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Dati del bando

Accordo quadro per l'affidamento del Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato mediante procedura aperta per l'Unione Rubicone e Mare (FC) e per i Comuni di Cesenatico (FC), Sogliano al Rubicone (FC), Gambettola (FC), Longiano (FC), San Mauro Pascoli (FC), Borghi (FC), Roncofreddo (FC), Gatteo (FC), Savignano sul Rubicone (FC) per il periodo 01 settembre 2024 - 31 agosto 2027 eventualmente prorogabile di un anno.
Ente appaltanteUNIONE RUBICONE E MARE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto4.000.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema09/07/2024
Termine richiesta chiarimenti07/08/2024 13:00
Termine presentazione delle offerte19/08/2024 13:00
Apertura busta amministrativa20/08/2024 09:00
Data chiusura procedura05/05/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Baraghini Maria Grazia

telefono: 0541809625
cellulare: 0541809783

Pedrelli Francesca

telefono: 0541809631

Pubblicazioni

esito gara
(89.98 kB)

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1accordo quadro per la somministrazione di personale a tempo determinato

CIG: B267338334

Chiarimenti

Chiarimento PI318468-24

Ultimo aggiornamento: 08/08/2024 11:26

Domanda : Spett.le Ente, si chiede conferma che l'importo della cauzione provvisoria sia da basarsi sul 2% dell'importo complessivo di 4.000.000,00. Distinti saluti.

Risposta : si conferma che l'importo della garanzia provvisoria ammonta al 2% dell'importo complessivo dell'accordo quadro

Chiarimento PI317480-24

Ultimo aggiornamento: 07/08/2024 10:06

Domanda : Con la presente si comunica che al chiarimento inviato in data 05/08/2024 è stata data risposta con il numero presunto di risorse (all'incirca 81 all'anno), mentre veniva richiesto di comunicarci "in modo approssimativo il numero presunto delle ore di ricorso alla somministrazione" che è stato considerato ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'appalto. Restando in attesa di ricevere un gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta :

Al fine di determinare, in modo approssimativo, il numero presunto delle ore di ricorso alla somministrazione che è stato considerato ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'appalto, si precisa che è stato eseguito questo calcolo sommario:
52 settimane x 36 h/sett. = h 1.872
h 1.872 x 81 = h 151.632

Chiarimento PI315542-24

Ultimo aggiornamento: 06/08/2024 16:42

Domanda : Gent.ma Dott.ssa Maria Grazia Baraghini, in riferimento alla risposta fornita ai chiarimenti di oggi 05/08, considerato che, trattandosi di profili appartenenti a diverse categorie contrattuali, è stato effettuato un calcolo forfettario e che trattasi di un importo presunto, si chiede se fosse possibile conoscere il numero presunto e quindi forfettario di ore che sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo di gara. Restando in attesa di Sue Cordialmente salutiamo

Risposta : Si precisa che, anche per quanto attiene al numero presunto delle unità di personale da somministrare il calcolo è approssimativo, poiché nella maggior parte dei casi si tratta di personale da somministrare per brevi periodi. Approssimativamente è stato considerato un numero pari a 81 unità in ragione uomo / anno.

Chiarimento PI312904-24

Ultimo aggiornamento: 05/08/2024 12:26

Domanda : Gent.ma Dott.ssa Maria Grazia Baraghini, con la presente siamo ad inviarLe i seguenti chiarimenti: 1. così come indicato all'art. 4 del C.S.A., si chiede conferma che l'importo totale dell'accordo (3 Milioni + 1 milione ) rappresenta il costo del lavoro complessivo presunto, a cui dovrà essere aggiunta la percentuale del margine di agenzia offerta; 2. ai fini della determinazione dell'importo pari ad € 3.000.000, si chiede di quantificare il monte ore complessivo presunto di utilizzazione del personale somministrato che è stato considerato; 3. ai fini della determinazione dell'importo pari ad € 3.000.000, si chiede di quantificare il numero presunto di risorse da somministrare che sono state considerate; 4. si chiede conferma che la percentuale di agenzia da offrire, debba essere espressa con due cifre decimali; 5. si chiede conferma che, in base a quanto stabilito dall’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta economica, la mancata indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, non costituisce motivo di esclusione in quanto la somministrazione di lavoro temporaneo rientra nei servizi di natura intellettuale, per i quali i suddetti costi non sono obbligatori. Restando in attesa di ricevere un gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta : si prega di prendere visione dell'allegato

Chiarimento PI309889-24

Ultimo aggiornamento: 05/08/2024 12:24

Domanda : 1) In relazione al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “5) Rapporto fra Somministratore ed Ente (Stazione Appaltante), e alla Vostra risposta alla faq sull’assegnazione del punteggio massimo previsto che di seguito riportiamo “In relazione al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “5) Rapporto fra Somministratore ed Ente (Stazione Appaltante)”, si conferma che trattasi di criterio tabellare-proporzionale e non descrittivo, presupponendo quindi l’assenza della richiesta di elementi descrittivi o dimostrativi.” Quindi assumiamo che sarà sufficiente una tabella chiarificatrice e riepilogativa delle modalità organizzative SENZA elementi descrittivi. 2) Relativamente alla redazione dell’offerta tecnica non sembra chiaro quale delle due indicazioni sotto riportate vanno seguite al fine della valutazione, se: vostra risposta PI280506-24: nessuna limitazione o indicazione per la redazione; vostra risposta PI300757-24: In relazione all’offerta tecnica, si precisa che l’offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, su foglio A4, in numero massimo di 20 (venti) facciate scritte in carattere Arial dimensioni 12 interlinea singola; non saranno prese in considerazione, ai fini della valutazione, eventuali copertine, frontespizio ed indice. 3) Al quesito PI306174-24 “trattasi di criterio tabellare-proporzionale e non descrittivo, presupponendo quindi l’assenza della richiesta di elementi descrittivi o dimostrativi”, non troviamo risposta a questa domanda. Nella vostra risposta infatti viene soltanto da voi sollecitato di indicare le ore e non le frazioni di ore. Al punto 1) della relazione tecnica, dunque, è possibile inserire anche un testo descrittivo o intendete che venga indicato solo il lasso temporale richiesto dall’operatore economico per le sostituzioni?

Risposta : si prega di prendere visione dell'allegato

Chiarimento PI307780-24

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024 10:47

Domanda : Spett.le Ente, inviamo la seguente richiesta di chiarimenti: CAPITOLATO: ART. 7 LETT C Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART. 7 LETT. F Secondo la disciplina di settore sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità. Si chiede di allineare la prescrizione di gara alle disposizioni sopra rappresentate. ART. 7 lett. F La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Per quanto sopra, si evince che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Si chiede conferma. ART. 9 LETT. D Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). Grazie, Cordiali Saluti

Risposta : si prega di prendere visione della risposta

Chiarimento PI295443-24

Ultimo aggiornamento: 31/07/2024 15:22

Domanda : Buongiorno, Buongiorno, sì ringrazia per la risposta PI295307-24 e si chiede cortesemente di indicare il monte ore complessivo stimato e il costo orario lordo utilizzato per quantificare l’importo totale. Cordiali Saluti

Risposta : Rammentando che il valore dell'accordo quadro è meramente presuntivo, si precisa che tale valore è stato quantificato tenendo in considerazione un costo orario approssimativamente stimato, dal momento che si tratta di figure professionali per le quali è prevista una retribuzione tabellare differente in base al profilo ma pur sempre nel rispetto della retribuzione prevista dal CCNL".

Chiarimento PI306182-24

Ultimo aggiornamento: 31/07/2024 15:21

Domanda : Spett.le Ente, si inoltrano anche i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento alle visite mediche ed accertamenti preliminari all’assunzione, si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Si chiede quindi di confermare che anche le visite preassuntive, saranno onere in capo a codesto ente come previsto ex lege. 2)In relazione alle previsioni in tema di sostituzioni (es. artt. 5.1.6 e 15 capitolato) si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione del personale per altre cause non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto di lavoro e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d.lgs 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina. Distinti saluti.

Risposta : si prega di prendere visione della risposta

Chiarimento PI306174-24

Ultimo aggiornamento: 31/07/2024 15:20

Domanda : Spett.le Ente, 1) In relazione al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “1) Tempestività nella proposizione e nella sostituzione del personale da avviare”, posto che è prevista l’assegnazione del punteggio massimo per il concorrente che garantirà la sostituzione in un numero minore di giorni mentre agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale, si chiede di confermare che trattasi di criterio tabellare-proporzionale e non descrittivo, presupponendo quindi l’assenza della richiesta di elementi descrittivi o dimostrativi. Si chiede inoltre di confermare che verranno prese in considerazione le indicazioni espresse in termini di ore e non già anche in frazioni di ore. 2) In relazione al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “5) Rapporto fra Somministratore ed Ente (Stazione Appaltante)”, considerato che sarà assegnato il punteggio massimo previsto al concorrente che s'impegna a mettere a disposizione dell'Ente il maggior numero di persone dedicate specificamente all’appalto e con la maggior esperienza maturata in servizi analoghi mentre agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale, si chiede di confermare che trattasi di criterio tabellare-proporzionale e non descrittivo, presupponendo quindi l’assenza della richiesta di elementi descrittivi o dimostrativi. 3) In relazione all’offerta tecnica, al fine di agevolare sia la stesura che la comparazione delle offerte, siamo gentilmente a richiedere i limiti dimensionali riferiti al numero di pagine massime consentite (e se siano escluse eventuali copertine, frontespizio ed indice) così come i criteri redazionali (carattere, dimensioni, interlinea e quant’altro possa risultare utile per la corretta stesura). 4) Con riferimento alla “relazione illustrativa delle misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate” e all’avviso relativo al progetto di riassorbimento (PI275248-24) si chiede di confermare che, in considerazione della natura del servizio richiesto, le previsioni in questione siano da intendersi riferite ai dipendenti diretti dell’Agenzia impiegati nella commessa, per l’eventualità in cui dovesse rendersi necessario procedere all’assunzione di nuovo personale per l’esecuzione del contratto stipulato a valle della presente procedura. Distinti saluti.

Risposta : si prega di prendere delle risposte allegate

Chiarimento PI280239-24

Ultimo aggiornamento: 24/07/2024 10:27

Domanda : Buongiorno, chiediamo, cortesemente i seguenti chiarimenti: 1) Premesso che nel disciplinare è indicato che “L'OFFERTA ECONOMICA dovrà indicare la Commissione di Agenzia (FEE d'Agenzia) espressa in percentuale, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, con riferimento al costo orario del personale somministrato” e la piattaforma prevede il caricamento nella sezione “PRODOTTI” il solo caricamento del file Excel “articoli” in cui è richiesta l’indicazione: • della % di sconto VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA che risulta essere di 3.000.000,00 € e non 4.000.000,00 (1.000.000,00 € risulta come opzione) • indicazione oneri sicurezza e costi manodopera (Esempio indicando 2% la piattaforma restituisce automaticamente offerta - Valore Economico 2.940.000,00 Ribasso 60.000,00). In questo modo non si evince la reale offerta dell’operatore economico che dovrebbe esprimere invece un % di FEE di agenzia che vorrà applicare al costo orario del personale dell’Area degli Operatori Esperti, Area degli Istruttori ed Area dei Funzionari. Si chiede pertanto di chiarire come dovrà essere espressa offerta economica e si chiede la possibilità di ricevere un modello offerta economica da poter caricare in piattaforma oltre a quello “ Excel articoli” 2) Nei documenti di gara è si fa riferimento ad un monte ore presunto utilizzato per quantificare l'importo complessivo pari a € 4.000.000,00 IVA ed IRAP escluse. Si chiede cortesemente di indicare il monte ore presunto e di esplicitare i calcoli che hanno portato alla quantificazione dell’importo complessivo di gara. Inoltre chiediamo, cortesemente, indicare rispetto ai 4.000.000,00 quanto è da considerare come costo del lavoro totale stimato non soggetto a ribasso e quanto è da quantificare come margine di agenzia totale stimata. Cordiali Saluti

Risposta : Con riferimento al quesito n. 1) si precisa che: come indicato nel bando di gara, l'offerta economica deve consistere nella Commissione (FEE di Agenzia) espressa in percentuale. Ai fini della valutazione, quindi, si terrà in considerazione la percentuale (FEE) indicata, alla quale solo sarà assegnato il punteggio previsto per l'offerta economica, secondo la formula indicata nel bando di gara. Il SATER purtroppo ragiona in termini di ribasso e di valore a base di gara (da ribassare): per questo il sistema calcola in automatico il valore dell'offerta ricavandolo dalla percentuale espressa dall'impresa applicata al valore della gara (3 milioni). Ai fini dell'aggiudicazione, però, non si opererà alcun ribasso ma si terrà conto unicamente della percentuale indicata dall'impresa.

Con riferimento al quesito n. 2), si precisa che: l'importo di 4 milioni di euro è dato dal valore dell'accordo (3 milioni) + il valore dell'eventuale proroga di un anno (1 milione). Come indicato all'art. 4 del C.S.A., l'importo totale dell'accordo (4 milioni) è dato dal monte ore complessivo presunto di utilizzazione del personale somministrato, considerando, quale costo orario, il costo orario lordo del personale calcolando tenendo conto dei tassi INAIL di base e degli adeguamenti contrattuali del CCNL di comparto nonché dell'elemento perequativo.

Chiarimento PI289718-24

Ultimo aggiornamento: 19/07/2024 14:29

Domanda : Con riferimento agli oneri in materia di formazione sulla sicurezza si chiede di confermare che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) e correttamente riportato art. 16 del Capitolato secondo il quale “I Prestatori avviati al lavoro in esecuzione del presente contratto non sono computabili nell’organico dell'Ente che attiva la somministrazione ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, la formazione sui rischi specifici è demandata all’impresa utilizzatrice e che, pertanto, sarà demandata all’Agenzia la sola formazione pre-assuntiva sui rischi in generale (formazione base)”. Ciò anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI286602-24

Ultimo aggiornamento: 19/07/2024 14:17

Domanda : Spett.le Ente, relativamente alla procedura di gara in oggetto, si chiede conferma che, ai sensi di quanto previsto all'art. 25.1 del Disciplinare di Gara, sia possibile ridurre la garanzia provvisoria, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 106 del D.Lgs 36/2023 ivi citato, nonché in caso di possesso di ulteriore certificazione tra quelle elencate nell'allegato II.13 del codice

Risposta :

Si conferma che l’importo della garanzia provvisoria potrà essere percentualmente ridotto laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/23 nonchè in caso di possesso di ulteriore certificazione tra quelle elencate nell'allegato II.13 del codice


Chiarimento PI283285-24

Ultimo aggiornamento: 19/07/2024 14:09

Domanda : Buongiorno, chiediamo, cortesemente, i seguenti chiarimenti: 1) In merito all’offerta economica, si chiede la cortesia di chiarire se l’elemento perequativo viene riconosciuto come voce autonoma della retribuzione poiché, in base alle informazioni in nostro possesso, esso è stato, da gennaio 2023, inglobato all’interno della retribuzione di base; 2) Chiediamo di chiarire se per le figure richieste, è previsto un Part-time o un Full time. Cordiali Saluti

Risposta :




1) In merito all’offerta economica, si chiede la cortesia di chiarire se l’elemento perequativo viene riconosciuto come voce autonoma della retribuzione poiché, in base alle informazioni in nostro possesso, esso è stato, da gennaio 2023, inglobato all’interno della retribuzione di base:
Risposta :confermo che l'elemento perequativo è inglobato nella retribuzione
2) Chiediamo di chiarire se per le figure richieste, è previsto un Part-time o un Full time:
Risposta: il tempo lavoro delle figure che saranno richieste dipenderà dalle necessità che via via si presenteranno all'interno degli enti e che saranno oggetto di contratti attuativi

Chiarimento PI276816-24

Ultimo aggiornamento: 12/07/2024 14:02

Domanda : Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo: 1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, 2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni, 3) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, 4) In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), 5) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi 6) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e 7) L’attuale fornitore 8) Se presente un fornitore l'attuale Fee applicata. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

Risposta : vedi allegato

Chiarimento PI278115-24

Ultimo aggiornamento: 12/07/2024 13:48

Domanda : Spett.le S.A. , siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: 1) Considerando la presenza della clausola sociale si chiede di indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente li somministra; sempre in caso di specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario e il pregresso maturato. 2) Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni settimanali; 3) Si chiede conferma se nel costo orario, in particolare nei contributi, siano state previste le seguenti voci: Ebitemp, formatemp, monetizzazione permessi sindacali ed Aspi. 4) Si chiede di confermare che la fee di agenzia offerta, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori 5) Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia); 6) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo; 7) Si comunica che le festività infrasettimanali, a differenze delle ferie ed ex festività, non sono comprese all'interno del costo del lavoro. Rispetto a quanto accade per i lavoratori diretti, in cui le festività sono incluse nella retribuzione mensilizzata, per i lavoratori somministrati considerato che percepiscono una retribuzione oraria, le stesse non sono comprese e pertanto, dovendo garantire per legge una parità di trattamento tra lavoratori diretti e somministrati, le ore relative alle festività infrasettimanali godute, devono essere retribuite e quindi fatturate separatamente ad evento. Inoltre, poiché rientrano a tutti gli effetti all'interno del costo del lavoro, non possono essere coperte dal margine di agenzia, anche in virtù del diverso regime di tassazione (irap sul costo del lavoro ed iva sul margine). Pertanto in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, le festività infrasettimanali godute dovranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia 8) Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato. 9) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 10) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza. 11) considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.; 12) In ultimo stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 13) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito 14) In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti: a) se vi è un carattere, interlinea, formato da rispettare nella redazione dell’elaborato b) se vi è un limite di pagine da rispettare c) se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato Restando in attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta : vedi allegato

Chiarimento PI276828-24

Ultimo aggiornamento: 10/07/2024 16:22

Domanda : Con riferimento alla "Dichiarazione titolare/i effettivo/i", trattandosi di un soggetto residente all'estero, SI CHIEDE CONFERMA CHE il legale rappresentante della scrivente società possa fornire, adattando il Vs. Modello, i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo dell’operatore economico partecipante ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 231/07, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità.

Risposta : confermo che si può adattare il modello

Ultimo aggiornamento: 05-05-2025, 01:53