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Dati del bando

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa – RCT/O della Provincia di Ravenna per il periodo 31/12/2024 – 31/12/2029
Ente appaltantePROVINCIA DI RAVENNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.210.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/08/2024
Termine richiesta chiarimenti16/09/2024 18:00
Termine presentazione delle offerte26/09/2024 18:00
Apertura busta amministrativa27/09/2024 09:30
Data chiusura procedura17/10/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Minghetti Andrea

Righi Matteo

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1UNICO LOTTO RCT/O

CIG: B2CCD1BC94

Chiarimenti

Chiarimento PI367111-24

Ultimo aggiornamento: 18/09/2024 13:02

Domanda : Buongiorno, chiediamo chiarimenti per i punti sotto riportati: Chiarimenti Rct/o Provincia di Ravenna 1) 8. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE Opzione di proroga del contratto ai sensi dell’articolo 120 comma 10 e comma 11 del decreto legislativo 36/2023 Tenuto conto degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, si chiede di delimitare temporalmente, fino ad un massimo di 180 giorni, la possibilità di prorogare il contratto al fine di individuare un nuovo appaltatore ai sensi del comma 11 dell’articolo 120 del decreto legislativo 36/2023, così come indicato nel disciplinare al punto 8. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE Opzione di proroga del contratto ai sensi dell’articolo 120 comma 10 e comma 11 del decreto legislativo 36/2023. 2) SITUAZIONE SINISTRI In merito ai sinistri mortali di seguito riportati, chiediamo lo stato del contenzioso del sinistro del 14/01/2020 e maggiori dettagli circa il profilo di responsabilità dell’ente. 3) Per quanto riguarda i sinistri mortali cautelativi chiediamo dinamica dettagliata dell’evento e aggiornamento delle riserve alla data di oggi. Data sinistro Descrizione Status del sinistro Riserva Pagato 14/01/2020 INCIDENTE MORTALE - CONTENZIOSO IN CORSO: Ctp perdeva il controllo del quadriciclo, collideva con un cordolo e capovolgendosi cadeva in un canale fluviale Eredi: madre 1964, fratello 1981, fratello 1988, nonna 1939 APERTO 150.000,00 € 0,00 23/04/2021 INCIDENTE MORTALE (DENUNCIA CAUTELATIVA: NO RICHIESTA DANNI) - Ctp veniva investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali APERTO 5.000,00 € 0,00 € 02/03/2022 INCIDENTE MORTALE (DENUNCIA CAUTELATIVA: NO RICHIESTA DANNI) - Ctp decedeva a seguito dell'impatto con un veicolo attraversando sulle strisce pedonali APERTO 0,00 € 0,00 € 18/04/2022 INCIDENTE MORTALE (DENUNCIA CAUTELATIVA: NO RICHIESTA DANNI) - Decesso a seguito di un incidente mortale APERTO 25.000,00 € 0,00 € 06/07/2022 INCIDENTE MORTALE (DENUNCIA CAUTELATIVA: NO RICHIESTA DANNI) - Ragazzo decedeva a causa dell'impatto con un mezzo in uscita da una strada privata APERTO 5.000,00 € 0,00 € 15/07/2022 INCIDENTE MORTALE ( DENUNCIA CAUTELATIVA: NO RICHIESTA DANNI) APERTO 5.000,00 € 0,00 € 21/10/2022 INCIDENTE MORTALE (DENUNCIA CAUTELATIVA: NO RICHIESTA DANNI) - Ctp muore a causa di un incidente APERTO 0,00 € 0,00 € 16/03/2023 INCIDENTE MORTALE (DENUNCIA CAUTELATIVA: NO RICHIESTA DANNI) APERTO 0,00 € 0,00 € 09/10/2023 INCIDENTE MORTALE (DENUNCIA CAUTELATIVA: NO RICHIESTA DANNI) - decesso causa di un incidente stradale APERTO 0,00 € 0,00 € 13/01/2024 INCIDENTE MORTALE (DENUNCIA CAUTELATIVA: NO RICHIESTA DANNI) APERTO 0,00 € 0,00 € 15/05/2024 INCIDENTE MORTALE ( DENUNCIA CAUTELATIVA: NO RICHIESTA DANNI) - Ctp decedeva a seguito di un incidente stradale APERTO 0,00 € 0,00 €

Risposta : 1) Non si accorda la richiesta. Si ritiene infatti che la proroga di cui al comma 11 dell’art. 120 del D.lgs 36/2023, prevista nei casi del tutto eccezionali indicati nel medesimo comma, sia consentita nel rispetto del limite temporale indicato nell’Allegato I.3 del Codice, che per la procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è pari a 9 mesi. Fermo restando che, come evidenziato anche dalla giurisprudenza, sussiste comunque un obbligo per le stazioni appaltanti di indire le nuove procedure di gara con un congruo anticipo rispetto alle scadenze contrattuali.


2) Ad oggi il sinistro è ancora in contenzioso e non ci sono sviluppi; l’importo a riserva presente nella statistica aggiornata dalla Compagnia in data 12/09/2024 (allegata in calce) è immutato. Riguardo ai profili di responsabilità, si fa presente che la strada ove è occorso l’evento non è di proprietà dell’Amministrazione Provinciale né da essa manutenuta, e che l'Amministrazione ha provveduto a contestare in giudizio tale spetto.

3) Si rimanda ai contenuti della statistica sinistri aggiornata dalla Compagnia in data 12/09/2024, allegata in calce.

Chiarimento PI356903-24

Ultimo aggiornamento: 18/09/2024 11:34

Domanda : Buongiorno, ci occorrono i seguenti chiarimenti: 1) Se negli ultimi 5 anni vi sia mai stata una gestione della franchigia in SIR; e in caso di risposta affermativa ci occorre elenco dettagliato di tutti i sinistri sia quelli gestiti dalla Compagnia che direttamente dall’assicurato negli ultimi 5 anni; 2) Nella statistica sinistri allegata gli importi indicati sono da considerarsi al lordo o al netto delle franchigie e/o scoperti contrattuali? In caso di importi al netto si richiede di indicare per ogni sinistro l’importo della franchigia 3) Descrizione dei sinistri MORTALI aperti su denuncia cautelativa – no richiesta danni del 9 ottobre 2023 e del 15 maggio 2024 4) Se il capitolato di gara coincide con quello in corso e nel caso di affermazione negativa evidenziarci le differenze; 5) Art. 1 Durata del contratto, comma quinto, prevede la possibilità di proroga ex art. 120 comma 11, si voglia precisare la durata massima di quanto disciplinato 6) Nella statistica sinistri allegata sono presenti diversi sinistri causati da animali selvatici si voglia precisare a che titolo dette posizioni vengono aperte 7) Vogliate precisarci di quali di quali Enti, aziende controllanti, controllate, collegate, fondazioni, Istituzioni, Unione dei Comuni, Enti, Associazioni non aventi scopo di lucro etc.. si riferisca l’art 22 inserito in polizza ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso: - persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge; - enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni; - Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte; - enti e associazioni non aventi scopo di lucro; - ogni altro soggetto che l’assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti; purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile 8) In base a quanto statuito dal disciplinare (pag. 45 PRECISAZIONE Premesso che nel Capitolato tecnico di gara sono richiamate apposite clausole SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - ESCLUSIONE RISCHIO CYBER-ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI, VALIDITA’ TERRITORIALE, viene data la facoltà alla Compagnie di proporre formulazioni differenti delle clausole suddette, ad integrazione o sostituzione delle stesse, purché tali differenti formulazioni di clausole non modifichino nella sostanza il contenuto della relativa clausola di capitolato), si Voglia informare se viene concessa la facoltà alla scrivente Compagnia di sostituire la clausola Cyber presente nel capitolato con la seguente: Esclusione Cyber Risk DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; • e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Risposta :

1) Premesso che, come riportato nel documento pubblicato e denominato Progetto tecnico, la polizza in corso, analogamente a quanto previsto ne capitolato tecnico, NON prevede l’applicazione di alcuna franchigia frontale per sinistro (salvo eventuali scoperti e/o franchigie prestate per altre garanzie), l’eventuale gestione di sinistri che dovessero colpire le garanzie di polizza prestate con l’applicazione di scoperti e/o franchigie, non è in SIR.

2) Come indicato nel documento pubblicato e denominato Progetto tecnico, gli importi si intendono al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti contrattuali.

3) Si rimanda ai contenuti della statistica aggiornata al 12/09/2024, allegata in calce.

4) Come riportato nel documento pubblicato e denominato Progetto tecnico, le condizioni normative del capitolato tecnico sono sostanzialmente analoghe a quelle del contratto in corso.

5) Si precisa che la proroga di cui al comma 11 dell’articolo 120 del Codice dei Contratti, prevista nei casi del tutto eccezionali indicati nel medesimo comma, è consentita nel rispetto del limite temporale sancito dall’Allegato I.3 del Codice, che per la procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è pari a 9 mesi.

6) Ai sensi di quanto previsto in polizza, in caso di richiesta danni vi è l’obbligo di denuncia dei sinistri in Compagnia, la quale procede all’apertura e gestione delle relative posizioni; tale impostazione vale anche per i sinistri causati da animali selvatici tanto più che non è possibile a priori escludere profili di responsabilità in capo all’Ente Provinciale assicurato in tema di fauna selvatica, in quanto proprietario di strade, indipendentemente dalle competenze in capo alla Regione Emilia-Romagna - in tema di fauna selvatica - richiamate nella Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 e ss.mm.ii..

7) Il riferimento è generico; non sarebbe possibile fornire alcuna elencazione puntuale e preventiva dei soggetti richiamati, in quanto mutevoli in vigenza contrattuale e non disponibili. Si precisa tuttavia che l’Ente non ha proprie Fondazioni, né Istituzioni provinciali, né è parte di Unione di Comuni nè Aziende controllanti, controllate e collegate.

8) Fermo quanto riportato alla voce “PRECISAZIONE” di cui all’art. 24.4 del Disciplinare di gara, tenuto conto che il capitolato tecnico prevede già tale esclusione Rischio Cyber, seppure con stesura più ridotta ma sostanzialmente analoga a quanto proposto, si accorda la disponibilità, in caso di aggiudicazione, alla sostituzione dei contenuti dell’esclusione con la stesura proposta dall’OE scrivente.


Chiarimento PI351586-24

Ultimo aggiornamento: 17/09/2024 12:13

Domanda : Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Aggiornamento statistica sinistri all’oggi; 2) Per i sinistri in stato aperto e non quantificato si richiede venga indicato l’importo a riserva o , qualora non vi sia importo apposto a riserva, si richiede di indicare almeno la descrizione dettagliata dell’evento. 3) Nella statistica sinistri sono riportati danni da fauna selvatica (tutti chiusi senza seguito). Si richiede se l’Ente possa essere considerato responsabile per la gestione della fauna selvatica o se la materia rientra invece nella competenza regionale, considerando anche l’art. 1 PRECISAZIONI lettera rr) del capitolato di gara che riporta la seguente dicitura: “La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'esistenza, nell'ambito territoriale di propria competenza, di animali selvatici, randagi, ed allo stato brado”. 4) Variante n. 13 formazione e consulenza: si richiede se detta attività di formazione e consulenza possa essere svolta direttamente da dipendenti o fiduciari della Società aggiudicataria.

Risposta : 1) Si allega statistica sinistri aggiornata con dati di Compagnia al 12/09/2024 e riferita ai sinistri denunciati sino al 31/08/2024, con aggiornamento dello stato dei sinistri e delle riserve.


2) Si rimanda alla statistica sinistri aggiornata di cui sopra.

3) Per quanto attiene la materia e la gestione della fauna selvatica, si precisa che non è possibile a priori escludere profili di responsabilità in capo all'Ente Provinciale, quale proprietario delle strade. Ciò indipendentemente dalle competenze in capo alla Regione Emilia Romagna in tema di fauna selvatica, richiamate nella Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 e ss.mm.

4) Per quanto riguarda la dicitura di cui alla lettera rr) dell'Art. 1 - PRECISAZIONI, la stessa è stata richiamata esclusivamente per esplicitare in modo ancor più chiaro l'operatività delle garanzie contrattuali per il profilo di rischio in esame, analogamente ai profili di rischio elencati sempre nel medesimo articolo del Capitolato.

5) Nel confermare, si precisa che l'attività dovrà essere svolta tramite soggetti qualificati, la cui esperienza in attività di formazione dovrà essere comprovata, su richiesta dell'Ente, mediante apposito curriculum.

Chiarimento PI337558-24

Ultimo aggiornamento: 04/09/2024 08:54

Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza. 3) siamo a richiedere premio e assicuratore in corso 4) Richiediamo infine indicazione dell’ aliquota provvigionale del broker In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : Di seguito le risposte punto per punto

1) Fermo quanto riportato alla voce “PRECISAZIONE” di cui all’art. 24.4 del Disciplinare di gara, tenuto conto che il capitolato tecnico prevede specifico articolo titolato “Sanzioni e restrizioni internazionali”, avente stesura in parte difforme da quanto proposto dall’OE scrivente, ma con contenuti di fatto sostanzialmente analoghi, si accorda la disponibilità, in caso di aggiudicazione, alla sostituzione della clausola con quella proposta dall’OE scrivente.
2) Fermo quanto riportato alla voce “PRECISAZIONE” di cui all’art. 24.4 del Disciplinare di gara, tenuto conto che il capitolato tecnico prevede già tale esclusione Rischio Cyber, seppure con stesura più ridotta ma sostanzialmente analoga a quanto proposto, si accorda la disponibilità, in caso di aggiudicazione, alla sostituzione dell’esclusione con la stesura proposta dall’OE scrivente.
3) Le informazioni sono riportate nel documento pubblicato e denominato “Progetto Tecnico”.
4) L’aliquota è pari al 6% come riportato alla voce “Scheda di polizza” di cui al documento pubblicato e denominato “Capitolato RCTO”.

Ultimo aggiornamento: 19-12-2024, 14:33