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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI UN TOMOGRAFO PET/CT DA DESTINARE ALL’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DEL PRESIDIO UNICO DI PIACENZA
Ente appaltanteAZIENDA USL DI PIACENZA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.487.820,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema25/06/2024
Termine richiesta chiarimenti26/07/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte13/09/2024 12:00
Apertura busta amministrativa16/09/2024 10:00
Data chiusura procedura03/02/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Ratti Federico

telefono: 0523-398937

Scaletti Mario

telefono: 0522270821

Di Pompo Francesca Amelia

telefono: 0523398731

Ceresa Cristina

telefono: 0523398744

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Fornitura tomografo PET/CT

CIG: B23A326AAA

Chiarimenti

Chiarimento PI298681-24

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024 16:02

Domanda : A fronte di quanto richiesto dall’art. 9 del Capitolato Tecnico in merito alla copertura di guasti accidentali, chiediamo se si debba considerare invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, ne’ riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del ns. ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene a disposizione dell’ente H24, ed altresì, perche’ di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere su chi ne ha il dominio. Si chiede quindi di confermare che l’attribuzione al fornitore dei danni di natura accidentale o da uso improprio, debba ritenersi espunta dal capitolato. Disciplinare di gara. Art. 17 Offerta economica. Punto 2 “Elenco completo degli accessori opzionali e del materiale di consumo disponibile con relativo codice e descrizione, con esposizione dei prezzi unitari con validità di 5 anni dalla data di collaudo dell’attrezzatura oggetto della presente procedura”. Si chiede di confermare l’applicabilità della clausola della revisione dei prezzi così come indicato all’art. 3.2 del disciplinare di gara anche per quanto richiesto al punto sopra citato. Si chiede di confermare che la dichiarazione di equivalenza dei CCNL non è dovuta nel caso in cui gli OE applichino uno dei contratti citati all’art. 3 del disciplinare di gara (Metalmeccanico, Edile, Commercio, Chimica-Industria).

Risposta : Si invita a prendere visione del documento riepilogativo allegato.

Chiarimento PI298619-24

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024 15:58

Domanda : Con riferimento al documento di gara “Allegato 1 – Caratteristiche tecniche di minima”, paragrafo “6.Stazione Server” ed in particolare alla seguente dicitura: “Software completo di quantificazione dell’imaging PET/CT per la valutazione ed il monitoraggio in diagnostica cerebrale, per analisi qualitativa e quantitativa di studi neuro sia con 18F-FDG che con traccianti di amiloidi fluororati fornito di database [1 licenza server ed almeno 2 licenze dinamiche client”. Trattandosi di software fornito da terze parti, si evidenzia che non è possibile installare piu’ di n.1 licenza dinamica client sul sistema server. Alla luce di quanto sopradescritto, si richiede pertanto di modificare il requisito come indicato di seguito: “Software completo di quantificazione dell’imaging PET/CT per la valutazione ed il monitoraggio in diagnostica cerebrale, per analisi qualitativa e quantitativa di studi neuro sia con 18F-FDG che con traccianti di amiloidi fluororati fornito di database [1 licenza server ed almeno 1 licenza dinamica client”). Con riferimento al documento “Allegato 1 – Caratteristiche tecniche di minima,” paragrafo “9.Accessori inclusi”, punto 3) “un UPS per tutte le consolle o workstation che saranno fornite nella sala comandi”. Si chiede di confermare se è richiesto un sistema UPS per tutti i pc-client oppure anche per il sistema server. Con riferimento al disciplinare di gara, paragrafo 18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, criterio 10 qualità bioimmagini, ed in particolare ai seguenti punti: - 10.1: total body con 18F-FDG bmi=29 (range di copertura di almeno 90 cm) - 10.2_ total body con 18F- FDG bmi>29 (range di copertura di almeno 90 cm) - 10.5: total body con 68gallio-dotapeptidi (range di copertura di almeno 90 cm) Con riferimento ai range di copertura richiesti, ed al fine di consentire una più ampia ed agevole raccolta delle bioimmagini da parte degli operatori economici: si richiede di applicare un range di tolleranza pari ad almeno il 5%. Con riferimento al documento “Allegato8_Questionario Tecnico”, foglio excel “Caratteristiche Migliorative”, punto 10 “Qualita’ Bioimmagini”: si richiede di confermare che la colonna C “Specificare come da Allegato 7” trattasi di refuso, in quanto nell’Allegato 7 non viene fatto alcun riferimento alle bioimmagini. (“Allegato 7 e 7bis Patto di integrità e Protocollo Prefettura PC”). Si prega pertanto di confermare che l’allegato di riferimento corretto è l’Allegato 5. Si richiede di confermare che nella colonna C “Specificare come da Allegato 7” è sufficiente indicare il codice identificativo delle Bioimmagini. Con riferimento al disciplinare di gara, paragrafo 3 “Oggetto Dell’appalto, Importo E Suddivisione In Lotti”, ed in particolare alla seguente categorie di lavorazioni: Cat. Descrizione Importo OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI € 45.500,00 OG1 LAVORI EDILI € 30.000,00 Si chiede di confermare che le basi d’asta sopracitate per le singole categorie di lavorazioni sono superabili, fermo restando che la base d’asta complessiva non potrà essere superata.

Risposta : Si invita a prendere visione del documento riepilogativo allegato.

Chiarimento PI291167-24

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024 15:52

Domanda : Si chiede di indicare il punto di collegamento ed il diametro disponibile, relativamente alle tubazioni della rete di acqua refrigerata annuale per l’alimentazione dei ventilconvettori, da prevedere all’interno dei locali oggetto di intervento, per l’abbattimento del carico termico prodotto dalle apparecchiature radiologiche di nuova fornitura. Si chiede di fornire il dato relativo alle dimensioni dei canali di mandata e ripresa e delle portate aria che saranno predisposte al limite dell’area di intervento, per la distribuzione aria all’interno dei locali oggetto di intervento.

Risposta : Si invita a prendere visione della documentazione allegata.

Chiarimento PI287246-24

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024 15:45

Domanda : In relazione a quanto indicato nell’Allegato 1 “Caratteristiche di minima della fornitura” al paragrafo 5. Console di comando, al paragrafo 6. Stazione server e infine al paragrafo 7. Workstation di post elaborazione, lì dove si cita “Console compatibile con la versione di antivirus disponibile in azienda USL di Piacenza (suite Bitdefender Endpoint Security).” si chiede conferma che quanto specificato non rappresenti un requisito di minima. L’apparecchiatura proposta dalla scrivente è infatti dotata di una soluzione software per il mantenimento della sicurezza di altissimo livello tecnico e prestazionale, con riconosciuta affidabilità e dimostrato valore, soggetta a continua manutenzione e aggiornamento da parte del produttore. Inoltre, trattandosi l’apparecchiatura proposta di un sistema per uso medicale, non è consentito installare sulla stessa, software diverso da quello previsto e certificato dal produttore come “medical device”. Se venisse installato software non previsto infatti, il prodotto perderebbe la marcatura CE necessaria alla commercializzazione e sarebbe quindi impossibile per la scrivente partecipare alla presente procedura di Gara. A titolo di approfondimento si suggerisce la consultazione del documento ufficiale del produttore “Biograph_Security_Whitepaper” (rif. 2.7 “Anti-Malware Protection”).Tale documento non è stato inoltrato per limiti tecnici della piattaforma che non consente l’inserimento di alcun allegato alla richiesta di chiarimento. Nel caso sia di interesse vi preghiamo di indicare le modalità per l’invio della documentazione citata a comprova delle motivazioni delle presente richiesta. In riferimento all’Allegato 5 ”Allegato 5 Protocollo per la valutazione delle bioimmagini e dei software di post-elaborazione” si chiede conferma che, per quanto riguarda i “Casi clinici che consentano la valutazione dei software di post-elaborazione offerti in gara” (BIO_7.1 … BIO_7.n), il concorrente possa presentare anche studi acquisiti con sistemi PET/CT diversi per marca e modello da quello offerto in gara, essendo tali casi utilizzati per la mera valutazione dei software. In riferimento all’Allegato 5 ”Allegato 5 Protocollo per la valutazione delle bioimmagini e dei software di post-elaborazione” si chiede conferma che, come correttamente indicato nella precedente edizione di gara, per quanto riguarda i “Casi clinici che consentano la valutazione dei software di post-elaborazione offerti in gara” (BIO_7.1 … BIO_7.n), non sia richiesta la compilazione del “Modello set informativo” di cui al p.nto 6. (cit. “Per ciascuna tipologia di bioimmagine, ad eccezione di quelle utilizzate per la valutazione dei software della stazione server, i concorrenti dovranno fornire il seguente set informativo di cui al punto 6. “Modello set informativo”). Si chiede altresì conferma che, coerentemente con quanto sopra indicato, nelle Tabelle 1, 2 e 3 del paragrafo 6 “Modello set informativo” (pag. 8), non debba essere presente la riga relativa alle bioimmagini “BIO_7.1 … BIO_7.n”. In relazione a quanto indicato nell’Allegato 1 “Caratteristiche di minima della fornitura” alla sezione “2. Componente PET”, alla successiva sezione “3. Componente CT” e infine alla sezione “5. Console di comando” dove in particolare si cita “Gating Respiratorio: Sistema software di tipo deviceless per la riduzione degli artefatti da movimento.”, si chiede conferma che la caratteristica “Gating Respiratorio deviceless” sia riferita alla sola componente PET. Si chiede altresì conferma che la richiesta della modalità Gating Respiratorio CT sia un refuso o comunque realizzabile con device esterno. Con riferimento a quanto indicato all’art. 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che: data la riservatezza delle informazioni ivi contenute e la proprietà intellettuale degli stessi da parte del produttore, il manuale utente e il manuale di service possano essere forniti in forma di estratto; i documenti originali del produttore dell’apparecchiatura, ovvero manuale di service (in forma di estratto), scheda tecnica e ulteriore documentazione di approfondimento a carattere scientifico possano essere forniti nella lingua originale del produttore, ovvero la lingua inglese. In relazione a quanto indicato all’art. 16. OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara punto a., si chiede conferma che le caratteristiche minime e migliorative indicate nell’Allegato 8 Questionario Tecnico possano essere comprovate attraverso riferimenti specifici (pagina, paragrafo, etc) alle Schede Tecniche ufficiali del produttore, ai manuali d’uso e di service ed alla “Relazione Tecnico Illustrativa” di cui al punto b. dell’Offerta Tecnica. Si chiede quindi conferma che quanto indicato nell’ Allegato 8 - Questionario Tecnico nella colonna delle comprove, ovvero “Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda tecnica”, sia un refuso e che il testo corretto sia “Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale, della scheda tecnica o della Relazione Tecnico Illustrativa”. In considerazione di quanto indicato all’4. “Specifiche dei lavori da realizzare” del documento “Allegato_2_Progetto_fattibilit_tecnica” lì dove si cita “Così come evidenziato al punto 2. La stazione appaltante provvederà a realizzare le necessarie schermature con fogli di piombo o materiali equivalenti delle pareti secondo le indicazioni fornite dalla Fisica Sanitaria.” e del fatto che al precedente punto 2 non si faccia invece alcun riferimento al tema delle schermature, si chiede conferma che la realizzazione delle schermature sarà a carico della S.A. secondo le indicazioni fornite dalla Fisica Sanitaria e che non sia quindi richiesta la predisposizione di alcuna Relazione Tecnica di Radioprotezione redatta da un Fisico Esperto Qualificato.

Risposta : Si invita a prendere visione del documento riepilogativo allegato.

Chiarimento PI282958-24

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024 15:40

Domanda : Con riferimento ai costi della manodopera stimati da codesta Stazione Appaltante si chiede di confermare che possano essere stimati dall’operatore economico costi inferiori purché siano rispettati i trattamenti salariali minimi previsti dal CCNL e il principio della remuneratività dell’offerta così come anche previsto all’art. 41 c. 14 del D.Lgs 36/2023 (Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale). Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in ATI, sia prevista la fatturazione separata per le società facenti parte del Raggruppamento. Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l’esistenza della polizza assicurativa stessa nonché delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell’articolo succitato. Si chiede di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Si chiede di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 120 del D.lgs. 36/2023, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell’offerta. Si chiede ci confermare che le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 126 del Dlgs 36/2023, ovvero secondo percentuali tra lo 0.3 per mille e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10% del valore netto contrattuale. Si chiede di trasmettere le planimetrie presenti nell’”Allegato 2 - Progetto fattibilità tecnica” in formato dwg. Si chiede di fornire gli elaborati strutturali (pianta e sezione), possibilmente in formato dwg, e le caratteristiche del solaio di pavimento e soffitto del piano oggetto di intervento (tipologia e spessori del sottofondo), unitamente alla loro composizione. In riferimento alla frase “La stazione appaltante provvederà a realizzare le necessarie schermature con fogli di piombo o materiali equivalenti delle pareti secondo le indicazioni fornite dalla Fisica Sanitaria”, si chiede di confermare che: tutte le opere proteximetriche saranno a carico della Stazione Appaltante, incluse: le porte piombate di accesso al locale Sala PET/CT da corridoio, sala comandi e locale tecnico; la visiva anti-x; le schermature a parete nel locale Sala PET/CT; le eventuali schermature a soffitto e pavimento nel locale stesso; la porta di accesso che dal corridoio permette l’ingresso alla sala comandi sarà a carico della Stazione Appaltante; la Fisica Sanitaria / l’Esperto di Radioprotezione dell’AUSL Piacenza si occuperà delle verifiche e delle calcolazioni proteximetriche. Si chiede di confermare che gli oneri tecnici per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione siano a carico della Stazione Appaltante.

Risposta : Si invita a prendere visione della documentazione allegata.

Chiarimento PI282757-24

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024 15:34

Domanda : Relativamente alla quantificazione delle penali per l‟eventuale ritardo sul tempo di intervento sul posto << Per ogni ora lavorativa di ritardo>> e sul tempo di risoluzione << Per ogni ora lavorativa di ritardo>>di cui all‟art. 11 del Capitolato tecnico si rileva che le stesse sono calcolate in misura oraria in luogo della misura giornaliera prevista dall‟art. 126 comma 1 del Dlgs 36/23 a tenor del quale << Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e „1 per mille dell‟ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all‟entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale>>. In ragione di quanto sopra, si richiede l‟adeguamento delle penali di cui ai suddetti articoli con quanto stabilito dalla vigente normativa, confermando che nel contratto che sarà stipulato con il fornitore/aggiudicatario troverà applicazione la suesposta modalità di calcolo.” Con riferimento all‟art. 14 “Fatturazione e Pagamenti” del capitolato tecnico di gara, rilevato che l‟articolo 68, comma 8, del D.Lgs. 36/23 prevede che il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un RTI "… non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali", tenuto conto altresì del consolidato orientamento dell‟Agenzia delle Entrate secondo cui gli obblighi di fatturazione ai sensi dell‟articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti (cfr. principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018), si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, ciascun componente dell‟associazione temporanea aggiudicataria potrà emettere le proprie fatture direttamente alla Committente per un importo corrispondente ai corrispettivi convenuti per l‟esecuzione delle proprie prestazioni. Con riferimento alle previsioni di cui all‟art. 16 dello schema di contratto che consente l‟attivazione del rimedio demolitorio per qualsia ritardato adempimento anche ad uno solo degli obblighi contrattualmente assunti, si chiede di confermare che la risoluzione per inadempimento potrà operare a seguito di per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell‟appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai sensi dell‟art. 122 comma 3 dlgs 36/23 nonché secondo i principi di carattere civilistico in materia di congruità e di proporzionalità della sanzione per l‟inadempimento.

Risposta : Si invita a prendere visione del documento riepilogativo allegato.

Chiarimento PI282241-24

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024 15:30

Domanda : Vista la difficoltà a reperire supporti fisici DVD sul mercato , si chiede di poter utilizzare in alternativa, per la consegna delle BIOIMMAGINI, una chiavetta USB.

Risposta : Si invita a prendere visione del documento riepilogativo allegato.

Chiarimento PI279145-24

Ultimo aggiornamento: 15/07/2024 11:39

Domanda : Preso atto che l’importo totale dell’appalto è pari ad € 3.487.820,00 + I.V.A si chiede di voler confermare che le prestazioni secondarie “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE” possono essere subappaltate in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che non è necessario procedere con avvalimento stante la natura “qualificante” del subappalto. Con riferimento alla richiesta di presentazione del progetto esecutivo comprensivo del CSP si chiede: A) se, nell’ipotesi di partecipazione in costituendo RTI o in avvalimento o tramite subappalto qualificante con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione dei locali necessari all’installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 44 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, nonché di confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante del RTI B) di confermare che in caso di indicazione di più professionisti incaricati all’esecuzione del progetto esecutivo e del CSP, questi non debbano partecipare in Raggruppamento temporaneo tra progettisti. Si chiede di confermare che la società fornitrice dell’apparecchiatura medicale e della manutenzione full risk applicando CCNL Chimico Industria non debba produrre dichiarazione di equivalenza. Con riferimento al costo stimato della manodopera indicato da codesta Amministrazione, si chiede di confermare: A) che il concorrente possa quantificare autonomamente i propri costi della manodopera rispetto all’entità delle forniture e servizi da espletare e possa utilizzare ai fini del calcolo il costo medio per addetto risultante dal CCNL in concreto applicato ai propri dipendenti,; B) che i costi della manodopera stimati dall’operatore economico, pur rientrando nel più generale importo posto a base d’asta sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso e possono differire, pur nel rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all’art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, dalla stima che codesta Amministrazione ha indicato nella disciplina di gara.

Risposta : Si invita a prendere visione del documento riepilogativo allegato.

Chiarimento PI260553-24

Ultimo aggiornamento: 10/07/2024 13:47

Domanda : Premesso che nella gara si costituirà ATI temporaneo con mandataria/capogruppo la società che farà la fornitura e come mandante la ditta che si occuperà dei lavori e della progettazione con la soa in costruzione e progettazione. Si chiede come posizionare il progettista nell'allegato n. 4, essendo progettista interno quindi facente parte dello staff di progettazione della mandante che costituirà ATI temporaneo con la Mandataria/capogruppo.

Risposta :

Con riferimento al quesito formulato si precisa che nel caso di specie è necessario compilare l'Allegato 4 al Disciplinare di Gara indicando che il progettista appartiene allo staff tecnico dell'Impresa suddetta e che la progettazione sarà eseguita in forma singola.

Ultimo aggiornamento: 07-05-2025, 09:45