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Dati del bando

S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COPERTURA ASSSICURATIVA DELL'ENTE PROVINCIA DI VICENZA SUDDIVISA IN 4 LOTTI.
Ente appaltantePROVINCIA DI VICENZA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.082.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema17/07/2024
Termine richiesta chiarimenti18/09/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte26/09/2024 12:00
Apertura busta amministrativa27/09/2024 10:00
Data chiusura procedura28/09/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

De Matteis Marta

telefono: 0444908454

Camerra Mariachiara

telefono: 0444908140

Sardegna Francesco

telefono: 0444908493

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Polizza Incendio

CIG: B27793CC0F
OpenData ANAC

Lotto 2Polizza Infortuni

CIG: B27793DCE2
OpenData ANAC

Lotto 3Polizza Incendio beni vincolati

CIG: B27793EDB5
OpenData ANAC

Lotto 4Polizza Elettronica

CIG: B27793FE88
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI359945-24

Ultimo aggiornamento: 17/09/2024 17:52

Domanda : chiede di conoscere le somme assicurate e premio annuo lordo in corso; Si chiede evidenza attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Evento sismico, Inondazione alluvione allagamento, Eventi Atmosferici, Stop Loss e franchigia frontale; Si chiede conferma che i rischi Beni Immobili e Beni immobili Vincolati siano attualmente gestiti separatamente, come richiesto dalla presente procedura; Si chiede conferma che il premio annuo a base d’asta di € 70.000,00 sia imponibile; Si chiede di indicare le partite i cui premi dovranno essere maggiorati delle imposte; Si chiede conferma che non sia prevista proroga tecnica alla scadenza del contratto o in caso di recesso anticipato; Si chiede di indicare il limite/somma assicurata e relativa franchigia/scoperto della garanzia Furto prevista dall’ Art. 4 - Garanzia furto e rapina all’interno dei locali in cui si trovano i beni assicurati Si chiede di confermare che lo STOP LOSS sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni e garanzie colpite, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie; Relativamente alle garanzie Trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, grandine, Inondazione, Alluvioni, Allagamenti, Evento sismico, Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici si chiede di confermare il limite sia per sinistro, periodo di assicurazione e in aggregato per tutti i beni assicurati; Si chiede di conferma che il limite previsto per la garanzia Terrorismo e sabotaggio sia per sinistro, periodo di assicurazione e per il complesso dei beni assicurati; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi; Si chiede di confermare che siano esclusi i danni indiretti; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche; Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Risposta :

In relazione al quesito formulato articolato in più sub-quesiti, si forniscono le seguenti risposte in merito al lotto n. 3 "Incendio beni Vincolati", come precisato con una successiva integrazione da parte del medesimo operatore economico.

1) per quanto attiene alle somme assicurate ed al premio annuo in corso si rinvia alla tabella n. 1 "Somme assicurate e premio annuo in corso" ed ai dati sottostanti la stessa tabella, che viene pubblicata in allegato al presente chiarimento.

2) in merito agli attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Evento sismico, Inondazione alluvione allagamento, Eventi Atmosferici, Stop Loss e franchigia frontale si faccia riferimento alla tabella n. 2 "attuali limiti scoperti e franchigie" si faccia riferimento ai dati contenuti nella tabella n. 2 ed a tergo della stessa tabella, oggetto di pubblicazione in allegato al presente chairimento.

3) Le polizze Beni Immobili e Beni Immobili Vincolati sono due prodotti diversi e gestiti separamente.

4) e 5) Per quanto riguarda le basi d’asta, sono tutte indicate quale premio imponibile come per legge. Nello specifico si ribadisce che la polizza Incendio Beni Vincolati non è soggetta a tassazione.

6) Si faccia riferimento a quanto indicato nel Capitolato di gara agli artt. 20 (Facoltà di recesso) e 21 (Durata del contratto).

7) Si faccia riferimento all’art. 6 “Guasti cagionati dai ladri”.

8) La polizza Incendio Beni Vincolati prevede un limite complessivo di risarcimento per sinistro e un limite complessivo di risarcimento per annualità assicurativa.

9) Si conferma che il limite di €10.000.000,00 per le garanzie da Voi indicate si intende per sinistro, per annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni assicurati.

10) Si conferma che il limite previsto si intende per sinistro, per annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni assicurati.

11) Si conferma, facendo riferimento alla definizione dei beni assicurati riportata all’art.1 lett. a).

12) Si conferma.

13) Si conferma.

14) Si conferma.

15) Si conferma.

16) Si conferma.

17) 18) e 19) Si tratta di clausole non pertinenti allo specifico rischio, tuttavia non incompatibili con il Capitolato proposto.

Cordiali saluti.

Il RUP


Chiarimento PI359171-24

Ultimo aggiornamento: 17/09/2024 16:56

Domanda : Buongiorno, prendendo atto delle risposte del 10/09/24 e del 13/09/24 fornite ai chiarimenti formulati per il lotto 2 infortuni, si ribadisce che nel capitolato non è presente alcun articolo riguardante le persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili. Pertanto, si chiede nuovamente la Vs. disponibilità a prevedere, in caso di aggiudicazione, la possibilità di apportare la seguente modifica al capitolato: Inserimento del seguente ulteriore articolo Art. 5 bis – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; l’assicurazione, altresì, cessa con il manifestarsi di una delle già menzionate condizioni. L’assicurazione non vale, inoltre, per le persone di età superiore a 80 (ottanta) anni. Tuttavia, per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, la copertura assicurativa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente. Restiamo in attesa di leggerVi e ringraziamo

Risposta : In relazione al quesito formulato, si precisa che il Capitolato è relativo a una gara aperta per la quale non è possibile apporre delle modifiche in

pendenza della procedura di gara.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI357623-24

Ultimo aggiornamento: 17/09/2024 16:51

Domanda : Buongiorno, in riferimento al lotto 2 Infortuni, siamo a richiedere i seguenti quesiti: - la percorrenza kilometrica media annua della categoria 3 - I dipendenti autorizzati a servirsi di mezzo di trasporto proprio o dell’Amministrazione; - quanti sono i mezzi di trasporto dell’Amministrazione sempre in riferimento alla categoria 3 - I dipendenti autorizzati a servirsi di mezzo di trasporto proprio o dell’Amministrazione. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

In relazione ai quesiti formulati, si forniscono le seguenti risposte:
1) La polizza Infortuni non prevede la comunicazione circa i km percorsi dai dipendenti col mezzo
proprio o dell’Amministrazione, ma soltanto il dato numerico dei dipendenti autorizzati a servirsene
per missioni o adempimenti d’ufficio.

Se può risultare utile, si riporta il dato dei km percorsi dai dipendenti con mezzo proprio
nell’ambito della polizza Kasko nelle ultime cinque annualità:
Annualità 2022-23: 13.274,70 km
Annualità 2021-22: 7.717,00 km
Annualità 2020-21: 5.796,00 km
Annualità 2019-20: 10.527,00 km
Annualità 2018-19: 6.216,40 km

2) I mezzi di trasporto di proprietà dell’Amministrazione che sono a disposizione dei dipendenti
autorizzati sono un totale di 54 automezzi e 1 natante.

Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI358124-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 17:37

Domanda : Rettifica e precisazione della risposta fornita con il chiarimento n. PI352896-24 del 10 settembre 2024.

Risposta : A rettifica e precisazione della risposta fornita al quesito n.PI352896-24 del 10 settembre 2024, si evidenzia come le clausole indicate nella richiesta di chiarimento non siano presenti nel Capitolato pubblicato per il lotto n. 2 Infortuni e pertanto non viene ammessa l'integrazione.

L'art. 3 "Estensioni della copertura" precisa che l'assicurazione comprende anche gli infortuni conseguenti a, o derivanti da, "imprudenze e negligenze gravi".
Resta comunque l'esclusione per le ipotesi di azioni delittuose accertate con "giudizio penale passato in giudicato".
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI352896-24

Ultimo aggiornamento: 10/09/2024 14:43

Domanda : Buongiorno, pur consapevoli che il criterio di aggiudicazione relativo all’offerta tecnica è basato su elementi di valutazione predeterminati, si chiede la Vs. disponibilità a prevedere, in caso di aggiudicazione, la possibilità di apportare le seguenti modifiche al capitolato riguardante il Lotto 2 Infortuni: Art. 5 – Esclusioni Integrazione del testo con la seguente ulteriore esclusione: • Guida in stato di ebbrezza alcolica di veicoli e/o natanti a motore. Inserimento del seguente ulteriore articolo Art. 5 bis – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; l’assicurazione, altresì, cessa con il manifestarsi di una delle già menzionate condizioni. L’assicurazione non vale, inoltre, per le persone di età superiore a 80 (ottanta) anni. Tuttavia, per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, la copertura assicurativa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente. Restiamo in attesa e ringraziamo

Risposta :

In relazione al quesito formulato, si precisa che le clausole proposte sono già presenti nel capitolato di gara relativo al lotto n. 2 infortuni.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI316073-24

Ultimo aggiornamento: 06/08/2024 17:41

Domanda : Buongiorno, relativamente al Lotto Incendio e Incendio Beni Vincolati, si chiede cortesemente disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio, in fase di emissione, di poter inserire la seguenti clausole: - Esclusione dei danni verificatisi in occasione di pandemia/malattie trasmissibili: “La presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a: 1. qualsiasi malattia trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile; 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi malattia trasmissibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una malattia trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.”; - Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Nel ringraziarVi porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

In relazione al quesito presentato, con riferimento al lotto Incendio e Beni Vincolati,
si accoglie la richiesta di inserimento sia della clausola pandemia, sia della clausola Cyber.

Cordiali saluti.

Il RUP

Chiarimento PI289680-24

Ultimo aggiornamento: 23/07/2024 08:38

Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre: Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate; 3) Premio e assicuratore in corso per il lotto Infortuni. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

In relazione ai quesiti formulati, si precisa quanto segue:
Quesito n. 1: si acconsente alla richiesta di inserimento della clausola OFAC.

Quesito n. 2: Non sono previsti viaggi/trasferte di lavoro in Russia, Bielorussia, Uvraina.

Quesito n. 3: L’assicuratore in corso è Belluscio Sas di Belluscio A&A per conto di UnipolSai Assicurazioni con un premio lordo annuo di Euro 2.898,00.
Cordiali saluti.
Il RUP

Ultimo aggiornamento: 30-09-2025, 12:28