Domanda : In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a formulare i seguenti quesiti : CHIARIMENTO 1 Si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire che quanto contenuto nel paragrafo 17.1.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI del Disciplinare di Gara, al punto 4.b) “Detta Relazione, che deve essere sottoscritta oltre che dal Legale Rappresentante anche da un professionista iscritto al relativo albo professionale secondo le specifiche competenze tecniche richieste (rif. art. 5 c.2 D.M. 37/08), articolata a scelta del concorrente, dovrà essere composta da un massimo di n. 2 cartelle (fogli fronte/retro) esplicative dei criteri di scelta dei sistemi automatici che il concorrente offre in relazione alle tipologie di impianto da monitorare” sia un refuso, in quanto, come specificato a pagina 42 del medesimo documento si può leggere “il termine “cartella” deve essere inteso in modo tecnico come corrispondente a una facciata di dimensioni A4: l'eventuale copertina e indice non sono da considerarsi all'interno del numero massimo di cartelle consentite.” CHIARIMENTO 2 Si richiede alla Stazione Appaltante di confermare che l’intervento di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico può essere proposto come intervento di riqualificazione energetica e che ricade all’interno degli interventi che generano il risparmio energetico atteso (RER). Si chiede altresì di confermare che, nell’ipotesi in cui si effettui l’intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, che rientrerà nella categoria SMIF (rif. Art 20.9 del Capitolato Tecnico Prestazionale), il Fornitore verrà remunerato per la manutenzione di tale impianto secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. CHIARIMENTO 3 Si chiede alla Stazione Appaltante se, in eccezione a quanto riportato sul Disciplinare di gara e limitatamente alle legende delle immagini e alle tabelle, sia possibile utilizzare un carattere di dimensione inferiore a 10 garantendo, in ogni caso, la leggibilità della documentazione prodotta. CHIARIMENTO 4 In merito alla Gestione del Servizio Amministrativo Impianti Fotovoltaici “SAIF”, come definito all’Art. 20.3.2 del C.S.A. , si chiede di chiarire cosa si intenda per attività di “Assunzione dei ruoli” inoltre se, i costi derivanti dall’espletamento del servizio, quali accise, oneri, bolli, diritti di connessione ecc., siano da ritenersi esclusi dal corrispettivo contrattuale. CHIARIMENTO 5 Si chiede di chiarire nel caso in cui una Amministrazione richiedesse un solo servizio, come SMIEI1 o SMIEI2, come possa il fornitore perseguire gli obiettivi di risparmio dichiarati in Offerta Tecnica, essendo che gli interventi realizzati o proposti su impianti NON affidati non sono considerati nel raggiungimento dell’obiettivo (art. 20.10 del C.T.P). A tale proposito quindi, si chiede conferma che, nel caso in cui un'Amministrazione attivi solo i servizi minimi, il valore dell'obiettivo di risparmio da raggiungere è solo quello eventualmente presente nel singolo “progetto tipo” afferente il servizio minimo, e non il valore complessivo risultante. CHIARIMENTO 6 Si chiede conferma che “Gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi nel canone nel limite del 15% dell’importo complessivo del canone;” come riportato nell’articolo 20.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale e che, gli interventi di Manutenzione Sostitutiva e Adeguamento siano da ritenersi all’interno della predetta percentuale e non, rispettivamente, “completamente compresi nel canone” e fino al 25% del canone triennale del servizio, come riportato all’articolo 20.3.4 del C.T.P. CHIARIMENTO 7 Si chiede conferma che tutte le attività relative al servizio di costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica, come definito all’Art. 20.6.2 del C.T.P., siano da riferirsi ai soli gruppi di impianti affidati. CHIARIMENTO 8 Rispetto al punto 20.9 del CSA che prevede che “I proventi derivanti dall’accesso al “Conto Termico” associato ad interventi di manutenzione straordinaria che siano interventi incentivati è a disposizione del Fornitore che li realizza. Eventuali complessità relative alla gestione amministrativa di tali fondi saranno risolute mediante accordi puntuali tra le parti” si chiede a codesto Ente di confermare che, in base alla caratteristiche del presente contratto, sussista in concreto la possibilità che il Fornitore possa essere qualificato come Soggetto Responsabile, e quindi ottenere direttamente l'incentivo a fronte dell'esecuzione degli interventi; si chiede quindi conferma che per l'intervento oggetto della presente gara sussistano i requisiti a tal fine previsti dal DM 16 febbraio 2016 che prevede le Amministrazioni Pubbliche "Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente ... possono avvalersi dell'intervento di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014" (art. 3.2) e che "il contratto deve risultare efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell'ultima rata degli incentivi" (Par. 6.11.1).
Risposta :
Chiarimento 1
La dicitura tra parentesi è un refuso e il termine cartella deve essere inteso in modo tecnico come corrispondente a una facciata di dimensioni A4, come precisato a pagina 42 del disciplinare di gara.
Chiarimento 2
Si conferma che gli impianti fotovoltaici possono essere proposti quali interventi di efficientamento.
Nel caso, una volta collaudati e attivati, tali impianti saranno assoggettati alle attività relative ai servizi SMIF, ma non saranno valorizzati nel relativo canone, come si evince dal capitolo 20.2 al punto 16 del capitolato.
Chiarimento 3
Si confermano le previsioni del disciplinare.
Chiarimento 4
Per attività di Assunzione dei ruoli, al richiamato capitolo 20.3.2 del capitolato relativo al servizio SAIF, si intende assunzione dei ruoli di responsabilità amministrativa sull’impianto. Si precisa che i costi derivanti dall’espletamento del servizio, quali accise, oneri, bolli, diritti di connessione ecc., sono a carico dell'Ente contraente.
Chiarimento 5
Posto che non è possibile, da capitolato, per un Ente contraente aderire solo per SMIEI1 o solo per SMIEI2, e stante la previsione dell'art. 20.10 del Capitolato, il valore dello obiettivo di risparmio energetico offerto deve essere comunque raggiunto quale che sia la articolazione dei servizi richiesti dall'Ente contraente, essendo in capo allo operatore economico la offerta di progetti che permettano comunque, il raggiungimento del predetto valore dello obiettivo di risparmio energetico offerto.
Chiarimento 6
Si precisa che sono compresi nel canone gli interventi di manutenzione sostitutiva, quelli di manutenzione straordinaria fino al 15% e gli interventi di adeguamento fino al 25%, come risulta dal combinato disposto degli articoli citati in quesito e degli articoli 25.4 punto 5 e 25.6 punto 1 del capitolato.
Chiarimento 7
Si conferma.
Chiarimento 8
Si precisa che l'art. 20.9 del capitolato disciplina esclusivamente la suddivisione degli eventuali incentivi tra Ente contraente e Fornitore, prevedendoli disposizione del Fornitore che realizza gli interventi di riqualificazione energetica.