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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO MISTO AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ACCESSORIO DI RISCOSSIONE RETTE PER I NIDI DI INFANZIA DEL COMUNE DI TRESIGNANA (FE) PERIODO 01/09/2024 – 31/07/2026
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto726.850,02 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/06/2024
Termine richiesta chiarimenti08/07/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte15/07/2024 12:00
Apertura busta amministrativa16/07/2024 09:30
Data chiusura procedura22/08/2024
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Sono presenti attività di pulizia e sanificazione che dovranno essere svolte nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti approvato con Decreto Ministeriale n. 51 del 29 gennaio 2021 (in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) per quanto applicabili.

Requisiti di sostenibilità socialesi

Clausole sociali art. 57 D.Lgs. 36/2023

Allegati

Referenti

Trevisani Silvia

telefono: 0532383111
cellulare: 3665712625

Milani Roberta

Rudian Sofia

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Asilo nido comunale “Le Formiche” sito in Località Formignana (FE)

CIG: B20CD467DA

Lotto 2Asilo nido comunale “Maria Dirce Rossoni” sito in Località Tresigallo (FE)

CIG: B20CD478AD

Chiarimenti

Chiarimento PI258481-24

Ultimo aggiornamento: 02/07/2024 12:02

Domanda : Gentili siamo a inviare i seguenti quesiti: Rispetto a quanto indicato nel CSA al art. 3.1 lettera A), essendo affidata al concessionario la riscossione delle rette, ma essendo prevista una cifra comprensiva dell'IVA di legge, si chiede se il Comune prevede una forma di risarcimento ulteriore al Canone previsto per l'IVA non incassata; Rispetto a quanto indicato nel CSA al art. 3.1 lettera B), in caso di attivazione di 2 figure educative, si chiede quale sarà la modalità di quantificazione del costo riconosciuto al gestore (canone mensile), ricordando che la determinazione del canone indicata in capitolato tiene conto dell'incasso di 21 rette, mentre il gestore in questa condizione incasserebbe al massimo solo 14 rette; Rispetto a quanto indicato nel CSA al art. 3.1 lettera B), si chiede di precisare quale sarà la modalità di conteggio dei corrispettivi rispetto al numero dei bambini, in quanto a fronte di 21 iscritti potrebbero nel mese verificarsi giornate o porzioni di giornata con un numero di presenti-frequentanti inferiore, restando comunque attivi e presenti i 3 educatori previsti dal rispetto della normativa regionale e dai normali vincoli previsti da rapporti di lavoro rispettosi del Contratto Collettivo Nazionale; Rispetto a quanto indicato nel CSA al art. 3.1 lettera B) si chiede se il ribasso vada applicato anche alla quota prevista per i materiali/laboratori e le pulizie e se pertanto la quota finale da rendicontare su queste voci sia pari al corrispettivo previsto meno il ribasso applicato; Rispetto a quanto indicato nel CSA al art. 3.1 lettera B), nell'ambito della quota prevista per materiale ludico didattico/laboratori per i genitori e figli, si chiede come saranno determinati e autorizzati gli importi di costo per i laboratori e quindi la loro rendicontazione e riconoscimento. Grazie Saluti

Risposta :

Buongiorno, in relazione ai quesiti formulati si comunica quanto segue:

Quesito 1:

Rispetto a quanto indicato nel CSA al art. 3.1 lettera A), essendo affidata al concessionario la riscossione delle rette, ma essendo prevista una cifra comprensiva dell'IVA di legge, si chiede se il Comune prevede una forma di risarcimento ulteriore al Canone previsto per l'IVA non incassata.

Risposta Quesito 1:

Con riferimento al quesito formulato si rimanda a quanto previsto all’art. 3 del Bando-Disciplinare di gara:

Come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto il corrispettivo del servizio di riscossione rette sarà costituito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) dell’allegato I.1 e degli artt. 177 e seguenti del Codice, unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione. Lo svolgimento di detto servizio non comporterà alcun onere di spesa per l’Ente concedente poiché il corrispettivo spettante al concessionario sarà rappresentato dalle somme che saranno a questi liquidate dall’utenza.

Quesito 2:

Rispetto a quanto indicato nel CSA al art. 3.1 lettera B), in caso di attivazione di 2 figure educative, si chiede quale sarà la modalità di quantificazione del costo riconosciuto al gestore (canone mensile), ricordando che la determinazione del canone indicata in capitolato tiene conto dell'incasso di 21 rette, mentre il gestore in questa condizione incasserebbe al massimo solo 14 rette;

Risposta Quesito 2:

Con riferimento al quesito formulato così come indicato all’art. 3.1 lettera B) del capitolato:

“se il numero dei bambini presenti (frequentanti) è inferiore o uguale a 14 il valore mensile
da fatturare annuo terrà conto del solo costo riferito a numero 2 unità di personale
educativo (con contestuale riduzione del numero delle ore frontali e non frontali).”

Tale ipotesi trova disciplina all’interno dell’art. 25 del Capitolato, così come richiamato al punto 3.4.3 del Bando-Disciplinare di gara:

“Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l’amministrazione contraente può imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare
valere il diritto alla risoluzione del contratto.”

Quesito 3:

Rispetto a quanto indicato nel CSA al art. 3.1 lettera B), si chiede di precisare quale sarà la modalità di conteggio dei corrispettivi rispetto al numero dei bambini, in quanto a fronte di 21 iscritti potrebbero nel mese verificarsi giornate o porzioni di giornata con un numero di presenti-frequentanti inferiore, restando comunque attivi e presenti i 3 educatori previsti dal rispetto della normativa regionale e dai normali vincoli previsti da rapporti di lavoro rispettosi del Contratto Collettivo Nazionale;

Risposta Quesito 3:

Con riferimento al quesito formulato si riporta quanto previsto dall’art. 25 del capitolato speciale d’appalto:

“Tutti gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere per l’adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato, saranno compensati con le modalità indicate all’art. 3 del presente capitolato e con la corresponsione da parte del Comune del corrispettivo indicato in offerta…. omississ

Quesito 4:

Rispetto a quanto indicato nel CSA al art. 3.1 lettera B) si chiede se il ribasso vada applicato anche alla quota prevista per i materiali/laboratori e le pulizie e se pertanto la quota finale da rendicontare su queste voci sia pari al corrispettivo previsto meno il ribasso applicato;

Risposta Quesito 4:

Con riferimento al quesito formulato si rimanda a quanto previsto all’art. 17 “Offerta Economica” lett. a) e b) del Disciplinare di gara nel quale viene dettagliatamente illustrata la modalità di presentazione dell’offerta economica.

Quesito 5:

Rispetto a quanto indicato nel CSA al art. 3.1 lettera B), nell'ambito della quota prevista per materiale ludico didattico/laboratori per i genitori e figli, si chiede come saranno determinati e autorizzati gli importi di costo per i laboratori e quindi la loro rendicontazione e riconoscimento.

Risposta Quesito 5:

Con riferimento al quesito formulato l’importo offerto (oltre IVA nei termini di legge) in ribasso rispetto all’importo delle voci relative al materiale ludico didattico ed al materiale per pulizia e sanificazione verrà corrisposto per ogni anno scolastico con le modalità previste dall’art. 3.1 del Capitolato Speciale d’Appalto:

“I corrispettivi della quota per materiale ludico didattico/laboratori per genitori e figli in età 0/3
e per pulizia e sanificazione, trattamenti specifici per insetti (api, vespe, zanzare, ecc. nel
periodo da Giugno a Luglio di ciascun anno scolastico) verranno corrisposti in due rate,
entro il mese di gennaio 2025 (+1) per il periodo settembre-dicembre 2024 (+1) ed entro il
mese di agosto 2025 (+1) per il periodo gennaio-luglio 2025 (+1)”

Con la nota (+1) si intende infatti che le modalità sopra indicate debbano essere estese analogamente alla seconda annualità.

Cordiali saluti.

Chiarimento PI253155-24

Ultimo aggiornamento: 25/06/2024 18:33

Domanda : Buonasera, con riferimento all’oggetto e relativamente al Lotto All Risks vogliate richiedere i seguenti quesiti: Si chiede se possibile aggiornamento dei report sinistri forniti con integrazione fino a fine maggio Siamo a chiedere se ci sia un limite numerico alle varianti ammesse ( migliorative e peggiorative ) Nel caso non sia previsto un limite numerico di varianti ammesse si chiede come debbano essere inserite sul portale atteso che l’allegato Offerta tecnica ne prevede solo 4 Atteso che la precedente Gara del 2023 aveva come scadenza 30/09/2028 siamo a chiedere i motivi della cessazione anticipata del rischio Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Nella denegata ipotesi di risposta negativa all’inserimento delle tre clausole di cui sopra ( esclusione cyber risks, esclusione malattie trasmissibili, sanction clause e esclusione territoriale ) siamo a chiedere se l’inserimento delle stesse debba valere come una o 3 varianti Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro Si chiede conferma che lo stop loss previsto per ogni Ente sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie Si chiede conferma del fatto che dovranno essere emesse polizze separate per ogni Ente Si chiede se l’uscita anticipata dal rischio per un singolo Ente comporti automaticamente la cessazione anche degli altri grazie per il riscontro cordialita'

Risposta : Buonasera,

il quesito non è pertinente alla gara in oggetto.
Cordiali saluti

Chiarimento PI250490-24

Ultimo aggiornamento: 25/06/2024 12:48

Domanda : Gentilissimi, Con riferimento a quanto indicato all'art. 16 del Disciplinare, "Offerta Tecnica", chiediamo se sia confermata l'indicazione che la relazione tecnica di cui al punto a) del suddetto articolo debbo essere contenuta entro un massimo di 10 facciate. Distinti saluti

Risposta :

Buongiorno, in relazione al quesito formulato si conferma quanto indicato all’art. 16 del Disciplinare di gara:

La relazione di cui al punto a) dovrà essere contenuta entro un massimo n. 10 facciate (non sono computati nel suddetto limite massimo di facciate le copertine, gli eventuali sommari, gli elaborati grafici, le schede tecniche e/o altri allegati illustrativi della proposta); le facciate dovranno essere numerate con una numerazione progressiva univoca delle pagine. Le facciate eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

Cordiali saluti.


Ultimo aggiornamento: 28-05-2025, 10:08