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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO “ALL RISK – TUTELA DEL PATRIMONIO” PER L’AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA
Ente appaltanteAZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto7.312.500,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema01/08/2024
Termine richiesta chiarimenti28/08/2024 10:00
Termine presentazione delle offerte12/09/2024 10:00
Apertura busta amministrativa12/09/2024 11:00
Data chiusura procedura13/11/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Paganelli Cinzia

telefono: 0541707590
cellulare: 0541707580

Zavatta Raffaella

telefono: 0541/707584

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO ASSICURATIVO ALL-RISK-TUTELA DEL PATRIMONIO

CIG: B2A732E306
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI333050-24

Ultimo aggiornamento: 02/09/2024 14:57

Domanda : Buongiorno, inviamo a seguire richiesta per i seguenti chiarimenti. 1 - In relazione al sinistro del 18/09/2023 (danni da terremoto) si chiede di fornire una descrizione esaustiva dei danni denunciati. Si chiede, inoltre, di fornire il dato aggiornato dell’importo a riserva, qualora diverso da quanto indicato in gara. 2 - In relazione al sinistro del 16/05/2023 (danni da alluvione) si chiede di indicare: - il dato aggiornato dell’importo a riserva, qualora diverso da quanto indicato in gara; - le ubicazioni danneggiate, indicando per ciascuna ubicazione il relativo indirizzo completo e l’importo di danno ad essa attribuibile. 3 - In relazione al sinistro del 24/04/2020 (parziale crollo tetto - lavori in corso) si chiede di precisare se la Compagnia abbia esercitato il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili. 4 - Si chiede se l’ente disponga di un magazzino generale per lo stoccaggio e la distribuzione dei farmaci e dei medicinali. In caso di positiva risposta, si chiede di precisare se tale magazzino sia da considerarsi assicurato nell’ambito della presente copertura assicurativa. In tale ultimo caso si chiede di fornire indicazioni sui sistemi antifurto esistenti, nonché sulle procedure per la gestione del freddo. 5 – In merito alle varianti libere dell’offerta tecnica, si chiede di confermare che qualora per una singola garanzia della Tabella presente in “SEZIONE VII” vengano modificati sia lo scoperto che il minimo non indennizzabile, intervenendo di fatto su un’unica riga, tale modifica venga conteggiata come unica. Ad esempio, nell’ipotesi di apportare la seguente modifica: “Grandine su fragili: scoperto 20% minimo € 10.000,00 per sinistro.” si chiede di confermare che questa valga come una sola modifica. 6 – In merito alle varianti libere dell’offerta tecnica, si chiede se possa essere considerata valida la variante che intervenga su un elemento non espressamente citato nelle varianti migliorative predefinite. Ad esempio, qualora l’operatore presenti come variante libera l’inserimento di uno scoperto e/o la modifica del minimo sulla garanzia “Eventi Atmosferici” si chiede di confermare che tale variante venga considerata valida. 7 - In merito all’obbligo di proroga semestrale prevista dall’articolo ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA si chiede di confermare che tale obbligo non è valido in caso di recesso per sinistro. Si chiede di confermare, pertanto, che nel caso in cui la Società di avvalga del recesso per sinistro, la copertura assicurativa rimarrà efficace esclusivamente per ulteriori 6 mesi dalla data di notifica del recesso. 8 – Si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti (riportato nel Disciplinare all’articolo 3.3 e nel Capitolato all’articolo 1) sia pari a 9 mesi, termine massimo previsto dall’Allegato I.3 del Codice degli Appalti per la conclusione di una procedura aperta. 9 - Si chiede cortesemente se può essere riconosciuta all’operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di sostituire il contenuto della clausola “E) Esclusione Cyber” con il testo sotto riportato, senza che questa venga considerata variante libera: “CLAUSOLA CYBER RISK È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.” 10 – Si chiede cortesemente se può essere riconosciuta all’operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di sostituire il contenuto della clausola “F) Malattie pandemiche o epidemiche” con il testo sotto riportato, senza che questa venga considerata variante libera: “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima. Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove: (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.” 11 - Si chiede di confermare che il limite di indennizzo in cifra fissa riportato alla voce “Sovraccarico neve e/o ghiaccio” sia da intendersi valido per il complesso di tutti i beni assicurati, indipendentemente dal numero di beni danneggiati dal sinistro. 12 - Si chiede di fornire l’elenco degli impianti fotovoltaici e solari termici assicurati in polizza. 13 – Si chiede di indicare se esista un sottolimite del limite di indennizzo previsto per le “Spese di demolizione e sgombero” per le garanzie descritte nell’articolo “26. Precisazioni su spese necessarie per demolire e sgombrare i residui del sinistro.” 14 - In merito alle varianti libere dell’offerta tecnica, si chiede se possa essere considerata valida la variante che introduca un sottolimite alla garanzia “furto senza scasso” mediante inserimento in tabella di specifico valore.

Risposta : SI TRASMETTONO LE RISPOSTE CON RELATIVI ALLEGATI

Chiarimento PI335282-24

Ultimo aggiornamento: 02/09/2024 14:36

Domanda : Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: - ART. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS: si chiede conferma che la frase “nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall’Assicurazione che abbiano colpito i Beni Assicurati.” debba intendersi riferita agli stessi danni conseguenziali, già richiamati alla prima linea dell’articolo - Si chiede di precisare se oltre al magazzino di Pievesestina esistano altri magazzini farmaci ed eventualmente se ne chiede indicazione ( ubicazione, valore ricostruzione a nuovo e valore delle merci contenuto ) - Si chiede di precisare che tipo di merci sia in giacenza presso il magazzino di Pievesestina e di precisare il relativo valore. Si chiede se siano presenti anche merci di terzi ed eventualmente indicarne tipologia, valore e collocazione nel sito - ART. 14 GUASTI MACCHINE: in considerazione di quanto previsto dal 2° comma del disposto, ovvero “La presente garanzia non opera qualora operante la garanzia Fenomeno Elettrico.” Si chiede se debba intendersi operante l’art 14 Guasti macchine, o 13 Fenomeno elettrico - Con riferimento all’ART. 30 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO, 2° punto del 3° comma di B) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE, ovvero “derivati da introduzione di nuovi beni o di beni non ancora stimati, purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base alla stima iniziale o all’ultimo rapporto di aggiornamento” chiediamo conferma dell’inoperatività del disposto, in considerazione del fatto che per gli stressi beni è prevista apposita partita a primo rischio assoluto disciplinata dal medesimo articolo punto A) PARTITE A P.R.A.. In caso contrario vorrete precisare in quale modo i due disposti dovrebbero trovare applicazione contemporaneamente - B) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE: si chiede conferma del fatto che la regolazione, adeguamento e aggiornamento del premio non saranno conteggiate esclusivamente “Per i beni di nuova acquisizione, preesistenti ma non stimati o alienati dal Contraente la Società” ma anche su rivalutazioni dei beni preesistenti - Si chiede conferma che lo stop sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie - Relativamente alle garanzie Terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici chiediamo conferma che gli scoperti operino per sinistro e non per singolo fabbricato e relativo contenuto - In caso di indisponibilità alla sostituzione delle clausole di esclusione cyber risk, esclusione malattie pandemiche, sanction clause ed esclusione territoriale, si chiede se l’inserimento delle stesse debba essere contato come unica variante o come 3.

Risposta : SI TRASMETTONO LE RISPOSTE CON RELATIVI ALLEGATI

Chiarimento PI332557-24

Ultimo aggiornamento: 02/09/2024 14:22

Domanda : - Si chiede conferma che la base d’asta annua di euro 1.300.000,00 debba intendersi lorda, posto che all’ultimo comma dell’art 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI è indicato che il premio è al netto delle imposte - Si chiede se in caso di partecipazione in coassicurazione sia prevista una quota minima per la Delegataria - Nell’allegato A1 del Disciplinare di Gara all’art 19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE leggiamo che l’offerta sarà valutabile sulla base del ribasso sul prezzo posto a base d’asta, mentre nel Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica la comparazione è tra i prezzi. Si chiede conferma che la formula utilizzata per il confronto sarà quella riportata a pag 8 dell’allegato A1 del Disciplinare - Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro - Atteso che nell’allegato A1 del Disciplinare pag. 7 è riportato “Sono ammesse varianti peggiorative unicamente alla parte del Capitolato tecnico identificata come “CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA”, si chiede conferma che le varianti peggiorative ammesse siano relative alla parte del Capitolato identificata quale “CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE”, ovvero da sezione V a VII - Chiediamo se siano ammesse varianti peggiorative relativamente alle garanzie per le quali sono previste varianti migliorative predefinite in ordine ad altri aspetti per i quali non è prevista variante migliorativa. Si chiede per esempio se per una garanzia è prevista variante migliorativa relativa all’elevazione del limite di indennizzo, si chiede se per la medesima garanzia sia possibile modificarne lo scoperto/franchigia o se possibile modificare la clausola disciplinante - Si chiede se sia ammesso inserimento di sottolimiti di indennizzo in % per garanzie per le quali è prevista elevazione del limite di indennizzo - ART. 1 ESCLUSIONI, E) Esclusione Cyber, si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio alla sostituzione della clausola con la seguente: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. - ART. 1 ESCLUSIONI, F) Malattie pandemiche o epidemiche, si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio alla sostituzione della clausola con la seguente: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. - ART. 1 ESCLUSIONI, G) Sanzioni e restrizioni internazionali, si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio alla sostituzione della clausola con la seguente: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI :La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE : Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. - B) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE: si chiede conferma che la valutazione non deve essere considerata come “stima accettata” agli effetti dell’art. 1908 del C.C., secondo comma, ed in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga, esplicitamente regolata dalla presente convenzione, dell’ ART. 16 DEROGA ALL’ ASSICURAZIONE PARZIALE - Con riferimento al sinistro del 16/05/2023 al fine di garantire parità tra le Compagnie partecipanti vorrete informare che la riserva è stata aggiornata ad euro 2.500.000,00

Risposta : SI ALLEGANO LE RISPOSTE AI QUESITI UNITAMENTE ALL'ALLEGATO.

Chiarimento PI317100-24

Ultimo aggiornamento: 28/08/2024 08:00

Domanda : Buongiorno, richiediamo quanto segue: 1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione E) di pagina 22 del capitolato con la seguente: 1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi: 1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto; 1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto; a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase. 2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico. 3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati. 4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti. 5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce. Definizioni 6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico. 7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. 8. Per Incidente Cyber si intende: 8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o 8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. 9. Per Sistema informatico si intende: 9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte. 10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico. 11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi. 2. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione F) di pagina 23 del capitolato con la seguente: Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza. Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. La polizza è modificata per includere quanto segue: In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a: 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile; 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo. Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione: Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione. Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati. 3. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, inserimento della seguente Clausola di esclusione territoriale: Si intendono esclusi dal perimetro dell’assicurazione i seguenti paesi: Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Yemen, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme). 4. Possibilità di integrare, in caso di aggiudicazione, l’art. 1 di pagina 21, punto A1, primo capoverso, come segue: atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, confische, nazionalizzazioni, requisizioni e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; 5. Conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura 6. premio annuo lordo e assicuratore in corso 7. Elenco completo fabbricati con relativa ubicazione, valore assicurato e/o mq, possibilmente in formato excel In attesa, porgiamo cordiali saluti

Risposta : SI ALLEGANO:

- RISCONTRI AI QUESITI;
- ELENCO IN XLS (allegato N).

Ultimo aggiornamento: 13-11-2024, 11:56