Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a richiedere conferma che, in caso di aggiudicazione, possano essere inserite le seguenti clausole: ESCLUSIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione. Per “malattia trasmissibile” si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove: 2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno; 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi, e 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà. ARTICOLO ESCLUSIONI DANNI CYBER E DATI – (CYB) Quanto segue prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce. DEFINIZIONI CHE INTEGRANO O SOSTITUISCONO QUANTO PREVISTO IN POLIZZA ATTACCO INFORMATICO: si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. COMPUTER VIRUS: si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l’insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai “cavalli di Troia” (“Trojan Horses”), ai “vermi” (“worms”) e alle “bombe a tempo o logiche” (“time or logic bombs”). DANNO CYBER: si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico. DATI: si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico. INCIDENTE INFORMATICO: si intende: - qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o - qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. SISTEMA INFORMATICO: si intende: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o Internal microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati. SUPPORTO DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI: si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi. APPENDICE DI ESCLUSIONE CYBER E DATI La presente Polizza esclude qualsiasi: 1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto; 1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 sotto; a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase. 2. nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la garanzia prestata copre i Danni materiali e diretti ai Beni Assicurati (con esclusione dei Dati, in quanto non considerabili in nessun caso Beni Assicurati), causati da Incendio o Esplosione o Scoppio che derivi direttamente da un Incidente Informatico o Attacco Informatico. Sono in ogni caso escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese derivanti da qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico. 3. Se presente la unità tecnica “Supporti di dati”, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei Dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati. 4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuto invalido o inapplicabile, i restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti. 5. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce. SANCTION CLAUSE RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO (SANCTION EXCLUSION) In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare Richieste di Risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia. Grazie, cordiali saluti
Risposta :
In relazione al quesito formulato ed alle clausole indicate, si conferma che non è possibile apportare varianti differenti da quelle previste nel modulo di offerta tecnica di ogni lotto. Ogni altra e diversa variante sarà motivo di esclusione dalla gara, ovvero, non sarà possibile in caso di aggiudicazione inserire clausole aggiuntive e/o in sostituzione di analoghe condizioni già presenti nel capitolato tecnico.
Cordiali saluti.
Il RUP