Domanda : In riferimento al punto19.1 – sub criterio di valutazione “Varietà dei prodotti offerti, si chiede quale sia il numero massimo di prodotti da indicare per raggiungere il punteggio massimo di 5 punti. Si chiede inoltre, se tale elenco sia da inserire all’interno della relazione tecnica e venga conteggiato nelle 10 facciate. (l’elenco potrebbe richiedere una pagina come minimo). Per prodotti “biologici e integrali” si intende un prodotto unico che abbia le caratteristiche di biologico e integrale? Oppure prodotto solo bio e uno solo integrale? In riferimento al sub criterio “Prodotti a filiera corta” si precisa che tutti i prodotti bio a filiera corta sono composti da più ingredienti, che cosa si intende per materia agricola primaria? Nelle schede tecniche dei prodotti non viene mai indicato il peso degli ingredienti utilizzati, pertanto si chiede di eliminare tale frase, in quanto la valutazione non risulterebbe affidabile e precisa, medesima osservazione và riferita al sub criterio “prodotti a Km 0”. E’ sufficiente la dichiarazione di impegno o dobbiamo redigere un elenco dettagliato dei prodotti?
Risposta :
1)Non è definito un numero massimo di prodotti da indicare, essendo il criterio di cui al punto 19.1 a carattere qualitativo e non quantitativo.
2)La Relazione Tecnica deve essere redatta in un numero massimo di 10 facciate formato A4 (esclusi copertina e indice). L’elenco dei prodotti e tutti gli altri documenti che saranno allegati (es. schede tecniche) non rientrano, pertanto, nel computo delle 10 facciate, fermo restando il limite massimo di capienza imposto dalla Piattaforma in uso, pari a 100 mb.
3)I criteri in parola sono elaborati in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. 6 novembre 2023 (G.U) n. 282 del 02/12/2023 di cui si riporta di seguito uno stralcio del punto di interesse:
“2.3.2 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici Indicazioni alla stazione appaltante
I prodotti agricoli e alimentari biologici a “chilometro zero” e “filiera corta” sono i prodotti agricoli e alimentari biologici in possesso dei requisiti previsti all’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) della legge 17 maggio 2022, n. 61 “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta”: a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti; b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari.
2.3.2.1 Sub criterio “filiera corta
È attribuito un punteggio tecnico premiante all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti biologici da “filiera corta” per almeno una delle categorie di prodotti elencate nel capitolo 2.2.2 “Tipologie e caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all’interno dei distributori”. Il punteggio è attribuito in proporzione al maggior numero di categorie di prodotti biologici da filiera corta offerti. Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all’ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativo in termini di peso.
2.3.2.2 Sub criterio “chilometro zero”
È attribuito un punteggio tecnico premiante ulteriore o comunque maggiore rispetto al subcriterio “filiera corta” all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti biologici da chilometro zero per almeno una delle categorie di prodotti elencate nel capitolo 2.2.2 “Tipologie e caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all’interno dei distributori”.. Il punteggio è attribuito in proporzione al maggior numero di categorie di prodotti biologici da km 0 offerti. Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all’ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativo in termini di peso. Verifica: l’offerente presenta una dichiarazione di impegno al rispetto del criterio che riporti le informazioni idonee alla verifica del rispetto del criterio, insieme all’elenco dei prodotti certificati biologici forniti. La conformità a tali requisiti è verificata in sede di esecuzione contrattuale sia sulla base delle fatture o dei documenti di trasporto, sia con eventuali sopralluoghi in situ. In sede di esecuzione del contratto sono richieste le fatture o i documenti di trasporto.”
Le valutazioni della Commissione giudicatrice saranno quindi effettuate seguendo le indicazioni fornite dal predetto Decreto.