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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Con determinazione n. 456/2024 si è provveduto alla riapertura dei termini di gara. Si prega di prendere atto nei nuovi termini. Cordiali saluti
Ente appaltanteUnione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Stato proceduraChiuso
Importo appalto299.670,22 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema08/08/2024
Termine richiesta chiarimenti18/09/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte28/09/2024 18:00
Apertura busta amministrativa30/09/2024 10:00
Data chiusura procedura27/05/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bellettini Barbara

telefono: 051843578
cellulare: 3295396045

Battistini Fabiana

telefono: 051598202

Lorenzoni Cristina

telefono: 3398305881

Lotti Gabriele

telefono: 051843535

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

CIG: B2BA3092E3

Lotto 2SERVIZIO DI TESORERIA UNIONE DEI COMUNI

CIG: B2BA30A3B6

Chiarimenti

Chiarimento PI379458-24

Ultimo aggiornamento: 24/09/2024 14:05

Domanda : 1) Domanda: Criteri di valutazione validi per entrambi i lotti / Elementi economici - punto 16) Si richiede conferma che per "Gestione Ordinativo Informatico a firma digitale" si intenda la visualizzazione tramite i servizi di online banking messi a disposizione dal tesoriere. Chiediamo cortesemente conferma che nel punto 16 si intenda la visualizzazione tramite i servizi di online banking messi a disposizione dal tesoriere. 2) Criteri di valutazione validi per entrambi i lotti / Elementi economici - punti 16) e 17)

Risposta :

In relazione ai Criteri di valutazione validi per entrambi i lotti / Elementi economici - punto 16) Per "Gestione Ordinativo Informatico a firma digitale" si intende la visualizzazione tramite i servizi di online banking messi a disposizione dal tesoriere



In relazione ai Criteri di valutazione validi per entrambi i lotti / Elementi economici - punti 16) e 17), in cui viene chiesto di allegare una relazione sulle modalità di gestione dell'Ordinativo Informatico a firma digitale, si conferma che si tratti di un refuso dal momento che l'Ordinativo Informatico a firma digitale è stato sostituito da Siope+

In relazione all'Art.4.18 lettera c), si precisa che la richiesta è relativa a 3 postazioni pos gratuite.

Saranno assegnati dei punti aggiuntivi per ogni postazione pos aggiuntiva rispetto alle 3 indicate


Chiarimento PI369081-24

Ultimo aggiornamento: 23/09/2024 13:11

Domanda : “Con riferimento al Vostro riscontro ai quesiti G e H, si chiede conferma che la conservazione sostitutiva a norma nonché la prima tratta SIOPE+ ( Ente/Bankit) non siano tra i servizi obbligatoriamente richiesti nel bando di gara e, pertanto, in quanto servizi accessori potranno non essere offerti e, qualora offerti, rileveranno solo per la determinazione del punteggio finale in conformità al punto n. 17 dei criteri di valutazione.”

Risposta : Attualmente la tratta 1 di Siope+ è gestita da un partner terzo, pertanto si valuteranno offerte per tale servizio da parte del tesoriere. Il punto 17 dei criteri di valutazione e art. 13 schema di convenzione, non fanno riferimento specifico a tratta 1 o 2 di Siope+ ma alla gestione globale dell’ordinativo informatico, ora siope+

Chiarimento PI344496-24

Ultimo aggiornamento: 23/09/2024 12:54

Domanda : Buongiorno, relativamente al lotto 2, Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti. Criteri di valutazione - punto 17 (richiamo all’articolo 13 della Convenzione) - Si chiede conferma che per “gestione dell’ordinativo informatico: spese per archiviazione e conservazione documenti” si intendano solo gli ordinativi contabili firmati dal tesoriere, quindi relativi alla tratta 2 di Siope+ (FLUSSO DA TESORIERE A BANKIT E VICEVERSA), perché al tesoriere non giungono gli ordinativi contabili firmati nella tratta 1 (FLUSSO DA ENTE A BANKIT E VICEVERSA). Per quanto riguarda la convenzione di tesoreria: ART. 1.2) Si chiede conferma che dove sono indicate aziende e organismi si intendano enti pubblici perche le aziende hanno un’operatività e una contabilità completamente diversa da quella del servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione; ART. 4.19) Lettera A) Si chiede conferma che i bonifici on line siano un refuso; ART. 5) Vedasi quanto chiesto per l’articolo 1.2; ART. 13) Vedasi quanto richiesto in relazione ai Criteri di Valutazione – punto 17) : Si chiede conferma che per archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali si intendano solo gli ordinativi contabili firmati dal tesoriere, quindi relativi alla tratta 2 di Siope+ (FLUSSO DA TESORIERE A BANKIT E VICEVERSA), perché al tesoriere non giungono gli ordinativi contabili firmati nella tratta 1 (FLUSSO DA ENTE A BANKIT E VICEVERSA); ART. 23.3) Si chiede conferma che la base dell’Euribor da prendere in considerazione sia 360 perché il valore del parametro Euribor base 365 dal 31/3/2019 non viene più pubblicato dallo European Money Markets Institute, ente europeo amministratore di tassi di riferimento; Si chiede di inserire in convenzione il trattamento dei dati personali, specificando che il tesoriere viene nominato responsabile e si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il ns. modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, che si propone di seguito e che dovrà essere allegato alla convenzione di tesoreria. ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO Il presente Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto viene stipulato tra (i) [inserire il nome del titolare del trattamento-Ente pubblico] con sede legale in [inserire l'indirizzo] ("Titolare"); e (ii) UniCredit S.p.A. con sede legale in Piazza Gea Aulenti 3, Tower A, 20145 Milano ("Responsabile"); (di seguito denominati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti"). *** SEZIONE I Clausola 1 Scopo e ambito di applicazione a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725. c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II. d) Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole. e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725. f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725. Clausola 2 Invariabilità delle clausole a) Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati. b) Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Clausola 3 Interpretazione a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679 o nel regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato. b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente. c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 / dal regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Clausola 4 Gerarchia In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole. SEZIONE II Clausola 6 Descrizione del trattamento I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II. Clausola 7 Obblighi delle parti 7.1 Istruzioni a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate. b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679/ il regolamento (UE) 2018/1725 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 7.2 Limitazione delle finalità Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento. 7.3 Durata del trattamento dei dati personali Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II. 7.4 Sicurezza del trattamento a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati. b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 7.5 Dati sensibili Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. 7.6 Documentazione e rispetto a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole. c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento. d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione. 7.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento a) AUTORIZZAZIONE GENERALE SCRITTA: Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno trenta (30) giorni solari, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725. c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia. d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali. e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali. 7.8 Trasferimenti internazionali a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725. b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte. Clausola 8 Assistenza al titolare del trattamento a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento. b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento. c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento: 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti; 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679/o agli articoli 33 e da 36 a 38 del regolamento (UE) 2018/1725. d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta. Clausola 9 Notifica di una violazione dei dati personali In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. 9.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento: a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche); b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità [dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/ o dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno: 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679/ o dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno: a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725. SEZIONE III Disposizioni Finali Clausola 10 Inosservanza delle clausole e risoluzione a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole. b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora: 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725; 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725. c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni. d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Firme per il Titolare Firmato da [inserire il nome del Titolare]: Nome: _________________________________ Titolo: _________________________________ Data: _________________________________ Firma: _________________________________ Firma per il Responsabile Firmato da [inserire il nome del Responsabile]: Nome: _________________________________ Titolo: _________________________________ Data: _________________________________ Firma: _________________________________ ALLEGATO I Elenco delle parti Titolare/i del trattamento: [Identità e dati di contatto del/dei titolari del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati] 1. Nome: ..................................................................................................................... Indirizzo: ...................................................................................................................... Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ............................................................................... Responsabile della protezione dei dati Dati di contatto Nome/Ufficio Indirizzo Email Pec Firma e data di adesione: ...................................................................................................... Responsabile/i del trattamento [Identità e dati di contatto del/dei responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati] 1. Firma e data di adesione: ...................................................................................................... ALLEGATO II Descrizione del trattamento Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati Fruitori del servizio di tesoreria quali …… Categorie di dati personali trattati . • nome e cognome del versante/debitore/creditore • dati contenuti nella causale del versamento • Codice fiscale del versante/debitore/creditore • residenza anagrafica del versante/debitore/creditore • IBAN del creditore Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari. ................................................................................................................................ Natura del trattamento Svolgimento di operazioni di trattamento necessarie per l’erogazione dei soli servizi di tesoreria per conto del Titolare come previsto dal Contratto Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento Esecuzione dei soli servizi di tesoreria come previsto dal Contratto Durata del trattamento ........... tratterà i dati personali a cui avrà accesso nell’ambito del servizio di tesoreria per tutta la durata dell’erogazione del servizio di tesoreria medesimo. A partire dalla data di cessazione del servizio di tesoreria, ............ conserverà, in qualità di titolare autonomo, i dati personali precedentemente trattati per l’ulteriore periodo di undici (11) anni, tempistica che tiene conto del termine prescrizionale decennale stabilito per finalità difensive (ex art. 2946 c.c.) e contabili (ex art. 2220 c.c.) e dell’ulteriore anno previsto per ragioni fiscali e tributarie (ex D.P.R. n. 600/1973). Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento. Sub-responsabile Non vi sono sub responsabili ALLEGATO III Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Responsabile, in allineamento con il Titolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano in grado di ridurre il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nonché a ridurre il trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a: 1) Adottare le misure tecniche e organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati. Tali misure comprendono, tra le altre, ove applicabili: • la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; • la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; • la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; • una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 2) Garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali del Titolare, sia stato adeguatamente istruito in tema di responsabilità e riservatezza dei dati personali. In tale prospettiva il Responsabile attua un programma formale di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti per rendere consapevole il personale delle politiche relative alla sicurezza dei dati. 3) In caso di violazione dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), darne comunicazione al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza con ragionevole certezza. Il Responsabile deve altresì raccogliere e fornire al Titolare le seguenti informazioni: • una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; • il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; • una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Resta inteso tra le parti che il Responsabile non notificherà al Titolare casi in cui il dato violato sia inutilizzabile e quindi non si configuri alcun rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Risposta :



Buongiorno, relativamente al lotto 2, Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti.

Criteri di valutazione - punto 17 (richiamo all’articolo 13 della Convenzione) - Si chiede conferma che per “gestione dell’ordinativo informatico: spese per archiviazione e conservazione documenti” si intendano solo gli ordinativi contabili firmati dal tesoriere, quindi relativi alla tratta 2 di Siope+ (FLUSSO DA TESORIERE A BANKIT E VICEVERSA), perché al tesoriere non giungono gli ordinativi contabili firmati nella tratta 1 (FLUSSO DA ENTE A BANKIT E VICEVERSA).

Attualmente Il Servizio È Gestito Da Un Partner Terzo, Ma Si Valuteranno Offerte Da Parte Del Tesoriere

Per quanto riguarda la convenzione di tesoreria:

ART. 1.2) Si chiede conferma che dove sono indicate aziende e organismi si intendano enti pubblici perche le aziende hanno un’operatività e una contabilità completamente diversa da quella del servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione;


Si Richiede Di Applicare Le Stesse Condizioni Economiche Anche Ad Istituzioni, Aziende Ed Organismi Partecipati, Anche Se Non Soggetti Ad Obblighi Di TU


ART. 4.19) Lettera A) Si chiede conferma che i bonifici on line siano un refuso;

ART. 5) Vedasi quanto chiesto per l’articolo 1.2;

Si Richiede Di Applicare Le Stesse Condizioni Economiche Anche Ad Istituzioni, Aziende Ed Organismi Partecipati, Anche Se Non Soggetti Ad Obblighi Di TU



ART. 13) Vedasi quanto richiesto in relazione ai Criteri di Valutazione – punto 17) : Si chiede conferma che per archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali si intendano solo gli ordinativi contabili firmati dal tesoriere, quindi relativi alla tratta 2 di Siope+ (FLUSSO DA TESORIERE A BANKIT E VICEVERSA), perché al tesoriere non giungono gli ordinativi contabili firmati nella tratta 1 (FLUSSO DA ENTE A BANKIT E VICEVERSA);
ART. 23.3) Si chiede conferma che la base dell’Euribor da prendere in considerazione sia 360 perché il valore del parametro Euribor base 365 dal 31/3/2019 non viene più pubblicato dallo European Money Markets Institute, ente europeo amministratore di tassi di riferimento;

Si chiede di inserire in convenzione il trattamento dei dati personali, specificando che il tesoriere viene nominato responsabile e si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il ns. modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, che si propone di seguito e che dovrà essere allegato alla convenzione di tesoreria.

Il trattamento dei dati personali è stato concordato con il DPO dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed è allegato alla Documentazione da sottoscrivere da parte dei concorrenti. Il Tesoriere verrà sicuramente nominato "Responsabile del trattamento dei dati personali".

Chiarimento PI350388-24

Ultimo aggiornamento: 23/09/2024 12:47

Domanda : Buongiorno, relativamente al lotto 1, relativo al Comune di Casalecchio di Reno, si chiedono cortesemente i seguenti, ulteriori, chiarimenti. Per quanto riguarda la convenzione di tesoreria : ART. 1.2) e ART.5) Si chiede di volere confermare che l'eventuale estensione delle condizioni di gara riguardi solo quelle di carattere economico, rimanendo l’insindacabile ed autonoma valutazione di merito creditizio da parte della banca. Con riferimento agli eventuali enti costituiti dal comune, si chiede conferma che la prevista estensione del servizio di cassa / tesoreria avverrà in base alle seguenti modalità: • senza obbligo normativo di anticipazioni di Tesoreria e Cassa, il Tesoriere/Cassiere, qualora richiesto, svolgerà il servizio alle condizioni economiche previste per il Comune, restando ad insindacabile giudizio dello stesso Tesoriere/Cassiere la concessione di eventuali linee di affidamento richieste, che saranno valutate di volta in volta; • per gli enti del Comune costituiti dallo stesso che chiederanno di avvalersi del servizio di Tesoreria/Cassa e soggetti ad obbligo di concessione di anticipazioni da normativa e pertanto a limite di indebitamento, il Tesoriere/Cassiere non svolgerà il servizio qualora la valutazione del merito creditizio, svolta dalla Banca a suo insindacabile giudizio, abbia portato ad un diniego alla concessione di affidamenti. Qualora la valutazione del merito creditizio dia esito positivo il servizio di Tesoreria/Cassa sarà reso alle stesse condizioni economiche perviste per il Comune. art.3.4) si chiede conferma che l’assistenza tecnica legale sia un refuso in quanto non rientra tra nelle attività prestate tipicamente dal Tesoriere. art.3.5) si chiede conferma che laddove è previsto che “il servizio è svolto gratuitamente” sia un refuso in quanto sono previste delle commissioni per i servizi svolti come da offerta economica ART. 3.10) In tema di incassi PagoPA e relative modalità di rendicontazione, si chiede conferma che, nell’ipotesi il cassiere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso cassiere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il cassiere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità, fermo restando quelle normative, e le condizioni, anche economiche, saranno da concordare tra le parti. Art. 4.19) on riferimento alla gestione informatizzata del servizio, si chiede conferma che il tesoriere debba solamente fornire la piattaforma home banking che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria. Inoltre si chiede conferma che a eventuali adeguamenti del proprio sistema informatico l’ente provvederà in autonomia e con spese a proprio carico e che comunque il tesoriere è tenuto ad adeguamenti del servizio alle sole eventuali modifiche normative. Anche in tale caso ciascuna parte provvederà per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere. Art. 13) In riferimento alla gestione informatizzata del servizio si chiede conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l’utilizzo del sistema SIOPE+ il cassiere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell’Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonchè la conservazione documentale mediante conservatore abilitato (PARER) dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti. 16.3) Con riferimento alla possibilità per i cittadini/utenti di effettuare transazioni tramite internet si chiede di meglio specificare cosa si intenda e cosa è richiesto al Tesoriere in tali ipotesi. Grazie.

Risposta :

Per quanto riguarda la convenzione di tesoreria :

ART. 1.2) e ART.5) Si chiede di volere confermare che l'eventuale estensione delle condizioni di gara riguardi solo quelle di carattere economico, rimanendo l’insindacabile ed autonoma valutazione di merito creditizio da parte della banca.
Con riferimento agli eventuali enti costituiti dal comune, si chiede conferma che la prevista estensione del servizio di cassa / tesoreria avverrà in base alle seguenti modalità:
• senza obbligo normativo di anticipazioni di Tesoreria e Cassa, il Tesoriere/Cassiere, qualora richiesto, svolgerà il servizio alle condizioni economiche previste per il Comune, restando ad insindacabile giudizio dello stesso Tesoriere/Cassiere la concessione
di eventuali linee di affidamento richieste, che saranno valutate di volta in volta;
• per gli enti del Comune costituiti dallo stesso che chiederanno di avvalersi del servizio di Tesoreria/Cassa e soggetti ad obbligo di concessione di anticipazioni da normativa e pertanto a limite di indebitamento, il Tesoriere/Cassiere non svolgerà il servizio
qualora la valutazione del merito creditizio, svolta dalla Banca a suo insindacabile giudizio, abbia portato ad un diniego alla concessione di affidamenti. Qualora la valutazione del merito creditizio dia esito positivo il servizio di Tesoreria/Cassa sarà reso alle stesse condizioni economiche perviste per il Comune.

Si richiede di applicare le stesse condizioni economiche anche ad Istituzioni, aziende ed organismi partecipati, anche se non soggetti ad obblighi di TU

art.3.4) si chiede conferma che l’assistenza tecnica legale sia un refuso in quanto non rientra tra nelle attività prestate tipicamente dal Tesoriere.

si conferma. Resta valido quanto relativo ad “assistenza tecnica

art.3.5) si chiede conferma che laddove è previsto che “il servizio è svolto gratuitamente” sia un refuso in quanto sono previste delle commissioni per i servizi svolti come da offerta economica

Il Servizio È Da Intendersi Gratuito Relativamente Alle Pratiche Di Eventuale Il Passaggio Ad Altro Affidatario Della Convenzione Di Tesoreria



ART. 3.10) In tema di incassi PagoPA e relative modalità di rendicontazione, si chiede conferma che, nell’ipotesi il cassiere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso cassiere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il cassiere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità, fermo restando quelle normative, e le condizioni, anche economiche, saranno da concordare tra le parti.

Si conferma

Art. 4.19) on riferimento alla gestione informatizzata del servizio, si chiede conferma che il tesoriere debba solamente fornire la piattaforma home banking che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria.

Inoltre si chiede conferma che a eventuali adeguamenti del proprio sistema informatico l’ente provvederà in autonomia e con spese a proprio carico e che comunque il tesoriere è tenuto ad adeguamenti del servizio alle sole eventuali modifiche normative. Anche in tale caso ciascuna parte provvederà per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.

Qualora avvengano degli adeguamenti previsti dall’organizzazione interna del Tesoriere, gli oneri saranno a carico diretto del Tesoriere.

Art. 13) In riferimento alla gestione informatizzata del servizio si chiede conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l’utilizzo del sistema SIOPE+ il cassiere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell’Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonchè la conservazione documentale mediante conservatore abilitato (PARER) dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti.

attualmente il servizio relativo alla tratta 1 di siope + è gestito da un partner terzo, ma si valuteranno offerte da parte del tesoriere



16.3) Con riferimento alla possibilità per i cittadini/utenti di effettuare transazioni tramite internet si chiede di meglio specificare cosa si intenda e cosa è richiesto al Tesoriere in tali ipotesi.

Al tesoriere viene richiesto di rendere disponibili ogni tipologia di pagamento nelle transizioni da parte dei cittadini verso l’Ente (bancomat, carte di credito, bonifici on line, pagoPa, denaro contante nei limiti previsti dalla normativa vigente)
Grazie.

Chiarimento PI369073-24

Ultimo aggiornamento: 23/09/2024 12:03

Domanda : “Con riferimento al lotto 2 e nello specifico al requisito di cui al punto 6.3 e), si chiede conferma che detto requisito si intende rispettato garantendo la presenza di uno sportello situato nel territorio comunale dove ha sede l’Unione cioè Casalecchio di Reno, non essendo richiesto uno sportello bancario sito in ogni comune dell’Unione.”

Risposta :

Poiché attualmente l’operatività della tesoreria Unione è gestita tramite il service del Comune di Casalecchio di Reno, si conferma la presenza di uno sportello nel territorio di Casalecchio di Reno. Qualora si ravvisasse in futuro la necessità della gestione ad altro Comune dell’Unione, si richiede la possibilità dell'apertura a titolo gratuito, di uno sportello situato anche in altro Comune dove eventualmente potrà essere gestita l’operatività

Chiarimento PI350390-24

Ultimo aggiornamento: 23/09/2024 11:42

Domanda : Buongiorno, relativamente al lotto 2, Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si chiedono cortesemente i seguenti, ulteriori, chiarimenti. Per quanto riguarda la convenzione di tesoreria: art.3.4) si chiede conferma che l’assistenza tecnica legale sia un refuso in quanto non rientra tra nelle attività prestate tipicamente dal Tesoriere. ART 7.13) dello Schema di convenzione prevede la gratuità per i versamenti effettuati dagli utenti allo sportello. Si chiede di confermare che la prescrizione è riferita soltanto alle operazioni di versamento effettuate dagli utenti presso lo sportello del Tesoriere nell’ambito della procedura di tesoreria e non anche ai versamenti effettuati a mezzo avvisi di pagamento PagoPA per i quali è invece dovuta la commissione prevista dal Sistema. In quest’ultimo caso infatti l’Istituto Tesoriere, nell’eseguimento dell’operazione allo sportello, opera come PSP e non come Tesoriere ART. 13) In riferimento alla gestione informatizzata del servizio si chiede conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l’utilizzo del sistema SIOPE+ il cassiere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell’Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonchè la conservazione documentale mediante conservatore abilitato dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti. ART. 9) Con riferimento all’oggetto del servizio, considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate, e, pertanto, da cassare. Grazie.

Risposta :

Buongiorno, relativamente al lotto 2, Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si chiedono cortesemente i seguenti, ulteriori, chiarimenti.

Per quanto riguarda la convenzione di tesoreria:

art.3.4) si chiede conferma che l’assistenza tecnica legale sia un refuso in quanto non rientra tra nelle attività prestate tipicamente dal Tesoriere.

si conferma. Resta valido quanto relativo ad “assistenza tecnica”


ART 7.13) dello Schema di convenzione prevede la gratuità per i versamenti effettuati dagli utenti allo sportello. Si chiede di confermare che la prescrizione è riferita soltanto alle operazioni di versamento effettuate dagli utenti presso lo sportello del Tesoriere nell’ambito della procedura di tesoreria e non anche ai versamenti effettuati a mezzo avvisi di pagamento PagoPA per i quali è invece dovuta la commissione prevista dal Sistema. In quest’ultimo caso infatti l’Istituto Tesoriere, nell’eseguimento dell’operazione allo sportello, opera come PSP e non come Tesoriere

Si conferma: l’utente che effettuerà versamenti mediante procedure informatiche o tramite gli sportelli di cassa siti sul territorio non dovrà avere nessun addebito se non quello previsto dal personale circuito bancario.



ART. 13) In riferimento alla gestione informatizzata del servizio si chiede conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l’utilizzo del sistema SIOPE+ il cassiere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell’Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonchè la conservazione documentale mediante conservatore abilitato dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti.

Attualmente il servizio relativo alla tratta 1 di siope + è gestito da un partner terzo, ma si valuteranno offerte da parte del tesoriere



ART. 9) Con riferimento all’oggetto del servizio, considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate, e, pertanto, da cassare.
Grazie.

Si conferma

Chiarimento PI338519-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 11:01

Domanda : Buongiorno, siamo a chiedere delucidazioni in merito alla convenzione e precisamente: ART 5 - Estensione contratto di tesoreria cosa si intente alle medesime condizioni ? sono già presenti istituzioni costituite? ART 14 Servizio SDD, SCT e MAV è a carico del Tesoriere la spedizione cartacea degli avvisi? è richiesto al Tesoriere di essere partner tecnologico ? ART 29 Prestiti cosa si intente per "INDICATO IN OFFERTA" ? nel modello di offerta non è presente l'indicazione dei Mutui Distinti saluti

Risposta :

ART 5 - Estensione contratto di tesoreria
cosa si intente alle medesime condizioni ?

Senza modifiche/integrazioni

sono già presenti istituzioni costituite?

Nessuna istituzione costituita

ART 14 Servizio SDD, SCT e MAV
è a carico del Tesoriere la spedizione cartacea degli avvisi?

No

è richiesto al Tesoriere di essere partner tecnologico ?

Allo stato attuale il servizio è gestito da partner terzo al di fuori della convenzioni di tesoreria, ma si valuteranno offerte in tal senso


ART 29 Prestiti
cosa si intente per "INDICATO IN OFFERTA" ?

Non viene richiesto l’impegno al tesoriere in merito alla concessione di mutui

nel modello di offerta non è presente l'indicazione dei Mutui

Non viene richiesto l’impegno al tesoriere in merito alla concessione di mutui



Chiarimento PI350391-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 10:42

Domanda : Criteri di valutazione validi per entrambi i lotti / Elementi economici – punto 16) Si richiede conferma che per “Gestione Ordinativo Informatico a firma digitale” si intenda la visualizzazione tramite i servizi di online banking messi a disposizione dal tesoriere. Grazie.

Risposta :

Per “Gestione Ordinativo Informatico a firma digitale” si intende gestione, archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali degli ordinativi contabili che passano attraverso il sistema Siope+


Chiarimento PI342051-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 10:34

Domanda : Buongiorno, in merito alla Convenzione del Comune di Casalecchio di Reno Art. 14 SERVIZIO SDD,SCTE MAV siamo a chiedere di quantificare annualmente il numero di AVVISI MAV da emettere. Grazie e saluti.

Risposta : Nessun AVVISO MAV da emettere

Chiarimento PI340064-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 10:32

Domanda : Buongiorno, siamo a chiedere se è possibile partecipare a solo uno dei due lotti. Grazie e saluti.

Risposta : Si, è possibile partecipare ad uno solo dei due lotti.

Chiarimento PI337418-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 10:30

Domanda : Buongiorno, in merito al sistema di pagamento PAGO-PA siamo a chiedere se il tesoriere deve essere partner tecnologico. Distinti saluti.

Risposta :

Lotto 1 E Lotto 2 – Allo Stato Attuale Il Servizio È Gestito Da Partner Terzo Al Di Fuori Della Convenzioni Di Tesoreria, Ma Si Valuteranno Offerte In Tal Senso


Chiarimento PI334352-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 10:22

Domanda : Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2023 per LOTTO 1 e LOTTO 2 • Numero bonifici ed eventuali bonifici esteri extra UE • Numeri di pagamenti mediante modelli F23 e F24 • Numero SEPA direct debit attivi • Numero SEPA direct debit passivi • Numero mandati e reversali • Giacenza media di cassa totale fuori Tesoreria Unica • Importo anticipazione ed eventuale utilizzo medio annuo • Volume transato POS se presente suddiviso tra bancomat e carte di credito • Volume transato se presente tramite la carta di credito aziendale • Eventuale importo di titoli in custodia • Eventuale importo di depositi di terzi in cauzione • Numero di conti correnti ordinari e postali • Numero eventuali operazioni per cassa allo sportello bancario Distinti saluti.

Risposta :

Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2023 per LOTTO 1 e LOTTO 2
Numero bonifici ed eventuali bonifici esteri extra UE


Lotto 1 – Fino A € 500,00 N.2032 Mandati; Da € 501,00 Fino A € 1.000,00 N. 476 Mandati; Da € 1.001,00 Ad € 5.000,00 N. 974 Mandati; Oltre € 5.000 N. 713 Mandati – Il Numero Restante Di Mandati Di Pagamento È Inerente La Regolarizzazione Di Partite Pendenti Stipendi E Contributi

Lotto 2 - Fino A € 500,00 N.1302 Mandati; Da € 501,00 Fino A € 1.000,00 N. 184 Mandati; Da € 1.001,00 Ad € 5.000,00 N. 277 Mandati; Oltre € 5.000 N. 262 Mandati - Il Numero Restante Di Mandati Di Pagamento È Inerente La Regolarizzazione Di Partite Pendenti Stipendi E Contributi


Nr. Bonifici Disposti In Valuta Estera E/o Fuori Ambito SEPA (suddivisi In Sotto Soglia Euro 500 E Sopra Soglia Euro 500)

Lotto 1 - Fino A € 500,00 N.2 Mandati; Oltre € 500,00 N. 8 Mandati

Lotto 2 - Fino A € 500,00 N.6 Mandati; Oltre € 500,00 N. 17 Mandati

Numeri di pagamenti mediante modelli F23 e F24


Lotto 1 – N. 2 Modelli F23; N. 53 Modelli F24

Lotto 2 - N. 3 Modelli F23; N. 13 Modelli F24

Numero SEPA direct debit attivi


Lotto 1 - Circa 270 SDD/mese Per Riscossione Rette Mensa

Lotto 2 - Nessuno

Numero SEPA direct debit passivi

Lotto 1 - Nessuno

Lotto 2 - Nessuno

Numero mandati e reversali

Lotto 1 – N. Mandati 5132 Per € 44.270.771,20 – N. Reversali 4448 Per € 45.125.714,53

Lotto 2 - N. Mandati 4131 Per € 23.224.251,00 – N. Reversali 1831 Per € 23.645.579,58

Giacenza media di cassa totale fuori Tesoreria Unica


Lotto 1 - € 102.322,40 Relativo Al Mutuo Vincolato Unicredit

Lotto 2 - € 0,00



Importo anticipazione ed eventuale utilizzo medio annuo

Lotto 1 - € 8.234.837,00 Concessa – Nell’anno 2023 Non È Stata Utilizzata Nessuna Anticipazione

Lotto 2 - € 0,00


Volume transato POS se presente suddiviso tra bancomat e carte di credito

Lotto 1 – € 43.426,56 Bancomat - € 44.023,13 Carta Credito -

Lotto 2 - € 0,00 – Non Sono Presenti POS



Volume transato se presente tramite la carta di credito aziendale

Lotto 1 - € 190,55 (anno 2023) – E’ Presente 1 Sola Carta Credito Aziendale

Lotto 2 - € 0,00 – Non È Presente Nessuna Carta Credito Aziendale

Eventuale importo di titoli in custodia

Lotto 1 - Azioni E Altri Strumenti Rappresentativi Del Capitale, Warrant E Covered Warrant – N. 10 Titoli Banca Popolare Etica

Lotto 2 – Il Tesoriere non ha al momento titoli in custodia



Eventuale importo di depositi di terzi in cauzione

Lotto 1 - La Gestione Dei Depositi Di Terzi In Cauzione È Gestito Nella Contabilità Dell'ente. Alla Data Del 31/08/2024 I Depositi Di Terzi In Cauzione Da Restituire Porta Un Totale Di Euro 73.901,19

Lotto 2 - La Gestione Dei Depositi Di Terzi In Cauzione È Gestito Nella Contabilità Dell'ente. Alla Data Del 31/08/2024 I Depositi Di Terzi In Cauzione Da Restituire Porta Un Totale Di Euro 45.655,15



Numero di conti correnti ordinari e postali


Lotto 1 – N. 6 Conti Correnti Bancari Attivi - N. 9 Conti Correnti Postali Attivi (dato Al 31/12/2023)

Lotto 2 - N. 2 Conti Correnti Bancari Attivi - N. 2 Conti Correnti Postali Attivi (dato Al 31/12/2023)

Numero eventuali operazioni per cassa allo sportello bancario

Lotto 1 – N. 20 Operazioni Per Casso Effettuate Allo Sportello Bancario Da Parte Di Cittadini. N. 12 Operazioni/anno Di Versamento Da Parte Dell’Ente Oltre Ad N.1 Incassi Di Assegni Bancari

Lotto 2 - Nessuno


Chiarimento PI325716-24

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 10:15

Domanda : Quesito A Per meglio predisporre adeguata offerta, si richiedono le seguenti informazioni: 1. Nr. e importi mandati e reversali anno 2023; 2. Nr. bonifici disposti in ambito SEPA 2023 (suddivisi in sotto soglia euro 500 e sopra soglia: oltre 500 fino a 1.000 euro, oltre 1.000 fino a 5.000 euro; oltre 5.000 euro); 3. Nr. bonifici disposti in valuta estera e/o fuori ambito SEPA (suddivisi in sotto soglia euro 500 e sopra soglia euro 500); 4. Importo dell’anticipazione di cassa concessa ed indicazione dell’utilizzo medio negli ultimi due anni (eventuale); 5. Importo delle fidejussioni (crediti di firma) in essere rilasciate dall’attuale Tesoriere (eventuale); 6. Importo delle somme escluse dal regime di tesoreria Unica in giacenza presso l’attuale Tesoriere e importo della giacenza 2022-2023 presso Banca d’Italia; 7. Nr. e tipologia dei POS attualmente operativi; 8. Importo volumi transati tramite POS anno 2023 distinti possibilmente tra importi transati con pagobancomat e importi transati con carte di credito; 9. Nr. disposizioni SDD 2023 per servizi di riscossione; 10. Indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione (eventuale); 11. Indicazione degli importi relativi ad eventuali pignoramenti in corso QUESITO B Nel Disciplinare di gara al punto 4.2 si evince che “al termine dei primi quattro anni di contratto, l’affidamento potrà essere rinnovato per ulteriori quattro anni, alle medesime condizioni stabilite dal contratto in essere…”. Tale possibilità viene ribadita nello schema di Convenzione, all’Art. 2, comma 2.1, in cui si legge che” Alla scadenza l’Ente… potrà rinnovare la convenzione per un periodo di ulteriori 4 anni”. Si richiede conferma se la possibilità di rinnovo alle stesse condizioni per ulteriori 4 anni è di esclusivo diritto dell’Ente o se, al contrario, necessita di un accordo preliminare tra le parti (Ente-Tesoriere). QUESITO C All’articolo 4, comma 4.5 dello schema di Convenzione, si legge che, relativamente allo sportello adibito al servizio di Tesoreria, “il Tesoriere riserva una corsia preferenziale in esclusiva per il personale dell’Ente…”. Si richiede conferma se il servizio di sportello a favore dell’economo e addetti del Comune, fermo restando la presenza di filiale nel territorio comunale, possa essere svolto anche con sistemi alternativi di incasso e pagamento (ad es. ATM evoluti, carte versamento, ecc..). QUESITO D Nello schema di Convenzione all’art. 10, comma 10.5, si evidenzia che “le spese inerenti per l’estinzione dei mandati di pagamento a mezzo bonifico bancario su altri istituti diversi dal Tesoriere verranno applicate al beneficiario”, secondo l’offerta economica presentata. Si chiede conferma che, come previsto dalla normativa vigente, le commissioni per i bonifici SEPA saranno applicate all’ente ordinante, non potendo applicare commissioni ai beneficiari. QUESITO E Nel modulo “Criteri di valutazione”, al punto 13 e’ prevista l’offerta economica sui bonifici diversificata a seconda dell’importo del bonifico stesso (da 500 a 100 euro; da 1.000 a 5.000 euro; oltre 5.000 euro). Nello schema di Offerta Economica, invece, e’ richiesto di indicare una sola commissione per i pagamenti superiori ai 500 euro. Si chiede qual’e’ l’impostazione corretta nella formulazione dell’offerta. QUESITO F Con riferimento al punto 1 dello schema di offerta economica che prevede l’offerta di tasso di interesse creditore su giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere , si chiede di confermare che, nel caso in cui nel periodo di durata del contratto si verifichi la cessazione del sistema di Tesoreria Unica di cui all’art. 1 legge 720/1984, detto tasso creditore sarà oggetto di rinegoziazione tra le parti, stante la rilevante alterazione dell’equilibrio contrattuale che si determinerebbe per effetto del riversamento presso il cassiere/tesoriere delle disponibilità di codesto ente attualmente accentrate nella tesoreria statale. QUESITO G In riferimento alla gestione informatizzata degli ordinativi informatici, si chiede se la Banca tesoriere debba svolgere il ruolo di tramite verso la piattaforma SIOPE+ oppure se il colloquio con la suddetta piattaforma avvenga direttamente da parte dell’Ente tramite la propria software house. QUESITO H Relativamente alla Conservazione e archiviazione degli ordinativi informatici, si richiede se le stesse siano poste a carico della Banca Tesoriere alle condizioni economiche previste al punto 17 dell’Offerta Economica. Si chiede conferma inoltre che il punto 13.13 della Convenzione relativo a IBACN e PARER sia un refuso da non considerare. QUESITO I In riferimento all’art. 12, comma 12.1 dello schema di convenzione, si chiede conferma che per il pagamento degli stipendi ai dipendenti con accredito su banca diversa dal tesoriere, in applicazione delle disposizioni europee in materia di pagamenti, non sarà possibile applicare la valuta compensata Ente-Beneficiario (quindi i flussi degli stipendi dovranno essere addebitati all’Ente il giorno lavorativo antecedente il 27 del mese o giorno stabilito per l’accredito). QUESITO L Con riferimento ai punti 1 e 2 dell’Offerta Economica (Tasso creditore e tasso debitore), tenuto conto che con decorrenza 1 aprile 2019 nell’ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l’European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (cd. Euribor 365), si chiede conferma che in sostituzione verrà utilizzato/inserito il parametro calcolato su base 360. QUESITO M Art. 29 dello Schema di Convenzione- Prestiti: si richiede la disponibiltà a stralciare l’impegno per la Banca Tesoriere previsto nell’articolo suddetto, rinviando ad una eventuale trattativa da valutare volta per volta ai sensi della normativa vigente.

Risposta :

Quesito A
Per meglio predisporre adeguata offerta, si richiedono le seguenti informazioni:

1. Nr. e importi mandati e reversali anno 2023;

LOTTO N. 1 - N. Mandati 5132 Per € 44.270.771,20 – N. Reversali 4448 Per € 45.125.714,53
LOTTO N. 2 - N. Mandati 4131 Per € 23.224.251,00 – N. Reversali 1831 Per € 23.645.579,58


2. Nr. bonifici disposti in ambito SEPA 2023 (suddivisi in sotto soglia euro 500 e sopra soglia: oltre 500 fino a 1.000 euro, oltre 1.000 fino a 5.000 euro; oltre 5.000 euro);

Lotto 1 – Fino A € 500,00 N.2032 Mandati; Da € 501,00 Fino A € 1.000,00 N. 476 Mandati; Da € 1.001,00 Ad € 5.000,00 N. 974 Mandati; Oltre € 5.000 N. 713 Mandati – Il Numero Restante Di Mandati Di Pagamento È Inerente La Regolarizzazione Di Partite Pendenti Stipendi E Contributi

Lotto 2 - Fino A € 500,00 N.1302 Mandati; Da € 501,00 Fino A € 1.000,00 N. 184 Mandati; Da € 1.001,00 Ad € 5.000,00 N. 277 Mandati; Oltre € 5.000 N. 262 Mandati - Il Numero Restante Di Mandati Di Pagamento È Inerente La Regolarizzazione Di Partite Pendenti Stipendi E Contributi



3. Nr. bonifici disposti in valuta estera e/o fuori ambito SEPA (suddivisi in sotto soglia euro 500 e sopra soglia euro 500);

Lotto 1 - Fino A € 500,00 N.2 Mandati; Oltre € 500,00 N. 8 Mandati

Lotto 2 - Fino A € 500,00 N.6 Mandati; Oltre € 500,00 N. 17 Mandati


4. Importo dell’anticipazione di cassa concessa ed indicazione dell’utilizzo medio negli ultimi due anni (eventuale);


Lotto 1 – Anticipazione Di Cassa Concessa € 8.234.837,00 . Nessun Utilizzo Nel Corso Dell’anno 2023

Lotto 2 - Anticipazione Di Cassa Concessa € 0,00 . Nessun Utilizzo Nel Corso Dell’anno 2023



5. Importo delle fidejussioni (crediti di firma) in essere rilasciate dall’attuale Tesoriere (eventuale);


Lotto 1 – Nessuna Fidejussione Rilasciata Dall'attuale Tesoriere

Lotto 2 - Nessuna Fidejussione Rilasciata Dall'attuale Tesoriere



6. Importo delle somme escluse dal regime di tesoreria Unica in giacenza presso l’attuale Tesoriere e importo della giacenza 2022-2023 presso Banca d’Italia;

Lotto 1 – € 102.322,40 Relativo Al Mutuo Unicredit. Giacenza Media Al 31/12/2022 € 10.378.543,47, Giacenza Media Al 31/12/2023 € 11.244.332,19

Lotto 2 - € 0,00. Giacenza Media Al 31/12/2022 € 3.564.579,06, Giacenza Media Al 31/12/2023 € 3.985.948,87



7. Nr. e tipologia dei POS attualmente operativi;

Lotto 1 – N. 2 Pos E N. 1 Pos PagoPa

Lotto 2 – N. 0 Pos



8. Importo volumi transati tramite POS anno 2023 distinti possibilmente tra importi transati con pagobancomat e importi transati con carte di credito;

Lotto 1 - € 43.426,56 Bancomat; € 44.023,13 Carta Di Credito

Lotto 2 - € 0,00



9. Nr. disposizioni SDD 2023 per servizi di riscossione;

Lotto 1 – N. 270 Disposizioni SDD/mese Per Riscossione Rette Mensa Scolastica

Lotto 2 – N. 0



10. Indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione (eventuale);

Lotto 1 - Azioni E Altri Strumenti Rappresentativi Del Capitale, Warrant E Covered Warrant – N. 10 Titoli Banca Popolare Etica

Lotto 2 – Il Tesoriere non ha al momento titoli in custodia


11. Indicazione degli importi relativi ad eventuali pignoramenti in corso

Lotto 1 - Nessuno

Lotto 2 - Nessuno



QUESITO B
Nel Disciplinare di gara al punto 4.2 si evince che “al termine dei primi quattro anni di contratto, l’affidamento potrà essere rinnovato per ulteriori quattro anni, alle medesime condizioni stabilite dal contratto in essere…”. Tale possibilità viene ribadita nello schema di Convenzione, all’Art. 2, comma 2.1, in cui si legge che” Alla scadenza l’Ente… potrà rinnovare la convenzione per un periodo di ulteriori 4 anni”.
Si richiede conferma se la possibilità di rinnovo alle stesse condizioni per ulteriori 4 anni è di esclusivo diritto dell’Ente o se, al contrario, necessita di un accordo preliminare tra le parti (Ente-Tesoriere).

Lotto 1 E Lotto 2 - Sarà Su Accordo Di Entrambe Le Parti L'eventuale Rinnovo Alle Stesse Condizioni Per Ulteriori 4 Anni. La Richiesta Sarà Inviata Dall'Ente Nei Tempi Previsti Per Avere Successivamente La Risposta Da Parte Della Banca Di Accettazione Del Rinnovo



QUESITO C
All’articolo 4, comma 4.5 dello schema di Convenzione, si legge che, relativamente allo sportello adibito al servizio di Tesoreria, “il Tesoriere riserva una corsia preferenziale in esclusiva per il personale dell’Ente…”. Si richiede conferma se il servizio di sportello a favore dell’economo e addetti del Comune, fermo restando la presenza di filiale nel territorio comunale, possa essere svolto anche con sistemi alternativi di incasso e pagamento (ad es. ATM evoluti, carte versamento, ecc..).

Lotto 1 E Lotto 2 - Si Conferma La Richiesta Della Presenza Di Uno Sportello/addetto Dedicato Alla Gestione Tesoreria




QUESITO D
Nello schema di Convenzione all’art. 10, comma 10.5, si evidenzia che “le spese inerenti per l’estinzione dei mandati di pagamento a mezzo bonifico bancario su altri istituti diversi dal Tesoriere verranno applicate al beneficiario”, secondo l’offerta economica presentata.
Si chiede conferma che, come previsto dalla normativa vigente, le commissioni per i bonifici SEPA saranno applicate all’ente ordinante, non potendo applicare commissioni ai beneficiari.

Lotto 1 E Lotto 2 - Si Conferma Che Eventuali Spese Dovranno Essere Addebitate All'Ente Ordinante



QUESITO E
Nel modulo “Criteri di valutazione”, al punto 13 e’ prevista l’offerta economica sui bonifici diversificata a seconda dell’importo del bonifico stesso (da 500 a 100 euro; da 1.000 a 5.000 euro; oltre 5.000 euro). Nello schema di Offerta Economica, invece, e’ richiesto di indicare una sola commissione per i pagamenti superiori ai 500 euro. Si chiede qual’e’ l’impostazione corretta nella formulazione dell’offerta.

Lotto 1 e Lotto 2: l'impostazione corretta è quella dei criteri di valutazione

QUESITO F
Con riferimento al punto 1 dello schema di offerta economica che prevede l’offerta di tasso di interesse creditore su giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere , si chiede di confermare che, nel caso in cui nel periodo di durata del contratto si verifichi la cessazione del sistema di Tesoreria Unica di cui all’art. 1 legge 720/1984, detto tasso creditore sarà oggetto di rinegoziazione tra le parti, stante la rilevante alterazione dell’equilibrio contrattuale che si determinerebbe per effetto del riversamento presso il cassiere/tesoriere delle disponibilità di codesto ente attualmente accentrate nella tesoreria statale.

Lotto 1 E Lotto 2 - In Base Ad Eventuali Modifiche Normative, Si Valuterà Eventuale Rinegoziazione Tra Le Parti



QUESITO G
In riferimento alla gestione informatizzata degli ordinativi informatici, si chiede se la Banca tesoriere debba svolgere il ruolo di tramite verso la piattaforma SIOPE+ oppure se il colloquio con la suddetta piattaforma avvenga direttamente da parte dell’Ente tramite la propria software house.

Lotto 1 E Lotto 2 - La Gestione Informatizzata Degli Ordinativi Informatici Verso La Piattaforma SIOPE+ È Attualmente Gestita Da Un Terzo Intermediario, ma si valuteranno offerte in tal senso.




QUESITO H
Relativamente alla Conservazione e archiviazione degli ordinativi informatici, si richiede se le stesse siano poste a carico della Banca Tesoriere alle condizioni economiche previste al punto 17 dell’Offerta Economica.

Lotto 1 E Lotto 2 - la gestione informatizzata degli ordinativi informatici è attualmente gestita da un terzo intermediario, ma si valuteranno offerte in tal senso.


Si chiede conferma inoltre che il punto 13.13 della Convenzione relativo a IBACN e PARER sia un refuso da non considerare.


Lotto 1 E Lotto 2 - E' Da Intendersi Solo PARER




QUESITO I
In riferimento all’art. 12, comma 12.1 dello schema di convenzione, si chiede conferma che per il pagamento degli stipendi ai dipendenti con accredito su banca diversa dal tesoriere, in applicazione delle disposizioni europee in materia di pagamenti, non sarà possibile applicare la valuta compensata Ente-Beneficiario (quindi i flussi degli stipendi dovranno essere addebitati all’Ente il giorno lavorativo antecedente il 27 del mese o giorno stabilito per l’accredito).

Lotto 1 E Lotto 2 - La Valuta Di Addebito All'Ente Deve Avvenire Per Qualsiasi Tipologia Di Banca Il Giorno 27 Del Mese



QUESITO L
Con riferimento ai punti 1 e 2 dell’Offerta Economica (Tasso creditore e tasso debitore), tenuto conto che con decorrenza 1 aprile 2019 nell’ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l’European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (cd. Euribor 365), si chiede conferma che in sostituzione verrà utilizzato/inserito il parametro calcolato su base 360.

Lotto 1 E Lotto 2 - Si Conferma Che In Caso Di Aggiudicazione Il Dato Sarà Corretto In 360 Giorni



QUESITO M
Art. 29 dello Schema di Convenzione- Prestiti: si richiede la disponibiltà a stralciare l’impegno per la Banca Tesoriere previsto nell’articolo suddetto, rinviando ad una eventuale trattativa da valutare volta per volta ai sensi della normativa vigente.

Lotto 1 E Lotto 2 - Si Conferma Che In Caso Di Aggiudicazione Si Potrà Rivedere L'articolo Inserendo Che Di Volta In Volta A Necessità Dell'Ente La Trattativa Sarà Nel Rispetto Della Normativa Vigente







Chiarimento PI341293-24

Ultimo aggiornamento: 06/09/2024 11:18

Domanda : Buongiorno, considerando i necessari approfondimenti relativi agli argomenti del bando, siamo con la presente a richiedere la proroga di quindici giorni sia del termine per la richiesta di chiarimenti che per quello relativo alla presentazione dell'offerta. Grazie.

Risposta :

Si veda l'avviso pubblicato in data 06/09/20274, in esecuzione della Determinazione n. 456/2024


Chiarimento PI324259-24

Ultimo aggiornamento: 06/09/2024 11:12

Domanda : Si richiede di posticipare le scadenze relative al Bando in questione di 30 giorni: scadenza presentazione offerte ore 12 del 16/10/24; scadenza presentazione chiarimenti ore 12.00 del 5/10/24.

Risposta : Si veda l'avviso pubblicato in data odierna, in esecuzione della Determinazione n. 456/2024

Ultimo aggiornamento: 27-05-2025, 01:44