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Dati del bando

S.UA. PROVINCIA DI VICENZA PER CONTO DEL COMUNE DI LONIGO (VI) - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DELLA RISTRUTTURAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL TENNIS SITI IN VIA SANTA MARINA A LONIGO.
Ente appaltantePROVINCIA DI VICENZA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.290.830,00 €
Criterio di aggiudicazioneCosto Fisso
Data di pubblicazione a sistema26/06/2024
Termine richiesta chiarimenti22/07/2024 14:00
Termine presentazione delle offerte30/07/2024 13:00
Apertura busta amministrativa30/07/2024 15:00
Data chiusura procedura30/08/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Sardegna Francesco

telefono: 0444908493

Camerra Mariachiara

telefono: 0444908140

De Matteis Marta

telefono: 0444908454

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Comune di Lonigo concessione impianto sportivo

CIG: B23B60C31E

Chiarimenti

Chiarimento PI263429-24

Ultimo aggiornamento: 17/07/2024 14:17

Domanda : Quesito n. 1 Premessa con riferimento ai REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, l’art. 7 lett. a) del Disciplinare di gara prescrive, a pena di esclusione, l’obbligo, in capo ai concorrenti, di dichiarare il possesso di quanto segue: a) “dichiarazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti a quelle oggetto della concessione (gestioni impianti sportivi e punti di ristoro, esecuzione di opere edili corrispondenti alla categoria OG1)”. I) Come emerge dalla lettura della succitata lett. a) dell’art. 7 del Disciplinare la stessa, oltre a stabilire quale requisito di idoneità professionale l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, prescrive pure che dalla suddetta iscrizione emerga la facoltà per l’operatore economico di esercitare “attività pertinenti a quelle oggetto di concessione” che, nel caso di specie, vengono però individuate sia nella “gestione di impianti sportivi e punti di ristoro”, sia nell’”esecuzione di opere edili corrispondenti alla categoria OG1”. Si tratta, come evidente, della sovrapposizione di due requisiti differenti, uno di idoneità professionale (iscrizione nella CCIA) e uno di capacità tecnica (possesso attestazione OG1) che, oltre ad essere disomogenei, in concreto non possono essere cumulativamente posseduti da un’unica impresa. II) Nonostante ciò, al punto 7.4 del Disciplinare, recante “indicazioni per i raggruppamenti temporanei […]”, si stabilisce espressamente che “il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da ciascuna impresa”. III) Non solo, al punto 8 del medesimo Disciplinare si stabilisce che non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione alla camera di commercio. Dalla lettura delle sopra descritte clausole del Disciplinare di Gara parrebbe pertanto che la partecipazione alla gara sia consentita solo ad imprese che cumulino i requisiti della gestione di impianti sportivi di ristoro con il possesso, riportato nel certificato camerale, dell’attestazione SOA per la categoria OG.1. Quesito (i) Trattandosi di requisiti di fatto impossibili da soddisfare da parte di un’unica impresa, si chiede conferma che la lett. a) del punto 7.1 del Disciplinare di gara vada intesa ed interpretata nel senso di considerare il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio nella “gestione di impianti sportivi e punti di ristoro”, come alternativo – e non cumulativo – al requisito dell’iscrizione per l’“esecuzione di opere edili corrispondenti alla categoria OG1”; (ii) in caso di dubbi, si chiede di rettificare il Disciplinare di gara eliminando dalla succitata lett. a) dell’art. 7.1 del medesimo Disciplinare l’obbligo di possedere l’attestazione SOA per la categoria OG1, in quanto si tratta di un requisito di capacità tecnica non sovrapponibile a quelli di idoneità professionale. Quesito n. 2 Premessa ai fini dell’ammissione alla gara l’art. 7.3 del Disciplinare indica tra i requisiti di capacità professionale la gestione per un biennio di impianti tennistici ed altre pregresse esperienze ed attestazioni slegate al possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori pubblici che saranno oggetto di affidamento. Quesito Fermi chiarimenti richiesti con il precedente Quesito n. 1 in merito all’attestazione SOA per la categoria OG1, si chiede conferma che sarà ammessa la partecipazione alla gara da parte di un operatore economico singolo che si impegni, in caso di aggiudicazione della concessione, ad assegnare l’esecuzione dei lavori a terze imprese appaltatrici in possesso dei necessari requisiti. Quesito n. 3 Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del contratto l’aggiudicatario potrà costituire la società di scopo di cui all’art. 194 del D.Lgs. 36/2023. *** Ringraziando anticipatamente per il riscontro che verrà dato ai sopra esposti quesiti, si porgono distinti saluti

Risposta :

In relazione ai quesiti n. 1 e n. 2, si vedano le risposte formulate rispettivamente al n. PI263419-24 e al n. PI263421-24, pubblicate in data 5 luglio 2024.

Per quanto attiene al quesito n. 3, si rinvia alla risposta al n. PI263427-24 pubblicata in data 12 luglio.

Ad integrazione delle risposte già formulate ai suddetti quesiti, si ribadisce che, in generale, per soddisfare specifici requisiti previsti per la partecipazione è altresì ammesso il ricorso agli istituti del raggruppamento, dell'avvalimento e/o del subappalto.

Cordiali saluti.

Il RUP

Chiarimento PI263427-24

Ultimo aggiornamento: 12/07/2024 14:04

Domanda : Quesito n. 1 Premessa con riferimento ai REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, l’art. 7 lett. a) del Disciplinare di gara prescrive, a pena di esclusione, l’obbligo, in capo ai concorrenti, di dichiarare il possesso di quanto segue: a) “dichiarazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti a quelle oggetto della concessione (gestioni impianti sportivi e punti di ristoro, esecuzione di opere edili corrispondenti alla categoria OG1)”. I) Come emerge dalla lettura della succitata lett. a) dell’art. 7 del Disciplinare la stessa, oltre a stabilire quale requisito di idoneità professionale l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, prescrive pure che dalla suddetta iscrizione emerga la facoltà per l’operatore economico di esercitare “attività pertinenti a quelle oggetto di concessione” che, nel caso di specie, vengono però individuate sia nella “gestione di impianti sportivi e punti di ristoro”, sia nell’”esecuzione di opere edili corrispondenti alla categoria OG1”. Si tratta, come evidente, della sovrapposizione di due requisiti differenti, uno di idoneità professionale (iscrizione nella CCIA) e uno di capacità tecnica (possesso attestazione OG1) che, oltre ad essere disomogenei, in concreto non possono essere cumulativamente posseduti da un’unica impresa. II) Nonostante ciò, al punto 7.4 del Disciplinare, recante “indicazioni per i raggruppamenti temporanei […]”, si stabilisce espressamente che “il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da ciascuna impresa”. III) Non solo, al punto 8 del medesimo Disciplinare si stabilisce che non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione alla camera di commercio. Dalla lettura delle sopra descritte clausole del Disciplinare di Gara parrebbe pertanto che la partecipazione alla gara sia consentita solo ad imprese che cumulino i requisiti della gestione di impianti sportivi di ristoro con il possesso, riportato nel certificato camerale, dell’attestazione SOA per la categoria OG.1. Quesito (i) Trattandosi di requisiti di fatto impossibili da soddisfare da parte di un’unica impresa, si chiede conferma che la lett. a) del punto 7.1 del Disciplinare di gara vada intesa ed interpretata nel senso di considerare il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio nella “gestione di impianti sportivi e punti di ristoro”, come alternativo – e non cumulativo – al requisito dell’iscrizione per l’“esecuzione di opere edili corrispondenti alla categoria OG1”; (ii) in caso di dubbi, si chiede di rettificare il Disciplinare di gara eliminando dalla succitata lett. a) dell’art. 7.1 del medesimo Disciplinare l’obbligo di possedere l’attestazione SOA per la categoria OG1, in quanto si tratta di un requisito di capacità tecnica non sovrapponibile a quelli di idoneità professionale. Quesito n. 2 Premessa ai fini dell’ammissione alla gara l’art. 7.3 del Disciplinare indica tra i requisiti di capacità professionale la gestione per un biennio di impianti tennistici ed altre pregresse esperienze ed attestazioni slegate al possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori pubblici che saranno oggetto di affidamento. Quesito Fermi chiarimenti richiesti con il precedente Quesito n. 1 in merito all’attestazione SOA per la categoria OG1, si chiede conferma che sarà ammessa la partecipazione alla gara da parte di un operatore economico singolo che si impegni, in caso di aggiudicazione della concessione, ad assegnare l’esecuzione dei lavori a terze imprese appaltatrici in possesso dei necessari requisiti. Quesito n. 3 Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del contratto l’aggiudicatario potrà costituire la società di scopo di cui all’art. 194 del D.Lgs. 36/2023. *** Ringraziando anticipatamente per il riscontro che verrà dato ai sopra esposti quesiti, si porgono distinti saluti

Risposta :

In relazione ai quesiti n. 1 e n. 2, si vedano le risposte formulate rispettivamente al n. PI263419-24 e al n. PI263421-24, pubblicate in data 5 luglio 2024.

Per quanto attiene al quesito n. 3, relativo alla possibilità di costituire una società di scopo, si precisa che al presente affidamento si applica quanto previsto al II comma dell'art. 198 del d.lgs. 36/2023.


Cordiali saluti.

il RUP

Chiarimento PI263421-24

Ultimo aggiornamento: 05/07/2024 14:28

Domanda : Quesito n. 2 Premessa ai fini dell’ammissione alla gara l’art. 7.3 del Disciplinare indica tra i requisiti di capacità professionale la gestione per un biennio di impianti tennistici ed altre pregresse esperienze ed attestazioni slegate al possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori pubblici che saranno oggetto di affidamento. Quesito Fermi chiarimenti richiesti con il precedente Quesito n. 1 in merito all’attestazione SOA per la categoria OG1, si chiede conferma che sarà ammessa la partecipazione alla gara da parte di un operatore economico singolo che si impegni, in caso di aggiudicazione della concessione, ad assegnare l’esecuzione dei lavori a terze imprese appaltatrici in possesso dei necessari requisiti.

Risposta :

In relazione al quesito formulato, si evidenzia preliminarmente che dal tenore letterale di tale quesito, questa Stazione Appaltante non è in grado di evincere l’istituto a cui l’operatore economico faccia riferimento, laddove quest’ultimo chiede se è idoneo ad integrare i requisiti di partecipazione, ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, l’impegno dell' operatore economico, in caso di aggiudicazione della concessione, ad assegnare l’esecuzione dei lavori a terze imprese appaltatrici in possesso dei requisiti necessari.

Si segnala tuttavia che, il requisito di capacità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio per le attività indicate nei documenti di gara), come previsto nei documenti di gara deve essere dichiarato e posseduto al momento della partecipazione alla gara e non solo in fase esecutiva. Il possesso dei requisiti di qualificazione e capacità per lo svolgimento di ogni singola prestazione costituente un affidamento cd. misto è infatti condizione per la partecipazione alla gara e non solo per l’esecuzione dell’affidamento.

Non è quindi possibile rispondere in maniera certa ed esaustiva al quesito formulato.

Ad ogni modo, come già precisato alla precedente risposta al quesito n.1, si ribadisce che non è richiesto il possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG1, essendo i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00.

Cordiali saluti.


Il RUP

Chiarimento PI263419-24

Ultimo aggiornamento: 05/07/2024 14:28

Domanda : Quesito n. 1 Premessa con riferimento ai REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, l’art. 7 lett. a) del Disciplinare di gara prescrive, a pena di esclusione, l’obbligo, in capo ai concorrenti, di dichiarare il possesso di quanto segue: a) “dichiarazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti a quelle oggetto della concessione (gestioni impianti sportivi e punti di ristoro, esecuzione di opere edili corrispondenti alla categoria OG1)”. I) Come emerge dalla lettura della succitata lett. a) dell’art. 7 del Disciplinare la stessa, oltre a stabilire quale requisito di idoneità professionale l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, prescrive pure che dalla suddetta iscrizione emerga la facoltà per l’operatore economico di esercitare “attività pertinenti a quelle oggetto di concessione” che, nel caso di specie, vengono però individuate sia nella “gestione di impianti sportivi e punti di ristoro”, sia nell’”esecuzione di opere edili corrispondenti alla categoria OG1”. Si tratta, come evidente, della sovrapposizione di due requisiti differenti, uno di idoneità professionale (iscrizione nella CCIA) e uno di capacità tecnica (possesso attestazione OG1) che, oltre ad essere disomogenei, in concreto non possono essere cumulativamente posseduti da un’unica impresa. II) Nonostante ciò, al punto 7.4 del Disciplinare, recante “indicazioni per i raggruppamenti temporanei […]”, si stabilisce espressamente che “il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da ciascuna impresa”. III) Non solo, al punto 8 del medesimo Disciplinare si stabilisce che non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione alla camera di commercio. Dalla lettura delle sopra descritte clausole del Disciplinare di Gara parrebbe pertanto che la partecipazione alla gara sia consentita solo ad imprese che cumulino i requisiti della gestione di impianti sportivi di ristoro con il possesso, riportato nel certificato camerale, dell’attestazione SOA per la categoria OG.1. Quesito (i) Trattandosi di requisiti di fatto impossibili da soddisfare da parte di un’unica impresa, si chiede conferma che la lett. a) del punto 7.1 del Disciplinare di gara vada intesa ed interpretata nel senso di considerare il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio nella “gestione di impianti sportivi e punti di ristoro”, come alternativo – e non cumulativo – al requisito dell’iscrizione per l’“esecuzione di opere edili corrispondenti alla categoria OG1”; (ii) in caso di dubbi, si chiede di rettificare il Disciplinare di gara eliminando dalla succitata lett. a) dell’art. 7.1 del medesimo Disciplinare l’obbligo di possedere l’attestazione SOA per la categoria OG1, in quanto si tratta di un requisito di capacità tecnica non sovrapponibile a quelli di idoneità professionale.

Risposta :

In relazione al quesito formulato, si precisa che non è richiesta l’attestazione SOA OG1 ai fini della partecipazione alla gara, come requisito di capacità tecnica.

Essendo stati previsti nell’affidamento oggetto della procedura di gara, l’esecuzione di lavori per un importo € 149.900,00 è stata invece prevista l’iscrizione alla Camera di Commercio per l’esecuzione di opere edili anche per l’esecuzione di opere edili corrispondenti alla categoria OG1, come requisito di capacità professionale e non di capacità tecnica.

Trattandosi di un affidamento avente natura mista, si evidenzia inoltre che, ai sensi del comma 18 dell’art. 14 del d.lgs. 36/2023, terzo periodo, “l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

Nel caso in cui un’impresa non possieda tutti i requisiti di partecipazione previsti dai documenti di gara, il d.lgs. 36/2023 disciplina diversi istituti per consentire alla stessa la partecipazione ad una procedura di gara, ricorrendone i presupposti.

Si precisa infine che, il d.lgs. 36/2023 e il bando tipo ANAC n. 1 per i servizi e le forniture di cui alla delibera n. 309 del 27 giugno 2023, non consentono l’istituto dell’avvalimento per quanto attiene al requisito di capacità professionale, come appunto indicato nel disciplinare della presente procedura gara.


Cordiali saluti.


Il RUP

Ultimo aggiornamento: 30-09-2025, 18:32