per le attività di autotrasporti per conto di terzi, e sia per le attività di ristorazione, gestione delle mense e catering. Confermate che trattasi si un refuso per le attività di autotrasporti per conto di terzi? in attesa, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta : Si conferma che l'iscrizione alla WHITE LIST è necessaria esclusivamente per la lettera i-ter) - art. 1 comma 53 della L. 190/2012 "ATTIVITA' DI RISTORAZIONE, GESTIONE DELLE MENSE E CATERING".

Trattasi di refuso quanto indicato relativamente alla lettera h) "autotrasporti per conto terzi".

Chiarimento PI220453-24

Ultimo aggiornamento: 06/06/2024 09:45

Domanda : Rif. Disciplinare art. 18.1: in riferimento al Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica I, L, M, si chiede di confermare che il termine specie sia da intendersi come prodotto (ad esempio la specie "mela" all'interno della categoria "frutta").

Risposta :

CATEGORIA (ART.10 CAPITOLATO) = cat.a) frutta, ortaggi, legumi, cereali; cat.b) uova; cat.c) carne bovina, ecc...

SPECIE = frutta oppure ortaggi oppure legumi oppure cereali;

SPECIE = pasta oppure prodotti lattiero-caseari oppure carne oppure derivati della carne oppure uova oppure olio oppure passate e conserve di pomodoro oppure altri prodotti trasformati

PRODOTTO = mela, pera, ecc...

Sarà attribuito 1 punto per ogni SPECIE offerta.

Chiarimento PI215859-24

Ultimo aggiornamento: 31/05/2024 13:54

Domanda : in riferimento alla procedura in oggetto: 1. Come previsto dall'art 21 del CSA si chiede di confermare l'obbligatorietà del sopralluogo. 2. Rif. Disciplinare Art. 16 Offerta Tecnica. In riferimento alla formattazione richiesta per la redazione dell'offerta tecnica, si chiede di confermare che la dicitura "interlinea 15" trattasi di refuso e si chiede quindi di specificare se l'interlinea da utilizzare sia di 1,5 oppure 1,15.

Risposta : 1. Il mancato sopralluogo non è causa di esclusione.

2. L'interlinea da utilizzare nella redazione dell'offerta tecnica è da intendersi 1,5.

Ultimo aggiornamento: 04-04-2025, 11:49