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Dati del bando

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE PER ANNI 3 (TRE) DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC).
Ente appaltanteUNIONE RUBICONE E MARE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto67.333,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/07/2024
Termine richiesta chiarimenti08/08/2024 13:00
Termine presentazione delle offerte14/08/2024 13:00
Apertura busta amministrativa21/08/2024 09:00
Data chiusura procedura31/10/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Baraghini Maria Grazia

telefono: 0541809625
cellulare: 0541809783

Capriotti Marina

telefono: 0541 809783

Pubblicazioni

esito gara
(146.96 kB)

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Affidamento dei servizi integrati di supporto alla gestione dei tributi locali ed alla riscossione coattiva delle entrate comunali

CIG: B2732FF5AD

Chiarimenti

Chiarimento PI315592-24

Ultimo aggiornamento: 07/08/2024 10:47

Domanda : In riferimento a quanto riportato all’Art 5 punto F del Capitolato “Gli Oneri riscossione sono posti a carico del debitore e di competenza dell’Ente gli oneri della riscossione ex Legge 160/2019”, si precisa quanto segue. La Legge 160/2019 al comma 803 disciplina, tra gli altri, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive In particolare, la norma testualmente prevede che <> (Alla lettera b) poi, prevede le « spese di notifica ed esecutive », non oggetto della presente disamina) Relativamente agli «oneri di riscossione a carico del debitore » si tratta, pertanto, di una specie del genus “costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive” le cui attività, non vi è dubbio, sono eseguite e ricadono sulla responsabilità e onere del concessionario (trattandosi di gara in concessione). Potrebbe sostenersi il contrario solo nella ipotesi in cui l’attività venga svolta ‘a supporto’ e non in concessione. È evidente, pertanto, che è del tutto illegittimo e, quindi, certamente frutto di mero refuso e/o errore scusabile, l’inciso che tali oneri sarebbero di competenza dell’ente, trattandosi di attività e servizi svolti in via assoluta e totalitaria dal concessionario. Non solo, ma gli stessi non sono neanche ‘a carico’ dell’ente, poicè, per come visto, la norma li pone a carico del debitore. È di tutta evidenza, insomma, che l’ente riceverebbe un ingiusto e ingiustificato illecito arricchimento e profitto, appropriandosi di compensi spettanti a chi materialmente esegue le attività e i servizi (concessionario) senza svolgere alcuna attività e senza dover anticipare e/o versare le dette somme in alcuna ipotesi. Si chiede, pertanto, di precisare e specificare che i detti Oneri riscossione sono posti a carico del debitore e di competenza dell’aggiudicatario/concessionario e non dell’ente (per come riportato negli atti di gara richiamati)

Risposta : vedi allegato

Chiarimento PI303182-24

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024 14:14

Domanda : In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1. si chiede conferma che non è richiesta, ai fini della partecipazione, la garanzia provvisoria; 2. ai fini di una corretta valutazione economica della procedura, si chiede di quantificare sia le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, sia le spese di pubblicazione di gara; 3. All’art. 11 del Capitolato speciale è disposto che “Resteranno a carico del Concessionario eventuali spese di giudizio cui dovesse essere condannato l’Ente dalla competente autorità giurisdizionale, in seguito ai ricorsi/atti presentati dagli interessati relativamente ad atti emessi dal Concessionario stesso. Analogamente resteranno in capo al Concessionario le eventuali spese di giudizio riconosciute a favore dello stesso dalla competente autorità giurisdizionale in seguito ai ricorsi/atti presentati dagli interessati”. Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di lite a cui l’Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell’Ente impositore stesso; 4. All’art. 5 del Capitolato è indicato che le spese postali e/o notifica, e le spese per procedure esecutive/cautelari sono rimborsate al Concessionario, in caso di esito infruttuoso, riconoscendo allo stesso sul 50% un rimborso pari al 25%. Pertanto, a titolo esemplificativo, posto un importo infruttuoso ipotetico di € 100,00, si chiede conferma che all’aggiudicatario verrà rimborsato dall’Ente un importo di € 12,50; 5. Si chiede conferma sia che la ripetizione ai contribuenti delle spese postali e/o notifica, e le spese per procedure esecutive/cautelari, avverrà per gli importi indicati al Decreto del 14/04/2023 - Min. Economia e Finanze, sia che, in caso di esito infruttuoso, i rimborsi al Concessionario delle succitate spese avranno come base di calcolo gli importi indicati al D.M. sopra richiamato; 6. All’art. 15 del Capitolato è indicato che la notifica delle comunicazioni di presa in carico/solleciti o delle ingiunzioni dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione delle liste di carico o, ancora, in casi particolari e motivati, nel termine inferiore indicato dall’Ente e fatto salvo un maggior termine da concordare con lo stesso. Si chiede conferma che entro il termine di 60 giorni dovranno essere consegnati al postalizzatore i relativi atti e non che dovranno essersi già perferzionate le relative notifiche; 7. Si chiede di chiarire se al termine del contratto, il Concessionario ha l’obbligo di proseguire le attività per le posizioni ad esso affidate, ovvero se dovrà restituire quanto ancora in essere al Comune, ovvero all’eventuale affidatario subentrante; 8. In ordine alle posizioni inesigibili trasmesse all’Ente, si chiede di chiarire se trascorso il termine di 18 mesi disposto all’art. 2 del Capitolato, senza che L’Ente comunichi i relativi discarichi, le posizioni inerenti sono considerate automaticamente discaricate; 9. Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria, così come disposto dall’art. 1, comma 791, art. 1, L. 160/2019; 10. Si richiede se al concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune; 11. Si richiede di dettagliare la documentazione necessaria ai fini dei discarichi per inesigibilità.

Risposta : Risposta punto 1) NON è prevista la cauzione provvisoria

Risposta punto 2) NON ci sono spese di pubblicazione gara. Le spese contrattuali vengono richieste direttamente dal Comune prima della stipula. I diritti di segreteria ammontano ad E. 509 oltre a bollo e spese registrazione contratto come per legge.
Per gli altri quesiti vedi allegato

Chiarimento PI290730-24

Ultimo aggiornamento: 22/07/2024 11:38

Domanda : Buongiorno si chiede cortesemente di indicare se la previsione della presentazione del progetto di riassorbimento previsto nella domanda di partecipazione sia da considerarsi come mero refuso, ovvero in caso affermativo di indicare il costo del personale e il relativo status economico giuridico. Cordiali saluti

Risposta : Si è un mero refuso. Provvedo ad errata corrige. Il punto XVI) dell'istanza NON va compilato

Ultimo aggiornamento: 31-10-2024, 16:45