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Dati del bando

SOGGETTO AGGREGATORE - SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ELETTRICO E DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (2024) PRESSO IMMOBILI/AREE DI PROPRIETÀ/IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI 36 MESI, 3 LOTTI
Ente appaltanteCITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto16.362.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema26/07/2024
Termine richiesta chiarimenti10/09/2024 18:00
Termine presentazione delle offerte20/09/2024 18:00
Apertura busta amministrativa23/09/2024 12:00
Data chiusura procedura08/04/2025
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Il servizio è stato progettato tenendo conto, per quanto compatibili, delle prescrizioni contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023, scaricabili dal sito https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti. In particolare sono stati inserite le prescrizioni dei CAM Servizi energetici ed Edilizia nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti, pur essendo comunque necessari alcuni adattamenti trattandosi di servizio a perimetro indefinito in quanto procedura indetta da Soggetto Aggregatore e volta alla sottoscrizione di convenzione a cui possono aderire Enti per la gestione del proprio patrimonio immobiliare e non essendo compresa la fornitura del vettore energetico. Per maggiori indicazioni si veda il paragrafo 6 della Relazione illustrativa allegata tra i documenti di gara.

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Monari Francesca

telefono: 0516598628

Gaetta Giada

telefono: 0516598713

Prandstraller Lisa

telefono: 0516598140

Sichetti Francesco

telefono: 0516598115

Tisi Maria Teresa

telefono: 0516598054

Musella Giuseppe

telefono: 0516598586

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Enti aventi sede nelle provincie di Bologna, Modena e Ferrara

CIG: B28C100723

Lotto 2Enti aventi sede nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

CIG: B28C1017F6

Lotto 3Enti aventi sede nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza

CIG: B28C1028C9

Chiarimenti

Chiarimento PI354506-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 15:11

Domanda : Si chiede conferma che il contratto posto a base di gara non si configuri come un EPC ai sensi del D.lgs. 102/2014. In tale scenario il Fornitore non potrà richiedere il Conto Termico come Soggetto Responsabile, ma solo come Soggetto Delegato per conto dell’Ente, il quale, incasserà direttamente l’incentivo.

Risposta : Relativamente agli incentivi da Conto Termico, si precisa che l'art. 20.9 del capitolato disciplina esclusivamente la suddivisione degli eventuali incentivi tra Ente contraente e Fornitore, prevedendoli a disposizione del Fornitore che realizza gli interventi di riqualificazione energetica.

Chiarimento PI354487-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 15:09

Domanda : 1. In riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, nel paragrafo 20.10 del Capitolato Tecnico si dichiara che il risparmio energetico minimo sia da perseguire “esclusivamente per gli impianti e/o loro pertinenze affidati in Servizio Manutentivo Impianti Elettrici Interni SMIEI e in Servizio Manutentivo Impianti Elettrici Esterni SMIEE” e, inoltre, che “interventi realizzati o proposti su impianti NON affidati non sono considerati nel raggiungimento dell’obiettivo”; pertanto, si chiede conferma che la proposta di realizzazione di impianto fotovoltaico sia da ritenersi quale possibile intervento di risparmio energetico per gli impianti SMIEI e/o SMEE, nonché per i soli impianti affidati nel Nucleo Minimo (NM, SMIEI1, SMIEE1). 2. In riferimento alla valutazione del Risparmio energetico atteso, di cui alla pag. 48 del Capitolato tecnico, si dichiara che nel caso in cui “l’intervento di riqualificazione è la posa di un nuovo impianto fotovoltaico il dato monitorato è l’energia utilizzata (nell’edificio nella cui pertinenza è presente l’impianto o in un altro edificio dell’ente mediante il ricorso all’autoconsumo distribuito)”; pertanto, si chiede conferma che il risparmio energetico sia determinato dall’energia usata in autoconsumo rispetto al consumo storico dei soli impianti affidati, seguendo i metodi di valutazione dei consumi di cui ai punti 1 e 2 di pag. 48 del capitolato.. 3. Con riferimento agli atti di gara e alla Risposta PI348828-24, riferita al Chiarimento PI345165-24, al punto 5) codesto spettabile Ente chiarisce la necessità di raggiungere la percentuale %VRO offerta in gara anche nei casi in cui l'adesione di una Amministrazione sia confinata ai soli servizi minimi NM+SMIEI1 o NM+SMIEE1, in caso contrario saranno applicate le penali di cui all’art. 14 del Capitolato. Sulla base di questa indicazione, la logica che si concretizza suggerisce agli operatori di indicare, in risposta al criterio premiante 1, il solo obiettivo perseguibile nell'ambito di pertinenza dei servizi minimi attivabili, trascurando gli altri ambiti di intervento. Sulla base di quanto sopra, pertanto, si chiede se la precedente interpretazione risulta corretta, seppur essa tenda a minimizzare il livello di efficientamento proposto dagli Operatori. Da una lettura dell'art. 20.10 sembrerebbe, invece, che il risparmio energetico minimo offerto in sede di gara sia da perseguire "esclusivamente per gli impianti degli edifici e/o loro pertinenze affidati in Servizio Manutentivo Impianti Elettrici Interni “SMIEI” e in “Servizio Manutentivo Impianti Elettrici Esterni “SMIEE”. Quindi, escludendo SMIEI1 o SMIEE1 "trainati" da NM, SMIEI e SMIEE potrebbero non essere richiesti nell'OPF, quindi non si genererebbe l'obbligo del perseguimento del risparmio. Ciò porterebbe gli operatori ad indicare per il criterio 1 obiettivi di risparmio più virtuosi, a tutto vantaggio delle Amministrazioni richiedenti l'attivazione dei servizi SMIEI e SMIEE. 4. Con riferimento alla percentuale %VRO offerta in gara, si chiede conferma che, in caso di impossibilità oggettiva nella realizzabilità degli "interventi tipo" proposti in offerta tecnica, per cause riscontrabili ed esterne al Fornitore, non saranno applicate le penali di cui all’art.14 del Capitolato. Potrebbe infatti determinarsi la circostanza in cui, nell'eterogeneo scenario di adesione che non ha un'evidenza in termini di consistenza o di stato di fatto, le soluzioni proposte per il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio non siano oggettivamente realizzabili nell'Amministrazione oggetto di RPF (per cause esterne non preventivamente note), e, quindi, stante l'applicazione dell''obbligatorietà di dare seguito ad ogni RPF, l'aggiudicatario sarebbe esposto ad uno scenario non ricostruibile all'atto di offerta.

Risposta :

Risposta 1:

Si conferma.

Risposta 2:

L’obiettivo di risparmio energetico deve essere calcolato con riferimento all’intero patrimonio dell’OF tramite applicazione delle relative formule al capitolo 20.10 pag. 48 Risparmio energetico atteso.

L’eventuale nuovo impianto fotovoltaico concorre al raggiungimento dell’obiettivo secondo le modalità di cui al capitolo 20.10, punto 3 a pag. 48. – Determinazione di consumo storico dell’impianto e del consumo post interventi di riqualificazione dell’impianto.

Risposta 3:

La determinazione dell’obiettivo di risparmio energetico dell’intero OF consegue all’applicazione delle relative formule al capitolo 20.10 pag. 48 del capitolato – Risparmio energetico atteso, a partire dal valore VRO% offerto. Tale obiettivo, come si evince da pag. 47 del capitolato, può essere raggiunto su un numero di edifici afferenti all’OF stesso, identificati dal Fornitore in PDS e con esecuzione degli interventi sulla base dei progetti che lo stesso Fornitore avrà proposto in offerta tecnica nel rispetto del capitolato.

Il Fornitore è pertanto tenuto a effettuare le necessarie valutazioni al fine di offrire un valore VRO% e progetti di efficientamento tali da consentire il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio totale sugli OF secondo le modalità previste in capitolato.

Poiché il risparmio atteso RER è dato dalla sommatoria dei singoli risparmi energetici degli impianti affidati, nel caso limite di affidamento per tutti i luoghi di fornitura delle sole attività di capitolato denominate nucleo minimo, strettamente funzionali al permanere delle condizioni di corretto funzionamento in sicurezza dell’intero sistema edificio/impianto (protezione da scariche atmosferiche, impianti di terra e punto di consegna), il consumo storico è approssimabile a zero. E ciò fatto salvo che eventuali altri consumi presenti saranno tenuti in considerazione con le modalità di cui all’art. 20.10 del capitolato.

Risposta 4:

E’ onere del Fornitore formulare una offerta in termini di VRO% e progetti di efficientamento che gli consentano di raggiungere gli obiettivi offerti, stanti il perimetro indefinito dell’appalto e le modalità di adesione da parte degli Enti contraenti previste in capitolato. Le penali saranno eventualmente applicate come da capitolato.


Chiarimento PI354149-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 15:03

Domanda : Chiarimento 1: In riferimento al “Capitolato_tecn_prestaz_All1_EPU_All3_SCH_MANUT - Paragrafo 20.9. Interventi Di Riqualificazione Energetica”: “Tali interventi, proposti dal Fornitore in esito alle esigenze e/o opportunità energetiche individuate nel corso dei sopralluoghi ed inseriti nel PDS, o eventualmente durante l’OF, sono finalizzati a realizzare un miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di edifici/pertinenze oggetto dei Servizi affidati, al fine di rispettare gli obiettivi di risparmio energetico dichiarati dal Fornitore nell’Offerta Tecnica (cfr. art. 20.10), e potranno riguardare qualunque ambito affidato (gruppo) e devono essere progettati e realizzati nel rispetto del precedente art. 20.8 e dei CAM”. Dovendo rispettare i requisiti CAM nel contesto degli interventi di riqualificazione energetica contrattuali, allo scopo di neutralizzare ogni variabile distorsiva riferibile al risparmio energetico offerto nel contesto della propria offerta tecnica (rif. 1.a valore dell’obiettivo di risparmio energetico), si chiede di confermare l’interpretazione secondo la quale, in occasione di un intervento di efficientamento energetico su impianto di illuminazione indoor non conforme alla normativa illuminotecnica (scarso livello di illuminamento), il risultato di risparmio energetico reale sarà da calcolarsi escludendo l’eventuale aggravio di potenza legato a conseguente adeguamento normativo. Chiarimento 2: Nell’ Art. 20.9 Interventi di riqualificazione energetica in cui viene definito che: “I proventi derivanti dall’accesso al “Conto Termico” associato ad interventi di manutenzione straordinaria che siano interventi incentivati è a disposizione del Fornitore che li realizza” . Nelle linee guida del Conto Termico ed in particolare nella Legge 58/2019 prevede all’art.10 comma 3 bis si afferma che “qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazione pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell’arco dei cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole da inserire nelle condizioni di assegnazioni del nuovo contratto”. Si chiede alla Stazione Appaltante, nell’eventualità di accesso al conto termico da parte dell’operatore economico, l’impegno a dichiarare la garanzia del mantenimento di tutti i requisiti che consentono l’ammissione all’intervento all’incentivo. Chiarimento 3: In riferimento all’articolo 25.4 del Capitolato Speciale d’Appalto in cui viene definito che: “le attività manutentive straordinarie sono comprese nel canone nel limite del 15%”, si richiede alla Stazione Appaltante di confermare che nell’eventualità in cui un intervento di efficientamento energetico possa in parte qualificarsi nell’ambito della manutenzione straordinaria, esso possa concorrere all’erosione del plafond compreso nel canone.

Risposta :

Chiarimento 1:

In generale si conferma, fatte salve la competenza da parte dell’Ente contraente in sede di verifica/validazione relativamente alle valutazioni sulla effettiva necessità di incremento della luminosità ai livelli proposti in progetto.

Chiarimento 2:

Si precisa che l'art. 20.9 del capitolato disciplina esclusivamente la suddivisione degli eventuali incentivi tra Ente contraente e Fornitore, prevedendoli da disposizione del Fornitore che realizza gli interventi di riqualificazione energetica.

Chiarimento 3:

Un intervento di efficientamento energetico non può essere doppiamente computato sia come efficientamento energetico, totalmente a carico del Fornitore, che come manutenzione straordinaria (o come adeguamento normativo). Pertanto, i relativi costi dovranno essere suddivisi tra le suddette voci e correttamente imputati.


Chiarimento PI353987-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 15:00

Domanda : QUESITO 1 Con riferimento ai metodi di valutazione dei consumi riportati all’art. 20.10 del CSA, si chiede conferma che NON rientrino nella sommatoria dei consumi storici CSi i consumi associabili ad impianti fuori dal perimetro dell’affidamento; in particolare, dovranno essere sempre esclusi i consumi legati ai servizi energetici di climatizzazione invernale, estiva e produzione ACS (centrali termiche, gruppi frigoriferi e pompe di calore, impianti autonomi tipo split, UTA, ventilazione meccanica controllata, ecc..) e di trasporto di persone o cose (ascensori, montacarichi, ecc..) QUESITO 2 In relazione all’intervento di posa di un nuovo impianto fotovoltaico per il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico RER, si chiede conferma che il consumo storico ante intervento CSi corrisponde al consumo dell’edificio in cui verrà utilizzata l’energia prodotta dall’impianto, al netto dei consumi associabili agli impianti non nel perimetro (climatizzazione, produzione acs, trasporto) e non oggetto di affidamento (ad esempio, se l’impianto di illuminazione dell’edificio non viene affidato il suo consumo va scorporato). QUESITO 3 In riferimento agli interventi da proporre nella sezione 1) Obiettivi di risparmio energetico e alla risposta 1 alla richiesta di chiarimento “PI349339-24”, si chiede di chiarire quali saranno le modalità di verifica e rendicontazione del valore effettivo dell'energia da fotovoltaico "scambiata" con l'autoconsumo distribuito (ora definito autoconsumo a distanza). A tal proposito si chiede di confermare che tali verifica e rendicontazione deriveranno da report provenienti da GSE. In caso contrario si chiede di specificare le modalità di verifica e rendicontazione previste.

Risposta :

Risposta ai quesiti 1 e 2

Il consumo storico è relativo agli impianti affidati ed è uno dei fattori che permette di ottenere, mediante sommatoria, il valore obiettivo di risparmio energetico dell’intero OF. In caso di intervento di riqualificazione mediante posa di un nuovo impianto fotovoltaico, il risparmio energetico effettivo è dato dall’energia utilizzata nell’edificio nella cui pertinenza è presente l’impianto o in un altro edificio dell’ente mediante il ricorso all’autoconsumo distribuito, sempre relativamente agli impianti affidati.

Gli impianti non nel perimetro - quali climatizzazione, produzione acs, trasporto di persone o cose - non rilevano come da punto 11 dell’art. 2 del capitolato.

Risposta quesito 3

Verifica e rendicontazione saranno coerenti con le specifiche tecniche regolamentari relative all’autoconsumo a distanza.


Chiarimento PI357599-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 14:58

Domanda : Chiarimento d'ufficio

Risposta :

Posto che dal servizio sono esclusi i soli gruppi elettrogeni strettamente e unicamente funzionali a impianti di Climatizzazione, impianti Antincendio e gli impianti di Trasporto e Sollevamento installati negli edifici (cfr punto 11 dell’art. 2 del capitolato), le attività sui gruppi elettrogeni sono descritte a pagina 19 delle “Schede delle attività manutentive”, all’interno della voce 21 appartenente al gruppo Cabine MT/BT SMIEE1, voce valorizzata in Elenco prezzi. Il richiamo alle attività della suddetta voce 21 è presente in tutte le voci pertinenti valorizzate in Elenco prezzi.



Chiarimento PI352974-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 14:52

Domanda : Con riferimento alla risposta al chiarimento n.PI348836-24, nel caso di attivazione nella convenzione delle sole attività del Nucleo Minimo, si chiede di indicare quali sono i consumi da tenere in considerazione per il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico elettrico RER atteso.

Risposta :

Si premette che il quesito ipotizza una situazione limite, in cui per nessun luogo di fornitura venga ordinato nessun altro servizio opzionale, oltre al nucleo minimo (NM oltre a SMIEI1 (se consegna in BT) e SMIEE1 (se consegna in MT).

Poiché il risparmio atteso RER è dato dalla sommatoria dei singoli risparmi energetici degli impianti affidati, nel caso sopra ipotizzato di affidamento delle sole attività di capitolato denominate nucleo minimo, strettamente funzionali al permanere delle condizioni di corretto funzionamento in sicurezza dell’intero sistema edificio/impianto (protezione da scariche atmosferiche, impianti di terra e punto di consegna), il consumo storico è approssimabile a zero. E ciò fatto salvo che eventuali altri consumi presenti saranno tenuti in considerazione con le modalità di cui all’art. 20.10 del capitolato.


Chiarimento PI349339-24

Ultimo aggiornamento: 09/09/2024 18:35

Domanda : In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a formulare i seguenti quesiti : CHIARIMENTO 1 Si chiede conferma che con il temine autoconsumo distribuito ci si riferisca alla disciplina dell'autoconsumo diffuso, nello specifico l'autoconsumo individuale a distanza, così come introdotta nel Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD) e incentivata dal decreto del MASE del 7 dicembre 2023, n. 414 Decreto CER. O, qualora non ci si riferisse all'autoconsumo diffuso, di specificare meglio il punto. CHIARIMENTO 2 Si chiede alla Stazione Appaltante di fornire chiarimenti in merito al calcolo della percentuale di superficie lorda interessata dallo intervento di installazione di Sistemi automatici di gestione e monitoraggio (AGM) sugli impianti fotovoltaici, come richiesto al punto 4.a dell'offerta tecnica. Considerato che il disciplinare di gara, a pagina 55, definisce che la superficie lorda include solamente le aree di pertinenza esterne e la superficie dei piani fuori terra, si chiede se, nel caso di installazione di AGM su impianti fotovoltaici, si debba considerare anche la intera superficie della copertura interessata dallo impianto, indipendentemente dalla superficie effettivamente occupata dai pannelli.

Risposta :

Chiarimento 1

Si conferma che il riferimento di cui allo art. 20.10 del capitolato a pagina 48 è a autoconsumo diffuso.

Chiarimento 2

Il disciplinare precisa che valore offerto considera il rapporto tra la superficie lorda interessata dai sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti e la superficie lorda (area esterna di pertinenza più superficie lorda piani fuori terra esclusi terra e coperto).

Nel caso concreto del quesito si deve considerare la superficie lorda effettivamente occupata dallo impianto e dalle relative componenti quale ad esempio locale inverter, mentre le porzioni del coperto non interessate dall'impianto ne dalle sue componenti non sono da considerarsi.

Chiarimento PI349320-24

Ultimo aggiornamento: 09/09/2024 18:31

Domanda : Si chiede di confermare che nella formula relativa al calcolo del risparmio energetico “RER”, riportata nel paragrafo 20.10 del Capitolato tecnico prestazionale a pag. 48, la percentuale obiettivo di risparmio energetico %VRO sia da intendersi %VROi, riferita quindi all’i-esimo impianto affidato.

Risposta :

Non si conferma.

%VRO è il valore offerto in sede di offerta tecnica per il subcriterio 1.a come da paragrafo 17.1.1 del disciplinare a pag. 45-46.


Chiarimento PI345394-24

Ultimo aggiornamento: 06/09/2024 09:21

Domanda : Si chiede di confermare che nel caso di adesione alla convenzione di un’Amministrazione esclusivamente con il Nucleo Minimo: “NM”-“Impianti di terra finalizzati alla protezione dai contatti indiretti e protezioni dalle scariche atmosferiche” oltre a SMIEI1 (se consegna in BT) e SMIEE1 (se consegna in MT), debbono essere ricompresi anche tutte le attività degli impianti afferenti ai quadri elettrici del suddetto Nucleo Minimo, quindi ad esempio: nel caso di edificio tipo oltre ai quadri elettrici, debbono essere ricompresi anche gli impianti afferenti quali distribuzione elettrica secondaria e impianto di illuminazione interna.

Risposta :

Non si conferma in quanto distribuzione elettrica secondaria (SMIEI2) e impianto di illuminazione interna (SMIEI3) non rientrano tra le attività di cui al Nucleo minimo composto, rispettivamente, da NM+SMIEI1 se consegna in BT e da NM+SMIEE1 se consegna in MT.


Chiarimento PI345165-24

Ultimo aggiornamento: 06/09/2024 09:17

Domanda : In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a formulare i seguenti quesiti : CHIARIMENTO 1 Si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire che quanto contenuto nel paragrafo 17.1.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI del Disciplinare di Gara, al punto 4.b) “Detta Relazione, che deve essere sottoscritta oltre che dal Legale Rappresentante anche da un professionista iscritto al relativo albo professionale secondo le specifiche competenze tecniche richieste (rif. art. 5 c.2 D.M. 37/08), articolata a scelta del concorrente, dovrà essere composta da un massimo di n. 2 cartelle (fogli fronte/retro) esplicative dei criteri di scelta dei sistemi automatici che il concorrente offre in relazione alle tipologie di impianto da monitorare” sia un refuso, in quanto, come specificato a pagina 42 del medesimo documento si può leggere “il termine “cartella” deve essere inteso in modo tecnico come corrispondente a una facciata di dimensioni A4: l'eventuale copertina e indice non sono da considerarsi all'interno del numero massimo di cartelle consentite.” CHIARIMENTO 2 Si richiede alla Stazione Appaltante di confermare che l’intervento di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico può essere proposto come intervento di riqualificazione energetica e che ricade all’interno degli interventi che generano il risparmio energetico atteso (RER). Si chiede altresì di confermare che, nell’ipotesi in cui si effettui l’intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, che rientrerà nella categoria SMIF (rif. Art 20.9 del Capitolato Tecnico Prestazionale), il Fornitore verrà remunerato per la manutenzione di tale impianto secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. CHIARIMENTO 3 Si chiede alla Stazione Appaltante se, in eccezione a quanto riportato sul Disciplinare di gara e limitatamente alle legende delle immagini e alle tabelle, sia possibile utilizzare un carattere di dimensione inferiore a 10 garantendo, in ogni caso, la leggibilità della documentazione prodotta. CHIARIMENTO 4 In merito alla Gestione del Servizio Amministrativo Impianti Fotovoltaici “SAIF”, come definito all’Art. 20.3.2 del C.S.A. , si chiede di chiarire cosa si intenda per attività di “Assunzione dei ruoli” inoltre se, i costi derivanti dall’espletamento del servizio, quali accise, oneri, bolli, diritti di connessione ecc., siano da ritenersi esclusi dal corrispettivo contrattuale. CHIARIMENTO 5 Si chiede di chiarire nel caso in cui una Amministrazione richiedesse un solo servizio, come SMIEI1 o SMIEI2, come possa il fornitore perseguire gli obiettivi di risparmio dichiarati in Offerta Tecnica, essendo che gli interventi realizzati o proposti su impianti NON affidati non sono considerati nel raggiungimento dell’obiettivo (art. 20.10 del C.T.P). A tale proposito quindi, si chiede conferma che, nel caso in cui un'Amministrazione attivi solo i servizi minimi, il valore dell'obiettivo di risparmio da raggiungere è solo quello eventualmente presente nel singolo “progetto tipo” afferente il servizio minimo, e non il valore complessivo risultante. CHIARIMENTO 6 Si chiede conferma che “Gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi nel canone nel limite del 15% dell’importo complessivo del canone;” come riportato nell’articolo 20.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale e che, gli interventi di Manutenzione Sostitutiva e Adeguamento siano da ritenersi all’interno della predetta percentuale e non, rispettivamente, “completamente compresi nel canone” e fino al 25% del canone triennale del servizio, come riportato all’articolo 20.3.4 del C.T.P. CHIARIMENTO 7 Si chiede conferma che tutte le attività relative al servizio di costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica, come definito all’Art. 20.6.2 del C.T.P., siano da riferirsi ai soli gruppi di impianti affidati. CHIARIMENTO 8 Rispetto al punto 20.9 del CSA che prevede che “I proventi derivanti dall’accesso al “Conto Termico” associato ad interventi di manutenzione straordinaria che siano interventi incentivati è a disposizione del Fornitore che li realizza. Eventuali complessità relative alla gestione amministrativa di tali fondi saranno risolute mediante accordi puntuali tra le parti” si chiede a codesto Ente di confermare che, in base alla caratteristiche del presente contratto, sussista in concreto la possibilità che il Fornitore possa essere qualificato come Soggetto Responsabile, e quindi ottenere direttamente l'incentivo a fronte dell'esecuzione degli interventi; si chiede quindi conferma che per l'intervento oggetto della presente gara sussistano i requisiti a tal fine previsti dal DM 16 febbraio 2016 che prevede le Amministrazioni Pubbliche "Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente ... possono avvalersi dell'intervento di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014" (art. 3.2) e che "il contratto deve risultare efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell'ultima rata degli incentivi" (Par. 6.11.1).

Risposta :

Chiarimento 1

La dicitura tra parentesi è un refuso e il termine cartella deve essere inteso in modo tecnico come corrispondente a una facciata di dimensioni A4, come precisato a pagina 42 del disciplinare di gara.

Chiarimento 2

Si conferma che gli impianti fotovoltaici possono essere proposti quali interventi di efficientamento.

Nel caso, una volta collaudati e attivati, tali impianti saranno assoggettati alle attività relative ai servizi SMIF, ma non saranno valorizzati nel relativo canone, come si evince dal capitolo 20.2 al punto 16 del capitolato.

Chiarimento 3

Si confermano le previsioni del disciplinare.

Chiarimento 4

Per attività di Assunzione dei ruoli, al richiamato capitolo 20.3.2 del capitolato relativo al servizio SAIF, si intende assunzione dei ruoli di responsabilità amministrativa sull’impianto. Si precisa che i costi derivanti dall’espletamento del servizio, quali accise, oneri, bolli, diritti di connessione ecc., sono a carico dell'Ente contraente.

Chiarimento 5

Posto che non è possibile, da capitolato, per un Ente contraente aderire solo per SMIEI1 o solo per SMIEI2, e stante la previsione dell'art. 20.10 del Capitolato, il valore dello obiettivo di risparmio energetico offerto deve essere comunque raggiunto quale che sia la articolazione dei servizi richiesti dall'Ente contraente, essendo in capo allo operatore economico la offerta di progetti che permettano comunque, il raggiungimento del predetto valore dello obiettivo di risparmio energetico offerto.

Chiarimento 6

Si precisa che sono compresi nel canone gli interventi di manutenzione sostitutiva, quelli di manutenzione straordinaria fino al 15% e gli interventi di adeguamento fino al 25%, come risulta dal combinato disposto degli articoli citati in quesito e degli articoli 25.4 punto 5 e 25.6 punto 1 del capitolato.

Chiarimento 7

Si conferma.

Chiarimento 8

Si precisa che l'art. 20.9 del capitolato disciplina esclusivamente la suddivisione degli eventuali incentivi tra Ente contraente e Fornitore, prevedendoli disposizione del Fornitore che realizza gli interventi di riqualificazione energetica.


Chiarimento PI341333-24

Ultimo aggiornamento: 02/09/2024 10:29

Domanda : In riferimento a quanto indicato nel paragrafo 20.10 a pagina 47 del Capitolato tecnico prestazionale in merito al fatto che “il fornitore, esclusivamente per gli impianti degli edifici e/o loro pertinenze affidate in servizio SMIEI e in servizio SMIEE è tenuto a perseguire un determinato risparmio energetico minimo (VRO) – offerto in sede di gara – attraverso gli interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria, si chiede a codesto Spettabile Ente di confermare che si tratta di un refuso l’indicazione riportata nel paragrafo 20.2 a pagina 29 del capitolato tecnico prestazionale: “le attività costituenti Nucleo minimo per l’adesione al servizio è costituito dalla attività denominate NM, SMIEI1 e SMIEE1” . Di conseguenza che queste attività dovrebbero corrispondere alle attività NM, a tutte le attività relative a SMIEI1 (se consegna in BT), SMIEI2, SMIEI3 e SMIEI4 oppure l’attività relativa a SMIEE1 in alternativa alle SMIEI1 (se consegna in MT). Inoltre, nel caso in cui non si tratti di refuso l’indicazione espressa nella domanda precedente, si chiede a codesto spettabile Ente di confermare che non sussiste per il fornitore l’obbligo a perseguire l’obiettivo di risparmio energetico VRO, nel caso di adesione di una Amministrazione con solo le attività corrispondenti al Nucleo minimo o comunque nel caso non fossero richieste tutte le attività NM relative a SMIEI1 (se consegna in BT), SMIEI2, SMIEI3 e SMIEI4 oppure l’attività relativa a SMIEE1 in alternativa alle SMIEI1 (se consegna in MT).

Risposta :

Si premette che non sono presenti refusi e non si conferma rispetto al primo quesito.

All’art. 20.2 è precisato che il Nucleo minimo per l’adesione al servizio è costituito dalle seguenti attività: “NM”- “Impianti di terra finalizzati alla protezione dai contatti indiretti e protezioni dalle scariche atmosferiche”, SMIEI1 (se consegna in BT) e SMIEE1 (se consegna in MT). Le attività SMIEI2, SMIEI3 e SMIEI4 citate nel quesito non rientrano nel suddetto nucleo minimo, essendo invece opzionali.

Anche relativamente al secondo quesito, non si conferma.

Dal combinato disposto dei seguenti articoli del Capitolato: art. 2 (punti 8 e 12), art. 20.2, art. 20.9, art. 20.10, emerge che tutte le attività SMIEI e SMIEE - quindi con esclusione solo di SMIF e SAIF - prevedono il perseguimento del risparmio energetico minimo offerto in sede di gara.


Chiarimento PI335025-24

Ultimo aggiornamento: 27/08/2024 11:04

Domanda : Con riferimento al disciplinare di gara, si chiede conferma che per il criterio 1.c) sia possibile presentare più di un progetto tipo, ciascuno descritto in non più di 4 pagine (come indicato a pag.49), e che, pertanto, la denominazione del criterio "1.c)progetto tipo di efficientamento" debba intendersi "1.c)progetti tipo di efficientamento".

Risposta :

Si conferma.

Analogamente è da intendersi per il criterio 4.b) PROGETTO TIPO DI SISTEMI AUTOMATICI DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI, con numero massimo di 2 cartelle per ciascun progetto per questo ultimo criterio.


Chiarimento PI332150-24

Ultimo aggiornamento: 26/08/2024 10:05

Domanda : In riferimento a quanto descritto nel paragrafo 20.10 “Obiettivi di risparmio energetico” a pagina 48 del Capitolato Tecnico Prestazionale “Determinazione di consumo storico dell’impianto e del consumo post interventi di riqualificazione dell’impianto” si chiede di confermare se l’operatore economico partecipante possa installare degli strumenti di misurazione dedicati agli assorbimenti elettrici relativi alla sola porzione dell’impianto oggetto dell’intervento di efficientamento proposto per evitare che nell’esempio rappresentato al punto 2. (“la riqualificazione non ha un contatore dedicato”) la percentuale di risparmio minimo garantito non sia valutato in relazione ai consumi elettrici totali di un edificio, in quanto in condizione di promiscuità, i consumi possano essere influenzati da assorbimenti elettrici variabili e non controllabili dall’operatore economico (es. installazione di nuove apparecchiature, variazione degli orari di utilizzo degli immobili oggetto di convenzionamento o della destinazione d’uso, andamento stagionale etc).

Risposta :

Nulla osta a che all’interno dei progetti di efficientamento e, conseguentemente, nel “protocollo di misura e verifica del consumo e dei risparmi energetici conseguibili” siano previsti, con oneri a carico dell’operatore economico concorrente, anche i relativi strumenti di misurazione del consumo.

Chiarimento PI323244-24

Ultimo aggiornamento: 20/08/2024 10:32

Domanda : chiediamo di specificare su quale importo bisogna calcolare il requisito di capacità tecnica e professionale. Ovvero, sulla prima tabella contenente anche il quinto d'obbligo oppure sulla seconda tabella senza il quinto d'obbligo.

Risposta :

Come da combinato disposto dei par. 7.2 e 3 del Disciplinare, i requisiti di capacità tecnica e professionale sono calcolati partendo dall’importo a base di gara. Questo significa che non rilevano né quinto d’obbligo né rinnovo.

Chiarimento PI308141-24

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024 08:26

Domanda : Vorremmo sapere se il sopralluogo è previsto o meno. Nel disciplinare di gara non c'è alcuna indicazione.

Risposta :

Si precisa che, trattandosi di gara "a perimetro non definito" bandita da Soggetto aggregatore, non sono allo stato conosciuti, per nessuno dei tre lotti, gli Enti/Amministrazioni che, nel periodo di vigenza, aderiranno alla convenzione. Non è quindi noto il patrimonio che sarà oggetto del servizio e conseguentemente non è possibile effettuare alcun sopralluogo.


Chiarimento PI301705-24

Ultimo aggiornamento: 30/07/2024 10:20

Domanda : In relazione ai requisiti di cui al punto "7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire per "ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente disciplinare" il lasso di tempo da dover prendere in considerazione (dal ...... al ......).

Risposta :

Il periodo corrispondente agli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione è 26/7/2021-25/7/2024.


Ultimo aggiornamento: 10-04-2025, 10:58